Concorso per 325 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
| Tipologia | Concorso |
| Tipologia Contratto | Assunzione |
| Posti | 325 |
| Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2013 |
| Sintesi::: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 28 febbraio 2013) Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2013-2014 ... |
| Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
| Regione: | LAZIO |
| Provincia: | ROMA |
| Comune: | ROMA |
| Data di inserimento: | 29-01-2013 |
| Data Scadenza bando | 28-02-2013 |
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Concorso (Scad. 28 febbraio 2013)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2013-2014
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma Aeronautica -ruolo
naviganti e ruolo servizi- svolti presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del Genio Aeronautico
-ruolo Ingegneri- svolti presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del Corpo del Genio
Aeronautico -ruolo Ingegneri- presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la nomina a
Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
Navale;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli Ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le
modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle
commissioni esaminatrici e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita' che
sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'idoneita';
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, cosi' come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione
ai concorsi per l'Accademia Aeronautica, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che
fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate
e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 -impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109- che ha modificato le due direttive tecniche
sopracitate, emesse dalla medesima Direzione Generale in data 5
dicembre 2005;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 -registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo
scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in
quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal sopracitato decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione
Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale
dettati dal predetto codice dell'amministrazione digitale e, per
l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai concorsi tramite
un apposito portale on-line del Ministero della Difesa;
Tenuto conto che, per ragioni di carattere organizzativo, per il
solo concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno
di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le domande di partecipazione non
saranno gestite tramite il predetto portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa, bensi' tramite uno specifico sistema
automatizzato direttamente gestito dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2012, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
CACIOPPO Pierluigi a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto,
Decreta:
Art. 1.
Generalita'
1. Per l'anno accademico 2013-2014 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri:
a) Esercito:
1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare;
2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore degli Allievi delle Scuole Militari e del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie Speciale.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
internet www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art.
3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti generali di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi,
fatte salve eventuali eccezioni che sono indicate nei successivi
specifici capi del titolo II del presente decreto. Per la
partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' al 31 ottobre
2013. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' al 31 ottobre 2013. Il limite massimo di eta' e' elevato, fatte
salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei successivi
specifici capi del titolo II, di un periodo pari all'effettivo
servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque
non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato
servizio militare nelle Forze Armate. L'eventuale periodo trascorso
in qualita' di Allievo delle Scuole Militari non e' considerato
valido ai fini dell'elevazione del limite d'eta'.
Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione per i
concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Detta
elevazione, inoltre, non si applica al personale appartenente ai
ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri,
partecipante al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2012-2013 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che
hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di
studio prescritto e' subordinata alla documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli
sopraindicati;
d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli
accertamenti psicofisici e attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto
comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non
danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), i concorrenti
devono essere in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in
servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in servizio
permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale, Volontario
in Ferma Breve e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi
ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, indicati
nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati dimessi
ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio.
4. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di
servizio, se personale militare in servizio permanente, e non
dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore,
nonche' per esercitare l'attivita' di volo in qualita' di piloti
militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). Le modalita' di
accertamento di detta idoneita', ferme restando le disposizioni di
cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente decreto, saranno piu'
dettagliatamente indicate nei successivi specifici capi del titolo
II.
6. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione ai singoli Istituti di formazione, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, a eccezione di quelli
di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), di quello previsto
dal precedente comma 4, dovranno essere mantenuti sino all'ammissione
presso i singoli Istituti di formazione e per tutta la durata del
ciclo formativo.
8. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti gia'
alle armi sara' subordinata, nei casi previsti dalla normativa
vigente, al nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato di
appartenenza, da acquisire d'ufficio.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, le procedure dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) saranno gestite
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
(nel prosieguo denominato portale dei concorsi), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse,
link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare le
domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con le modalita' indicate
nel successivo art. 5 e nei successivi specifici capi del titolo II,
le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi. Per quanto concerne il concorso, per esami, per
l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia
Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), si fa
rinvio alle disposizioni contenute nel successivo specifico capo V
del titolo II.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se
minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale-) e gli estremi di
un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i cui modelli sono pubblicati
nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere
compilate esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di
qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo
comma 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. I
candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda
di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di
assenso per l'arruolamento volontario di un minore, rispettivamente
riportato nei seguenti allegati al presente decreto:
a) Esercito: concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare (allegato A);
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale (allegato
B);
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica (allegato C).
Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare
copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'.
2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c), i candidati dovranno accedere al
proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al
quale intendono partecipare, compilare on-line la relativa domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare,
esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa
che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della
domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato PDF, di eventuali documenti da allegare alla domanda di
partecipazione.
4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova
concorsuale. Dopo l'invio di ogni domanda, i concorrenti potranno
anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso al quale si intende
partecipare, nonche' quelli relativi all'eventuale possesso del
diritto alle riserve di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso resta comunque invariata, rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto
indicato, per ciascun concorso, nei successivi artt. 21, 37, 53 e 67.
9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale dei
concorsi, il concorrente potra' anche accedere alla sezione relativa
alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica,
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a
ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno notizia mediate messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con short message system (SMS). Le comunicazioni di carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati.
Per ragioni organizzative, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it ovvero, a seconda
della procedura, nei relativi siti di Forza Armata
(www.esercito.difesa.it; www.marina.difesa.it;
www.aeronautica.difesa.it).
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla
propria posizione giudiziaria, ecc.), mediante messaggi di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata -esclusivamente se
in possesso di una casella di posta elettronica certificata- (PEC),
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) Esercito: concorsi pubblico e interno, per esami, per
l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia
Militare: uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it per la PE ovvero
aeroaccademia@postacert.difesa.it per la PEC.
I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso ovvero ai concorsi d'interesse,
vengono incorporati in un Reparto/Ente militare saranno tenuti a
comunicare, con le medesime modalita', il Reparto/Ente presso il
quale prestano servizio e il relativo indirizzo. A tali messaggi
dovra' comunque essere allegata copia per immagine, ovvero in formato
PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo
di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile
da parte dei candidati.
Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
prevedono:
a) prove di efficienza fisica, che potranno essere svolte
nell'ambito di diverse fasi concorsuali;
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali (non previsti per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c));
d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Inoltre:
a) i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e d) prevedono anche:
1) una prova scritta di preselezione;
2) una prova scritta di composizione italiana;
3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque
non superiore a sessanta giorni;
b) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede anche una prova scritta di selezione culturale;
c) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede anche:
1) una prova scritta di preselezione;
2) una prova scritta di composizione italiana;
3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
4) una prova facoltativa di informatica;
5) una prova orale di lingua inglese.
3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione
per i posti dei Corpi Sanitari nell'ambito dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), le prove di cui al
presente articolo non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi
di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia ovvero,
ove previsto, in medicina veterinaria e chimica e tecnologie
farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di
ammissione verra' confermata per l'anno accademico 2013-2014 anche
per gli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, la
procedura concorsuale potra' subire, solo per i suddetti concorrenti
e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali
integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi
necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello nazionale,
in modalita' indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di
eventuali integrazioni alla procedura concorsuale per l'accesso ai
predetti corsi di laurea, nel senso sopra indicato, ovvero
dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore
degli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, verra'
fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie Speciale, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. Il medesimo avviso
sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
nonche' nei relativi siti di Forza Armata (www.esercito.difesa.it;
www.marina.difesa.it; www.aeronautica.difesa.it).
4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II.
Art. 7.
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti, le seguenti
commissioni:
a) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali (non
prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c));
2. Inoltre:
a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle
graduatorie finali e per l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) saranno anche nominate:
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per la prova scritta di composizione
italiana;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione esaminatrice per il tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di
informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
generali di merito;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
2) la commissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
3) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.
Art. 8.
Accertamenti psicofisici
1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
normale.
3. Per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo
nel periodo successivo alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per
sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo
sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno
essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici
requisiti:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
normale.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) dati somatici-statura: non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95, se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e
non superiore a m. 1,95, se di sesso femminile;
b) apparato visivo:
1) Corpo di Stato Maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale;
2) Corpi del Genio Navale, Sanitario Militare Marittimo, del
Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto: visus
corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra'
superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e
ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino
alla frequenza di 4000 Hertz e una perdita uditiva bilaterale con
P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto
previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione Generale
della Sanita' Militare;
d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e
non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore
a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm.
90 e non inferiore a cm. 74,5;
b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura
non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti
normale dell'Arma Aeronautica, non superiore a m. 1,90;
c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,90, se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica;
2) avere una statura non inferiore a m. 1,61, se concorrenti
per i ruoli non naviganti.
6. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a:
1) m. 1,70, se concorrenti di sesso maschile;
2) m. 1,65, se concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. Tra gli
interventi di chirurgia rifrattiva e' ammessa esclusivamente la
tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i
concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata nei
successivi specifici capi del titolo II.
8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti
psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di
cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 e ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi
I e II, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS);
apparato uditivo (AU).
9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti
citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO)
2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato
visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti
indicati al precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo naviganti
normale risultati affetti da imperfezioni e infermita' previste dalla
vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati inidonei i concorrenti
per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica, per il ruolo
normale del Corpo del Genio Aeronautico, per il ruolo normale del
Corpo di Commissariato Aeronautico e per il ruolo normale del Corpo
Sanitario Aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo
sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato
osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2;
apparato uditivo (AU) 2.
11. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti
indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS)
2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma
dei Carabinieri, a eccezione degli Allievi Carabinieri, la verifica
dell'idoneita' sara' volta ad accertare l'assenza di infermita'
invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II.
Art. 9.
Accertamenti attitudinali
1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni
competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le
qualita' attitudinali e a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze
Armate ovvero nell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno
svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nei successivi
specifici capi del titolo II.
Art. 10.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare provvederanno a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e
agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti
risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
medesimi. In particolare, tale attivita' verra' svolta:
a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), dall'Accademia Navale;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato
dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare
prestato previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera b),
l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di
appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare
prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza Armata
prescelta/Arma dei Carabinieri, per gli iscritti nelle liste della
leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso
altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato verranno acquisiti
d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta
dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso
le Universita'.
I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.
5. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei
requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto
dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza. I vincitori del concorso interno di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in
Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare.
Art. 11.
Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
nei successivi specifici capi del titolo II saranno a carico dei
concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del
titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in
due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova
scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno
del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le
prove di cui al precedente art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a) e
per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella
licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2
non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dallo specifico capo II del titolo II,
ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di
servizio.
4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione della Difesa durante le prove di
efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti
attitudinali, la prova scritta di composizione italiana, la prova
orale e il tirocinio. Gli stessi dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme se
militari in servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari
e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione
per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione della Difesa.
Art. 12.
Vincoli di servizio
1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le
Accademie di Forza Armata acquisiranno la qualifica di Allievi e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi
alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa ovvero
come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di
rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente,
in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovra' essere
assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.
3. Agli Allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto di
prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e
Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica
del possesso dei requisiti.
Art. 13.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art.
864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute in
merito ulteriori disposizioni di dettaglio.
Art. 14.
Trattamento economico degli Allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente saranno a carico
dell'Amministrazione della Difesa, fatte salve ulteriori disposizioni
specifiche.
2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal
ruolo degli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai ruoli dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai ruoli dei Militari di
Truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo
diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni
normative a carattere generale.
3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di
personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 15.
Esclusioni
1. L'Amministrazione della Difesa potra', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi
concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata, nonche'
escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il
difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi.
Art. 16.
Nomine
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2), gli Allievi giudicati idonei al termine dei primi
due anni dei corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali,
del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di
Commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di
appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio
per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a
frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o
sessennale. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente
del ruolo normale delle Armi Varie saranno, con successiva
determinazione, assegnati alle Armi di Fanteria, Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), al termine del secondo anno del corso normale gli Allievi idonei
conseguiranno la qualifica di Aspirante Guardiamarina e, superato il
terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con
decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della
qualifica di Aspirante Guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), al termine del secondo anno di corso agli Allievi idonei sara'
conferita la qualifica di Aspirante Ufficiale e, al superamento del
terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. Tale
nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione
della qualifica di Aspirante Ufficiale. Agli Allievi giudicati idonei
al termine dei primi due anni verra' conferita la predetta qualifica
di Aspirante Ufficiale sempreche' gli stessi assumano l'obbligo di
rimanere in servizio per il periodo di cui all'art. 724, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) gli Allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei
Carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove anni, che
assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'art. 738,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse.
Art. 17.
Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'art. 7 del
predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento. I responsabili del trattamento sono indicati nei
successivi specifici capi del titolo II.
5. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.
Art. 18.
Rinvio alle disposizioni specifiche
1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande
di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalita'
e i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la
composizione delle commissioni e le modalita' di formazione delle
graduatorie di merito, nonche' disposizioni di dettaglio, si fa
rinvio ai successivi specifici capi del titolo II.
Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'esercito - bando
Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'esercito interni - bando
Ammissione alla prima classe dei corsi dell'Accademia Navale - bando
Ammissione alla prima classe dei corsi dell'Accademia Aeronautica - bando
Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'Arma dei Carabinieri - bando
