Concorso per 10 tenenti (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 10 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 101 del 28-12-2012 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 28 gennaio 2013) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'eserc ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 07-01-2013 |
Data Scadenza bando | 28-01-2013 |
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Concorso (Scad. 28 gennaio 2013)
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'esercito, di cui quattro del Corpo degli ingegneri, quattro del Corpo sanitario e due del Corpo di commissariato.
IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014; Vista la lettera n. 3685/RESTAV1/05.02.11/01 del 6 agosto 2012, con la quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per l'anno 2012 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di dieci Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui quattro del Corpo degli Ingegneri, quattro del Corpo Sanitario e due del Corpo di Commissariato; Considerato che non si ritiene opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito: a) concorso per la nomina di 4 (quattro) Tenenti nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito. I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di studio: 1) laurea magistrale/specialistica in ingegneria dei materiali (classe LM-53): 2 (due) posti; 2) laurea magistrale/specialistica in ingegneria civile/edile (LM-23 e LM-4 C.U.): 2 (due) posti. Qualora uno o piu' dei posti previsti al punto 1) risultassero non ricopribili per insufficienza di concorrenti idonei in possesso della laurea magistrale/specialistica richiesta, i medesimi potranno essere devoluti, previo parere dello Stato Maggiore dell'Esercito, a quelli di cui al punto 2). Nell'ambito dei posti di cui al punto 1), sono previste le seguenti riserve: 1 (uno) posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 1 (uno) posto e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare; Nell'ambito dei posti di cui al punto 2), 1 (uno) posto e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell' Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare. b) concorso per la nomina di 4 (quattro) Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell'Esercito. I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di studio: 1) laurea magistrale/specialistica in medicina e chirurgia (LM 41): 2 (due) posti; 2) laurea magistrale/specialistica in medicina veterinaria (LM 42): 2 (due) posti; Qualora uno o piu' dei posti previsti al punto 2) risultassero non ricopribili per insufficienza di concorrenti idonei in possesso della laurea magistrale/specialistica richiesta, i medesimi potranno essere devoluti, previo parere dello Stato Maggiore dell'Esercito, a quelli di cui al punto 1). Nell'ambito dei posti di cui al punto 1), 1 (uno) posto e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare; Nell'ambito dei posti di cui al punto 2), sono previste le seguenti riserve: 1 (uno) posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 1 (uno) posto e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare. c) concorso per la nomina di 2 (due) Tenenti nel ruolo normale del Corpo di Commissariato dell'Esercito. I posti sono destinati ai concorrenti in possesso della laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (LGM/01 o titolo equipollente). Agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare e' riservato 1 (uno) posto. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto - organizzazione prevista dai due comma precedenti, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1: a) non hanno superato il giorno del compimento del: 1) 40° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata dell' Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 3) 32° anno di eta', se non appartenenti alle predette categorie; b) sono cittadini italiani; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile sostitutivo, a meno che hanno presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso; f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; h) hanno tenuto condotta incensurabile; i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche: 1) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito: quelle indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettera a). I concorrenti che partecipano per i posti per laureati in ingegneria civile/edile devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla laurea magistrale/specialistica posseduta; 2) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito: quelle indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettera b). Tali concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla laurea magistrale/specialistica posseduta; 3) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato dell'Esercito, quella indicata nel precedente art. 1, comma 1, lettera c). Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali/specialistiche, come previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza. La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca dell'equipollenza del titolo stesso ad uno di quelli precedentemente indicati. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 12 e 13; b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e quelli di cui al precedente comma 2 dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attivita' concorsuali, le procedure dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso. 3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al temine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo. 4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalita': a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b. mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c. mediante "smart card" e credenziali della propria firma digitale. Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della stessa. 5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata necessariamente on-line ed inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra' essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensioni massime di 3Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 10. Nella predisposizione dei documenti il candidato dovra' curare che la denominazione di ciascun file identifichi il certificato/attestazione contenuto nello stesso. 4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa, completa degli estremi di acquisizione a protocollo. Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche', quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, saranno valutate da PERSOMIL ai fini della loro ammissibilita'. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che venga a verificarsi in prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, PERSOMIL provvedera' ad informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. 9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare e presentare la suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente di appartenenza ovvero, se in congedo, ai Centri Documentali dell'Esercito (ex Distretti Militari) ovvero ai Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto ovvero alle Direzioni Territoriali del Personale della Regione Aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica Militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza Armata di appartenenza ed alla loro residenza. I comandi interessati dovranno provvedere a: a) per il personale in servizio dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri: - prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente; - compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso ruolo normale dell'Esercito - anno 2012" (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); - predisporre, per ciascun concorrente in servizio, un plico sigillato contenente: 1) copia conforme all'originale del libretto personale e dello stato di servizio; 2) attestazione e dichiarazione di completezza in originale. Il plico sigillato dovra' essere consegnato dal candidato, al personale preposto, all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per sostenere la 1^ prova scritta prevista dal bando; - informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovra' essere contestualmente informato il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; - comunicare tempestivamente al suddetto Centro ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.). b) per il personale in servizio della Marina Militare: - prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente; - compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso ruolo normale dell'Esercito - anno 2012" (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); - trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, l'originale di tale documento caratteristico al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto - 13ª Divisione documentazione Marina - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma; - predisporre, per ciascun concorrente in servizio, un plico sigillato contenente: 1) copia conforme all'originale del suddetto documento caratteristico; 2) attestazione e dichiarazione di completezza in originale. Il plico sigillato dovra' essere consegnato dal candidato, al personale preposto, all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per sostenere la 1^ prova scritta prevista dal bando; - informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovra' essere contestualmente informato il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; - comunicare tempestivamente al suddetto Centro ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.) c) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri: trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio; d) per il personale in congedo della Marina Militare la suddetta documentazione sara' acquisita d'ufficio dalla Direzione Generale per il Personale Militare, previa richiesta del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, e inviata al Centro di Selezione stesso.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi: concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it e r1d1s4@persomil.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevede: a) un'eventuale prova di preselezione; b) due prove scritte; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale, nonche' una prova pratica solo nel concorso per il Corpo Sanitario per i concorrenti in possesso della lauree magistrali/specialistiche in medicina e chirurgia e medicina veterinaria; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 585 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dai concorsi.
Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso, per la prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonche' per la prova pratica solo nel concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito) e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi; c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi; d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i tre concorsi; e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi; 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta: a) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), da: 1) un Ufficiale del Corpo degli Ingegneri in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 2) tre Ufficiali del Corpo degli Ingegneri in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri; 3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto; 4) un Docente universitario, che potra' essere diverso in relazione a ciascuna delle categorie di laureati tra cui sono ripartiti i posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), membro aggiunto; 5) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 6) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), da: 1) un Ufficiale del Corpo Sanitario in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 2) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per le prove sostenute dai concorrenti laureati in medicina e chirurgia, membri; 3) due Ufficiali veterinari in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per le prove sostenute dai concorrenti laureati in medicina veterinaria, membri; 4) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto; 5) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 6) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; c) per il concorso relativo al ruolo normale del Corpo di Commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), da: 1) un Ufficiale del Corpo di Commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 2) due Ufficiali del Corpo di Commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri; 3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto; 4) un Docente universitario in materie giuridiche, membro; 5) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 6) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate ed avranno diritto di voto solo per le materie per le quali sono aggregati. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tra cui un Ufficiale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un Ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio e Trasmissioni di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un Ufficiale psicologo in servizio permanente del Corpo Sanitario, membro; c) un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro; d) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico - specialistico di ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un Ufficiale medico in servizio permanente con il grado di Brigadiere Generale, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri. Gli Ufficiali medici facenti parte di tale commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Art. 8 Prova di preselezione 1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso al quale hanno chiesto di essere ammessi - ad un'eventuale prova di preselezione, che avra' luogo, a cura della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno, alle 0800, secondo il seguente calendario: a) 30 gennaio 2013 per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); b) 1° febbraio 2013 per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); c) 31 gennaio 2013 per il concorso relativo al Corpo di Commissariato dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Eventuali modificazioni della sede, della data e dell'ora di svolgimento della prova di preselezione saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sara' ritenuto inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu' concorsi indetti con il presente decreto, sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2 sara' pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, muniti di copia della domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 4. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata, di cui 15 (quindici) sulla lingua inglese. Gli altri argomenti sui quali verteranno i quesiti sono riportati nel paragrafo 1 degli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. La durata massima della prova ed il numero dei quesiti a cui dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati dalla relativa commissione esaminatrice e comunicati prima dell'inizio della prova stessa. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la competente commissione, in base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, formera' le graduatorie provvisorie distinte per ciascun concorso, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte. 6. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria provvisoria di cui al precedente comma 5, concorrenti nei limiti numerici appresso indicati: a) 40 (quaranta) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); b) 40 (quaranta) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); c) 20 (venti) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Inoltre, saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che avranno fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria, all'ultimo posto utile. 7. I concorrenti di cui al precedente comma 6, accedendo con il proprio profilo sul portale del concorso, vi troveranno la comunicazione di ammissione o non ammissione alle prove. 8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti disponibili indicati al precedente comma 6 potranno chiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 10° giorno successivo alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012, ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 9. La commissione esaminatrice di ciascun concorso dovra' far pervenire i verbali della prova di preselezione, entro il terzo giorno dalla data di svolgimento della prova stessa, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione e al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
Art. 9 Prove scritte 1. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 7 (se ha avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dai concorsi (se la prova di preselezione non ha avuto luogo) dovranno sostenere le seguenti prove scritte: a) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) prima prova di cultura generale, comune a tutti i concorrenti, consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta sugli argomenti riportati nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato A al presente decreto. La durata massima di detta prova sara' fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova stessa; 2) seconda prova di cultura tecnico - scientifica, diversificata per ciascuna laurea magistrale/specialistica, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato vertente sugli argomenti indicati nel paragrafo 2, lettera b) del suddetto allegato A; b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) prima prova di cultura generale - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato su uno o piu' argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato B al presente decreto; 2) seconda prova di cultura tecnico - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato su uno o piu' argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera b) del suddetto allegato B; c) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) prima prova di cultura generale - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di una composizione di cultura generale - professionale su uno o piu' argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato C al presente decreto; 2) seconda prova di cultura tecnico - professionale, consistente nell'elaborazione, nel tempo massimo di otto ore, delle risposte a un gruppo di domande a risposta libera (almeno una per ogni disciplina giuridica indicata nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato C) relative ad argomenti differenti da quelli gia' trattati nella prima prova scritta; 2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo, con inizio non prima delle 0830, nelle sedi e nei giorni appresso indicati: a) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito: 6 e 7 febbraio 2013 presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito - via Arsenale n. 22, Torino; b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito: 6 e 7 febbraio 2013 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno; c) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato dell'Esercito: 4 e 5 febbraio 2013 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5,comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, entro le 0730, nella sede e nei giorni rispettivamente previsti, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento di cui all'art. 6 e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30. 6. I concorrenti, accedendo con il proprio profilo sul portale del concorso, potranno verificare i risultati delle prove. Gli idonei vi troveranno l'indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, nonche' agli accertamenti sanitari ed attitudinale di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.
Art. 10 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di cui all'art. 9 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale. 3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. 4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti: a) laurea magistrale/specialistica prevista per la partecipazione al concorso (fino a punti 1/30): 1) punti 1/30, con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; 2) punti 0,50/30, con voto compreso tra 100 e 105/110; b) titoli accademici e tecnici (fino a punti 4/30): 1) punti 2/30 per ogni diploma di specializzazione; 2) punti 2/30 per ogni master afferente alla professionalita' richiesta per il concorso a cui si partecipa; 3) punti 2/30 per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' richiesta per il concorso a cui si partecipa; c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione: fino a punti 2/30. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo se e' possibile scindere ed individuare l'apporto di ciascun autore; d) esperienze professionali documentate, successive alla laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta: fino a punti 2/30; e) qualita' del servizio prestato nelle Forze Armate, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, che per i militari in servizio o in congedo verra' acquisita con le modalita' indicate al precedente art. 4, comma 10: fino a punti 1/30.
Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale. 2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di febbraio 2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno resi noti con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre, in originale o in copia conforme, la seguente documentazione necessaria sia per le prove di efficienza fisica sia per gli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 12: a) il certificato di idoneita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' (non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta la non ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale. b) referto originale rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'effettuazione in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione per le prove di efficienza fisica, dei sottoelencati esami: 1) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 2) test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) referto rilasciato, in data non anteriore ad un mese da quella di presentazione per le prove di efficienza fisica, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per l'AD di sottoporre a drug test i vincitori di concorso; d) certificato (conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto), rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. e) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile); f) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime (se di sesso femminile). I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, al test di gravidanza per escludere la sussistenza di detto stato. Infatti, l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e pertanto la stessa, senza sostenere le predette prove, sara' avviata alla commissione per gli accertamenti sanitari, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) che disporra' quanto previsto al successivo art. 12, comma 4, anche per il recupero della prova di efficienza fisica, di concerto con la preposta commissione. Inoltre tutti i candidati, qualora ne siano gia' in possesso, potranno presentare l'esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione); Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione dei sopra elencati certificati, con l'eccezione dell'esame radiografico, comportera' la non ammissione agli accertamenti sanitari. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2 minuti senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6 minuti) - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 110 centimetri, in non piu' di tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50 secondi, in non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2 minuti senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7 minuti) - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 100 centimetri, in non piu' di tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60 secondi, in non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo. 6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato D. Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) provvedera' a: a) verificare la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) avviare senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza e' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 4., del successivo art. 12; c) sottoporre i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; d) attribuire ai concorrenti che hanno superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato D. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
Art. 12 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra' eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari. Gli accertamenti sanitari, ai quali provvedera' la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), saranno volti al riconoscimento del possesso da parte dei concorrenti dell'idoneita' psico-fisica al servizio quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito. In base al vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive applicative impartite dalla Direzione Generale della Sanita' Militare, gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti: a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m. 1,61, se di sesso femminile; b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; c) perdita uditiva: 1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; 2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; 3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ? 8.000 Hz; 2. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) disporra' per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica con E.C.G; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita psicologica (ed eventuale psichiatrica); e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia (GOT e GPT); 5) bilirubinemia totale e frazionata; 6) trigliceridemia; 7) colesterolemia; 8) gamma GT; 9) VES; h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito https://www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi) o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti sanitari non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole militari procedera' alla convocazione per il predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 5. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri/Sanitario/di Commissariato dell'Esercito", con l'indicazione del profilo sanitario di cui al successivo punto 6); b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri/Sanitario/di Commissariato dell'Esercito", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui e' stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: PS CO AC AR AV LS LI VS AU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 delle predette caratteristiche sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati: a) affetti da imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria); c) positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. d) affetti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato nel successivo art. 16; e) affetti da tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali. 9. I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, e quelli nei confronti dei quali la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' e rinviera' il giudizio di idoneita' in attesa di ulteriori elementi di valutazione saranno sottoposti, a cura della stessa commissione, all'accertamento definitivo entro i termini stabiliti dalla commissione stessa. Eccezionalmente, per esigenze organizzative connesse al rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale e per economia di risorse, i candidati potranno essere sottoposti con riserva alle ulteriori prove concorsuali, nelle more della valutazione dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari gia' prodotta o che intendono produrre. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Essi potranno, tuttavia, far pervenire al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 0742/342208), specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della documentazione prevista ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in caso di accoglimento dell'istanza, sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti sanitari ovvero, solo qualora la commissione stessa lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. I concorrenti dichiarati inidonei, anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 11. La commissione per gli accertamenti sanitari dovra' far pervenire al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari i verbali con gli esiti entro il terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi.
Art. 13 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari e, con riserva, quelli di cui al precedente comma 9 saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Il suddetto accertamento attitudinale sara' finalizzato a valutare oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo ed intervista di selezione), il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza Armata quale ufficiale del ruolo normale. 2. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 9 saranno, di norma, sottoposti all'accertamento attitudinale con riserva, solo se sara' necessario per esigenze organizzative connesse al rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale. 3. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 10 saranno, di norma, sottoposti all'accertamento attitudinale solo se verranno giudicati idonei a seguito della valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti sanitari o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con riserva, se sara' necessario per esigenze organizzative connesse al rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale, la prova orale. Eccezionalmente, se lo impongono le citate esigenze organizzative, essi potranno essere sottoposti con riserva all'accertamento attitudinale, nelle more della valutazione dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari gia' prodotta o che intendono produrre. 4. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Detto giudizio, adeguatamente motivato, che sara' comunicato agli interessati seduta stante per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 5. Le commissioni per l'accertamento attitudinale dovra' far pervenire al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari i verbali con gli esiti entro il terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi.
Art. 14 Prova orale e prova pratica 1. I concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in quello attitudinale riceveranno apposita comunicazione con messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione della sede e della data di svolgimento della prova orale e, nel concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito, anche di quella pratica. 2. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i partecipanti al concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito in possesso della lauree magistrali/specialistiche in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, potra' avere luogo dopo lo svolgimento di quella orale, solo in caso di idoneita' riportata in questa ed anche in sede diversa da quella della prova orale. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale e, quando prevista, di quella pratica, sono riportati nei paragrafi 3 e 4 dei gia' citati allegati A e C e nei paragrafi 3, 4 e 5 del gia' citato allegato B. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova (cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, prevista solo nel concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito, si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile anch'essa per la formazione della relativa graduatoria di merito. 5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), con le modalita' riportate nei gia' citati allegati A, B e C. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30/30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 15 Graduatorie di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie di merito, distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1. 2. Tali graduatorie -che nei concorsi per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo Sanitario dell'Esercito saranno distinte secondo la ripartizione dei posti per lauree specialistiche indicata nel citato art. 1- saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito per i concorrenti in possesso della lauree specialistiche/magistrali in medicina e chirurgia e medicina veterinaria); f) il punteggio riportato nella prova orale; g) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) si terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare e, nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della riserva di un posto ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La riserva a favore delle vittime del servizio/dovere e' da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita per il personale proveniente dagli Ufficiali ausiliari. Detti posti, qualora non ricopribili per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso. 4. Inoltre, nel decreto di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) si terra' conto della ripartizione dei posti sulla base delle lauree specialistiche prescritte per la partecipazione. La riserva dei posti a favore degli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare si intendera' soddisfatta dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario classificatosi con il piu' elevato punteggio assoluto nella graduatoria di merito del concorso. Una volta approvata la graduatoria di merito del concorso, il ripianamento del posto eventualmente resosi disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore riservatario non potra' avvenire in nessun caso a danno degli altri concorrenti gia' dichiarati vincitori con il decreto di approvazione della graduatoria. In assenza di idonei la copertura dei posti avverra' secondo i criteri indicati nel precedente art. 1, comma 2. 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 6. Le graduatorie dei concorrenti risultati idonei in ciascun concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 7. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 16 Nomina 1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 6 saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, del Corpo Sanitario dell'Esercito e del Corpo di Commissariato dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente decreto. 3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciati entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, da strutture sanitarie pubbliche. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto dall'art. 722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. 5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria. 6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 7. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli Ufficiali appartenenti alle Forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. 9. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 18 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo la nomina.
Art. 19 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 6, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari, per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico - economica dei candidati, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: a) il dirigente della 1^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare; b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4, comma 10; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2012 F.to Gen. C. A. Francesco Tarricone