Concorso per 1 revisore contabile (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso-Abilitazione
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso-Abilitazione |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 21-12-2012 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI CONCORSO (scad. 21 gennaio 2013) Avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-12-2012 |
Data Scadenza bando | 21-01-2013 |
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CONCORSO (scad. 21 gennaio 2013)
Avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione.
Si rende noto che, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti gia' iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali formato in sede di prima applicazione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del citato regolamento, a pena di cancellazione dall'elenco. Dalla stessa data e' possibile presentare domanda per l'inserimento nel predetto elenco dei revisori dei conti degli enti locali da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso art. 3 del predetto regolamento. Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti interessati che siano residenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e della regione Sardegna. 1. Termine utile per la presentazione delle domande. Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonche' delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco e' fissato perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine, si fa riferimento alla data di trasmissione della domanda che dovra' avvenire per posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale con le modalita' di seguito indicate. Ove il predetto termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso e' prorogato al giorno seguente non festivo. 2. Requisiti per la presentazione. Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall'art. 3 del regolamento; in proposito si rammenta che: la citata disposizione regolamentare non richiede piu' l'avvenuta presentazione di aver avanzato precedentemente richiesta di svolgere l'incarico di revisore dei conti di un ente locale; tale richiesta era necessaria solo nella fase di prima applicazione del regolamento; i crediti formativi validi sono quelli che hanno ricevuto la condivisione dei programmi formativi da parte del Ministero dell'interno; il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti presso enti locali, richiesto per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 dell'elenco, deve riferirsi ad incarichi svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, comunita' montane e unioni di comuni. In caso di soggetto iscritto sia al registro dei revisori legali che all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terra' conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell'iscrizione con maggiore anzianita'. 3. Modalita' di presentazione. Le domande vanno presentate al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti. La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito Internet della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo: http://finanzalocale.interno.it, attraverso la selezione del link denominato : «Elenco revisori enti locali», acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password gia' in possesso. I soggetti che hanno gia' ottenuto iscrizione, ai fini del mantenimento nell'elenco, dovranno comprovare il permanere dei requisiti previsti dall'art. 3 del citato regolamento ivi compreso il conseguimento, nel periodo 1° gennaio 2012-30 novembre 2012, di almeno dieci crediti formativi previsti dalla normativa, nonche' aggiornare altri dati gia' precedentemente inseriti qualora siano intervenute variazione, attraverso l'invio della domanda con le modalita' suddette. Una volta conclusa la compilazione del modello nei dati richiesti, sara' possibile generare un file contenente i dati della domanda, in formato xml, che il richiedente dovra' sottoscrivere con firma digitale e trasmettere dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell'accesso al sistema. Dopo l'avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata, una terza mail proveniente da finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione circa il buon esito dell'acquisizione delle domanda o dell'eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Nel consegue che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica certificata, non e' sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale e' necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa. Nella compilazione della domanda sara' richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e 71 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla istruzioni guidate presenti sul predetto indirizzo Internet anche in forma audio-video. 4. Verifiche e iscrizione nell'elenco, estrazione dei nominativi dall'elenco. La corretta presentazione delle domande (anche di quelle dei soggetti gia' iscritti in precedenza nell'elenco) e' condizione necessaria ma non sufficiente per l'iscrizione, la quale avverra' solo a seguito delle verifiche circa la conformita' di tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Dall'elenco cosi' formato, verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria. Per ogni componente verranno, in particolare, estratti tre nominativi, di cui il primo in ordine di estrazione, designato per la nomina e gli altri, in ordine di estrazione, per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo designato per nomina. Nel caso di organo collegiale, i primi tre nominativi estratti sono designati per la nomina, mentre gli altri nominativi estratti, potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei predetti, nell'ordine generale di estrazione, ossia dal quarto al nono. I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l'incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del consiglio dell'ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente. Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, si provvedera' a nuova estrazione. I nominativi che verranno estratti per il rinnovo dell'organo di revisione di un ente locale, sia quelli designati per la nomina che quelli estratti successivamente per eventuali sostituzioni, concorreranno all'estrazione dei nominativi per il rinnovo dell'organo di revisione di altro ente locale che dovesse svolgersi nella stessa seduta. 5. Contributo annuo. Si rammenta che l'art. 4-bis , comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, ha previsto il versamento di un contributo annuale pari a 25 euro da parte dei soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco. In ordine alle modalita' e ai tempi di versamento del predetto contributo saranno fornite successive comunicazioni. Roma, 17 dicembre 2012 Il Direttore della Direzione centrale della finanza locale Verde