Concorso per 10 tenenti (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 101 del 28-12-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 28 gennaio 2013) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'eserc ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-01-2013
Data Scadenza bando 28-01-2013
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 28 gennaio 2013)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'esercito, di cui quattro del Corpo degli ingegneri, quattro del Corpo sanitario e due del Corpo di commissariato.


 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove  d'esame  per  il
reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; 
    Visto il  decreto  ministeriale  9  luglio  2009  concernente  le
equiparazioni tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del   libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione Generale  della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2012 - 2014; 
    Vista la lettera n. 3685/RESTAV1/05.02.11/01 del 6  agosto  2012,
con la quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2012 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di dieci
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito,  di
cui quattro del Corpo degli Ingegneri, quattro del Corpo Sanitario  e
due del Corpo di Commissariato; 
    Considerato che non si ritiene opportuno procedere a  scorrimento
delle graduatorie di  precedenti  analoghi  concorsi  in  quanto,  in
relazione  alle  peculiari   esigenze   operative   e   organizzative
dell'Amministrazione della  Difesa,  il  reclutamento  del  personale
militare  esige  l'attualita'  dell'accertamento  dei  requisiti   di
efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi  previsti  dal  decreto   legislativo   7   marzo   2005,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale  Militare  ai  principi  di
carattere generale dettati  dal  citato  codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina  di  Tenenti  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Esercito: 
      a) concorso per la nomina di  4  (quattro)  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito. 
    I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di
studio: 
      1) laurea magistrale/specialistica in ingegneria dei  materiali
(classe LM-53): 2 (due) posti; 
      2) laurea magistrale/specialistica in  ingegneria  civile/edile
(LM-23 e LM-4 C.U.): 2 (due) posti. 
    Qualora uno o piu' dei posti previsti al  punto  1)  risultassero
non ricopribili per insufficienza di concorrenti idonei  in  possesso
della laurea magistrale/specialistica richiesta, i medesimi  potranno
essere devoluti, previo parere dello Stato Maggiore dell'Esercito,  a
quelli di cui al punto 2). 
    Nell'ambito dei posti di  cui  al  punto  1),  sono  previste  le
seguenti riserve: 
      1 (uno) posto e' riservato al coniuge e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado,  se  unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      1 (uno) posto e' riservato agli Ufficiali ausiliari  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare
e nell'Aeronautica Militare; 
    Nell'ambito dei posti di cui  al  punto  2),  1  (uno)  posto  e'
riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio  senza
demerito nell' Esercito, nella  Marina  Militare  e  nell'Aeronautica
Militare. 
      b) concorso per la nomina di  4  (quattro)  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo Sanitario dell'Esercito. 
    I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di
studio: 
      1) laurea magistrale/specialistica in medicina e chirurgia  (LM
41): 2 (due) posti; 
      2) laurea magistrale/specialistica in medicina veterinaria  (LM
42): 2 (due) posti; 
    Qualora uno o piu' dei posti previsti al  punto  2)  risultassero
non ricopribili per insufficienza di concorrenti idonei  in  possesso
della laurea magistrale/specialistica richiesta, i medesimi  potranno
essere devoluti, previo parere dello Stato Maggiore dell'Esercito,  a
quelli di cui al punto 1). 
    Nell'ambito dei posti di cui  al  punto  1),  1  (uno)  posto  e'
riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio  senza
demerito nell'Esercito,  nella  Marina  Militare  e  nell'Aeronautica
Militare; 
    Nell'ambito dei posti di  cui  al  punto  2),  sono  previste  le
seguenti riserve: 
      1 (uno) posto e' riservato al coniuge e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado,  se  unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      1 (uno) posto e' riservato agli Ufficiali ausiliari  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare
e nell'Aeronautica Militare. 
      c) concorso per la nomina di 2 (due) Tenenti nel ruolo  normale
del Corpo di Commissariato dell'Esercito. 
    I posti sono destinati ai concorrenti in  possesso  della  laurea
magistrale/specialistica   in   giurisprudenza   (LGM/01   o   titolo
equipollente). 
    Agli  Ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato  servizio  senza
demerito nell'Esercito,  nella  Marina  Militare  e  nell'Aeronautica
Militare e' riservato 1 (uno) posto. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati,  eventualmente  non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei, potranno essere devoluti agli  altri  concorrenti
idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. 
    4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto
- organizzazione prevista dai due comma precedenti, non sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  La  predetta  Direzione  Generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente ad un rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,   www.esercito.difesa.it,   definendone    le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti  di  entrambi  i  sessi  che,  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  indicato  nel
successivo art. 3, comma 1: 
      a) non hanno superato il giorno del compimento del: 
        1) 40°  anno  di  eta',  se  Ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare  che
hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali  inferiori  delle
Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma  prefissata  dell'
Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di  servizio  o  se
Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi  dell'art.
653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        3) 32° anno  di  eta',  se  non  appartenenti  alle  predette
categorie; 
      b) sono cittadini italiani; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero  ammessi  a  prestare  servizio  civile
sostitutivo, a  meno  che  hanno  presentato  apposita  dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio Nazionale per  il  Servizio  Civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione  dovra'  essere
allegato  in  copia  digitale  alla  domanda  di  partecipazione   al
concorso; 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j)  sono   in   possesso   di   una   delle   seguenti   lauree
magistrali/specialistiche: 
        1)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  degli   Ingegneri
dell'Esercito: quelle  indicate  nel  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a). I concorrenti che partecipano per i posti per laureati in
ingegneria civile/edile devono essere in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio    della    professione    relativa     alla     laurea
magistrale/specialistica posseduta; 
        2) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito:
quelle indicate nel precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b).  Tali
concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della  professione  relativa  alla  laurea   magistrale/specialistica
posseduta; 
        3)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  di  Commissariato
dell'Esercito, quella  indicata  nel  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c). 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali/specialistiche,     come     previsto     dal      decreto
interministeriale  9  luglio  2009  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
    Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi  di  laurea
equipollenti secondo  il  precedente  ordinamento.  Allo  scopo,  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
il relativo provvedimento di equipollenza. 
    La partecipazione ai concorsi  di  coloro  che  hanno  conseguito
all'estero  il  titolo  di  studio  prescritto  e'   subordinata   al
riconoscimento    da    parte    del    Ministero    dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca dell'equipollenza del titolo  stesso
ad uno di quelli precedentemente indicati. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed  attitudinale  al
servizio incondizionato quali Ufficiali in  servizio  permanente  nei
ruoli  normali  dell'Esercito,  da  accertarsi   con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 12 e 13; 
      b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dei requisiti di moralita'  e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi  nella  magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui  al  precedente  comma  1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a)  del
presente articolo e quelli di cui  al  precedente  comma  2  dovranno
essere mantenuti fino alla data di nomina ad  ufficiale  in  servizio
permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle  attivita'  concorsuali,  le  procedure  dei  concorsi  di  cui
all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora  in  poi  portale
dei   concorsi),   raggiungibile   attraverso   il   sito    internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line  Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno  presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla  stessa
delegato alla gestione del concorso. 
    3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al  temine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
      a. fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e  gli
estremi di un documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
      b.  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      c. mediante "smart card"  e  credenziali  della  propria  firma
digitale. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i  concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line ed inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata ed inviata in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensioni massime di 3Mb per  ogni  allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare alla  domanda
di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli  di  cui  al
successivo art. 10. Nella predisposizione dei documenti il  candidato
dovra' curare che la denominazione di  ciascun  file  identifichi  il
certificato/attestazione contenuto nello stesso. 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza,
all'atto della  presentazione  alla  prima  prova  concorsuale.  Dopo
l'invio della domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una
copia  della  stessa,  completa  degli  estremi  di  acquisizione   a
protocollo. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso nonche', quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme
a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82,  saranno  valutate   da   PERSOMIL   ai   fini   della   loro
ammissibilita'. Domande di  partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi
altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il  candidato
abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al  portale  dei
concorsi non saranno prese  in  considerazione  e  il  candidato  non
verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, che  venga  a  verificarsi  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,
PERSOMIL provvedera' ad informare i candidati con  avviso  pubblicato
sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni  adottate  al
riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I concorrenti, se militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare e presentare la suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente
di  appartenenza  ovvero,  se  in  congedo,  ai  Centri   Documentali
dell'Esercito (ex Distretti Militari) ovvero ai Dipartimenti Militari
Marittimi/Capitanerie di Porto ovvero alle Direzioni Territoriali del
Personale della Regione Aerea competenti per territorio o al  Comando
Aeronautica Militare di Roma, di ascrizione in relazione  alla  Forza
Armata di appartenenza ed alla loro residenza. 
    I comandi interessati dovranno provvedere a: 
      a) per il personale in servizio dell'Esercito, dell'Aeronautica
Militare e dell'Arma dei Carabinieri: 
        - prendere atto della domanda di partecipazione  al  concorso
del dipendente; 
        -  compilare  apposito  documento  caratteristico   numerato,
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione, redatto per  "partecipazione  al  concorso
ruolo  normale  dell'Esercito  -  anno  2012"  (in  calce  al   quale
l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); 
        - predisporre, per ciascun concorrente in servizio, un  plico
sigillato contenente: 
          1) copia conforme all'originale del  libretto  personale  e
dello stato di servizio; 
          2)  attestazione  e   dichiarazione   di   completezza   in
originale. 
    Il plico sigillato dovra' essere  consegnato  dal  candidato,  al
personale preposto, all'atto della presentazione presso il Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per sostenere la  1^
prova scritta prevista dal bando; 
        - informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
Ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive  incombenze  relative  alla  procedura  concorsuale.   Del
trasferimento dovra' essere contestualmente informato  il  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
        -  comunicare  tempestivamente  al   suddetto   Centro   ogni
variazione riguardante la posizione del candidato  (instaurazione  di
procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
      b) per il personale in servizio della Marina Militare: 
        - prendere atto della domanda di partecipazione  al  concorso
del dipendente; 
        -  compilare  apposito  documento  caratteristico   numerato,
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione, redatto per  "partecipazione  al  concorso
ruolo  normale  dell'Esercito  -  anno  2012"  (in  calce  al   quale
l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); 
        -  trasmettere,  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione   ai   concorsi,   l'originale   di   tale   documento
caratteristico al Ministero della Difesa - Direzione Generale per  il
Personale Militare - V Reparto - 13ª Divisione documentazione  Marina
- viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma; 
        - predisporre, per ciascun concorrente in servizio, un  plico
sigillato contenente: 
          1) copia  conforme  all'originale  del  suddetto  documento
caratteristico; 
          2)  attestazione  e   dichiarazione   di   completezza   in
originale. 
    Il plico sigillato dovra' essere  consegnato  dal  candidato,  al
personale preposto, all'atto della presentazione presso il Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per sostenere la  1^
prova scritta prevista dal bando; 
        - informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
Ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive  incombenze  relative  alla  procedura  concorsuale.   Del
trasferimento dovra' essere contestualmente informato  il  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
        -  comunicare  tempestivamente  al   suddetto   Centro   ogni
variazione riguardante la posizione del candidato  (instaurazione  di
procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.) 
      c) per il personale in congedo dell'Esercito,  dell'Aeronautica
Militare e dell'Arma dei Carabinieri: trasmettere, entro il ventesimo
giorno successivo al termine di scadenza per la  presentazione  delle
domande di partecipazione ai  concorsi,  al  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi  Accademia  e
Scuole militari -  viale  Mezzetti,  n.  2  -  06034  Foligno,  copia
integrale del libretto personale e dello stato di servizio; 
      d) per  il  personale  in  congedo  della  Marina  Militare  la
suddetta documentazione sara'  acquisita  d'ufficio  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare, previa richiesta  del  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, e inviata al Centro
di Selezione stesso. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle  prove
scritte,     calendari     di     svolgimento     delle     selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove  di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.),  e  un'area  privata  nella  quale  saranno  rese
disponibili le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  al
medesimo.  Della  presenza  di  tali  comunicazioni   i   concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno  anche   pubblicate   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.esercito.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o  posta  elettronica  certificata
(PEC) agli indirizzi: concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it
e                  r1d1s4@persomil.difesa.it                   ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it e  persomil@postacert.difesa.it.
A tali messaggi dovra' comunque essere allegata  copia  per  immagine
(file formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1 prevede: 
      a) un'eventuale prova di preselezione; 
      b) due prove scritte; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale, nonche' una prova pratica solo nel concorso per
il Corpo  Sanitario  per  i  concorrenti  in  possesso  della  lauree
magistrali/specialistiche  in  medicina  e   chirurgia   e   medicina
veterinaria; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 maggio 2010, n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile per i quali  la  positivita'  del  test  di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 585 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  -  all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso  al  quale
partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in
tutti gli accertamenti previsti  nel  precedente  comma  1.  In  caso
contrario saranno esclusi dai concorsi. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun  concorso,
per  la  prova  di  preselezione,  per  le  prove  scritte,  per   la
valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonche' per  la
prova pratica solo nel concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito)
e per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
i tre concorsi; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari,  unica  per  i
tre concorsi; 
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per  i
tre concorsi; 
      e) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per i tre concorsi; 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta: 
      a)  per  il  concorso  relativo  al   Corpo   degli   Ingegneri
dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), da: 
        1)  un  Ufficiale  del  Corpo  degli  Ingegneri  in  servizio
permanente di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 
        2) tre  Ufficiali  del  Corpo  degli  Ingegneri  in  servizio
permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri; 
        3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore, per la prova di preselezione, per  la  prova  scritta  di
cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale -
limitatamente agli  argomenti  di  carattere  militare  -  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto; 
        4) un Docente universitario, che  potra'  essere  diverso  in
relazione a  ciascuna  delle  categorie  di  laureati  tra  cui  sono
ripartiti i posti a concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera a), membro aggiunto; 
        5) un  Docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        6)  un  Ufficiale  in  servizio  permanente,  di  grado   non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della Difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto; 
      b) per il concorso relativo al Corpo  Sanitario  dell'Esercito,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), da: 
        1) un Ufficiale del Corpo Sanitario in servizio permanente di
grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 
        2) due Ufficiali medici in servizio permanente di  grado  non
inferiore a Maggiore, per le prove sostenute dai concorrenti laureati
in medicina e chirurgia, membri; 
        3) due Ufficiali veterinari in servizio permanente  di  grado
non inferiore a Maggiore, per  le  prove  sostenute  dai  concorrenti
laureati in medicina veterinaria, membri; 
        4) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore, per la prova di preselezione, per  la  prova  scritta  di
cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale -
limitatamente agli  argomenti  di  carattere  militare  -  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto; 
        5) un  Docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        6) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Capitano ovvero un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
Difesa appartenente alla  terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto; 
      c) per il concorso relativo  al  ruolo  normale  del  Corpo  di
Commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera c), da: 
        1) un  Ufficiale  del  Corpo  di  Commissariato  in  servizio
permanente di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente; 
        2) due Ufficiali  del  Corpo  di  Commissariato  in  servizio
permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri; 
        3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore, per la prova di preselezione, per  la  prova  scritta  di
cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale -
limitatamente agli  argomenti  di  carattere  militare  -  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto; 
        4) un Docente universitario in materie giuridiche, membro; 
        5) un  Docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        6) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Capitano ovvero un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa appartenente alla  terza  area  funzionale,  segretario  senza
diritto di voto. 
    I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate
ed avranno diritto di voto solo per le  materie  per  le  quali  sono
aggregati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, qualificati
istruttori militari di educazione fisica, membri; 
      c) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano,  segretario
senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra',  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, tra cui un Ufficiale medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Maggiore, membri. 
    5. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore  in  servizio  permanente  del  ruolo
normale delle Armi di  Fanteria,  Cavalleria,  Artiglieria,  Genio  e
Trasmissioni di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      b) un Ufficiale psicologo  in  servizio  permanente  del  Corpo
Sanitario, membro; 
      c) un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
      d) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'   del   contributo   tecnico   -
specialistico di ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati
in psicologia, che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi  civili
convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di  cui
al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico in servizio permanente con il  grado  di
Brigadiere Generale, presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Maggiore, membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di tale  commissione  dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 4. 
                               Art. 8 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso di  cui  all'art.
1, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  del  presente  decreto,  saranno
sottoposti - con riserva di accertamento del possesso  dei  requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso al quale  hanno  chiesto
di essere ammessi - ad un'eventuale prova di preselezione, che  avra'
luogo, a cura della rispettiva commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), presso il Centro di Selezione
e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  -  viale  Mezzetti  n.  2,
Foligno, alle 0800, secondo il seguente calendario: 
      a) 30 gennaio 2013 per il  concorso  relativo  al  Corpo  degli
Ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a); 
      b) 1° febbraio 2013 per il concorso relativo al Corpo Sanitario
dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) 31 gennaio  2013  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  di
Commissariato dell'Esercito di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c). 
    Eventuali modificazioni della sede,  della  data  e  dell'ora  di
svolgimento della prova di preselezione saranno rese note con  avviso
pubblicato sul portale dei concorsi di  cui  al  precedente  art.  5,
comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i
concorrenti. 
    2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sara'  ritenuto
inopportuno effettuare la  prova  di  preselezione  per  uno  o  piu'
concorsi indetti con il presente decreto, sul portale dei concorsi di
cui al precedente art.  5,  comma  2  sara'  pubblicato  il  relativo
avviso, con valore di notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti. 
    3. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso  al  quale  hanno  chiesto  di  partecipare
dovranno presentarsi, senza  attendere  alcun  preavviso,  muniti  di
copia della domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, nonche' di penna  a  sfera  ad  inchiostro  indelebile
nero, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno  un'ora  prima  di  quella
fissata per l'inizio della prova. 
    Coloro che risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  della
prova, quali che  siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso. 
    4. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata,  di
cui 15 (quindici) sulla lingua inglese. Gli altri argomenti sui quali
verteranno i quesiti sono riportati nel paragrafo 1 degli allegati A,
B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
    La durata massima della prova ed il  numero  dei  quesiti  a  cui
dovranno rispondere i  concorrenti  saranno  preventivamente  fissati
dalla  relativa   commissione   esaminatrice   e   comunicati   prima
dell'inizio della prova stessa. 
    Per quanto concerne  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova
saranno osservate,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. 
    5. Al termine della prova  di  preselezione,  la  cui  correzione
sara'  effettuata  con  l'ausilio  di  sistemi   informatizzati,   la
competente commissione, in  base  al  numero  delle  risposte  esatte
fornite dai concorrenti, formera' le graduatorie provvisorie distinte
per ciascun concorso, al solo scopo di individuare coloro che saranno
ammessi alle prove scritte. 
    6. Per ciascun  concorso  saranno  ammessi  alle  prove  scritte,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria provvisoria di  cui  al
precedente  comma  5,  concorrenti  nei  limiti   numerici   appresso
indicati: 
      a) 40 (quaranta)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  degli
Ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a); 
      b) 40 (quaranta) per il concorso relativo  al  Corpo  Sanitario
dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c)  20  (venti)  per  il  concorso   relativo   al   Corpo   di
Commissariato dell'Esercito di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c). 
    Inoltre,  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   scritte   i
concorrenti che avranno fornito lo stesso numero di  risposte  esatte
del  concorrente   classificatosi,   nella   rispettiva   graduatoria
provvisoria, all'ultimo posto utile. 
    7. I concorrenti di cui al precedente comma 6, accedendo  con  il
proprio  profilo  sul  portale  del  concorso,   vi   troveranno   la
comunicazione di ammissione o non ammissione alle prove. 
    8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero  dei  posti
disponibili  indicati  al  precedente  comma  6   potranno   chiedere
informazioni sull'esito  della  stessa,  a  partire  dal  10°  giorno
successivo alla data di rispettivo svolgimento,  al  Ministero  della
Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  Sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143  Roma,
tel. 06517051012, ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it
e www.esercito.difesa.it. 
    9. La commissione esaminatrice di  ciascun  concorso  dovra'  far
pervenire i verbali della  prova  di  preselezione,  entro  il  terzo
giorno dalla data di svolgimento della prova stessa,  alla  Direzione
Generale per il  Personale  Militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione
Reclutamento Ufficiali - 4ª  Sezione  e  al  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I concorrenti che  riceveranno  notizia  dell'ammissione  alle
prove scritte con le modalita' di cui al precedente art. 8,  comma  7
(se ha avuto luogo la prova di  preselezione)  ovvero  ai  quali  non
sara'  comunicata  l'esclusione  dai  concorsi  (se   la   prova   di
preselezione non ha avuto luogo) dovranno sostenere le seguenti prove
scritte: 
      a)  per  il  concorso  relativo  al   Corpo   degli   Ingegneri
dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 
        1)  prima  prova  di  cultura  generale,  comune  a  tutti  i
concorrenti,   consistente   in   quesiti   a    risposta    multipla
predeterminata e/o aperta sugli argomenti riportati nel paragrafo  2,
lettera a) del citato allegato A al presente decreto. 
    La durata massima di detta prova sara' fissata dalla  commissione
esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio della  prova
stessa; 
        2)  seconda  prova  di   cultura   tecnico   -   scientifica,
diversificata   per   ciascuna    laurea    magistrale/specialistica,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore,  di  un
elaborato vertente sugli argomenti indicati nel paragrafo 2,  lettera
b) del suddetto allegato A; 
      b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 
        1)  prima  prova  di  cultura   generale   -   professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore,  di  un
elaborato su uno o piu' argomenti tratti dalle materie  indicate  nel
paragrafo 2, lettera a) del citato allegato B al presente decreto; 
        2)  seconda  prova  di  cultura  tecnico   -   professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore,  di  un
elaborato su uno o piu' argomenti tratti dalle materie  indicate  nel
paragrafo 2, lettera b) del suddetto allegato B; 
      c)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo   di   Commissariato
dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 
        1)  prima  prova  di  cultura   generale   -   professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di  una
composizione di cultura  generale  -  professionale  su  uno  o  piu'
argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2,  lettera  a)
del citato allegato C al presente decreto; 
        2)  seconda  prova  di  cultura  tecnico   -   professionale,
consistente nell'elaborazione, nel tempo massimo di otto  ore,  delle
risposte a un gruppo di domande a risposta  libera  (almeno  una  per
ogni disciplina giuridica indicata nel paragrafo 2,  lettera  a)  del
citato allegato C) relative ad argomenti differenti  da  quelli  gia'
trattati nella prima prova scritta; 
    2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1  avranno  luogo,
con inizio non prima delle 0830, nelle sedi  e  nei  giorni  appresso
indicati: 
      a)  per  il  concorso  relativo  al   Corpo   degli   Ingegneri
dell'Esercito: 6 e 7 febbraio 2013 presso la Scuola di Applicazione e
Istituto di Studi  Militari  dell'Esercito  -  via  Arsenale  n.  22,
Torino; 
      b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito: 6
e 7 febbraio 2013  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno; 
      c)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo   di   Commissariato
dell'Esercito: 4 e 5 febbraio 2013 presso il Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul  portale  dei
concorsi di cui al precedente art. 5,comma 2, con valore di  notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. I concorrenti di cui al  precedente  comma  1  sono  tenuti  a
presentarsi, per sostenere le prove scritte,  entro  le  0730,  nella
sede  e  nei  giorni  rispettivamente  previsti,  muniti   di   carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento di cui all'art.  6
e di  penna  a  sfera  ad  inchiostro  indelebile  nero.  Coloro  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e,  quindi,  esclusi
dal concorso. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e  15
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5. Le prove scritte si intenderanno superate  se  il  concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un  punteggio  non  inferiore  a
18/30. 
    6. I concorrenti, accedendo con il proprio  profilo  sul  portale
del concorso, potranno verificare i risultati delle prove. Gli idonei
vi troveranno l'indicazione del giorno e dell'ora nei quali  dovranno
presentarsi presso il Centro di Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza  fisica,
nonche'  agli  accertamenti  sanitari  ed  attitudinale  di  cui   ai
successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto. 
                               Art. 10 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di  cui
all'art.  9  e  prima  della  relativa  correzione,  procedera'  alla
valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno  sostenuto
entrambe le prove. L'esito della valutazione  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare  gli  stessi  in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare  alla
domanda delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del  presente  decreto.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL-  Uniform
Resource  Locator)  necessari   per   raggiungere   nella   rete   la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite  a  stampa,  i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    3. Formeranno  oggetto  di  valutazione,  fermo  restando  quanto
precisato per le pubblicazioni di carattere  tecnico  -  scientifico,
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi,  per  i
quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche
e complete informazioni  nelle  domande  stesse  ovvero  in  apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. 
    4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo  fino  ad
un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti: 
      a)   laurea   magistrale/specialistica    prevista    per    la
partecipazione al concorso (fino a punti 1/30): 
        1) punti 1/30, con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; 
        2) punti 0,50/30, con voto compreso tra 100 e 105/110; 
      b) titoli accademici e tecnici (fino a punti 4/30): 
        1) punti 2/30 per ogni diploma di specializzazione; 
        2) punti 2/30 per ogni master afferente alla professionalita'
richiesta per il concorso a cui si partecipa; 
        3) punti 2/30 per ogni dottorato di  ricerca  afferente  alla
professionalita' richiesta per il concorso a cui si partecipa; 
      c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste scientifiche, con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione attinenti alla professione: fino a punti  2/30.  Per
quelle prodotte in  collaborazione  la  valutabilita'  della  singola
pubblicazione avverra' solo se e' possibile scindere  ed  individuare
l'apporto di ciascun autore; 
      d)  esperienze  professionali  documentate,   successive   alla
laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta: fino  a  punti
2/30; 
      e)  qualita'  del  servizio  prestato   nelle   Forze   Armate,
desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, che per
i militari in servizio o in congedo verra' acquisita con le modalita'
indicate al precedente art. 4, comma 10: fino a punti 1/30. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  alle  prove  scritte  saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora  idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale. 
    2. Le prove di efficienza fisica,  gli  accertamenti  sanitari  e
quello  attitudinale  avranno  luogo,  presumibilmente  nel  mese  di
febbraio 2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno
resi noti con avviso pubblicato sul portale dei concorsi  di  cui  al
precedente art. 5, comma 2,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    I concorrenti,  nel  periodo  di  permanenza  presso  il  Centro,
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma e  fruiranno,  compatibilmente  con  le  potenzialita'  dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il  predetto  Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre, in originale o in copia
conforme, la seguente documentazione necessaria sia per le  prove  di
efficienza fisica  sia  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
successivo art. 12: 
      a) il certificato di idoneita' sportiva agonistica di  tipo  B,
in corso di  validita'  (non  antecedente  ad  un  anno  all'atto  di
presentazione alle prove di efficienza fisica), rilasciato da  medici
appartenenti alla Federazione medico -  sportiva  italiana  ovvero  a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti la  professione  di
medico  specializzato   in   medicina   dello   sport.   La   mancata
presentazione del certificato comporta la non ammissione  alle  prove
di efficienza fisica. I concorrenti  in  servizio  militare  potranno
produrre, in sostituzione del predetto certificato, la  dichiarazione
rilasciata dal Dirigente  del  Servizio  Sanitario  del  Reparto/Ente
presso  cui  prestano  servizio,  da   cui   risulti   l'assenza   di
controindicazioni  allo  svolgimento  delle   prove   di   efficienza
operativa previste per detto personale. 
      b) referto originale  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale attestante l'effettuazione in data non  anteriore
ai tre mesi da quella di presentazione per  le  prove  di  efficienza
fisica, dei sottoelencati esami: 
        1) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV; 
        2) test per l'accertamento della  positivita'  per  anticorpi
per HIV; 
      c) referto rilasciato, in data non  anteriore  ad  un  mese  da
quella di presentazione per le prove di  efficienza  fisica,  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope:  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta
impregiudicata la facolta' per l'AD  di  sottoporre  a  drug  test  i
vincitori di concorso; 
      d) certificato (conforme al modello riportato nell'allegato  E,
che costituisce parte integrante del  presente  decreto),  rilasciato
dal proprio medico di  fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione. 
      e) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre  mesi  precedenti  la
data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile); 
      f) referto attestante l'esito del test di gravidanza,  mediante
analisi su sangue o urine, effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale entro i cinque giorni  lavorativi  precedenti  la
data di presentazione alle prove medesime (se di sesso femminile). 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  dell'effettuazione   in   piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica, al test di gravidanza per
escludere la sussistenza di detto stato. Infatti,  l'accertato  stato
di gravidanza impedira' alla concorrente di  essere  sottoposta  alle
prove di efficienza fisica e pertanto la stessa, senza  sostenere  le
predette prove, sara' avviata alla commissione per  gli  accertamenti
sanitari, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) che disporra' quanto
previsto al successivo art. 12, comma 4, anche per il recupero  della
prova di efficienza fisica, di concerto con la preposta commissione. 
    Inoltre tutti i candidati, qualora ne  siano  gia'  in  possesso,
potranno  presentare  l'esame  radiografico   del   torace   in   due
proiezioni, con relativo referto (solo se esiste  dubbio  diagnostico
da  parte  della  commissione  medica  l'esame  radiografico   verra'
effettuato presso il Centro di Selezione); 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
    La mancata presentazione  dei  sopra  elencati  certificati,  con
l'eccezione dell'esame radiografico, comportera'  la  non  ammissione
agli accertamenti sanitari. 
    4. Le prove di efficienza fisica,  per  i  concorrenti  di  sesso
maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza,  dei  seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: 
      a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite  2  minuti
senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; 
      b) corsa piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  6  minuti)  -
esercizio obbligatorio; 
      c) salto in alto (minimo 110 centimetri, in  non  piu'  di  tre
tentativi) - esercizio facoltativo; 
      d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo  50  secondi,  in
non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo. 
    5. Le prove di efficienza fisica,  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei  seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: 
      a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo  limite  2  minuti
senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; 
      b) corsa piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  7  minuti)  -
esercizio obbligatorio; 
      c) salto in alto (minimo 100 centimetri, in  non  piu'  di  tre
tentativi) - esercizio facoltativo; 
      d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo  60  secondi,  in
non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo. 
    6. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  D  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' il  giudizio
di  inidoneita',  quindi  la   mancata   ammissione   ai   successivi
accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
il giudizio di idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i  concorrenti  potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al  fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato  allegato
D. 
    Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa  le  modalita'
di svolgimento delle prove e i comportamenti che  dovranno  tenere  i
concorrenti, a pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di  esiti  di
precedente  infortunio   o   di   infortunio   verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    7. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) provvedera' a: 
      a) verificare la validita' delle  certificazioni  prodotte  dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; 
      b) avviare senza indugio alla competente  commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza  e'  risultato  positivo   ai   fini   dell'adozione   del
provvedimento di cui al comma 4., del successivo art. 12; 
      c)  sottoporre  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori   e
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      d) attribuire ai concorrenti che hanno superato uno o  entrambi
gli esercizi facoltativi il  punteggio  corrispondente  indicato  nel
gia' citato allegato D. Tale punteggio, che in ogni caso  non  potra'
superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato  seduta  stante
ai concorrenti e concorrera' alla  formazione  della  graduatoria  di
merito di cui al successivo art. 15. 
                               Art. 12 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I  concorrenti  risultati  idonei  alle  prove  di  efficienza
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari  ed  attitudinale.  Per
esigenze    organizzative    l'accertamento    attitudinale    potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari. 
    Gli accertamenti sanitari, ai quali provvedera' la commissione di
cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera  c),  saranno  volti  al
riconoscimento del possesso da parte dei  concorrenti  dell'idoneita'
psico-fisica al servizio quali ufficiali in servizio  permanente  nei
ruoli normali dell'Esercito. 
    In base al vigente elenco delle imperfezioni e  delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare  di  cui  all'art.
582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90
e  alle  vigenti  direttive  applicative  impartite  dalla  Direzione
Generale della Sanita' Militare, gli  accertamenti  sanitari  saranno
volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei
seguenti specifici requisiti: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m.
1,61, se di sesso femminile; 
      b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
      c) perdita uditiva: 
        1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; 
        2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; 
        3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ?  8.000
Hz; 
    2. La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  c)
disporra' per tutti i concorrenti, tranne quelli in  accertato  stato
di  gravidanza,  i   seguenti   accertamenti   specialistici   e   di
laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica (ed eventuale psichiatrica); 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) transaminasemia (GOT e GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) trigliceridemia; 
        7) colesterolemia; 
        8) gamma GT; 
        9) VES; 
      h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio  estiva  le
cui     caratteristiche     sono     visualizzabili     nel      sito
https://www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi)   o
siano possibile indice  di  personalita'  abnorme  (in  tal  caso  da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici); 
      j)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
ad indagini radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, la dichiarazione di cui all'allegato F,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    3.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione  del  predetto  protocollo   diagnostico,   nonche'
un'ulteriore  dichiarazione  di  consenso  informato  al   protocollo
vaccinale, secondo quanto riportato nell'allegato G, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    4. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti sanitari non potra' in nessun  caso
procedere agli accertamenti di cui al precedente  comma  3  e  dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a  mente  dell'art.  580  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato
anche con le modalita' previste dal presente articolo, il  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito -  Reparto  concorsi
Accademia e Scuole  militari  procedera'  alla  convocazione  per  il
predetto accertamento in data compatibile con  la  definizione  delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 15. Se  in  occasione
della seconda convocazione  il  temporaneo  impedimento  perdura,  la
preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c)
ne dara' notizia alla Direzione Generale per  il  Personale  Militare
che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    5. La commissione, al termine degli accertamenti,  provvedera'  a
definire per ciascun concorrente, secondo i criteri  stabiliti  dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che  terra'
conto  delle   caratteristiche   somato-funzionali,   nonche'   degli
specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
    6. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito  degli  accertamenti  sanitari,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale  del   Corpo   degli   Ingegneri/Sanitario/di   Commissariato
dell'Esercito", con l'indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
successivo punto 6); 
      b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale  del   Corpo   degli   Ingegneri/Sanitario/di   Commissariato
dell'Esercito", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui e' stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo: 
 
    

  PS   CO   AC   AR   AV   LS   LI   VS   AU
  2    2    2    2    2    2    2    2    2

    
 
    Ai concorrenti giudicati idonei  la  commissione  attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni  coefficiente  2  di
ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito  un
punteggio pari a 0 (zero). Ad  ogni  coefficiente  1  delle  predette
caratteristiche sara' attribuito un punteggio pari a  0,5.  Pertanto,
il punteggio  massimo  conseguibile  al  termine  degli  accertamenti
sanitari sara' di punti 4,5. 
    8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati: 
      a) affetti da imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) affetti da disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve
(dislalia o disartria); 
      c)  positivi  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool, anche saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
      d) affetti da malattie o lesioni per  le  quali  sono  previsti
tempi lunghi di recupero  dello  stato  di  salute  e  dei  requisiti
necessari  per  la  frequenza  del  corso  applicativo  indicato  nel
successivo art. 16; 
      e) affetti da tutte  quelle  malformazioni  ed  infermita'  non
contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili  con  la
frequenza del corso e successivo impiego quale ufficiale in  servizio
permanente dei ruoli normali. 
    9. I concorrenti che, all'atto degli accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  cutanee  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta  giorni,  e  quelli  nei  confronti  dei  quali  la
commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' e rinviera'  il
giudizio di idoneita' in attesa di ulteriori elementi di  valutazione
saranno sottoposti, a cura della stessa commissione, all'accertamento
definitivo entro i termini stabiliti dalla commissione stessa. 
    Eccezionalmente, per esigenze organizzative connesse al  rispetto
del termine di conclusione della procedura concorsuale e per economia
di risorse, i candidati potranno essere sottoposti con  riserva  alle
ulteriori   prove   concorsuali,   nelle   more   della   valutazione
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari gia' prodotta  o  che
intendono produrre. 
    10.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    Essi potranno, tuttavia, far pervenire al Centro di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi  Accademia  e
Scuole  Militari  -  viale  Mezzetti,   n.   2   -   06034   Foligno,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo  a  quello  della
visita medica, anticipandola via fax (numero 0742/342208),  specifica
istanza di  ulteriori  accertamenti  sanitari,  corredata  di  idonea
documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica  ovvero
privata   accreditata   con   il   Servizio   Sanitario    Nazionale,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. 
    Non  saranno  prese  in  considerazione   istanze   prive   della
documentazione prevista ovvero pervenute oltre  i  termini  perentori
sopraindicati. 
    In caso di accoglimento dell'istanza, i  concorrenti  riceveranno
dal Centro di Selezione e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  la
relativa comunicazione. 
    In  caso  di  mancato  accoglimento   dell'istanza,   invece,   i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di  inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti  sanitari  dovra'  intendersi
confermato. 
    Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica  dei  concorrenti,  in
caso di accoglimento dell'istanza, sara' espresso  dalla  commissione
di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  e),  a  seguito  di
valutazione della documentazione allegata  all'istanza  di  ulteriori
accertamenti sanitari ovvero, solo qualora la commissione  stessa  lo
riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. 
    I  concorrenti  dichiarati  inidonei,  anche  a   seguito   della
valutazione sanitaria di cui al  presente  comma  o  degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che  hanno  rinunciato
ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 
    11. La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  dovra'  far
pervenire  al  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito -  Reparto  concorsi  Accademia  e  Scuole  Militari  i
verbali  con  gli  esiti  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
completamento dei medesimi. 
                               Art. 13 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
sanitari e, con riserva, quelli di cui al precedente comma 9  saranno
sottoposti ad un accertamento attitudinale, a cura della  commissione
di cui al  precedente  art.  7,  comma  1,  lettera  d),  secondo  le
direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito. 
    Il  suddetto  accertamento  attitudinale  sara'   finalizzato   a
valutare oggettivamente, attraverso una serie di  prove  attitudinali
(batteria testologica,  questionario  informativo  ed  intervista  di
selezione), il possesso dei requisiti indispensabili ai  fini  di  un
proficuo inserimento nella Forza Armata  quale  ufficiale  del  ruolo
normale. 
    2. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma  9  saranno,
di norma, sottoposti all'accertamento attitudinale con riserva,  solo
se sara' necessario per esigenze organizzative connesse  al  rispetto
del termine di conclusione della procedura concorsuale. 
    3. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 10  saranno,
di norma, sottoposti all'accertamento attitudinale solo  se  verranno
giudicati idonei a seguito  della  valutazione  della  documentazione
allegata all'istanza  di  ulteriori  accertamenti  sanitari  o  degli
ulteriori accertamenti sanitari  disposti,  eventualmente  dopo  aver
sostenuto con riserva, se sara' necessario per esigenze organizzative
connesse al rispetto  del  termine  di  conclusione  della  procedura
concorsuale, la prova orale.  Eccezionalmente,  se  lo  impongono  le
citate esigenze organizzative, essi potranno  essere  sottoposti  con
riserva all'accertamento attitudinale, nelle more  della  valutazione
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari gia' prodotta  o  che
intendono produrre. 
    4. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un  giudizio  di  idoneita'  o  di   inidoneita'.   Detto   giudizio,
adeguatamente motivato, che sara' comunicato agli interessati  seduta
stante per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di  idoneita'  non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    5. Le commissioni  per  l'accertamento  attitudinale  dovra'  far
pervenire  al  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito -  Reparto  concorsi  Accademia  e  Scuole  Militari  i
verbali  con  gli  esiti  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
completamento dei medesimi. 
                               Art. 14 
 
 
                     Prova orale e prova pratica 
 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  nelle  prove  scritte,  nelle
prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in  quello
attitudinale riceveranno  apposita  comunicazione  con  messaggio  di
posta elettronica, contenente l'indicazione della sede e  della  data
di svolgimento della  prova  orale  e,  nel  concorso  per  il  Corpo
Sanitario dell'Esercito, anche di quella pratica. 
    2. Per esigenze organizzative la prova pratica,  prevista  per  i
partecipanti al concorso per  il  Corpo  Sanitario  dell'Esercito  in
possesso  della  lauree  magistrali/specialistiche  in   medicina   e
chirurgia e in medicina  veterinaria,  potra'  avere  luogo  dopo  lo
svolgimento di quella orale, solo in caso di idoneita'  riportata  in
questa ed anche in sede diversa da quella della prova orale. 
    Coloro che risulteranno  assenti  nel  giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della  prova  orale
e, quando prevista, di quella pratica, sono riportati nei paragrafi 3
e 4 dei gia' citati allegati A e C e nei paragrafi 3, 4 e 5 del  gia'
citato allegato B. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura  tecnico-professionale  e  cultura   tecnico-militare)   una
votazione non inferiore  a  18/30,  utile  per  la  formazione  della
graduatoria di merito di cui al  successivo  art.  15.  Il  punteggio
della prova  risultera'  dalla  media  dei  voti  riportati  nei  due
precitati gruppi di argomenti. La prova pratica,  prevista  solo  nel
concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito, si intendera' superata
se il concorrente avra'  riportato  una  votazione  non  inferiore  a
18/30, utile anch'essa per la formazione della  relativa  graduatoria
di merito. 
    5. I concorrenti idonei nella prova orale, se  lo  hanno  chiesto
nella domanda di partecipazione al  concorso,  sosterranno  la  prova
orale facoltativa di lingua straniera  (una  sola  a  scelta  tra  la
francese, l'inglese, la spagnola e  la  tedesca),  con  le  modalita'
riportate nei gia' citati allegati A, B e C. 
    Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30/30, alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio: 
      a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
      b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; 
      c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; 
      d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; 
      e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; 
      f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; 
      g) da 28/30 a 30/30: punti 6. 
                               Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti,  a  cura  della  rispettiva
commissione esaminatrice, nelle graduatorie di merito,  distinte  per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1. 
    2.  Tali  graduatorie  -che  nei  concorsi  per  il  Corpo  degli
Ingegneri e per il Corpo  Sanitario  dell'Esercito  saranno  distinte
secondo la ripartizione dei posti per lauree specialistiche  indicata
nel citato art. 1- saranno formate  secondo  l'ordine  del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
      a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e)  il  punteggio  riportato  nella  prova  pratica  (solo  nel
concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito per  i  concorrenti  in
possesso  della  lauree  specialistiche/magistrali  in   medicina   e
chirurgia e medicina veterinaria); 
      f) il punteggio riportato nella prova orale; 
      g)  l'eventuale   punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) si
terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza  demerito  nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare e, nei concorsi  di
cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della riserva di  un  posto
ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La  riserva  a
favore  delle  vittime  del   servizio/dovere   e'   da   considerare
prioritaria rispetto a quella stabilita per il personale  proveniente
dagli Ufficiali ausiliari. Detti posti, qualora non  ricopribili  per
insufficienza di riservatari  idonei,  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di  merito  del
relativo concorso. 
    4. Inoltre, nel decreto di  approvazione  delle  graduatorie  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  a)  e  b)  si
terra' conto della ripartizione dei posti  sulla  base  delle  lauree
specialistiche prescritte per la partecipazione. La riserva dei posti
a favore degli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio  senza
demerito nell'Esercito,  nella  Marina  Militare  e  nell'Aeronautica
Militare si intendera' soddisfatta dichiarando vincitore del concorso
il primo riservatario classificatosi con il  piu'  elevato  punteggio
assoluto  nella  graduatoria  di  merito  del  concorso.  Una   volta
approvata la graduatoria di merito del concorso, il ripianamento  del
posto eventualmente resosi disponibile per rinuncia o  decadenza  del
vincitore riservatario non potra' avvenire in  nessun  caso  a  danno
degli altri concorrenti gia' dichiarati vincitori con il  decreto  di
approvazione della graduatoria. 
    In assenza di idonei la copertura dei posti  avverra'  secondo  i
criteri indicati nel precedente art. 1, comma 2. 
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza, posseduti alla data di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, che i  concorrenti  hanno
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in  apposita
dichiarazione sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di
titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito  il
concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art.
2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    6. Le graduatorie dei concorrenti  risultati  idonei  in  ciascun
concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. Saranno
dichiarati  vincitori  -se  non  sono   sopravvenuti   gli   elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- i  concorrenti  che,
per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno  utilmente
nella rispettiva graduatoria di merito. 
    7. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e sul  portale  dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
                               Art. 16 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 15,  comma  6  saranno
nominati  Tenenti  in  servizio   permanente   nel   ruolo   normale,
rispettivamente, del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito,  del  Corpo
Sanitario dell'Esercito e del Corpo di  Commissariato  dell'Esercito,
con anzianita' assoluta nel  grado  stabilita  nel  relativo  decreto
presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto. 
    3. I vincitori saranno  invitati  ad  assumere  servizio  in  via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e del superamento del corso  applicativo  di
cui al successivo comma 4. 
    I concorrenti risultati vincitori dei concorsi dovranno  produrre
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto
analitico   attestante   l'esito   del    dosaggio    del    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciati entro trenta giorni dalla  data  di
ammissione ai corsi, da strutture sanitarie pubbliche. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto  dall'art.
722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  un  corso
applicativo, di durata non superiore ad un anno  accademico,  con  le
modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito. 
    La mancata presentazione nel  giorno  prefissato  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  All'atto  della
presentazione al corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma  di
cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso  medesimo,  che
avra' pieno effetto, tuttavia,  solo  all'atto  del  superamento  del
corso  applicativo.  Il  rifiuto   di   sottoscrivere   detta   ferma
comportera' la revoca della nomina. 
    5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso, con i criteri e nei limiti indicati nel  precedente  art.  15,
entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti  concorrenti
idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria. 
    6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio
permanente  che,  trovandosi  in  stato  di  gravidanza,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
    7.  Nei  confronti  degli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio ottenuto nella graduatoria di  merito  del  concorso  e  di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli  Ufficiali
appartenenti  alle  Forze  di  completamento  si   applicheranno   le
disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66. 
    8. Per gli Ufficiali che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso  applicativo  verra'  disposta  la  revoca  della
nomina, a  decorrere  dalla  data  di  conferimento  della  stessa  e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli  interessati
saranno  collocati  in  congedo  ovvero  restituiti   ai   ruoli   di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato  per  intero
ai fini dell'anzianita'  di  servizio  per  i  militari  in  servizio
permanente. 
    9. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un  eventuale  successivo  impiego
presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la Direzione Generale  per  il  Personale  Militare
provvedera' a chiedere alle Amministrazioni  Pubbliche  e  agli  Enti
competenti la conferma  di  quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.  Il  certificato  del  casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la mancata veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione Generale per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in  possesso   dei   requisiti
prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti  dalla  nomina  ad
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina. 
                               Art. 19 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e  degli
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a  carico
dei concorrenti. 
    2. I concorrenti,  se  militari  in  servizio,  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, fino ad un massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di  cui  al  precedente  art.  6,  nonche'  quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno  e  per
il rientro nella sede di servizio, per i  quali  non  sara',  dunque,
rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta  licenza,
cumulabile  con  la  licenza  ordinaria,   potra'   essere   concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di  cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente non sostiene gli accertamenti  e  le  prove  d'esame  per
motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria  sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari, per  le
finalita' di gestione dei concorsi  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  dei  concorsi  o   alla
posizione giuridico - economica dei candidati, nonche',  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento,  che  nomina,  ognuno  per  le  parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a) il dirigente della 1^ Divisione della Direzione Generale per
il Personale Militare; 
      b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4,
comma 10; 
      c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del Decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 dicembre 2012 
 
                                  F.to Gen. C. A. Francesco Tarricone