Concorso per 1 consulente del lavoro (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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Concorso-Abilitazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 22-01-2013
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Concorso (Scad. 31 maggio 2013) Indizione per l'anno 2013 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro. ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-01-2013
Data Scadenza bando 31-05-2013
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concorso (Scad. 31 maggio 2013)

Indizione per l'anno 2013 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro.


 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     delle relazioni industriali 
                      e dei rapporti di lavoro 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro»; 
    Visto il D.P.R. 28 dicembre  2000  n.  445,  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli artt.  4  e  16  in
relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali; 
    Acquisito  il  concerto  con   i   Ministeri   della   Giustizia,
dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  a  seguito  della
Conferenza  dei  servizi  indetta  con  nota  del  13/12/2012,  prot.
32/27337/MA001.A003, per il giorno 20 dicembre 2012 - ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 14  e  segg.  della  legge  241/90  -  ai  fini
dell'approvazione del presente decreto  direttoriale  contenente,  ex
art. 3, ultimo comma, legge 12/79, le modalita' e i  programmi  degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
Consulente del lavoro; 
    Visti  i  risultati  della   predetta   Conferenza   nonche'   le
osservazioni dei Ministeri concertanti; 
    Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi presso il
Ministero del Lavoro con le Amministrazioni e gli  Enti  interessati,
il 10 dicembre 1999, da  cui  risulta  la  decisione  di  attuare  il
decentramento alle Direzioni Regionali del Lavoro della nomina  delle
commissioni  di  esame   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di consulente del lavoro; 
    Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999  con  cui,  ai
Direttori delle Direzioni Regionali del  Lavoro,  a  decorrere  dalla
sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere  alla  nomina
dei componenti  delle  Commissioni  esaminatrici  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2013 la sessione degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  Consulente  del
lavoro presso le Direzioni Regionali del Lavoro  di:  Ancona,  Aosta,
Bari,  Bologna,  Cagliari,  Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,
Milano, Napoli, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,  Torino,
Trieste, Venezia, nonche' presso la  Regione  Sicilia -  Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi  e
delle Attivita' Formative -  e  le  Province  Autonome  di  Bolzano -
Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro. 
                               Art. 2 
 
 
    L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale. 
    Le prove scritte sono due e consistono nello  svolgimento  di  un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione  sociale  e  di  una
prova  teorico-pratica   sul   diritto   tributario,   scelti   dalla
Commissione. 
    La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3) diritto tributario; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare  riguardo
alla  rilevazione  del  costo  del  lavoro  ed  alla  formazione  del
bilancio. 
    Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  sono  assegnate   al
candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati  possono
consultare i testi  di  legge  non  commentati  e  autorizzati  dalla
commissione e i dizionari. 
                               Art. 3 
 
 
    Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane,  presso
le sedi che saranno indicate dagli uffici  di  cui  all'art.  1,  nei
seguenti giorni: 
      diritto del lavoro e legislazione sociale: 3 settembre 2013; 
      prova teorico-pratica di diritto tributario: 4 settembre 2013; 
    Le sedi di svolgimento degli esami saranno  pubblicate  sul  sito
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it,
sezione «avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli esami stessi. 
    I candidati dovranno presentarsi muniti di  valido  documento  di
riconoscimento. 
                               Art. 4 
 
 
    Le domande di ammissione all'esame di Stato,  redatte  in  bollo,
secondo il fac-simile allegato al  presente  bando  (allegato  1),  e
debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio del 31 maggio 2013 alle  Direzioni  Regionali  del  Lavoro
territorialmente competenti, nonche'  presso  la  Regione  Sicilia  -
Dipartimento Regionale del Lavoro,  dell'Impiego,  dell'Orientamento,
dei Servizi e delle Attivita' Formative e  le  Province  autonome  di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del  lavoro -  e  Trento -  Servizio
lavoro. 
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   entro   il   termine
sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante. 
    I candidati possono sostenere  l'esame  di  Stato  esclusivamente
nella Regione o nella Provincia Autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare: 
    1) 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
      b) residenza anagrafica; 
      c)  recapito  presso  il  quale  desidera  vengano  inviate  le
comunicazioni relative al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del
codice di  avviamento  postale,  nonche'  il  recapito  telefonico  e
l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 
    Il  candidato  e'  tenuto  a  comunicare   tempestivamente   ogni
variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  il  caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da  parte  del  candidato  o  di  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata; 
      d) di essere cittadino italiano o di godere  delle  deroghe  di
cui all'art. 3, 2° comma, lett.a), della legge 12/79. 
    2) di essere in possesso di uno dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3 co.2 della  legge  n.  12/79,
cosi' come esplicitati  nel  parere  n.  1540  del  23  ottobre  2012
rilasciato a tal fine dal MIUR -  Consiglio  Universitario  Nazionale
(CUN): 
      A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze
economiche e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero  diploma
universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
      B) laurea  triennale  o  laurea  specialistica  (LS)  o  laurea
magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi  di  cui
al parere del CUN n. 1540 del 23/10/2012: 
        Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
        Classe    L-    16:    scienze     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione; 
        Classe  L-18:  scienze   dell'economia   e   della   gestione
aziendale; 
        Classe L-33: scienze economiche; 
        Classe   L-36:   scienze   politiche   e   delle    relazioni
internazionali. 
      Laurea magistrale appartenente a: 
        Classe LM-56: scienze dell'economia; 
        Classe LM-62: scienze della politica; 
        Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
        Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
        Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza 
      C) I titoli equipollenti ex D.l. 09/07/2009  ed  equiparati  ex
D.I. 11/11/2011 (ai sensi del citato  parere  del  CUN  n.  1540  del
23/10/2012), nonche' le corrispondenze individuate  nel  Decreto  del
Ministro dell'Universita' e della Ricerca n. 386  del  26/07/2007  in
relazione alle Classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540. 
      D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano gia' ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  del  proprio
titolo di studio da parte dell' organo competente (CUN)  cui  abbiano
fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto  il  certificato  di
compiuta pratica o essendo iscritti al registro  dei  praticanti  dei
consulenti del lavoro entro  la  data  di  pubblicazione  del  bando,
otterranno il medesimo parere  ove  necessario,  nonche'  coloro  che
abbiano conseguito i titoli  di  studio  di  laurea  quadriennale  in
sociologia e di laurea,  classe  14,  in  scienze  e  tecniche  della
comunicazione e che  abbiano  ottenuto  il  certificato  di  compiuta
pratica  o  risultino  iscritti  al  registro  dei   praticanti   dei
consulenti del lavoro entro la data di pubblicazione del bando. 
      E) I candidati cittadini di Stati membri  dell'Unione  Europea,
di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e  della
Confederazione Elvetica, che siano in possesso di  titoli  di  studio
conseguiti  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia,  dovranno  produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti (ai sensi della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, art. 12),
utile ai fini del presente decreto. 
      F) I soggetti che non siano in possesso dei titoli di laurea di
cui  all'art.  3,  comma  2,  lettera  d)  della  legge  12/79,  come
modificato dall'art. 5 ter della legge 46/07, i quali, alla  data  di
entrata in  vigore  della  citata  legge  46/07  (12/04/07),  abbiano
ottenuto il certificato di  compiuta  pratica  o  siano  iscritti  al
registro dei praticanti o abbiano presentato domanda di iscrizione al
predetto  registro  dei  praticanti,  possono  sostenere  l'esame  di
abilitazione entro e non oltre la sessione  d'esame  dell'anno  2013,
anche se le prove orali dei candidati  si  dovessero  concludere  nel
corso dell'anno 2014, in base ai titoli  di  studio  individuati  nel
Decreto Direttoriale 15.01.2007, pubblicato nella  G.U.  -  4^  serie
speciale "Concorsi ed Esami" - n. 7 del  23  gennaio  2007,  compresi
quelli per i quali l'interessato  dimostri  di  aver  frequentato  un
corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o  sperimentale,
il  cui  programma  didattico  preveda  l'insegnamento   di   materie
giuridiche ed economiche ovvero  risponda  a  connotazioni  di  largo
interesse sociologico e  persegua  un  obiettivo  formativo  generale
avendo a riferimento le "Humane scientiae" (parere  C.di  Stato,  Sez
II, n. 1359 del 21/10/1998). 
    3) di essere in  possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento del praticantato. 
    I requisiti prescritti, salvo quelli per i  quali  sia  data  una
indicazione diversa alla lett. D) del precedente n 2), devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione agli esami. 
    Alla domanda devono essere allegati, a  pena  di  non  ammissione
all'esame: 
      a)  Certificato  di  compimento  del  biennio  di  praticantato
rilasciato dal competente Consiglio provinciale, ovvero dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445. 
      b) Ricevuta attestante il pagamento  della  tassa  di  € 49,58,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8  dicembre  1956,  n.  1378,
nonche' del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con  le  modalita'
di cui al d.lgs. 237/97, (codice tributo 729 T). 
    Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a  conoscenza
della responsabilita' penale a cui puo' andare incontro  in  caso  di
dichiarazioni mendaci  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti  a
verita' (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p). 
    I candidati sono ammessi agli esami con riserva  di  accertamento
dei requisiti  dichiarati  da  parte  degli  Uffici  competenti  alla
ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
                               Art. 5 
 
 
    I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  allo  specifico
handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione
deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione  del
tipo di supporto richiesto. 
    Alla candidata che necessiti  di  un  periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari  al  periodo  stesso.  Tale  condizione  dovra'
essere tempestivamente rappresentata alla Commissione. 
                               Art. 6 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente Decreto,  si  osservano,  in
quanto applicabili, le norme stabilite dal D.P.R. 3 maggio  1957,  n.
686,  (norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato)   e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal D.P.R. 9  maggio
1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi") e succ. mod. e int.. 
                               Art. 7 
 
 
    Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta  e
per ogni materia o gruppo di materie della  prova  orale  e  dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato. 
    La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per  il  numero
dei  componenti  l'intera  commissione,  costituisce  il  punto   per
ciascuna prova scritta e per ciascuna materia  o  gruppo  di  materie
della prova orale. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno  sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. 
                               Art. 8 
 
 
    Con successivi decreti dei Direttori  delle  Direzioni  Regionali
del Lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali. 
                               Art. 9 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 11 gennaio 2013 
 
                                  Il direttore generale: Mastropietro