Concorso per 2 personale laureato (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 05-02-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI concorso (Scad. 7 marzo 2013) Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di 2 borse di studio per laureati in Chimica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate l ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-02-2013 |
Data Scadenza bando | 07-03-2013 |
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concorso (Scad. 7 marzo 2013)
Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di 2 borse di studio per laureati in Chimica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari.
IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Decreto Legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; Visto il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali" che all'art. 1 determina l'organizzazione del Ministero e all'art. 4 prevede il 'Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari' e l'acronimo 'ICQRF' e ne definisce le competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario, di vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale e di programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato; Visto il D.M. n. 12081 del 2 agosto 2012, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 15; Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto 9 luglio 2009 Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014", ed il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 116759 del 1 dicembre 2011, recante "Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014"; Considerato che l'articolo 29 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede, al comma 3, che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti al Capo 17, capitolo di entrata 3373 del Bilancio dello Stato, denominato "Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle protezioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF, siano destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta; Vista la disponibilita' finanziaria del capitolo di spesa 2414 iscritto sulla Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale" - CDR 4- destinato all'attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 29 della legge 61/2010; Considerato che per il perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell'attivita' di vigilanza e di controllo si ritiene di destinare quota parte delle somme riassegnate sul suddetto capitolo di spesa 2414 "Somme destinate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta, svolte dall' Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie" alla promozione di una attivita' di ricerca, studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica; Ritenuto opportuno, per detta attivita' di avvalersi di borsisti in possesso di laurea specifica attinente l'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato, conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica o magistrale; Ritenuto pertanto di procedere all'indizione di una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di due borse di studio per laureati in Chimica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari; Dispone: Art. 1 Numero delle borse di studio e sedi di svolgimento dell'attivita' ricerca E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di n. 2 borse di studio per laureati in Chimica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari, da destinarsi presso i Laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF, per il completamento della loro formazione scientifica attraverso la frequenza degli stessi. I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi : - Laboratorio centrale di Roma : n. 1 posto - Laboratorio di Conegliano / Susegana ( sede distaccata del Laboratorio di Catania ) : n. 1 posto Ciascun borsista verra' affidato, nel Laboratorio ICQRF di assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attivita' di ricerca, studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica
Art. 2 Durata, trattamento economico e normativo La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori 12 mesi, con provvedimento del Direttore Generale del riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia stato affidato. La durata della borsa nonche' la concessione e la durata delle relative proroghe sono in ogni caso subordinate alla disponibilita' di bilancio. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro 18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita' Produttive nonche' la copertura assicurativa INAIL.
Art. 3 Requisiti generali di ammissione I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 1) eta' non superiore ad anni 35; 2)diploma di laurea in Chimica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari, conseguito con votazione non inferiore a 105/110; 3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge. Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente bando: 1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; 2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.
Art. 4 Domanda e termine di presentazione La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell' Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio VICO IV - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale - Concorsi ed esami. La domanda potra' altresi' essere inoltrata per Posta Elettronica Certificata ( PEC) all'indirizzo aoo.vico@pec.politicheagricole.gov.it entro il predetto termine; le domande inviate a mezzo PEC saranno considerate valide se l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata. E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema di domanda dal sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it). Della data di inoltro fara' fede il timbro postale, ovvero in caso di inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Non sara' altresi' consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti gia' presentati. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare l'indirizzo o la casella di posta elettronica certificata al quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva.
Art. 5 Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita': a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ); b) la sede di laboratorio per la quale concorre; e' possibile presentare domanda per un'unica sede ; c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea); e) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese; f) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito; g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti); h) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza ( ovvero indicare i motivi del mancato godimento ) i) di avere assolto agli obblighi di leva (solo coloro per i quali sussista tale obbligo); l) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi; m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda; n) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da tale responsabilita'; o) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e dell'indicazione della sede di Laboratorio per la quale si concorre, nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine indicato al precedente art. 4.
Art. 6 Documenti da allegare alla domanda Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di validita'; 2) curriculum scientifico professionale redatto in carta libera, datato e firmato; 3) autocertificazione, resa ai sensi delle vigenti norme in materia, del diploma di laurea di cui all'art. 3 del presente bando recante la votazione conseguita; 4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e /o analisi; 5) eventuali pubblicazioni; 6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati, redatto in carta libera,datato e firmato. Qualora la domanda venga inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, i documenti predetti dovranno essere allegati in formato PDF. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i titoli ed attestati di cui al punto 4), e i documenti in genere, qualora rilasciati da pubbliche amministrazioni, devono essere prodotti mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti, i titoli e gli attestati non rilasciati da pubbliche amministrazioni devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' datata e sottoscritta. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facolta' di verificare la veridicita' delle dichiarazioni prodotte.
Art. 7 Modalita' di selezione La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi successive : 1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste all'articolo 1; 2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi dieci classificati nella fase di selezione preliminare per ciascuna delle sedi a concorso. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu' giovane. Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte dalla Commissione di cui al successivo articolo 8 ed approvate con decreto del Direttore Generale del riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, . Successivamente all'approvazione, esse saranno pubblicate nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami. I/le candidati/e ammessi/e all' esame colloquio saranno convocati mediante raccomandata A/R, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata, per sostenere l'esame colloquio.
Art. 8 Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della selezione, sara' nominata con provvedimento del Direttore Generale del riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore. La Commissione formulera' le graduatorie relative alla fase preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, sulla base della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 12 : a) voto di laurea: - 110 - PUNTI 1 - 110 e lode - PUNTI 2 b) Diploma di specializzazione post lauream, master dottorati di ricerca, - Se attinenti il settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - MAX PUNTI 2 - Se attinenti altri settori - MAX PUNTI 1 c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - MAX PUNTI 2 d) curriculum scientifico professionale, riguardante attivita' svolte, escluse le pubblicazioni gia' indicate al punto c) - MAX PUNTI 4 e) Abilitazione alla professione di chimico, o tecnologo alimentare o biologo: PUNTI 1
Art. 9 Esame colloquio I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che vertera' sulle seguenti materie: - Chimica analitica generale, organica, inorganica e bromatologica; - Chimica agraria, - Tecnologie alimentari; - Analisi chimica strumentale; - Principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario; - Lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e francese. Durante il colloquio il candidato dovra' sostenere una prova pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario. Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio, di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita', dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.
Art. 10 Graduatorie finali Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, verranno redatte dalla Commissione di valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane. Le graduatorie finali avranno validita' di due anni dalla data di approvazione. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami.
Art. 11 Trasparenza amministrativa La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 8.
Art. 12 Adempimenti a carico dei vincitori A pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione: 1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima alle condizioni previste dal presente bando; 2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 3)polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel corso della borsa di studio; 4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e' fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra' essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati utilmente collocati. In caso di successiva rinuncia di borsisti gia' in attivita', a discrezione dell'Amministrazione, la graduatoria finale potra' essere utilizzata per il conferimento del periodo residuo della borsa di studio, purche' questo non sia inferiore a mesi sei, ai candidati utilmente collocati.
Art. 13 Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF. L'assegnatario avra' l'obbligo di: 1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato; non saranno possibili trasferimenti ad altre sedi di laboratorio nel corso della fruizione della borsa; 2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15 giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata, l'erogazione della borsa di studio; 3) osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'ICQRF, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di studio.
Art. 14 Decadenza dalla borsa di studio L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento del Direttore Generale del riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, su proposta motivata del Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente collocato nella rispettiva graduatoria, alle condizioni specificate all'articolo 12, ultimo comma.
Art. 15 Documentazione L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata dai candidati.
Art. 16 Trattamento dati personali I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla stessa. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003. Il titolare del trattamento e' individuato nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro - alimentari. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio Vico IV della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami, nonche' nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 31 dicembre 2012 Il direttore generale: La Torre