Concorso per 4 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 22 aprile 2013) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio permanente ne ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-03-2013
Data Scadenza bando 22-04-2013
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 22 aprile 2013)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, per laureati in odontoiatria e per laureati in psicologia.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione Generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di   controllo   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato  con
i  decreti  interdirigenziali  2  maggio  2002  e  5   luglio   2010,
concernente, fra l'altro,  requisiti  di  partecipazione,  titoli  di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento  dei  concorsi  e  delle
prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio  permanente  dei
ruoli speciali della Marina Militare  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita'  Militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa IV, concernente  norme  per  il  reclutamento  del
personale militare, e l'art. 2186 che fa 
    salva l'efficacia dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione Generale  della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento  del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi  previsti  dal  decreto   legislativo   7   marzo   2005,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale  Militare  ai  principi  di
carattere generale dettati  dal  citato  codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  per  il  2013,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  Militare,  un  concorso
straordinario, per titoli ed esami, per  la  nomina  di  4  (quattro)
Guardiamarina in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario Militare Marittimo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 4 (quattro) Guardiamarina in  servizio  permanente
nel ruolo speciale del Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  con  la
seguente ripartizione di posti: 
      a) 1 (uno) per laureati in biologia o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche; 
      b) 1 (uno) per laureati in odontoiatria; 
      c) 2 (due) per laureati in psicologia. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che,  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati. 
    In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare
la citata comunicazione mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4.  La  predetta  Direzione  Generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,    www.marina.difesa.it,    definendone    le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3,
comma 1: 
      a) sono cittadini italiani; 
      b) non hanno superato il giorno di compimento del 32°  anno  di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      c) sono in possesso di una delle  seguenti  lauree  magistrali,
del diploma di abilitazione all'esercizio della  professione  e  dove
richiesto del diploma di specializzazione: 
        - per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a): laurea  magistrale  in  biologia  (L.M.  6)  o  in  biotecnologie
mediche,  veterinarie  e   farmaceutiche   (L.M.   9),   diploma   di
abilitazione all'esercizio della professione di biologo e diploma  di
specializzazione (DS) in patologia clinica o in  microbiologia  o  in
biochimica; 
        - per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b):  laurea  magistrale  in  odontoiatria  (L.M.  46)  e  diploma  di
abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra; 
        - per i posti di cui al precedente art. 1,  comma  1  lettera
c):  laurea  magistrale  in  psicologia  (LM.  51)   e   diploma   di
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. 
    Saranno ritenuti validi anche i  diplomi  di  laurea  (DL)  o  le
lauree  specialistiche   (LS)   conseguiti   secondo   i   precedenti
ordinamenti, equiparati ai  sensi  del  decreto  interministeriale  9
luglio  2009  alle  predette  lauree  magistrali,   ai   fini   della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti  validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione  ai  concorsi
per l'accesso al pubblico impiego,  sono  dichiarati  equipollenti  a
quelli  richiesti.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa  attestazione  di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
al  riconoscimento,   da   parte   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dell'equiparazione  del  titolo
stesso a  uno  dei  titoli  precedentemente  elencati.  All'uopo  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
al concorso l'attestazione  di  equiparazione  al  titolo  di  studio
previsto in Italia; 
        d)  non  sono  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non sono stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma l del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che  intervenga  fino  al
conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio  permanente  deve
essere segnalata con  immediatezza  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso della idoneita' psico-fisica e  attitudinale  al
servizio  militare  incondizionato  quale   Ufficiale   in   servizio
permanente dei ruoli speciali della Marina  Militare,  da  accertarsi
con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e  12.  Il
riconoscimento  del  possesso  di  tale  idoneita'  dovra'   comunque
avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 14; 
      b) all'accertamento, anche successivo  alla  nomina,  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, del possesso dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta
stabiliti  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,   da
accertare  d'ufficio  con  le  modalita'   previste   dalla   vigente
normativa. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di  cui  alla  lettera  b),  dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle procedure concorsuali, la procedura di concorso di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi  portale  dei
concorsi), raggiungibile attraverso il sito  internet  www.difesa.it,
area  siti  di  interesse,  link  concorsi  on-line  Difesa,   ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno  presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla  stessa
delegato alla gestione del concorso. 
    3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
      a) fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e  gli
estremi di un documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
      b)  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      c) mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i  concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 9. Sara' cura del candidato assegnare a tali files
il  nome  corrispondente  al  cerificato/attestazione  nello   stesso
contenute      (ad      es.:      master.pdf,       equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza,
all'atto della  presentazione  alla  prima  prova  concorsuale.  Dopo
l'invio della domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una
copia  della  stessa,  completa  degli  estremi  di  acquisizione   a
protocollo. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme
a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82,  saranno  valutate   da   PERSOMIL   ai   fini   della   loro
ammissibilita'. Domande di  partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi
altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il  candidato
abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al  portale  dei
concorsi non saranno prese  in  considerazione  e  il  candidato  non
verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on line, che  venga  a  verificarsi  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,
PERSOMIL provvedera' a informare i candidati  con  avviso  pubblicato
sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni  adottate  al
riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle  prove
scritte,     calendari     di     svolgimento     delle     selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove  di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.),  e  un'area  privata  nella  quale  saranno  rese
disponibili le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  al
medesimo.  Della  presenza  di  tali  comunicazioni   i   concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni  di  carattere  organizzativo,  le  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno  anche   pubblicate   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.marina.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o  posta  elettronica  certificata
(PEC) rispettivamente agli indirizzi:  persomil@persomil.difesa.it  e
persomil@postacert.difesa.it   indicando   il   concorso   al   quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque  essere  allegata  copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di
un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita'  circa  eventuali  possibili  disguidi  derivanti  da
inesatte indicazioni  dei  recapiti  da  errate,  mancate  o  tardive
comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile da parte  dei
candidati. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e militare e  una
di cultura tecnico-scientifica); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) prova orale; 
      d) prova orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) accertamenti psico-fisici; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova di efficienza fisica. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
Amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui
al successivo art. 14, comma  2,  della  graduatoria  di  merito  del
concorso (presumibilmente entro la fine  di  agosto  2013),  tutti  i
concorrenti - compresi quelli di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita'  del  test  di  gravidanza  abbia  comportato,  ai  sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,   n.   90,   un   temporaneo    impedimento    all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica - dovranno  essere  risultati  idonei  in
tutte le prove e in tutti gli accertamenti  previsti  nel  precedente
comma 1. 
    3. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove  scritte,  la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) la commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario  Militare  Marittimo
di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio, membri; 
      c) un docente o esperto, membro aggiunto per ognuno dei profili
professionali di cui all'art. 1; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e)  un  Primo  Maresciallo  della  Marina  Militare  ovvero  un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore  a  «Funzionario  di
Amministrazione», segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psicofisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  Sanitario   Militare
Marittimo, membri; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore della Marina  Militare  in  servizio,
presidente; 
      b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, membro e segretario. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  Ufficiali
e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza Armata. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale e militare; 
      b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, 
entrambe della durata massima di sei ore. 
    I relativi programmi d'esame sono riportati  nell'allegato  A  al
presente bando. 
    Dette prove scritte avranno luogo presso  l'Accademia  Navale  di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 7 e 8 maggio 2013. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle  date  di  svolgimento
delle prove scritte saranno rese note a partire dal 22  aprile  2013,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
    I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro  le
0730 dei giorni suindicati, muniti di un documento di  riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato  e
potendo   esibire,   all'occorrenza,   il   messaggio   di   avvenuta
acquisizione e  protocollazione  della  domanda  ovvero  copia  della
stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al  concorrente
medesimo con le modalita' di cui all'art. 4,  comma  4  del  presente
decreto. 
    Essi dovranno portare una penna a sfera a  inchiostro  indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della  prova  sara'  loro
fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12,  13,
14 e 15, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in  ciascuna  delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30. 
    L'esito delle prove  scritte,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
di cui al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi  noti
a partire dal 20 giugno 2013, con avviso inserito nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara',  inoltre,  consultabile  nei   siti   www.marina.difesa.it   e
www.persomil.difesa.it. Sara' anche possibile  chiedere  informazioni
al riguardo allo Stato Maggiore della Marina, Ufficio  Relazioni  con
il Pubblico, Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma, tel.  0636804442/3084
(mail:  mariugp.urp@marina.difesa.it)  o  Ministero  della  difesa  -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il Pubblico numero 06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
a) procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che  si  siano
presentati ad entrambe le prove  scritte,  sempreche'  detti  titoli,
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande  di  partecipazione,  siano  stati  dichiarati  con  le
modalita' indicate nel precedente  art.  4,  ovvero  risultino  dalla
documentazione matricolare e caratteristica. I titoli  posseduti  dai
concorrenti e non  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima  domanda  -  o  in
dichiarazione sostitutiva alla stessa  allegata  -  non  siano  state
fornite le necessarie  informazioni,  non  costituiranno  oggetto  di
valutazione.  La  valutazione  dei  titoli   avverra'   prima   della
correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte  della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul
modello di domanda  on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei
titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare
gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti  potranno
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive  rilasciate  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, con le  modalita'  indicate  nel  comma  3  dell'art.  4  del
presente decreto. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'   pubblicistica   svolta   da
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella  domanda  i  percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino a un massimo di  10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a)  attivita'  professionale  svolta  presso  Enti  Pubblici  o
assimilati: massimo punti 4/30; 
      b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30; 
      c) attivita' svolta  senza  demerito  nell'ambito  delle  Forze
Armate, Forze di Polizia o  Corpi  Armati  dello  Stato  o  in  altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30. 
                               Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi
a sostenere la prova orale sugli  argomenti  previsti  dal  programma
riportato nell'allegato A al presente decreto. Tale prova avra' luogo
presso  l'Accademia  Navale  di  Livorno  -  Viale  Italia   n.   72,
presumibilmente nel mese di luglio 2013.  I  candidati  ammessi  alla
prova orale,  riceveranno,  prima  dello  svolgimento  della  stessa,
comunicazione ai sensi  dell'art.  5,  comma  1  del  presente  bando
contenente il  punteggio  conseguito  nelle  prove  scritte  e  nella
valutazione dei titoli. 
    1. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    3. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di  due  lingue
scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la  tedesca),  della
durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che
sara' svolta con le seguenti modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    4. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30 = 0 punti; 
      b) 21/30 = 0,05 punti; 
      c) 22/30 = 0,10 punti; 
      d) 23/30 = 0,15 punti; 
      e) 24/30 = 0,20 punti; 
      f) 25/30 = 0,25 punti; 
      g) 26/30 = 0,30 punti; 
      h) 27/30 = 0,35 punti; 
      i) 28/30 = 0,40 punti; 
      l) 29/30 = 0,45 punti; 
      m) 30/30 = 0,50 punti. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1.  I  concorrenti  che  supereranno  le  prove   orali   saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona presumibilmente  la  prima  settimana
del  mese  di  settembre  2013  (durata  presunta  3-4  giorni).   La
convocazione nei confronti dei concorrenti  idonei  sara'  effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 0700  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. 
    Coloro che non si presenteranno saranno considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B in corso di validita' (non antecedente a un anno  all'atto  di
presentazione) rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
Medico-Sportiva Italiana  ovvero  a  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale che  esercitano  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport; 
      b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  effettuato  in  data  non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psicofisici  (solo  se  esiste  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
Centro di Selezione); 
      c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per  HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per  gli
accertamenti; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      e) referto originale degli esami sottoelencati,  effettuati  in
data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo  caso  dovra'  altresi'
essere prodotto certificato in originale attestante che  trattasi  di
struttura sanitaria accreditata con il Servizio sanitario nazionale): 
        - analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        - emocromo completo; 
        - VES; 
        - glicemia; 
        - creatininemia; 
        - trigliceridemia; 
        - colesterolemia; 
        - bilirubinemia totale e frazionata; 
        - gamma GT; 
        - transaminasemia (GOT e GPT); 
        - markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e  anti
HCV. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso
dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante  che
trattasi di struttura sanitaria accreditata  col  Servizio  sanitario
nazionale). Sara' altresi' ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia
autenticata del referto relativo all'esame effettuato,  nei  medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. 
    La mancata presentazione  del  suddetto  certificato  comportera'
l'esclusione dei concorrenti di  sesso  femminile  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari, o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale
(in quest'ultimo caso dovra' essere  prodotto  anche  certificato  in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria  accreditata
col Servizio sanitario nazionale). 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti  al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la  sussistenza
di detto  stato.  L'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'  alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera'  l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non  potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera d)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  14.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra il caso di cui alla precedente  lettera  b),  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) visita ortopedica; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   anfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        10) visita medica  generale.  In  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  se,  per  la
loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  (quindi  visibili  con  l'uniforme  estiva,   le   cui
caratteristiche       sono       visualizzabili       sul        sito
www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) o siano possibile indice
di  personalita'  abnorme  (in  tal  caso  da  accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        11)   ogni   ulteriore   indagine   clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso  l'esame  radiografico),
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato C. 
    5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, e delle  vigenti  direttive  applicative  emanate  dalla
Direzione Generale della Sanita' Militare, la suddetta commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera  b)  dovra'  accertare  il
possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61  e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalle
predette direttive tecniche della Direzione  Generale  della  Sanita'
Militare. 
    6. La commissione, al  termine  degli  accertamenti  psicofisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra'  conto  delle  caratteristiche  somatofunzionali
nonche'  degli  specifici  requisiti   fisici   suindicati.   Saranno
giudicati: 
      a) idonei i concorrenti in possesso dei requisiti  sopraccitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore  LI  2;  per
l'apparato  visivo  VS  e  per  l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli
specifici requisiti precedentemente indicati; 
      b) inidonei i concorrenti risultati affetti da: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e  della  direttiva
tecnica del 5 dicembre 2005  del  Direttore  Generale  della  Sanita'
Militare, fermi  restanto  gli  specifici  requisiti  prescritti  dal
presente decreto; 
        3) abuso sistematico  di  alcool,  uso,  anche  saltuario  od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo  di  sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico; 
        4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        5)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        7) tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina Militare. 
    La commissione,  seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli,  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale  della  Marina  Militare»,  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
      b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina  Militare»,  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta  stante
agli interessati. 
    7.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  11,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera  c),  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  Armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina Militare»,  entrambe  emanate  dall'Ispettorato  delle  Scuole
della Marina Militare e  vigenti  all'atto  dell'effettuazione  degli
accertamenti - si articola nelle seguenti  aree  d'indagine,  a  loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: 
      a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area «produttivita' e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      e)  area  «motivazionale»:  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale
e sara' diretta espressione degli  elementi  preponderanti  emergenti
dai  diversi  momenti  valutativi  (non   quindi   una   mera   media
aritmetica). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore o uguale  a  38/90,  oppure,  pur  non
sussistendo tale condizione,  laddove  il  solo  punteggio  dell'area
stile di pensiero sia  insufficiente  (ossia  inferiore  o  uguale  a
7/90). 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina Militare»; 
      b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina Militare» con indicazione del motivo. 
    Il giudizio  riportato   negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 13 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  di  cui   al
precedente  art.  12,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera d), alle prove  di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno
presso il Centro di Selezione della Marina  Militare  di  Ancona  e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 
    Detta commissione si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione  delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni  alla
Forza Armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno: 
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
        - nuoto 25 metri (qualunque stile); 
        - piegamenti sulle braccia; 
      b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi: 
        - addominali; 
        - corsa piana 1000 metri. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi  (obbligatori  e  a  scelta)  e  le  disposizioni  sui
comportamenti  da  tenersi  in  caso  di  precedente   infortunio   o
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e
in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara'
comunicato per iscritto  ai  concorrenti  interessati  a  cura  della
commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e'  definitivo  e
inappellabile. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei  saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    6. I verbali degli accertamenti psicofisici,  degli  accertamenti
attitudinali e delle  prove  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati, dalle rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di Selezione della Marina Militare,  al  Ministero
della  Difesa,  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare,  I
Reparto, 1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali,  2^  Sezione,  viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143  Roma  Laurentino,  entro  il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. 
                               Art. 14 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. La graduatoria di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
ripartizione dei posti a concorso di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto,  sara'  formata  dalla  commissione  esaminatrice,   secondo
l'ordine del punteggio conseguito  da  ciascun  concorrente  ottenuto
sommando: 
      a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale punteggio assegnato  per  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  e  dichiarati  nella  domanda   di   partecipazione   o   in
dichiarazione sostitutiva allegata alla  medesima.  A  parita'  o  in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita'  di  merito,  sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del  2°
periodo dell'art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come  aggiunto
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri  profili  professionali  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  2  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Inoltre,  esso  sara'  pubblicato  nel  Foglio
d'Ordini  della  Marina  e,  a  puro  titolo  informativo,  nel  sito
«www.persomil.difesa.it». 
                               Art. 15 
 
                               Nomina 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita'  stabilite  dall'Ispettorato  delle  Scuole
della Marina Militare. 
    All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno: 
      -  produrre  il  certificato  anamnestico  delle   vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato  -  entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche; 
      -  contrarre  arruolamento  volontario  nel   Corpo   Equipaggi
Militari Marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data
di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo  all'atto
del  superamento  del  corso  applicativo  medesimo.  Il  rifiuto  di
sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale  per  il
Personale Militare potra' procedere all'ammissione  al  corso,  entro
1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati  idonei,
secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14. 
    5. Il concorrente di sesso femminile  nominato  Guardiamarina  in
servizio permanente  del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  che,
trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.  1494  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non  possa  frequentare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    Per  gli  Ufficiali  che   supereranno   il   corso   applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine  corso.  Allo  stesso  modo,  al
superamento del corso applicativo  frequentato,  sara'  rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente  comma  5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    6. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza.  Il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      a) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un  eventuale  successivo  impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare provvedera' a richiedere alle Amministrazioni  Pubbliche  ed
Enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre  verra'  acquisito   d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
                               Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La Direzione Generale per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in  possesso  dei   prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
Guardiamarina in servizio permanente, se  il  difetto  dei  requisiti
verra' accertato dopo la nomina. 
                               Art. 18 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  la  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari  per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta'  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione Generale per  il
Personale Militare, I Reparto, 1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno  trattati  presso
una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche' in. caso  di  esito  positivo,  ai  soggetti  di
carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  per   il   personale
Militare, titolare  del  trattamento,  che  nomina  responsabile  del
trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza: 
      a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7; 
      b) il Direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali della
Direzione Generale medesima. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 7 marzo 2013 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone