Concorso per 7 allievi corsi (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 7
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 18-01-2013
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 18 febbraio 2013) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di sette allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 12° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di fina ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-01-2013
Data Scadenza bando 18-02-2013
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 18 febbraio 2013)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di sette allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 12° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2013/2014


 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'articolo 5, comma 1, del regio decreto  legge  4  ottobre
1935,  n.  1961,  recante  «Modificazioni   alle   disposizioni   sul
reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia  Guardia
di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; 
    Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,  n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia
di finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la  legge  31  marzo  2000,  n.  78,  ed,  in  particolare,
l'articolo 4, recante «Delega  al  Governo  in  materia  di  riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme  in  materia
di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
«Determinazione  delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e  della
sicurezza»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione  ai  concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Vista la convenzione tra l'Universita' degli  Studi  di  Bergamo,
l'Universita' degli Studi di Milano  Bicocca  e  l'Universita'  degli
Studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia  di  finanza,
datata 20 dicembre 2001; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed  infermita'  che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da  adottare  per   l'accertamento   e   la   valutazione   ai   fini
dell'inidoneita'»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente  l'attribuzione  di  specifiche  competenze
alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033,  1494,  1495,  1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visti gli articoli 583 e 586 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.   90,   concernenti   l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
    Ritenuto di dover riservare: 
      un posto in favore dei candidati in possesso dell'attestato  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752; 
      un posto in favore  dei  candidati  appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a),  del  citato
decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2013/2014  un  pubblico
concorso per esami per l'ammissione di 7 allievi ufficiali del «ruolo
aeronavale» al primo anno del  12°  corso  aeronavale  dell'Accademia
della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) specializzazione «pilota militare» n. 3 posti; 
      b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» n.
4 posti. 
    3. Dei suddetti posti: 
      a) uno dei tre  disponibili  per  la  specializzazione  «pilota
militare» e' riservato,  subordinatamente  al  possesso  degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
      b)  uno  dei  quattro  disponibili  per   la   specializzazione
«comandante   di   stazione   e   unita'   navale»   e'    riservato,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri   requisiti   prescritti
dall'articolo 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di secondo grado qualora unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni. 
    5. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili. 
    6. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali); 
      b) una prova scritta di cultura generale; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) una prova di efficienza fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) tre prove orali; 
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      h) una prova facoltativa di informatica; 
      i) visita medica di incorporamento. 
    7. Il corso di Accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
    8. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi  al  corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che: 
        1) alla data del 1° gennaio 2013,  non  abbiano  superato  il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1985 (compreso); 
        2) non siano stati dichiarati non idonei  all'avanzamento  o,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      b) i cittadini italiani che: 
        1) abbiano, alla  data  del  1°  gennaio  2013,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il  ventiduesimo,  cioe',
siano nati nel periodo compreso tra il  1°  gennaio  1991  ed  il  1°
gennaio 1996, estremi inclusi; 
        2) abbiano, se minorenni alla  data  di  presentazione  della
domanda, il  consenso  dei  genitori  o  del  genitore  esercente  la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
        3) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
        7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti  a
misure di prevenzione; 
        8) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza. 
    2. Tutti i candidati devono, inoltre,  possedere  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea previsti  dal  decreto  interministeriale  12  aprile
2001. 
    3. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur  non  essendo  in
possesso  del  previsto  diploma  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2012/2013. 
    4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3),  4),  5),
6), 7) e 8), devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine  ultimo  previsto  per  la  presentazione  della  domanda   e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  spedita,  a  mezzo  di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,  00122  -
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A  tal  fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Il concorrente che, alla data di presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede  di  svolgimento  della  prova  preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo  il  modello  in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o  da  uno  solo,  in
caso di  impedimento  dell'altro,  ovvero  dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi. 
    La mancata presentazione dell'atto di  assenso  comporta  la  non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e  l'archiviazione
della domanda di partecipazione. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile  annullarle  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        1) siano spedite o consegnate oltre  il  termine  di  cui  al
medesimo comma 2; 
        2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro 60
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; 
        3) non siano sottoscritte; 
        4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3  e  5  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo  comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    8. L'ammissione con riserva deve intendersi  fino  all'ammissione
al corso di formazione. 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita  (i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il  grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza); 
      b) la specializzazione per cui intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
      f) di non essere imputato, non essere stato  condannato  ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'articolo
444 c.p.p.  per  delitti  non  colposi  ne'  essere  o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2012/2013; 
      h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza); 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunziato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      j) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
      k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
      l) l'indirizzo  proprio,  completo  del  numero  di  codice  di
avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e  di
un indirizzo di posta elettronica; 
      m) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      n)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla  legge
- devono essere presentate con le modalita' e la tempistica  indicate
all'articolo 5, comma 2; 
      o) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
      a) prova di conoscenza di  una  lingua  straniera  scelta  tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
      b) prova di informatica. 
    3. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera a), devono compilare la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti  e  indicando  la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orali. 
    4. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b), devono compilare la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto. 
    5. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento  della  prova  preliminare  e  della  prova
scritta nonche' le modalita' di notifica  dei  relativi  esiti  e  di
convocazione per le prove successive. 
    6. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    7.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita'  circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
Reclutamento  ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,   concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda. 
                               Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
di cui all'articolo 17 devono presentare in tale sede i  certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei requisiti che  conferiscono  i  titoli  preferenziali
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487. 
    La documentazione presentata oltre la data di effettuazione della
prova di efficienza fisica e' archiviata. 
    3. I candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui
all'articolo 20 devono  presentare  o  far  pervenire  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro  30
giorni dalla data  di  ammissione  al  corso  di  formazione  domanda
diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato,  che  riveste
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma  prefissata
e ufficiale delle forze di completamento, chiede di  rinunciarvi  per
conseguire l'ammissione all'Accademia della  Guardia  di  finanza  in
qualita' di allievo ufficiale. 
    4. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,  membri.  I  professori   devono   essere   in   possesso
dell'abilitazione  all'insegnamento  negli  istituti   superiori   di
secondo grado nelle materie oggetto di esame; 
      b)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o  a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
      d)  sottocommissione  per  la  valutazione   della   prova   di
efficienza fisica e per  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,  in  qualita'  di
ufficiali in  servizio  permanente  effettivo,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; 
      e) sottocommissione per la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. La sottocommissione esaminatrice per le prove  facoltative  di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente: 
      a) qualificati conoscitori della lingua stessa; 
      b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale. 
    3. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orali  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  d),  puo'  avvalersi,   altresi',   durante   l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di Reclutamento. 
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1,  lettere
b), c) e d), compilano, per ogni candidato,  un  verbale  firmato  da
tutti i componenti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso di  validita',  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione,  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la   prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana, presso il Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n.  18,  Roma/Lido
di Ostia, che si svolgera' a partire dal 3 aprile 2013. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 15 marzo 2013, mediante avviso
pubblicato  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  Finanza,  viale
XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    Con il medesimo avviso saranno,  altresi',  rese  note  eventuali
variazioni del periodo  e  della  sede  di  svolgimento  della  prova
preliminare. 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e  orali  in  lingua  tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale  qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti,  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare da parte  dei  candidati,  sara'  disponibile,  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, una mappa dell'itinerario. 
    10. Allo stesso  modo,  sono  esclusi  i  candidati  che,  avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'articolo
19, non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti. 
    11. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). 
    12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 11, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta, di cui all'articolo  11,  i  candidati  classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
      a) 120 posti per la specializzazione «pilota militare»; 
      b) 160 posti per la specializzazione «comandante di stazione  e
unita' navale». 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. 
    I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso. 
    14. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo a  quello  di  svolgimento  dell'ultima
tornata  della  predetta  prova,  con  avviso  disponibile  sul  sito
internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con  il
Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55,  di  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e  seguenti  dell'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'articolo  9,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 11 
 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno  18
aprile 2013, presso  il  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia. 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note con l'avviso di  cui  all'articolo  10,
comma 14. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 12 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera
a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le  prescrizioni  di
cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e  15  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
                               Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'articolo 6, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dall' 8
maggio 2013, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico  della  Guardia
di  Finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  di  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a   presentarsi   per
l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'    psico-fisica,
secondo il calendario e  le  modalita'  comunicati  con  il  medesimo
avviso di cui al comma 5, mentre quelli non idonei sono  esclusi  dal
concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10. 
                               Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera b). 
    2. A tal fine, i candidati sono: 
      a)  avviati,  se  concorrenti  per  i  posti   riservati   alla
specializzazione  «pilota  militare»,  a  visita  medica  preliminare
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, via Pietro
Gobetti, 2, di Roma dove e' accertata  l'idoneita'  degli  stessi  ai
servizi di navigazione aerea  quali  piloti,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale  del  predetto
Istituto, nei confronti dei candidati risultati  idonei,  esprime  il
giudizio di idoneita' al servizio nella  Guardia  di  finanza,  sulla
base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155
e al decreto del Comandante Generale  della  Guardia  di  Finanza  n.
416631,  datato  15  dicembre  2003,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  cosi'  come  richiamato  dall'articolo  15,  comma  1,
lettera a), disponendo  a  tal  fine,  laddove  ritenuto  necessario,
l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e  degli  esami
strumentali e di laboratorio di cui all'articolo 15, comma 7. 
    I concorrenti che, durante la visita, risultano non  in  possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale pilota,  sono,  a  cura  della  competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella  Guardia  di
finanza,   quali   ufficiali   del   «ruolo   aeronavale»   per    la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso; 
      b) sottoposti,  se  concorrenti  per  i  posti  riservati  alla
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»,  a  visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. I candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita  medica
preliminare possono richiedere: 
      a) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi  di  navigazione
aerea quali piloti, di essere sottoposti  ad  ulteriori  accertamenti
tesi ad ottenere la revisione del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza: 
      1) deve essere presentata, contestualmente  alla  comunicazione
del giudizio di non idoneita', al presidente  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle; 
      2) deve essere integrata,  improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno successivo a quello della comunicazione di non  idoneita',  da
documentazione redatta da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato  l'esclusione  (modello  in
allegato 3); 
      3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione
non dovesse pervenire entro il termine suindicato.  A  tal  fine,  la
stessa potra' essere anticipata via fax al numero 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia); 
      4) e' valutata dalla sottocommissione di cui  al  comma  1,  la
quale puo' disporre  la  convocazione  del  candidato  per  ulteriori
accertamenti sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di  Appello
dell'Aeronautica Militare, che si esprime, esclusivamente, in  ordine
alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il  giudizio  di
non idoneita'; 
      b) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«pilota militare» e giudicati non idonei a  seguito  delle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio  disposti
dalla  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,  al   momento   della
comunicazione del giudizio di non  idoneita',  di  essere  ammessi  a
visita medica di revisione. 
    La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c): 
      1) e' effettuata non  prima  del  15°  giorno  successivo  alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare; 
      2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al  giudizio
di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la  visita  medica
preliminare; 
      c) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«comandante  di  stazione  e  unita'  navale»,   al   momento   della
comunicazione del giudizio di non  idoneita',  di  essere  ammessi  a
visita medica di revisione, fatta eccezione per i  requisiti  di  cui
all'articolo 16, commi 5, 8 e 9. 
    La richiesta di ammissione a  visita  medica  di  revisione  deve
essere presentata al presidente  della  sottocommissione  di  cui  al
comma 1. 
    La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c): 
      1) e' effettuata non  prima  del  15°  giorno  successivo  alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare; 
      2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al  giudizio
di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la  visita  medica
preliminare. 
    5. I candidati, che conseguono  l'idoneita'  fisica  alla  visita
medica preliminare ovvero  alla  visita  medica  di  revisione,  sono
convocati per le successive fasi concorsuali. 
    6. I candidati risultati assenti alla visita medica  preliminare,
alla visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori  accertamenti
sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello  dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    9. I concorrenti per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», che, nel corso del corrente
anno,   siano   gia'   stati   sottoposti,   con   esito    positivo,
all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica  nell'ambito  di  altri
concorsi per  l'accesso  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici  previsti  per  l'accesso  al  ruolo
ovvero ai fini di cui all'articolo 16, comma 12. 
    In tali casi, per l'attribuzione  del  profilo  sanitario  e  del
giudizio definitivo,  sono  presi  in  considerazione  gli  ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata. 
                               Art. 15 
 
 
Requisiti  psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per   la
                 specializzazione «pilota militare» 
 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b)
e c): 
      a) hanno il compito di verificare che i candidati siano  idonei
al  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  ai  sensi   del   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  al  decreto  del  Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni e,  comunque,  in  possesso
dei  requisiti  fisici  previsti  per  l'idoneita'  ai   servizi   di
navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale  16
settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea  presso  l'Istituto   Medico   Legale
dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare: 
      a) certificato, in originale o  copia  conforme,  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto  in  corso  di  validita'  (anni  uno),  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione Medico  Sportiva  Italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche anche militari  o  private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in  tali  ambiti,
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; 
      b) certificato recante l'esito dell'esame CDT; 
      c) referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita, da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi per HIV; 
      d) ecocardiogramma color doppler,  comprensivo  di  referto  ed
immagini, effettuato  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica; 
      e)  esami  radiografici,comprensivi  delle  radiografie  e  dei
relativi referti: 
        1) del torace, in due proiezioni (P.A./L.L.); 
        2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale  in  due
proiezioni (A.P./L.L.) o in  alternativa  a  tale  radiografia,  puo'
essere presentata una  risonanza  magnetica  per  lo  studio  di  una
eventuale spondilolisi o schisi di un arco vertebrale. 
    Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei  mesi  precedenti  la  data
della visita medica; 
      f) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su  supporto  cartaceo,  comprensivo  di  referto,  eseguito   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale; 
      g) solo per i candidati di sesso femminile: 
        1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza non  anteriore  ai  5  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato; 
        2) ecografia pelvica,  comprensiva  di  immagini  e  relativo
referto, in originale o copia conforme, avente data non  anteriore  a
tre mesi.  Tale  esame  strumentale  dovra'  essere  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale; 
      h) certificato,  con  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
(fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia  di  cui
all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 
        1) lo stato di buona salute; 
        2)   la   presenza/assenza   di   pregresse    manifestazioni
emolitiche; 
        3)  la  presenza/assenza  di  gravi   manifestazioni   immuno
allergiche; 
        4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. 
    Se gli accertamenti di cui al presente comma sono  svolti  presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale,
rilasciata dalla  medesima  struttura  sanitaria,  comprovante  detto
accreditamento. 
    In caso di mancata presentazione del referto di cui alla  lettera
g), punto 1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso
l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare. 
    La mancata presentazione, anche di un  singolo  documento,  della
restante documentazione medica indicata al presente  comma,  comporta
la non  ammissione  del  concorrente  agli  accertamenti  sanitari  e
l'esclusione dal concorso. 
    La  dichiarata  presenza  delle  manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di  cui  alla  lettera  h)  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  piloti,  gli  esami  radiografici  ed  i  referti  sono
trattenuti presso l'Istituto Medico Legale ed eventualmente  messi  a
disposizione della sottocommissione di cui all'articolo 6,  comma  1,
lettera  b),  per  l'espletamento  delle  attribuzioni   di   propria
competenza. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove
lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  del  26
giugno 2013. 
    5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in  uso
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, secondo il
modello in allegato 5. 
    6. Nel predetto allegato 5 e', altresi', riportato il  protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente. 
    7. I  candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne   dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di statura previsti dall'articolo 4 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227, dall'articolo 2 del decreto ministeriale  16  settembre  2003  e
dall'articolo 587 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90. 
    9. Per effetto del combinato  disposto  delle  norme  di  cui  al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere: 
      a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90  per
gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90  per
le donne. 
    10. Per i candidati che non risultano in possesso  del  requisito
di cui al precedente comma, il predetto Istituto  Medico  Legale  non
procede all'accertamento dell'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione
aerea quali piloti. 
    11. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
                               Art. 16 
 
 
Requisiti  psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per   la
      specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici: 
      a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,  n.
155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.
416631,  datato  15  dicembre  2003,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento,  per
sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'   psico-fisica,   devono
presentare  la  seguente  documentazione  sanitaria,  con  data   non
anteriore a giorni sessanta: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  4),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'articolo  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        1) lo stato di buona salute; 
        2)   la   presenza/assenza   di   pregresse    manifestazioni
emolitiche; 
        3)  la  presenza/assenza  di  gravi   manifestazioni   immuno
allergiche; 
        4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. 
    3. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento. 
    La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)  e
b), e la dichiarata presenza  delle  manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
      b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    5. I candidati all'atto della  visita  medica  devono,  comunque,
avere: 
      a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; 
        2) campo visivo e motilita' oculare normale; 
      d) visione binoculare; 
      e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche. 
    6. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    7. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati  non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) monolaterale: 35 dB; 
      b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    8. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i  disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve, e l'uso  di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    9. La dentatura deve essere in buone  condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    10. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    11. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    12. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne   dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    13. I candidati che non raggiungono  i  requisiti  fisici  minimi
negli accertamenti di cui ai commi  5,  8  e  9  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
    15. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    16. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove
lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  del  26
giugno 2013. 
                               Art. 17 
 
 
Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale 
 
 
    1. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  sottoposti  alla  prova  di  efficienza   fisica,
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  alle  prove  orali  ed
alle eventuali prove facoltative nella data e presso la sede indicate
all'atto della convocazione di cui all'articolo 14, comma 5. 
    2. Le prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; 
      b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali; 
      c) 3°  giorno:  prove  orali  e  prove  facoltative  di  lingua
straniera e di informatica, di cui all'articolo 18. 
    3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in  lungo,  getto
del peso, corsa piana 1000 m; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 6. 
    5.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della   graduatoria   unica   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
      a) da 8,1 a 9 punti 0,10; 
      b) da 9,1 a 10 punti 0,15; 
      c) da 10,1 a 11 punti 0,20; 
      d) da 11,1 a 12 punti 0,25; 
      e) da 12,1 a 13 punti 0,30; 
      f) da 13,1 a 14 punti 0,35; 
      g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 
    6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    7. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica,  i
candidati   devono   presentare,   alla   sottocommissione   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), un certificato, in  originale  o
copia conforme, di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica  per
l'atletica leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  Medico  Sportiva  Italiana,  ovvero  a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport. 
    8. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    9. Il presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato: 
      a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione; 
      b) si infortuni prima  ovvero  durante  l'espletamento  di  una
delle  prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno   dei   membri   della
sottocommissione, 
sentito il  medico  presente,  provvede,  con  giudizio  motivato  ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso  ad  una  data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 23 luglio 2013. 
    10. Ai soli fini della effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    11.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica  e  deve  esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.  155,  secondo  il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 
    12. Tali candidate sono, pertanto: 
      a)  ammesse,  con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali; 
      b) comunque escluse dal concorso,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, del predetto  decreto  ministeriale,  laddove  lo  stato  di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23 luglio 2013. 
    13. I candidati che hanno ottenuto il  differimento,  di  cui  al
comma 9, possono, qualora la temporanea indisposizione  lo  consenta,
essere  ammessi,  con  riserva,  a  sostenere  le   successive   fasi
concorsuali. 
    14. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    15. L'idoneita' attitudinale  dei  concorrenti  e'  accertata  da
parte  della  sottocommissione  indicata  all'articolo  6,  comma  1,
lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con  provvedimento
del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il  ruolo
ambito. 
    17. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza  fisica  e
dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,   la
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi. 
    19. I candidati risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre  i  non  idonei  sono
esclusi dal concorso. 
    20. Il giudizio espresso dalla competente  sottocommissione,  che
e' notificato agli interessati, e' definitivo. 
    21. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10. 
                               Art. 18 
 
 
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e consistono in: 
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15'); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15'), 
nei limiti del programma riportato in allegato 7. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce  ad  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori  per  la  stessa  materia  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un  punteggio
minimo di diciotto in ciascuna materia. 
    6. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto, sono  dichiarati  non  idonei  ed  esclusi  dal
concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove  orali,  e'
sottoposto alle prove  facoltative  di  una  lingua  straniera  e  di
informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 8. 
    9. L'aspirante in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'
richiedere di sostenere la prova  di  lingua  straniera  in  inglese,
francese  o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'   essere
assistito, sul posto,  da  personale  qualificato  conoscitore  della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle  modalita'
di esecuzione della prova. 
    10. Analogamente a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'  essere
assistito, nel corso  della  prova  facoltativa  di  informatica,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 
    11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e'  espresso  dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), integrata a norma del comma  2  dello  stesso  articolo,  con  le
modalita' indicate al comma 4. 
    12. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: 
      a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; 
      b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; 
      c) 0,75 per i voti superiori a 26. 
    13. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle  prove  orali  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato ad ogni candidato. 
    14. Prima dell'effettuazione delle  prove  orali  e  delle  prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  delle
stesse. 
                               Art. 19 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'articolo  10,
l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto  dall'articolo
14, la prova di  efficienza  fisica  e  l'accertamento  attitudinale,
previsti dall'articolo 17, e le prove orali,  previste  dall'articolo
18, e' considerato rinunciatario e,  quindi,  escluso  dal  concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi  selettive,  i  presidenti   delle   sottocommissioni   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su
istanza dell'interessato, esclusivamente  per  documentate  cause  di
forza maggiore, ovvero, se militare  in  servizio  della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  Ufficio  Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18,  00122  ROMA/Lido  di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia); 
      b) sostenere la prova scritta, prevista  dall'articolo  11,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la visita medica di incorporamento,  prevista  dall'articolo
21, e' considerato rinunciatario e,  quindi,  escluso  dal  concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24  ore,
ai  numeri  035/4043215  o  035/4043303,  sono  valutati  a  giudizio
discrezionale ed insindacabile del  Comandante  dell'Accademia,  che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica  di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a) e c) sono comunicate al candidato a  cura  del  Centro  di
Reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove non si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10. 
                               Art. 20 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  La  graduatoria  unica   di   merito   e'   compilata   dalla
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'articolo  1,  comma  6,  ad  esclusione  delle
lettere g), h) ed i), con l'indicazione a fianco  di  ciascuno  della
specializzazione per la quale ha concorso. 
    3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il  punto
di merito complessivo, dato dalla somma della  media  aritmetica  dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e  di
informatica. 
    4.  A  parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di   cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    5. La graduatoria e' approvata con determinazione del  Comandante
Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso  disponibile
sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,  e  presso  l'Ufficio   Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10. 
                               Art. 21 
 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo,  sono  dichiarati  vincitori  del
concorso e ammessi al corso di formazione,  in  qualita'  di  allievi
ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che,  secondo  l'ordine
della graduatoria di cui all'articolo 20, siano compresi  nel  numero
dei posti messi a concorso per ciascuna  specializzazione,  e  tenuto
conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere
a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita'  alla
visita medica di incorporamento, alla  quale  sono  sottoposti  prima
della   firma   dell'atto   di   arruolamento,   da    parte    della
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
10. 
    5.  I  candidati,  concorrenti  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),  non  beneficiano  di  tale
riserva laddove risultino, rispettivamente, privi  dell'attestato  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore, ovvero  non  appartenenti  a
una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    6. Qualora il posto riservato di cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera a), non possa essere  ricoperto  per  mancanza  di  candidati
idonei,  lo  stesso  sara'  conferito  ad  altro  candidato  iscritto
nell'anzidetta   graduatoria,   per   la   specializzazione   «pilota
militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 
    7. Qualora il posto riservato di cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera b), non possa essere  ricoperto  per  mancanza  di  candidati
idonei,  lo  stesso  sara'  conferito  ad  altro  candidato  iscritto
nell'anzidetta graduatoria, per  la  specializzazione  «comandate  di
stazione e  unita'  navale»,  nell'ordine  del  punteggio  di  merito
conseguito. 
    8. Entro 30 giorni dall'inizio del  corso,  il  Comando  Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire  posti
resisi, comunque, disponibili per  ciascuna  specializzazione  tra  i
candidati  precedentemente  dichiarati   vincitori   in   base   alle
disposizioni vigenti. 
    9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori,  i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare  al  grado
rivestito per la durata del corso. 
    10. Gli allievi ufficiali, ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia, devono sottoscrivere, prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    11. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso  ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti. 
    12. I vincitori del  concorso  per  la  specializzazione  «pilota
militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di  finanza  ed
acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una  fase
addestrativa   finalizzata   all'accertamento   dell'attitudine    al
pilotaggio, effettuata presso i competenti  reparti  dell'Aeronautica
Militare, secondo i relativi programmi di addestramento. 
    13. I candidati che non  risultano  in  possesso  di  sufficiente
attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui
al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 
    14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza,  rinviati
dal corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato,
salva  l'adozione  nei  loro  confronti  degli  ulteriori  occorrenti
provvedimenti. Il periodo di  durata  del  corso  e',  in  tal  caso,
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado. 
                               Art. 22 
 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2.  Per  la  partecipazione  alle   fasi   concorsuali   di   cui
all'articolo 1, comma 6, ad eccezione della lettera i), ai  candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per  esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La  rimanente  licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza  di  giorni  30,  puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali  solo  a  coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici. Per i militari  frequentatori  di  corso,  le
assenze  maturate  per  la  fruizione  della  predetta  licenza  sono
computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
tetto massimo di 45 giorni annui (articolo  3,  comma  37,  legge  24
dicembre 1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della  anzidetta
licenza soltanto per la  parte  residua  fino  alla  concorrenza  dei
citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti  alle  prove
orali, per  cause  dipendenti  dalla  propria  volonta',  la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    La partecipazione alle prove concorsuali deve  essere  comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione  o
dal Visto sul foglio di licenza. 
                               Art. 23 
 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della   prima   vestizione,   le   cui   spese    sono    a    carico
dell'Amministrazione. 
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: 
      a) per la manutenzione del vestiario; 
      b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di  libri  di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione; 
      c) di carattere personale e straordinarie. 
    4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al  corso
di formazione,  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato  in
allegato 9. 
                               Art. 24 
 
 
Trattamento  economico  degli  allievi  ufficiali   provenienti   dai
                         militari del Corpo 
 
 
    1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale. 
                               Art. 25 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
                               Art. 26 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    I dati personali forniti dai  candidati  che  concorrono  per  la
specializzazione  «pilota  militare»,  nel  corso   dell'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti  presso
l'Istituto Medico  Legale  dell'Aeronautica  Militare,  che  rilascia
apposita informativa sul relativo trattamento. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  tra  i  quali  il
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 10 gennaio 2013 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo