Concorso per 16 dottori di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 16 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2013 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA Concorso (Scad. 25 marzo 2013) Concorso pubblico per l'ammissione alla scuola di dottorato "Archimede" in scienze, comunicazione e tecnologie - XXVIII ciclo. IL ... |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA |
Regione: | CALABRIA |
Provincia: | REGGIO CALABRIA |
Comune: | REGGIO CALABRIA |
Data di inserimento: | 22-02-2013 |
Data Scadenza bando | 25-03-2013 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 25 marzo 2013)
Concorso pubblico per l'ammissione alla scuola di dottorato "Archimede" in scienze, comunicazione e tecnologie - XXVIII ciclo.
IL RETTORE Vista la legge n. 442 del 12 marzo 1968 «Istituzione di una Universita' Statale in Calabria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 22 aprile 1968; Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, recante disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca; Considerato che, nelle more dell'emanazione del Regolamento, recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di Ricerca, previsto dall'art. 19 della suddetta legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni normative di seguito indicate: Nota ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011, relativa all'indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto riguarda la struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e la valutazione dei risultati; Decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 «Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca»; Art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999, il quale recita «il numero minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non puo' essere inferiore a tre»; Art. 5 del D.M. n. 224/1999, il quale prevede che possano accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro; Art. 4, comma 5, della legge n. 210/1998, il quale alla lettera c) prevede l'attivazione dei Corsi di Dottorato, assicurando il numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito; Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999»; Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n. 1707 del 16 giugno 2008; Visto il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n. 1708 del 16 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge n. 148/2002 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», ed in particolare l'art. 2 che da' competenza alle Universita' di riconoscere il titolo di accesso per il conseguimento del PhD; Vista la nota MIUR n. 602 del 18 agosto 2011 in merito alla dichiarazione di valore dei titoli conseguiti all'estero; Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo per i Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca - XXVIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' della Calabria; Visto il parere positivo del Nucleo di Valutazione interna del 27 giugno 2012 per il rinnovo e nuova istituzione; Vista la seduta del Senato Accademico del 16 luglio 2012, nella quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca per il XXVIII ciclo; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2012 nella quale e' stata rideterminata la tassa di diritto allo studio; Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo, relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca - XXVIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' della Calabria; Visti i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013; Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 CCI: 2007IT161UNS 001; Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007/2013 delle Regioni della Convergenza; Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'» 2007/2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R & C), CCI: 20071T161PO006, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FdR) per l'attuazione delle Politiche Comunitarie; Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e tre delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonche' gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati; Visto l'Invito - Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 - alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» - Obiettivo Operativo 4.1.1.1 «Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» - Azione II «Interventi di sostegno della ricerca industriale»; Visto la Graduatoria delle domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento, approvata con Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2012; Considerato che tra le domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento vi e' il Progetto PON01_01795 «I-CONTACT - Innovative Contact management based On novel integrated wireless Network Technologies and Cnm Tools», finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 835/Ric del 26 novembre 2012; Visto altresi' l'Avviso - Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 84/Ric del 2 marzo 2012 sui temi Smart Cities and Communities and Social Innovation - per la presentazione di Idee progettuali nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse II - Sostegno all'Innovazione - Obiettivo Operativo - Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della societa' dell'informazione; Vista la Graduatoria delle domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento, approvata con Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 585/Ric del 28 settembre 2012; Considerato che tra le domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento vi e' il Progetto PON04a2_00146 «RES NOVAE - Sistema innovativo per la gestione in ambito urbano dei flussi energetici integrante autoproduzione da fonti rinnovabili e dispositivi di accumulo in bassa tensione con soluzioni informatiche di controllo e in rete wireless», finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 621/Ric dell'8 ottobre 2012; Vista la nota Prot. n. 120034079 dell'11 dicembre 2012 del Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica relativa alla richiesta di emissione di un bando per n. 1 (uno) posto con borsa nell'ambito del suddetto progetto PON04a2_00146; Vista la nota Prot. n. 130002921 del 28 gennaio 2013 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica Modellistica, Elettronica e Sistemistica relativa alla richiesta di emissione di un bando per n. 2 (due) posti con borsa nell'ambito del suddetto progetto PON01_01795; Vista la Convenzione quadro sottoscritta tra l'Universita' della Calabria e il Senescyt (Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologia) - Ecuador; Visto il Programa de Becas del Senescyt «Convocatoria abierta 2010 - 2013» che mette a disposizione il finanziamento per la copertura di borse destinate a programmi di Dottorato di Ricerca verso altri Paesi; Visto che dal suddetto Programma de Becas del Senescyt risulta che l'Universita' della Calabria e' tra le possibili Universita' destinatarie del finanziamento messo a disposizione dal Governo dell'Ecuador; Considerato che il Senescyt si impegna a finanziare e ad erogare direttamente l'intero importo delle borse di Dottorato, quali apposite sovvenzioni, ai dottorandi di nazionalita' ecuadoriana risultati idonei nell'ambito della suddetta Convocatoria a condizione che intendano conseguino il titolo di Dottore di Ricerca; Considerato che l'importo delle suddette «apposite» sovvenzioni, come risulta dalla sopra citata Convocatoria, non risulta inferiore all'importo delle borse di Dottorato erogate dall'Universita' della Calabria; Vista che il pagamento della borsa di Dottorato per i laureati di nazionalita' ecuadoriana rimane sotto l'esclusiva competenza e responsabilita' del Senescyt che provvedera' a regolare direttamente i rapporti con i dottorandi, assegnatari delle suddette sovvenzioni, per l'intera durata del XXVIII ciclo di Dottorato; Vista la corrispondenza tra alcuni componenti il Collegio docenti della Scuola Archimede in Scienze Comunicazione e Tecnologie e alcuni laureati ecuadoriani, vincitori della Convocatoria Abierta 2010-2013; Vista altresi', la nota del 2 gennaio 2013, con la quale l'Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) si impegna a finanziare e ad erogare direttamente l'intero importo di borse di Dottorato, quali apposite sovvenzioni, ai propri laureati di nazionalita' ecuadoriana che intendano conseguire il titolo di Dottore di Ricerca; Visto il decreto rettorale n. 242 dell'8 febbraio 2013 con il quale e' stata aumentata l'offerta sostenibile della Scuola Archimede in Scienze, comunicazione e tecnologie; Vista la disponibilita' del Direttore della Scuola «Archimede», a sviluppare progetti di ricerca con laureati provenienti dall'Ecuador e risultati idonei nella procedura concorsuale in oggetto riservando, a tal fine, n. 3 (tre) posti con borsa finanziata ed erogata dal Senescyt e n. 2 (due) posti con borsa finanziata ed erogata dall'Unach; Considerato che le borse aggiuntive Senescyt e Unach saranno assegnate in presenza dei prerequisiti e delle specifiche contenute nell'Allegato A della Scuola stessa; Vista la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola di che trattasi, del 29 gennaio 2013 relativa alla richiesta di emissione di un nuovo bando di concorso per 8 (otto) posti con borsa e 8 (otto) posti senza borsa; Accertato che la copertura finanziaria delle borse PON sara' definita con apposito disciplinare tra Dipartimento e Ateneo mentre per le sovvenzioni erogate dal Senescyt e dall'Universidad Nacional de Chimborazo e riservate a studenti dell'Ecuador, nessun onere finanziario e' a carico dell'Universita' della Calabria; Ritenuto necessario provvedere in merito; Decreta: Art. 1 Indizione concorso 1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione alla Scuola «Archimede» in Scienze, Comunicazione e Tecnologie istituita e attivata presso l'Universita' della Calabria, per il XXVIII ciclo - anno accademico 2012/2013. 2. Per la Scuola di Dottorato di cui al comma precedente, nell'Allegato A - Scheda Analitica Scuola di Dottorato «Archimede» in Scienze, comunicazione e tecnologie - XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013, parte integrante del presente bando, sono indicati il Direttore, l'area e i settori scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti di ammissione, le lauree specialistiche/magistrali richieste per l'ammissione, le eventuali sedi consorziate, gli obiettivi formativi/curriculari, gli eventuali indirizzi/aree, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, i temi/gli obiettivi delle borse classificate per ambito/settore, le modalita' di ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, i titoli da presentare per la valutazione, il calendario delle prove ed eventuali ulteriori requisiti richiesti. 3. Le borse di studio finanziate da enti esterni (italiani o stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate solo dopo la conclusione degli accordi in itinere, con l'approvazione e la sottoscrizione, di norma, delle relative convenzioni, pena la non assegnazione delle stesse e conseguente non attivazione dei Corsi di Dottorato interessati, fermo restando quanto disposto dall'art. 4 comma 5 della legge n. 210/1998 e dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 224/1999. Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal successivo art. 5, il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di ulteriori fondi provenienti da Enti Pubblici e Privati, nazionali e/o internazionali, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando, erogati all'Ateneo e/o direttamente al candidato. L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare, previa richiesta del Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti senza borsa, per un numero di posti pari all'aumento del numero delle borse ulteriormente finanziate nei limiti della offerta sostenibile per ciascun corso/scuola di dottorato. Di tale incremento sara' data comunicazione sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi. Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulato allo scopo apposito disciplinare con il Dipartimento cui afferiscono i docenti che mettono a disposizione i propri fondi. 4. Il presente bando e' cofinanziato dal PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» - Obiettivo Operativo 4.1.1.1 «Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» - Azione II «Interventi di sostegno della ricerca industriale» e Asse II - Sostegno all'Innovazione - Obiettivo Operativo - Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della societa' dell'informazione.
Art. 2 Requisiti per l'accesso ai corsi 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato «Archimede» in Scienze, Comunicazione e Tecnologie di cui al precedente articolo 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di: a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica ai sensi del D.M. n. 509/1999; b) Laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004; c) Titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso della sola laurea triennale o titolo estero equipollente. 2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo accademico che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea magistrale, dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio dei Docenti, di riconoscimento del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al quale intendono concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo art. 6. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea magistrale italiana. 4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1, punti a) e b), entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso, l'ammissione vera' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio. 6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le domande per come stabilito al successivo art. 8. 7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla selezione, dovranno presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un progetto di ricerca della dimensione massima di n. 3 pagine, oltre alla ulteriore documentazione richiesta nell'allegato A del presente bando. 8. I candidati, pena la non ammissibilita' al beneficio della borsa PON, dovranno impegnarsi a rispettare le condizioni specifiche richieste dal PON (la dichiarazione e' inclusa nella domanda di partecipazione al concorso).
Art. 3 Titolari di assegni di ricerca 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai Dottorati di Ricerca, di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole, i posti relativi sono da considerarsi in sovrannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1. 2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. 3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori di una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno e quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se mantenere il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa.
Art. 4 Dipendente pubblico 1. Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano iscritti a Corsi o Scuole di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. 2. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (legge n. 476/1984, legge n. 448/2001, legge n. 240/2010).
Art. 5 Procedure di presentazione delle domande 1. Le domande di partecipazione al concorso, devono essere redatte e inviate, pena esclusione dalla procedura concorsuale, esclusivamente in versione cartacea (secondo il modello disponibile sul sito web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati), entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, in duplice copia (un originale, debitamente firmato e una copia), con allegata, sempre in duplice copia, fotocopia fronte e retro di un valido documento di identita', e corredate dalla documentazione richiesta: al successivo comma 6 del presente articolo; nell'Allegato A del bando; all'art. 6 del presente bando (per i candidati in possesso di titolo accademico straniero). La presentazione della domanda cartacea, debitamente sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovra' avvenire, pena esclusione, secondo una delle seguenti modalita': a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (Cosenza), nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo», con l'indicazione del mittente; b) spedizione postale, a mezzo raccomandata (1 o 3) con avviso di ricevimento, indirizzata all'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci - c.a.p. 87036 - Arcavacata di Rende (Cosenza). Sulla busta dovra' essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo», con l'indicazione del mittente. Per il rispetto del termine predetto NON FARA' FEDE la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire dopo il termine di scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile. I candidati residenti/domiciliati all'estero possono, altresi', presentare la domanda di partecipazione, con tutta la documentazione richiesta: tramite casella di posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it; con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it. Per il rispetto del termine predetto, in tal caso, fara' fede la data di ricezione della Posta elettronica e saranno considerati validi solo i documenti allegati in formato .PDF o .TIF. L'Amministrazione, qualora la domanda di partecipazione al concorso sia pervenuta tramite PEC, e' autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilita' degli atti trasmessi da parte del candidato straniero. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. 2. La data di scadenza e' fissata perentoriamente al 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 3. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi. 4. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, come integrata dalla legge n. 17/1999, nonche' della legge n. 68/1999, art. 16 comma 1, possono richiedere, in relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione previste. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. 5. La domanda comportera' il pagamento del versamento di € 11,00 (undici/00) a titolo di contributo per la partecipazione al concorso. 6. Alla domanda di partecipazione al concorso, in duplice copia (un originale, debitamente firmato e una copia), pena esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati: un originale debitamente sottoscritto, del progetto di ricerca (dimensione massima di n. 3 pagine), e n. 1 copia. Il progetto di ricerca potra' vertere sui temi di ricerca indicati alla voce Borse di studio dell'Allegato A del presente bando, ove previste (per aspiranti borse di studio) o sulle altre tematiche attinenti ai settori scientifico-disciplinari di interesse della scuola indicati nello stesso allegato (per tutti gli altri candidati); titoli oggetto di valutazione, specificati nell'Allegato A del presente bando, che potranno essere presentati in originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati, dietro presentazione di formale richiesta al Magnifico Rettore dell'Universita' della Calabria; trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di scarto; fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di € 11,00 (undici/00), effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90 F 01030 80880 000000010106 - Codice SWIFT/BIC: PASCITMMXXX, della Banca Monte dei Paschi di Siena ovvero sul c/c postale 260893, intestati all'Universita' della Calabria con la seguente causale: «Contributo per l'ammissione alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo». Tale contributo non sara' in nessun caso rimborsato; due fotocopie, fronte e retro, di un valido documento di identita'. 7. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso e, conseguentemente escluse d'ufficio, le domande di partecipazione alla selezione: a. pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando ancorche' spedite nel predetto termine; b. prive della sottoscrizione del candidato; c. prive della fotocopia, fronte e retro, di un valido documento di identita'; d. prive della denominazione della Scuola di Dottorato per cui si intende partecipare; e. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente, privo della firma del candidato; f. mancanti del curriculum vitae ovvero, ancorche' presente, privo della firma del dichiarante; g. mancanti dei titoli richiesti per la valutazione selettiva; h. prive della fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso. Il decreto rettorale di esclusione dal concorso sara' reso pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi prima della prima prova concorsuale. I candidati non ammessi potranno chiederne motivazione con richiesta scritta intestata al Magnifico Rettore dell'Universita' della Calabria da presentare personalmente all'Ufficio Protocollo di Ateneo, ovvero a mezzo raccomandata, con allegato un documento di identificazione con foto, o tramite invio dalla propria casella di posta certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo: amministrazione@pec.unical.it. NON saranno fornite spiegazioni a richieste non pervenute secondo le modalita' indicate. 8. I candidati ammessi alla selezione sono ammessi con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Rettore con proprio decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.
Art. 6 Candidati in possesso di titolo accademico straniero I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione (i cittadini comunitari possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche) ed una o piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale hanno conseguito il titolo. I cittadini stranieri dovranno, altresi', allegare alla domanda un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme all'originale del passaporto. I suddetti documenti, allegati alla domanda di partecipazione, dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere tradotti in lingua inglese, italiana o spagnola e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di provenienza. Se il titolo accademico e' stato dichiarato equipollente alla laurea magistrale italiana, i candidati hanno l'obbligo di indicare gli estremi del provvedimento della dichiarazione di equipollenza. In assenza, il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca, per il quale il candidato presenta domanda, deliberera' ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca, in merito al riconoscimento del titolo di studio estero. A seguito della pubblicazione della graduatoria finale, i vincitori in possesso di titoli di studio rilasciati da autorita' estere avranno cura di corredare i medesimi titoli con la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche-consolari italiane competenti per territorio contenente indicazioni precise in merito a: 1. stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante; 2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo; 3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore; 4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici. L'Universita' della Calabria si riserva di predispone tutti gli accertamenti in ordine ai prescritti requisiti per l'accesso al dottorato di ricerca.
Art. 7 Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole 1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi. Non saranno attivate da parte di questa Universita' altre forme di avviso. 2. L'esame di ammissione alla Scuola Archimede in Scienze, Comunicazione e Tecnologie consiste nella valutazione dei titoli ed in una prova orale. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Per le modalita' di partecipazione al concorso di ammissione si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nella Scheda Analitica della Scuola di Dottorato XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013, di cui all'Allegato A parte integrante del presente bando. 3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, le capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. 4. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate per la Scuola di Dottorato Archimede all'Allegato A del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i candidati ammessi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, avente domicilio in Italia, mediante notifica personale a mezzo raccomandata A/R o telegramma, eventuali variazioni; mentre i candidati, aventi domicilio all'estero, saranno contattati esclusivamente tramite posta elettronica. Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. 5. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di partecipazione. La Commissione Giudicatrice dovra' stabilire il punteggio per la valutazione titoli nel corso della seduta preliminare e provvedera' alla successiva valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova orale. 6. Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati, approvate con decreto rettorale, saranno rese note esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi. I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna comunicazione a domicilio. 7. Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed, in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove concorsuali. 8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identita': a. carta d'identita'; b. patente di guida; c. passaporto; d. qualunque altro valido documento d'identita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 8 Commissioni Giudicatrici 1. La Commissione Giudicatrice del concorso per l'esame di ammissione e' nominata con decreto rettorale su proposta del Collegio dei Docenti; la stessa e' incaricata della valutazione comparativa dei candidati ed e' composta di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni, anche linguistici, di chiara fama, italiani o stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 2. La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione titoli selettiva abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per via telematica. I candidati impossibilitati a partecipare alla prova orale presso la sede, perche' stabilmente residenti all'estero alla data di tale prova, ammessi al colloquio, possono avvalersi della possibilita' di sostenere la prova mediante colloquio telefonico o video-conferenza basata su protocollo IP (ad esempio tramite skype con webcam). Il candidato interessato dovra' manifestare, nella domanda di partecipazione al concorso, tale intenzione e dovra' altresi' darne comunicazione entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'esito della valutazione titoli all'indirizzo: ars@unical.it. In tale comunicazione dovra' indicare come riportato nel modulo disponibile alla pagina Decreti e Avvisi del sito web: https://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati: 1) un recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica; 2) il nominativo di un funzionario che possa provvedere ad accertarne l'identita' prima del colloquio. La possibilita' di utilizzare tale procedura e' subordinata all'approvazione della Commissione previa verifica della fattibilita' tecnica. Al fine di poter svolgere tale verifica tecnica i candidati interessati devono tener controllata la propria posta elettronica. La Commissione accertera' che siano soddisfatte le condizioni necessarie per garantire la regolarita' dello svolgimento della prova (accertamento dell'identita' del candidato e correttezza del colloquio) e prendera' contatto con il candidato per concordare l'orario del colloquio. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 5. Al termine di ogni seduta, la Commissione Giudicatrice per l'accesso alla Scuola di Dottorato Archimede rende pubblici i risultati della prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno della seduta, all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale. 6. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il punteggio delle singole prove. 7. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel rispetto della coerenza con le tematiche di ricerca, esplicitando le stesse in fase di attribuzione. 8. Le graduatorie finali saranno rese note esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorato alla pagina Decreti e Avvisi. 9. La Commissione Giudicatrice e' tenuta a trasmettere i verbali del concorso al Rettore, che provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni; la Commissione Giudicatrice e' tenuta, altresi', ad inviare al Collegio docenti copia della documentazione degli eventuali candidati stranieri utilmente collocati nella graduatoria di merito, per il riconoscimento dei titoli, ove richiesto. Il giudizio di idoneita' espresso dal Collegio docenti, formalizzato con apposito verbale, sara' trasmesso al Magnifico Rettore, corredato dalla documentazione relativa ai candidati valutati, per la successiva approvazione degli atti del concorso e la nomina dei vincitori.
Art. 9 Ammissione alla Scuola Archimede in Scienze, Comunicazione e Tecnologie 1. I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, previo il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. In caso di rinuncia immediata da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'Ufficio Dottorato di Ricerca, utilizzando il modulo inviato con la mail di convocazione per posta elettronica, entro la data prevista per l'iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito. A percorso formativo iniziato non e' possibile d'ufficio, in caso di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti alla Scuola, procedere a surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio della Scuola, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunita' di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 2. I dottorandi vincitori della procedura concorsuale dovranno recuperare, con attivita' integrativa, entro il primo anno accademico, il periodo tra il 1° novembre 2012 e la data di effettivo inizio del loro percorso formativo. 3. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole e di utile collocazione in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato. 4. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di Tirocinio Formativo Attivo, ad un Corso di Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione o, ad un Master, ammessi al Dottorato di Ricerca, hanno l'obbligo di sospendere la frequenza dei predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del Dottorato. 5. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge n. 127/1997 come modificato dall'art. 2 della legge n. 191/1998.
Art. 10 Iscrizione 1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi, pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca per procedere all'iscrizione rispettando la data indicata nella mail di convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, consegnando i seguenti documenti: a) Domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati) sulla quale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62; b) Attestazione del versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio di euro 140,00 C/C n. 13790878 intestato a Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036 Rende (Cosenza); c) Attestazione del versamento della tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 3,00 C/C n. 260893 intestato a Universita' della Calabria Esattoria Tasse Universitarie C.da Arcavacata 87036 Rende (Cosenza); d) Fotocopia del documento di identita' in corso di validita' (in carta libera); e) Fotocopia del codice fiscale; f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri). 2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono essere ritirati presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della Calabria; in caso contrario e' possibile compilare dei bollettini postali standard in ogni parte, indicando le due causali. 3. I candidati residenti o domiciliati all'estero, risultati vincitori, dovranno confermare la volonta' di iscriversi entro la data indicata nella mail di convocazione, inviando una comunicazione secondo una delle seguenti modalita': tramite casella di posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it; con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it con allegata copia (in formato .pdf o .tif) di un documento di identita' in corso di validita'. Nella comunicazione i candidati dovranno confermare la scelta della Scuola/Corso di dottorato. I candidati che non avranno provveduto all'invio della conferma entro la data indicata saranno considerati rinunciatari. In caso di rinuncia degli aventi diritto subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati che hanno confermato la loro volonta' di iscriversi dovranno completare l'iscrizione all'atto del loro arrivo in Italia presentando la documentazione indicata al punto 1 del presente articolo e dovranno, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo, comma 1, dell'art. 12. 5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza e secondo le disposizioni vigenti nello Stato estero. 6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verra' assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. La comunicazione al candidato successivo verra' inviata per posta elettronica; lo stesso dovra' iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista al precedente comma 1. 7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Articoli 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici concessi. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Art. 11 Ammissione in sovrannumero 1. Possono essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di studio conferite sulla base del merito. In particolare, gli studenti stranieri assegnatari di una borsa di studio per la frequenza di un Corso o Scuola di Dottorato erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o internazionali, eccedenti il numero minimo di cui al precedente art. 10. 2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari di assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato. 3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 8. 4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in sovrannumero coloro che, pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito delle azioni del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito dell'Area Scientifico-Disciplinare di interesse del Dottorato. La procedura di selezione si intende superata in quanto gia' avvenuta nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata alla preventiva approvazione del Collegio Docenti del Dottorato.
Art. 12 Borse di studio 1. Ai candidati risultati vincitori saranno conferite, sino alla concorrenza del numero disponibile, le borse di studio. A parita' di merito verra' presa in considerazione la situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a euro 12.911,42 sara' conferita, sino alla concorrenza del numero disponibile, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale corrispondera' a euro 13.638,47, al lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. Tutte le borse di studio non saranno cumulabili con altre borse di studio conferite a qualsiasi titolo eccetto quelle che saranno concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei corsisti. L'erogazione della borsa di studio sara' pari all'intera durata del corso. Le borse resteranno soggette al passaggio all'anno successivo del corsista, deliberato dal Collegio dei Docenti; la cadenza del pagamento dei ratei sara' di norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno. 3. Chi ha usufruito, in passato, di una borsa di studio per un scuola di dottorato di ricerca, anche per un solo anno o frazione di esso, non potra' usufruirne per un nuovo corso/scuola. 4. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, le borse di studio resteranno esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive nonche' da quella sul reddito delle persone fisiche. 5. L'importo della borsa di studio sara' aumentato, nella misura del 50%, per eventuali periodi di soggiorno all'estero del dottorando; in tal caso la corresponsione sara' versata in anticipo rispetto al periodo di permanenza, previa consegna, all'Ufficio Dottorato di Ricerca, della richiesta di maggiorazione corredata, in caso di permanenza superiore a sei mesi, dal verbale del Collegio dei Docenti o dall'autorizzazione del Coordinatore del Corso/Direttore della Scuola, per periodi inferiori o pari a sei mesi, nonche' dalla lettera d'invito dell'ente ospitante. I dottorandi, al rientro in sede, dovranno consegnare, all'Ufficio Dottorato di Ricerca, un attestato, rilasciato dall'ente ospitante, che certifichi l'effettivo periodo di soggiorno, pena la restituzione di quanto indebitamente percepito. Tali periodi, comunque, non potranno superare, complessivamente, la meta' della durata del corso di studi (diciotto mesi per i corsi triennali). 6. I dottorandi non titolari di borsa di studio potranno, comunque, recarsi all'estero, previo parere positivo del Collegio dei Docenti, per periodi superiori a sei mesi, o, per periodi pari o inferiori a sei mesi, del Coordinatore del Corso/Direttore della Scuola. Le predette autorizzazioni, a cura del dottorando, dovranno essere inviate all'Ufficio Dottorato di Ricerca per opportuna conoscenza.
Art. 13 Perdita dei benefici 1. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore potra' disporre l'esclusione dal Dottorato di Ricerca o la ripetizione dell'anno nonche' la revoca della borsa di studio, nei seguenti casi: a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di dottorato frequentato; b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti; c) assenze prolungate ingiustificate. Nei casi suddetti la borsa di studio sara' revocata ed il borsista dovra' restituire i ratei percepiti sin dall'inizio del percorso formativo. 2. Ai titolari delle borsa di studio, in caso di rinuncia del beneficio o abbandono del corso/scuola di dottorato, si applicheranno le disposizioni contenute nella normativa PON R & C e nel Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca. Tali corsisti potranno rinunziare alla propria borsa di studio e chiedere contestualmente, al Collegio dei docenti, la formulazione di un programma per proseguire l'attivita' formativa sino al conseguimento del titolo.
Art. 14 Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti avranno l'obbligo di frequentare la Scuola di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. 2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del Dottorato, di essere iscritti a: Corso di Diploma, Laurea, Corso di Formazione, Master, Scuole di Specializzazione e Corsi di Tirocinio Formativo Attivo e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato. 3. La frequenza della Scuola di Dottorato potra' essere sospesa soltanto nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti: a) maternita'; b) servizio civile; c) grave e documentata malattia. 4. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti alla Scuola di Dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione, inerente l'attivita' e le ricerche svolte, al Collegio dei Docenti; tal'ultimo ne curera' la conservazione e, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dal dottorando, proporra' al Rettore il proseguimento del percorso formativo o l'eventuale esclusione. 5. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dal PON sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni riportate nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal PON Ricerca & Competitivita' 2007-2013. 6. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, i dottorandi potranno svolgere attivita' di supporto alla didattica, fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico. Tale attivita', per i titolari di borsa PON, non sara' oggetto di rendicontazione e, in ogni caso, non dovra' pregiudicare lo svolgimento ordinario della scuola di dottorato. 9. I dottorandi, infine, saranno tenuti a controllare periodicamente la pagina web https://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati dove saranno fornite informazioni varie.
Art. 15 Modalita' per il conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione del Corso/Scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Collegio Docenti. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
Art. 16 Contributi per l'accesso e la frequenza Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa di Assicurazione contro gli infortuni.
Art. 17 Trattamento dati personali Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' della Calabria, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo e per fini istituzionali. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. La partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003 espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati vengano pubblicati sul sito internet dell'Universita' della Calabria. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 18 Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale e sara' consultabile sui siti web di Ateneo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi). Rende, 11 febbraio 2013 Il rettore: Latorre