Concorso per 325 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 325 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 28 febbraio 2013) Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2013-2014 ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-01-2013 |
Data Scadenza bando | 28-02-2013 |
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Concorso (Scad. 28 febbraio 2013)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2013-2014
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma Aeronautica -ruolo naviganti e ruolo servizi- svolti presso l'Accademia Aeronautica; Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del Genio Aeronautico -ruolo Ingegneri- svolti presso l'Accademia Aeronautica; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia Aeronautica; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del Corpo del Genio Aeronautico -ruolo Ingegneri- presso l'Accademia Aeronautica; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Navale; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, cosi' come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Aeronautica, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 -impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109- che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emesse dalla medesima Direzione Generale in data 5 dicembre 2005; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 -registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal sopracitato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal predetto codice dell'amministrazione digitale e, per l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai concorsi tramite un apposito portale on-line del Ministero della Difesa; Tenuto conto che, per ragioni di carattere organizzativo, per il solo concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le domande di partecipazione non saranno gestite tramite il predetto portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, bensi' tramite uno specifico sistema automatizzato direttamente gestito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) CACIOPPO Pierluigi a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Decreta: Art. 1. Generalita' 1. Per l'anno accademico 2013-2014 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: a) Esercito: 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare; 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica; d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore degli Allievi delle Scuole Militari e del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2. Requisiti generali di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che sono indicate nei successivi specifici capi del titolo II del presente decreto. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' al 31 ottobre 2013. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di eta' al 31 ottobre 2013. Il limite massimo di eta' e' elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei successivi specifici capi del titolo II, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita' di Allievo delle Scuole Militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del limite d'eta'. Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applica al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici. 2. Per il solo concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), i concorrenti devono essere in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in servizio permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale, Volontario in Ferma Breve e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, indicati nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati dimessi ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio. 4. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonche' per esercitare l'attivita' di volo in qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). Le modalita' di accertamento di detta idoneita', ferme restando le disposizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente decreto, saranno piu' dettagliatamente indicate nei successivi specifici capi del titolo II. 6. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione ai singoli Istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, a eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4, dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo. 8. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti gia' alle armi sara' subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.
Art. 3. Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attivita' concorsuali, le procedure dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo denominato portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con le modalita' indicate nel successivo art. 5 e nei successivi specifici capi del titolo II, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. Per quanto concerne il concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), si fa rinvio alle disposizioni contenute nel successivo specifico capo V del titolo II. 3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo. 4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalita': a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale-) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale. Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della stessa. 5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere compilate esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario di un minore, rispettivamente riportato nei seguenti allegati al presente decreto: a) Esercito: concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare (allegato A); b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale (allegato B); c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica (allegato C). Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare, compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in formato PDF, di eventuali documenti da allegare alla domanda di partecipazione. 4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio di ogni domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. Con l'invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso al quale si intende partecipare, nonche' quelli relativi all'eventuale possesso del diritto alle riserve di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto indicato, per ciascun concorso, nei successivi artt. 21, 37, 53 e 67. 9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5. Comunicazioni con i concorrenti 1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente potra' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con short message system (SMS). Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Per ragioni organizzative, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it ovvero, a seconda della procedura, nei relativi siti di Forza Armata (www.esercito.difesa.it; www.marina.difesa.it; www.aeronautica.difesa.it). 3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.), mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata -esclusivamente se in possesso di una casella di posta elettronica certificata- (PEC), ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a) Esercito: concorsi pubblico e interno, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare: uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it per la PE ovvero aeroaccademia@postacert.difesa.it per la PEC. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso ovvero ai concorsi d'interesse, vengono incorporati in un Reparto/Ente militare saranno tenuti a comunicare, con le medesime modalita', il Reparto/Ente presso il quale prestano servizio e il relativo indirizzo. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa eventuali possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6. Svolgimento dei concorsi 1. Tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevedono: a) prove di efficienza fisica, che potranno essere svolte nell'ambito di diverse fasi concorsuali; b) accertamenti psicofisici; c) accertamenti attitudinali (non previsti per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)); d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi; e) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Inoltre: a) i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) prevedono anche: 1) una prova scritta di preselezione; 2) una prova scritta di composizione italiana; 3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni; b) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede anche una prova scritta di selezione culturale; c) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede anche: 1) una prova scritta di preselezione; 2) una prova scritta di composizione italiana; 3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; 4) una prova facoltativa di informatica; 5) una prova orale di lingua inglese. 3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione per i posti dei Corpi Sanitari nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), le prove di cui al presente articolo non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia ovvero, ove previsto, in medicina veterinaria e chimica e tecnologie farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione verra' confermata per l'anno accademico 2013-2014 anche per gli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, la procedura concorsuale potra' subire, solo per i suddetti concorrenti e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello nazionale, in modalita' indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni alla procedura concorsuale per l'accesso ai predetti corsi di laurea, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, verra' fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. Il medesimo avviso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei relativi siti di Forza Armata (www.esercito.difesa.it; www.marina.difesa.it; www.aeronautica.difesa.it). 4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate nei successivi specifici capi del titolo II.
Art. 7. Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti, le seguenti commissioni: a) la commissione per gli accertamenti psicofisici; b) la commissione per gli accertamenti attitudinali (non prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)); 2. Inoltre: a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 4) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie finali e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) saranno anche nominate: 1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 2) la commissione per la prova scritta di composizione italiana; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 4) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) saranno anche nominate: 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; 3) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
Art. 8. Accertamenti psicofisici 1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto. 2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale. 3. Per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti: a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale. 4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) dati somatici-statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, se di sesso femminile; b) apparato visivo: 1) Corpo di Stato Maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale; 2) Corpi del Genio Navale, Sanitario Militare Marittimo, del Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare; d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale: 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56; 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5; b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, non superiore a m. 1,90; c) per i soli concorrenti di sesso femminile: 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90, se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica; 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61, se concorrenti per i ruoli non naviganti. 6. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a: 1) m. 1,70, se concorrenti di sesso maschile; 2) m. 1,65, se concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. Tra gli interventi di chirurgia rifrattiva e' ammessa esclusivamente la tecnica PRK. 7. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata nei successivi specifici capi del titolo II. 8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 e ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi I e II, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU). 9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo. 10. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico e per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. 11. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei Carabinieri, a eccezione degli Allievi Carabinieri, la verifica dell'idoneita' sara' volta ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. 12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate nei successivi specifici capi del titolo II.
Art. 9. Accertamenti attitudinali 1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali e a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze Armate ovvero nell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nei successivi specifici capi del titolo II.
Art. 10. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale Militare provvederanno a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale attivita' verra' svolta: a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), dall'Accademia Navale; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), dall'Accademia Aeronautica; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera b), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso le Universita'. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 5. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori del concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare.
Art. 11. Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste nei successivi specifici capi del titolo II saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Solo per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a) e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dallo specifico capo II del titolo II, ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. 4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali, la prova scritta di composizione italiana, la prova orale e il tirocinio. Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme se militari in servizio. 5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione della Difesa.
Art. 12. Vincoli di servizio 1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza Armata acquisiranno la qualifica di Allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa ovvero come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovra' essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. 3. Agli Allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 13. Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.
Art. 14. Trattamento economico degli Allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente saranno a carico dell'Amministrazione della Difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche. 2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal ruolo degli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai ruoli dei Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai ruoli dei Militari di Truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 15. Esclusioni 1. L'Amministrazione della Difesa potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi.
Art. 16. Nomine 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli Allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali, del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi Varie saranno, con successiva determinazione, assegnati alle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli Allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante Guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante Guardiamarina. 3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli Allievi idonei sara' conferita la qualifica di Aspirante Ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. Tale nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante Ufficiale. Agli Allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni verra' conferita la predetta qualifica di Aspirante Ufficiale sempreche' gli stessi assumano l'obbligo di rimanere in servizio per il periodo di cui all'art. 724, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) gli Allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'art. 738, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
Art. 17. Trattamento dei dati 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale Militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento. I responsabili del trattamento sono indicati nei successivi specifici capi del titolo II. 5. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.
Art. 18. Rinvio alle disposizioni specifiche 1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalita' e i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalita' di formazione delle graduatorie di merito, nonche' disposizioni di dettaglio, si fa rinvio ai successivi specifici capi del titolo II.Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'esercito - bando
Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'esercito interni - bando
Ammissione alla prima classe dei corsi dell'Accademia Navale - bando
Ammissione alla prima classe dei corsi dell'Accademia Aeronautica - bando
Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'Arma dei Carabinieri - bando