Concorso per 1 ricercatore universitario (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA

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Concorso-Riapertura

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Riapertura
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2013
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA Concorso (Scad. 6 aprile 2013) Riapertura dei termini della procedura di vantazione comparativa per un contratto di ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimen ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 22-03-2013
Data Scadenza bando 06-04-2013
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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso (Scad. 6 aprile 2013)

Riapertura dei termini della procedura di vantazione comparativa per un contratto di ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di fisica, per il settore concorsuale e profilo 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - profilo settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia - Progetto B.

 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994 n. 174; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di  rideterminazione
e aggiornamento dei settori  scientifico-disciplinari  e  definizione
delle  relative  declaratorie,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1999 e i successivi DD.MM.  di  modifica  ed
integrazione; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 15 aprile 2004 n. 106; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  n.  252  del  3
maggio 2006; 
    Vista  la  legge  9  gennaio  2009  n.  1,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  recante
disposizioni urgenti per il diritto allo  studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in  particolare  l'art.
24 (Ricercatori a tempo determinato); 
    Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011  n.  243  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  21  settembre  2011  avente  ad
oggetto:  «Criteri  e  parametri  riconosciuti,   anche   in   ambito
internazionale, per la  valutazione  preliminare  dei  candidati  dei
contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010»; 
    Visto l'art. 18 - comma 2 - della legge 30 dicembre 2010 n.  240,
secondo cui «Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di  ciascun
ateneo  i  procedimenti  per  l'attribuzione  dei  contratti  di  cui
all'art. 24, di ciascun ateneo statale  sono  effettuati  sulla  base
della programmazione triennale di cui all'art. 1,  comma  105,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  di  cui  all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43...»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  336  del  29  luglio   2011
«Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in  macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 legge  30  dicembre  2010,  n.  240»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  203
del 1° settembre 2011; 
    Vista la nota del MIUR 2 agosto 2011 prot. n. 3822, con la  quale
sono state date indicazioni circa l'applicazione dell'art.  24  della
legge 240/2010; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.  232  del  15
dicembre  2011  relativo  al  «Regolamento  per  la  disciplina   del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori  universitari,
a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge  30  dicembre  2010,  n.
240»; 
    Visto  il  Regolamento  per  l'assunzione  di   Ricercatori   con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  ai  sensi  della
legge 30 dicembre 2010 n. 240  approvato  dal  Senato  Accademico  di
questo Ateneo nella seduta del 20 settembre 2011, emanato con D.R. n.
1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20  ottobre
2011; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 in particolare l'art.  15
«Norme in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni  sostitutive  e
divieto di  introdurre,  nel  recepimento  di  direttive  dell'Unione
europea, adempimenti aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dalle
direttive stesse»; 
    Visto il D.R. n. 2338 del 23  dicembre  2011  avente  ad  oggetto
«Approvazione  della  programmazione  triennale  2010-2012  ai  sensi
dell'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito in legge 31
marzo 2005 n. 43, in  attuazione  di  quanto  deliberato  dal  Senato
Accademico nella seduta del  5  dicembre  2011  e  dal  Consiglio  di
Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011; 
    Visto l'art. 49 del D.L.  9  febbraio  2012  n.  5  «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo», ed in  particolare
l'art. 5 - comma 5; 
    Visto il Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e
ricercatori universitari (legge 240/2010, art. 6, comma 2 e 3), sulla
verifica   dell'effettivo   svolgimento   dell'attivita'    didattica
(L-240/2010, art.  6,  comma  7)  e  sulla  programmazione  didattica
emanato con D.R. n. 152 dell'8 febbraio 2012; 
    Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012  n.  49  -  Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal
18 maggio 2012 - avente ad oggetto «Disciplina per la programmazione,
il monitoraggio e la valutazione delle politiche  di  bilancio  e  di
reclutamento  degli  atenei,  in  attuazione  della  delega  prevista
dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e  per  il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma
4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.», in particolare l'art.
5, comma 5; 
    Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R.  889  del  28  maggio
2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
143 del 21 giugno  2012  e  rettificato  con  D.R.  n.  1780  del  26
settembre 2012; 
    Visto il D.L. n. 95/2012, convertito  con  L.  135/2012,  recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario»,  in  particolare
l'art. 14, comma 3; 
    Visto il D.R.  n.  2461  del  12  dicembre  2012,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 101 del 28 dicembre  2012
con cui, per effetto delle delibere  del  Senato  Accademico  del  20
novembre 2012 e del Consiglio  di  Amministrazione  del  21  novembre
2012, tra le altre, e' stata  indetta  la  procedura  di  valutazione
comparativa per la  sottoscrizione  di  n.  1  contratto  di  diritto
privato per l'instaurazione di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato
quale ricercatore universitario a tempo determinato, a  tempo  pieno,
ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30  dicembre
2010 n. 240, per le finalita' e per il settore concorsuale e  profilo
02/B1 - Fisica sperimentale della materia - SSD FIS/03 - Fisica della
Materia - Progetto B - per le esigenze del  Dipartimento  di  Fisica,
con  oneri  a  valere  su  finanziamenti  esterni  rientranti   nelle
previsioni dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 49/2012; 
    Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica  pervenuta
in data 5 marzo 2013, prot. n.  0006451,  con  cui  si  richiede  una
riapertura di quindici giorni del termine per la presentazione  delle
domande  di  partecipazione,  al  fine  di  fornire  alla   selezione
sopracitata una maggiore diffusione; 
    Ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione  delle
domande di ammissione alla citata procedura, al  fine  di  consentire
una piu' ampia partecipazione alla stessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Riapertura dei termini 
 
    Sono riaperti i termini per la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla procedura di valutazione  comparativa,  gia'  indetta
con D.R. n. 2461 del 12 dicembre 2012, per la sottoscrizione di n.  1
contratto di diritto privato per l'instaurazione di  un  rapporto  di
lavoro  subordinato   quale   ricercatore   universitario   a   tempo
determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera
a) della legge 30.12.2010 n. 240, per le finalita' e per  il  settore
concorsuale e profilo sotto indicato: 
      B) settore concorsuale -  02/B1  -  fisica  sperimentale  della
materia - profilo SSD FIS/03 - fisica della materia - progetto B - n.
1 contratto - dipartimento di fisica 
    Il contratto  e'  finalizzato  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita' di ricerca, di didattica, di  didattica  integrativa  e  di
servizio agli studenti: 
      attivita' di  ricerca:  nel  campo  dei  metodi  di  scattering
accoppiati  a  metodi  numerici  per  studiare  la  materia   soffice
auto-organizzata, inclusa la materia biologica  con  titolo  «Materia
complessa su scala atomica».  Le  tecniche  di  scattering  di  luce,
neutroni  e  raggi-x   hanno   delle   grandi   potenzialita'   nella
determinazione  di  proprieta'  a  livello  atomico,  tuttavia   esse
forniscono informazioni molto complesse e l'interpretazione e' sempre
difficoltosa. 
    Per  questo  motivo  i  risultati  sperimentali  hanno  un   gran
beneficio se sono confrontati con i risultati  di  simulazioni  degli
stessi sistemi in condizioni realistiche. Il progetto sara'  dedicato
a sviluppare i metodi numerici necessari per il confronto con i  dati
sperimentali basati su dinamica molecolare sia su base  empirica  che
ab initio al fine di  dedurre  proprieta'  strutturali  e  dinamiche.
Questi metodi potranno essere applicati ad esempio a gel  molecolari,
all'acqua  di  idratazione  di  molecole  biologiche   o   a   vetri.
L'obiettivo scientifico e' quello di mettere in linea con i metodi di
elaborazione dei dati sperimentali, i  metodi  di  simulazione  e  di
calcolo ab-initio basato prevalentemente sul funzionale densita'. 
    Docente referente: prof. Francesco Sacchetti. 
      attivita' didattica,  didattica  integrativa  e  servizio  agli
studenti: 350 ore annue nell'ambito dei  corsi  inerenti  il  settore
concorsuale, di cui non piu' di 60 ore  per  attivita'  di  didattica
ufficiale o frontale nel campo della fisica della materia. 
    Sede  di  servizio:  Universita'  degli  Studi   di   Perugia   -
Dipartimento di Fisica - Durata contrattuale: 3 anni,  in  regime  di
tempo pieno. 
    Lingua straniera richiesta: inglese. 
    Numero massimo pubblicazioni: 20. 
    La presa di servizio del vincitore della  presente  procedura  e'
subordinata all'effettivo  versamento  delle  risorse  impegnate  dal
Dipartimento di Fisica a copertura del contratto di cui trattasi. 
    Sono fatte salve le domande gia' pervenute entro  il  termine  di
scadenza  fissato  dal  precedente  bando  (28  gennaio  2013),   con
facolta', per coloro che hanno inoltrato  domanda  di  partecipazione
entro tale data, di integrare le  domande  presentate  con  ulteriore
documentazione ritenuta utile. 
                               Art. 2 
 
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa 
 
    I requisiti di ammissione richiesti per  la  partecipazione  alla
procedura di valutazione comparativa  oggetto  del  presente  decreto
sono di seguito indicati: 
      B)  1.  Titolo  di  Dottore  di  ricerca  in  Fisica  o  titolo
equivalente. 
      B) 2. Esperienza triennale  minima  maturata  nel  campo  della
ricerca e/o della didattica nel campo della fisica sperimentale della
materia  con  specifico  riferimento  alla  materia  disordinata  e/o
soffice, sia nel settore pubblico che privato. 
    Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - comma 13 - della legge
n. 240/2010, possono altresi' partecipare i soggetti in possesso  dei
sottoelencati requisiti: 
      B)  3.  Laurea  magistrale  in  Fisica  (o  titoli  di   studio
equivalenti dei precedenti ordinamenti). 
      B) 4. Esperienza  esennale  minima  maturata  nel  campo  della
ricerca e/o della didattica nel campo della fisica sperimentale della
materia, sia nel settore pubblico che privato. 
    Non possono partecipare alla valutazione comparativa  di  cui  al
presente decreto: 
      1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili  e
politici; 
      2) coloro che non possiedano idoneita' fisica all'impiego; 
      3) coloro che siano stati destituiti, dispensati  o  licenziati
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, o che siano cessati  con  provvedimento  di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, o che siano stati dichiarati  decaduti  da  altro
pubblico impiego per averlo  conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 
      4) coloro che siano stati gia' assunti  a  tempo  indeterminato
come professori universitari di prima o  di  seconda  fascia  o  come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio; 
      5) coloro che abbiano un grado di  parentela  o  di  affinita',
fino al quarto grado compreso,  con  un  professore  appartenente  al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il
rettore, il direttore generale  o  un  componente  del  consiglio  di
amministrazione dell'Universita' di Perugia. 
    A pena di  esclusione,  i  requisiti  per  ottenere  l'ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile  per
la presentazione delle domande. 
    Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
                               Art. 3 
 
                        Domanda di ammissione 
 
    La  domanda  di  ammissione   alla   procedura   di   valutazione
comparativa, redatta in carta semplice,  in  forma  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto  di  notorieta',  ai  sensi  degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  445/2000,
secondo lo schema allegato (Allegato A), debitamente sottoscritta con
firma autografa a pena di esclusione, corredata di tutta la  relativa
documentazione, ed indirizzata al Magnifico Rettore  dell'Universita'
degli Studi di Perugia - Piazza dell'Universita' n.  1  -  Perugia  -
dovra' pervenire entro il termine perentorio, a pena  di  esclusione,
di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a Quello della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale. 
    Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della  domanda
e della relativa documentazione: 
      consegna diretta presso il front-office della Portineria  della
Sede Centrale (Palazzo Murena) P.zza Universita', 1 - Perugia  -  nei
giorni ed orari di apertura della stessa; 
      spedizione a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa  che  saranno  irricevibili  le   domande   e   la   relativa
documentazione  che  perverranno  oltre  il  termine  di  15   giorni
sopraindicato, Ancorche' spedite entro il termine stesso; 
      trasmissione,   mediante    posta    elettronica    certificata
all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipq.it, della domanda - corredata
di  copia  di   documento   di   identita'   debitamente   compilata,
sottoscritta con firma autografa  e  scannerizzata  in  formato  PDF,
ovvero sottoscritta con firma digitale, nonche' della  documentazione
da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sara' ritenuta  valida
la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica  non
certificata, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica
dell'Ateneo; non sara' altresi'  ritenuta  valida  la  documentazione
trasmessa in formato diverso dal formato PDF;  l'oggetto  della  mail
dovra' riportare la seguente dicitura: «Cognome e nome del  candidato
- Procedura  di  valutazione  comparativa  per  ricercatore  a  tempo
determinato - Settore concorsuale 02/B1 - Fisica  sperimentale  della
materia - profilo SSD FIS/03 - Fisica della Materia  -  progetto  B»;
(N.B. al fine di scongiurare problemi di trasmissione  si  raccomanda
quanto segue: la domanda dovra' essere inoltrata  mediante  un  unico
invio, l'eventuale scansione  in  PDF  dovra'  essere  effettuata  in
bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail
inviata non dovra' superare 2 MB); 
      trasmissione a mezzo fax ai nn. 075/5852067 - 075/5852267. 
    Qualora il termine di 15 giorni per la scadenza cada in giorno di
sabato o in giorno  festivo,  la  scadenza  slitta  al  primo  giorno
feriale utile. 
    Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 15
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione  e  della
relativa documentazione, fara' fede solo  il  timbro  di  arrivo  del
Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la
relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 15 giorni
sopraindicato. 
    La domanda deve essere sottoscritta con  firma  autografa,  senza
necessita' di autenticazione, in  presenza  dei  dipendente  addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata  unitamente  a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita',  pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in  corso  di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  445/2000,  dichiarare  in  calce  alla
fotocopia dello stesso che i dati  ivi  contenuti  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio. 
    (N.B.) Ai fini della corretta redazione  della  domanda  e  della
corretta produzione della documentazione allegata  alla  domanda,  si
precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  445/2000
(con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali e  fatti
tassativamente elencati  nell'art.  46  citato)  e  le  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica  445/2000  (con  cui  possono  essere
dichiarati stati, qualita'  personali,  fatti  che  siano  a  diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato  che  la
fotocopia di un atto, di un documento, di una  pubblicazione,  di  un
titolo  di  studio,  di   un   titolo   di   servizio   e'   conforme
all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,  dai  cittadini
italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i  cittadini  di  Stati
non appartenenti  all'Unione  Europea  regolarmente  soggiornanti  in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive  di  cui  agli
artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e  ai
fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici
italiani,  salvo  che  le   leggi   o   i   regolamenti   concernenti
l'immigrazione  e  la  condizione  dello  straniero  non   dispongano
diversamente,  e  salvo  che  l'utilizzabilita'  delle  dichiarazioni
sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra
l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni. 
3.1 Redazione della domanda di partecipazione. 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi  degli  artt.  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), in  conformita'  al
modello allegato al presente avviso (Allegato A): 
      1) cognome e nome; 
      2) data e luogo di nascita; 
      3) codice fiscale; 
      4) domicilio (indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo
e-mail o PEC, eventuale numero di fax) che  il  candidato  elegge  ai
fini del concorso, riservandosi di  comunicare  tempestivamente  ogni
eventuale variazione dello stesso; 
      5)  il  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  ai   fini
dell'ammissione alla procedura comparativa; 
      6) la cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati  ai  cittadini
dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      7) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
      8) di essere iscritto nelle liste elettorali,  precisandone  il
Comune ed indicando eventualmente i motivi  della  non  iscrizione  o
della cancellazione dalle medesime; 
      9)  solo  per  i  cittadini  italiani  di  sesso  maschile:  la
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
      10) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e
di non essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a  procedimenti
penali, (oppure le  eventuali  condanne  riportate  e  gli  eventuali
procedimenti penali pendenti a carico); 
      11) solo per i cittadini stranieri: il  godimento  dei  diritti
civili e politici nello stato di appartenenza; 
      12)  solo  per  i  cittadini  stranieri:  di   avere   adeguata
conoscenza della lingua italiana; 
      13) di non essere stato  destituito,  dispensato  o  licenziato
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento  di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da  altro
pubblico  impiego  per  averlo  conseguito  mediante  produzione   di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 
      14) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino  al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore,  il
direttore generale o un componente del consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' di Perugia; 
      15) solo per i Portatori di handicap: l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
      17)  di  acconsentire,  nel  caso  in  cui  all'Amministrazione
pervenga motivata  richiesta  di  accesso  agli  atti  relativa  alla
procedura ed il candidato rivesta la qualifica di  controinteressato,
all'invio per  via  telematica  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato  nella  domanda,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 184/2006, di  copia  della  comunicazione
con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilita' di
presentare motivata opposizione a  detta  richiesta,  anche  per  via
telematica, entro dieci giorni dal  ricevimento  della  comunicazione
stessa. 
      18) di accettare tutte le  previsioni  contenute  nel  presente
bando. 
    La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 5), 8), 13) e 14) da
parte dei  candidati  cittadini  italiani,  comportera'  l'esclusione
dalla valutazione comparativa. 
    La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 5), 11), 12), 13) e
14)  da  parte  dei  candidati   cittadini   stranieri,   comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa. 
    Alla domanda debbono essere allegati: 
      a) curriculum in duplice copia, datato e firmato,  redatto  nel
rispetto delle modalita' piu' sotto indicate; 
      b) titolo di studio posseduto,  nel  rispetto  delle  modalita'
piu' sotto indicate; 
      c) documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per
ciascuna procedura, di cui all'art. 2 del bando, nel  rispetto  delle
modalita' piu' sotto indicate; 
      d) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,
in unica copia, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate; 
      e) pubblicazioni scientifiche, in  unica  copia,  nel  rispetto
delle modalita' piu' sotto indicate; 
      f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalita'  piu'  sotto
indicate; 
      g) elenco in  duplice  copia,  datato  e  firmato,  dei  titoli
allegati; 
      h)  elenco  in  duplice  copia,   datato   e   firmato,   delle
pubblicazioni allegate; 
      i)  per  i  cittadini  italiani:  fotocopia  di  documento   di
identita'  in  corsa  di   validita'   a   pena   di   esclusione   e
facoltativamente, del codice fiscale; 
    per  i  cittadini  stranieri:  certificato  di  cittadinanza   (o
relativa autocertificazione, nei casi  in  cui  e'  consentito  dalle
norme vigenti, vedi N.B.) e fotocopia di documento  di  identita'  in
corso di validita', a pena di esclusione; 
3.2  Modalita'  di  produzione  della  documentazione  allegata  alla
domanda. 
    a) Curriculum: il curriculum  deve  essere  prodotto  in  duplice
copia, datato e firmato, e deve  essere  corredato,  a  pena  di  non
valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000,
resa utilizzando l'allegato B, con la  quale  il  candidato  attesti,
sotto  la  propria  responsabilita',  che   quanto   ivi   dichiarato
corrisponde a verita'; i cittadini stranieri che, ai sensi di  quanto
indicato  sub  N.B.,  non  possano   rendere   valide   dichiarazioni
sostitutive, dovranno produrre, in originale o copia autenticata,  la
documentazione  attestante  il  possesso  di  quanto  dichiarato  nel
curriculum. 
    b) Titolo di studio: 
      in caso di titolo di studio conseguito  in  Italia:  titolo  di
studio in originale o copia autenticata, o copia dichiarata  conforme
all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi degli artt.  19
e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/2000  (vedi
N.B.),  ovvero   autocertificazione   resa   mediante   dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (vedi  N.B.),
attestante il possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  ai  sensi
dell'art. 2  quale  requisito  di  ammissione,  nonche'  la  data  di
conseguimento, l'Universita' che  lo  ha  rilasciato  e  la  relativa
votazione. 
      in caso di titolo di  studio  conseguito  all'estero:  ai  fini
dell'ammissione alla  selezione  e'  necessaria  l'equiparazione  del
titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio  richiesto
per l'ammissione alla presente  selezione,  effettuata  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 38 del  decreto  legislativo  165/2001,  il
quale prevede che «nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione  dei  titoli  di  studio  e
professionali provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della   Funzione   pubblica,   sentito   il   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca». 
    Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio  conseguito
all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di
esclusione  dalla  Procedura  comparativa.   produrre   la   seguente
documentazione: 
      copia della richiesta di riconoscimento della  equivalenza  del
proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione pubblica e  al
MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando,  corredata  di
copia della documentazione ad essa allegata. 
    Il candidato e' ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del  titolo;  qualora
la richiesta abbia esito negativo, il candidato sara' automaticamente
escluso dalla selezione, quale ne  sia  la  fase  di  espletamento  o
l'esito. I moduli e le informazioni per la richiesta  di  equivalenza
sono  scaricabili  al  sito  web  del  Dipartimento  della   Funzione
pubblica,                                                 https://www.
innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzionepubblica/documentazione.a
spx, alla voce «modulistica  per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
studio». 
c) Requisiti di cui al precedente art. 2. 
    Il possesso dei  requisiti  richiesti  dovra'  essere  comprovato
mediante produzione della relativa  documentazione,  in  originale  o
copia autenticata o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  di  cui
all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della  Repubblica  n.
445/2000 (Allegato «B»), dai soggetti a  cio'  autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini  degli  Stati
membri   dell'Unione   europea,    senza    limitazioni;    cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu'  sotto  specificate),  ovvero
autocertificazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva  di
certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli artt. 46 e  47
del  decreto  del  Presidente   della   Repubblica   445/2000,   resa
utilizzando l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al  precedente
punto, a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente. 
    Per i candidati non abilitati  all'utilizzo  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000 (vedi N.B.),  il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovra'
essere comprovato mediante  produzione  dei  relativi  certificati  o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero, legalizzati, ove necessario, e  corredati  di  traduzione  in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che  ne
attesta la conformita' all'originale. 
d) Titoli. 
    A pena di non valutazione i titoli,  in  carta  libera,  dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita': 
      originale o copia autenticata; 
      copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art.  19
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000,  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.  47
dello stesso decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
(Allegato IV),  dai  soggetti  a  cio'  autorizzati  ai  sensi  della
normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati  membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub. N.B.- 
      autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
ai sensi degli artt.  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 445/2000, resa  utilizzando  l'allegato  B,  dai  medesimi
soggetti di cui al precedente punto,  a  cio'  autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente. 
    Per i candidati non abilitati  all'utilizzo  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  repubblica
445/2000 (vedi N.B.), il possesso dei titoli dovra' essere comprovato
mediante  produzione  dei   relativi   certificati   o   attestazioni
rilasciati   dalla   competente   autorita'   dello   Stato   estero,
legalizzati, ove necessario, e  corredati  di  traduzione  in  lingua
italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta
la conformita' all'originale. 
    A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola,  deve  essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e'  consentito  (vedi  N.B.),  redatta  dal  candidato  e  dichiarata
conforme al testo originale  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  (Allegato
«B»). 
e) f) Pubblicazioni e tesi di dottorato. 
    A pena  di  non  valutazione,  le  pubblicazioni  e  la  tesi  di
dottorato debbono essere allegate in una  delle  seguenti  modalita':
originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio'
autorizzati ai sensi della normativa vigente  (cittadini  italiani  e
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza  limitazioni;
cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub.  N.B.),
in fotocopia corredata  da  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' (Allegato «B») con la quale, ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  si  attesti  la
conformita' all'originale di quanto presentato  e  si  forniscano  le
indicazioni relative all'autore, al titolo  dell'opera,  al  luogo  e
alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla  quale  sono
ricavati. 
    A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte  in  lingue
diverse da quelle italiana, francese,  inglese,  tedesca  e  spagnola
deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana,  certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente  rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei
casi in cui e'  consentito  (vedi  N.B.),  redatta  dal  candidato  e
dichiarata  conforme  al  testo  originale   mediante   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
(Allegato «B»). 
    Sono valutabili, in riferimento  alla  procedura  di  valutazione
comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni  edite  (ivi
compresi  gli  estratti  di  stampa)  e  i  testi  accettati  per  la
pubblitazione  entro  la  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle domande. 
    Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2
settembre 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006),  devono  essere
stati adempiuti gli obblighi di cui  al  Decreto  Luogotenenziale  n.
660/1945; se stampate in Italia successivamente  a  tale  data,  deve
essere stato effettuato il deposito legale  nelle  forme  di  cui  ai
decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006. 
    Per i testi  accettati  per  la  pubblicazione,  a  pena  di  non
valutazione, deve essere  allegata  alla  pubblicazione  la  relativa
lettera  di  accettazione  della  casa  editrice,  sottoscritta   dal
responsabile della stessa (o da un suo  delegato),  prodotta  in  una
delle  seguenti  modalita':  originale,  copia  autenticata   oppure,
limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa
vigente  (cittadini  italiani  e   cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate  sub  N.B.),  in  fotocopia  corredata  da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato «B»)  con
la quale, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, si attesti la  conformita'  all'originale  di
quanto presentato. 
    La tesi di dottorato, valutabile ai sensi dell'art. 1,  comma  7,
del decreto-legge 180/2008 convertito con legge 1/2009,  deve  essere
prodotta  secondo  le  stesse  modalita'  sopra   indicate   per   le
pubblicazioni scientifiche. 
    Le dichiarazioni sostitutive di  certificazione  e,  di  atto  di
notorieta'  di  cui  all'Allegato  «B»  devono  essere   sottoscritte
dall'interessato  in  presenza   del   dipendente   addetto,   ovvero
sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia   fotostatica   non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
445/2000, ai fini della loro validita' ed efficacia. 
    L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
    Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione alle procedure. Tuttavia, le Commissioni  giudicatrici
valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei  titoli,
se correttamente prodotti,  e  non  potranno,  pertanto,  valutare  i
lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti. 
    Sul plico contenente la  domanda  e  gli  allegati  sopraindicati
comprese le pubblicazioni, ovvero nell'oggetto della PEC, deve essere
riportata la dicitura: «Cognome e nome del candidato -  Procedura  di
valutazione comparativa per ricercatore a tempo determinato - Settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia -  profilo  SSD
FIS/03 - Fisica della Materia - progetto B»; 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
    Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita'  di
presentazione delle  domande  possono  essere  richiesti  all'Ufficio
Concorsi (n. telefonico 075/5852333 - e-mail: concorsi@unipg.it). 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative  al
concorso  per  cause  non  imputabili  a  colpa  dell'Amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici,  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
              Esclusione dalla valutazione comparativa 
 
    I  candidati  sono  ammessi   con   riserva   alla   valutazione,
comparativa. 
    L'esclusione per i motivi di cui al presente bando  e'  disposta,
in qualunque  momento  della  procedura,  con  decreto  motivato  del
Rettore, che verra' notificato all'interessato mediante  raccomandata
con avviso di ricevimento. 
                               Art. 5 
 
             Costituzione delle Commissioni giudicatrici 
 
    La  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di   valutazione
comparativa di cui all'art. 1 e' nominata  dal  Rettore  con  proprio
decreto, in conformita' con quanto dispone l'art. 7  del  Regolamento
per l'assunzione di ricercatori con contratto di  diritto  privato  a
tempo determinato emanato con D.R. n.  1693  del  7  ottobre  2011  e
modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre 2011. 
                               Art. 6 
 
 Procedura comparativa e adempimenti delle Commissioni giudicatrici 
 
    La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati  e
la pubblicita' degli atti. 
    La  Commissione  giudicatrice  della  procedura  di   valutazione
comparativa  di  cui  all'art.  1  predetermina  i  criteri  per   la
valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto  dispone
il decreto ministeriale 25  maggio  2011  n.  243,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e per l'attribuzione
del punteggio, a seguito della discussione, ai titoli  e  a  ciascuna
delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione
stessa. 
    Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica
dell'ammissibilita'  dei  candidati,  alla  luce  dei  requisiti   di
ammissione indicati nel bando. 
    Effettuata la verifica dell'ammissibilita' dei candidati,  ove  i
candidati ammessi siano in numero maggiore  di  sei,  la  Commissione
procede alla valutazione preliminare dei candidati stessi, effettuata
con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,  nel
rispetto di quanto dispone il decreto ministeriale 25 maggio 2011  n.
243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011
e dei criteri a tal fine predeterminati dalla Commissione medesima. 
    La valutazione preliminare e' finalizzata  alla  ammissione  alla
successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli
e della produzione scientifica dei  candidati  comparativamente  piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita'. 
    I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora  il  loro
numero sia pari o inferiore a sei. 
    Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) della legge 240/2010, sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale  volta
ad accertare l'adeguata conoscenza di una eventuale lingua straniera;
per da procedura di valutazione comparativa di  cui  all'art.  1  del
presente bando la  lingua  straniera  richiesta,  la  cui  conoscenza
verra' accertata contestualmente alla discussione dei titoli e  delle
pubblicazioni, e' la lingua inglese. 
    A  seguito  della  discussione,  la  Commissione  attribuisce  un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni  presentate  dai
candidati ammessi alla discussione stessa,  sulla  base  dei  criteri
predeterminati. 
    All'esito della selezione, sulla base  dei  punteggi  complessivi
conseguiti, la Commissione individua l'idoneo. 
    Il giorno 11 aprile 2013 verra' pubblicato online  dell'Ateneo  e
nel sito  web  dell'Ateneo  (www.unipg.it)  alla  voce  «Concorsi»  -
«Procedure   di   valutazione   comparativa   Ricercatori   a   tempo
determinato» - un Avviso con il quale verra' comunicato: 
      la data in cui sara' pubblicato l'elenco dei candidati  ammessi
alla discussione; 
      la data, ora e luogo di espletamento della discussione e  della
prova di lingua; 
      l'eventuale rinvio di pubblicazione del suddetto avviso. 
    Il diario della discussione pubblicato con il suddetto avviso  ha
valore di convocazione formale. Non  saranno  inviate  coriunicazioni
personali in merito. 
    La mancata presentazione del candidato nella data,  ora  e  luogo
sopra indicati per ciascuna procedura, sara' considerata esplicita  e
definitiva manifestazione  della  sua  volonta'  di  rinunciare  alla
valutazione comparativa. 
    La discussione dei  titoli  e  della  produzione  scientifica  e'
pubblica. 
    Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti  di  un
documento di identita' o  di  riconoscimento  equipollente  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
in corso di validita'. Qualora i candidati esibiscano  documenti  non
in corso di validita' dovranno, ai fini  dell'ammissione,  dichiarare
in calce alla fotocopia degli stessi che i  dati  ivi  contenuti  non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
    Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei
candidati, anche se debitamente giustificate e documentate. 
    La Commissione, conclusi i lavori, consegna al  Responsabile  del
procedimento gli atti concorsuali in plico  chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura. 
    La Commissione  giudicatrice  deve  concludere  la  procedura  di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione  del
decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una  sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per  la  conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali  motivi  segnalati  dal
Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non  si  siano
conclusi entro i suddetti  termini,  il  Rettore,  con  provvedimento
motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei  componenti  cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori. 
                               Art. 7 
 
  Accertamento della regolarita' degli atti e proposta di chiamata 
 
    Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarita' degli  atti
ed indica l'idoneo per ciascuna procedura. Il  decreto  rettorale  di
approvazione degli atti viene pubblicato all'Albo online  dell'Ateneo
e sul sito web dell'Ateneo.  Dalla  data  di  pubblicazione  all'Albo
online decorrono i termini per lie eventuali impugnative. 
    Nel caso in cui riscontri irregolarita', il Rettore  rinvia,  con
provvedimento motivato, gli atti alla  Commissione,  assegnandole  un
termine per la  conclusione  dei  lavori.  Il  decreto  rettorale  di
approvazione degli atti della procedura con indicazione  dell'idoneo,
viene trasmesso ai Consigli delle Strutture che  hanno  richiesto  ia
procedura  stessa,  che  procedono   entro   sessanta   giorni   alla
formulazione della proposta di chiamata dell'idoneo. 
    La delibera di proposta di chiamata e' valida  se  approvata  con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I  e  di
II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento
,di tale maggioranza, la conseguente delibera di  non  chiamata  deve
essere adeguatamente motivata in ordine ai venir meno delle  esigenze
sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando. 
    La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il  termine
sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso
di non chiamata, comporta l'impossibilita' per la  struttura  che  ha
richiesto il bando di avviare una nuova procedura  selettiva  per  il
medesimo settore per il periodo di un anno. 
    La delibera contenente la proposta di chiamata e' sottoposta alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico
di questo Ateneo. 
                               Art. 8 
 
                  Restituzione delle pubblicazioni 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data di pubblicazione all'albo online  del  decreto  di  approvazione
degli atti della  procedura  ed  entro  i  successivi  due  mesi,  la
restituzione della documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona  munita  di  delega.  Trascorsi  i  termini  di   cui   sopra
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione. 
                               Art. 9 
 
Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato 
 
    La presa di servizio del vincitore della  presente  procedura  e'
subordinata all'effettivo  versamento  delle  risorse  impegnate  dal
Dipartimento di Fisica a copertura del contratto di cui trattasi. 
    L'idoneo   chiamato    ricevera'    comunicazione    dall'Ufficio
competente,  con   cui   verra'   richiesta   la   produzione   della
documentazione necessaria  alla  stipula  del  contratto  di  diritto
privato  finalizzato  all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a  pieno,  entro
il termine fissato dall'Ufficio stesso, pena la decadenza del diritto
alla stipula del contratto. 
    Il  rapporto  di  lavoro  e'   regolato   dal   Regolamento   per
l'assunzione di Ricercatori con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato ai sensi della  legge  30  dicembre  2010  n.  240,
emanato con D.R. n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con D.R.  n.
1817  del  20  ottobre  2011,  dal   contratto   individuale,   dalle
disposizioni di legge e dalle norme comunitarie. 
    L'idoneo chiamato dovra' produrre, se  cittadino  italiano  o  di
Stato appartenente all'Unione europea,  la  seguente  documentazione,
pena la decadenza dal diritto al contratto: 
      1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dalla quale risulti: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza; 
        c) il godimento dei diritti civili e politici; 
        d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
        e)  l'inesistenza  di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; 
        f) il numero del codice fiscale; 
        g) la composizione del nucleo familiare; 
        h) di non ricoprire  altri  impieghi  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in  alcuno  dei
casi di cumulo e  incompatibilita'  rispetto  alle  disposizioni  che
regolano il rapporto di lavoro subordinato del  ricercatore  a  tempo
determinato. 
    La  dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve   riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data  di  scadenza  del
bando. 
    L'idoneo  chiamato,  se  cittadino  di  Stato  non   appartenente
all'Unione  europea  soggiornante  in  Italia,  dovra'  presentare  a
richiesta,  pena  la  decadenza   al   diritto   al   contratto,   la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) del  secondo  comma  del
presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3  -
commi 2 e 3 - del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000
(riportate  nell'art.  3  del  presente  decreto);  il  possesso  dei
requisiti non ricompresi  nella  sopraindicata  dichiarazione  dovra'
essere dimostrato mediante idonea certificazione. 
    Al di fuori  dei  casi  sopra  previsti,  l'idoneo  chiamato,  se
cittadino  di  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  dovra'
presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto,  i
seguenti documenti: 
      1) certificato di nascita; 
      2)  certificato  equipollente  al  certificato   generale   del
casellario giudiziale rilasciato  dalla  competente  autorita'  dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; 
      3) certificato attestante la cittadinanza; 
      4) certificato attestante il godimento dei diritti politici. 
    I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di  data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito  del
concorso. 
    Il  certificato  relativo  al  punto   n.   4)   deve   riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data  di  scadenza  del
bando. 
    I certificati rilasciati dai competenti uffici  della  Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato
di cui l'idoneo chiamato e' cittadino debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 
    Ai certificati redatti in lingua straniera deve  essere  allegata
una traduzione, in lingua italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo
chiamato   di   ciascuna   procedura   sono   soggetti,   da    parte
dell'Universita' degli Studi di Perugia, ad idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi. 
    L'idoneita'  fisica   all'impiego,   requisito   essenziale   per
l'assunzione in servizio,  sara'  accertata  mediante  visita  medica
effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera  a)  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dal medico competente di questa
Amministrazione. 
    Il  trattamento  economico  spettante  ai  ricercatori  a   tempo
determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con  regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 4 - comma 8 -  legge  n.
240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 232/2011. 
    Il contratto avra' la durata di tre anni  e  prevede  un  impegno
orario dei titolari di contratto fissato in 1500 ore di lavoro  annue
e lo svolgimento di attivita' di didattica, di didattica  integrativa
e di servizio  agli  studenti  pari  a  350  ore  da  svolgersi  come
riportato all'art. 1 del presente bando. 
    L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di  servizio
agli  studenti  svolta  dal  ricercatore  deve  essere  attestata  su
apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione
della Struttura competente per materia didattica. 
    L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto  il  ricercatore  a  tempo
determinato sara' oggetto di specifica relazione  tecnico-scientifica
da  sottoporre,  annualmente,  all'approvazione  della  Struttura  di
ricerca di appartenenza. 
    La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro  delle  lezioni  puo'  costituire  causa  di   recesso   dal
contratto. 
                               Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Universita' degli Studi di Perugia, per le  finalita'  di  gestione
della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati  presso
una banca dati automatizzata anche successivamente  all'instaurazione
del rapporto di lavoro medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. 
    Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi
di Perugia. 
                               Art. 11 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    Responsabile del procedimento di cui al presente  decreto  e'  la
sig.ra  Antonella  Bellavita  -   e-mail:   concorsi@unipg.it,   tel.
075/5852333 - fax 075/5855168. 
                               Art. 12 
 
                             Pubblicita' 
 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana -  4ª  serie  speciale  -  all'Albo  online
dell'Universita' degli Studi  di  Perugia  e  sara'  consultabile  al
seguente indirizzo telematico:  https://www.unipg.it  selezionando  in
sequenza le voci «Concorsi» - «Procedure di  valutazione  comparativa
Ricercatori a tempo determinato». Del decreto sara' data pubblicita',
inoltre, nei siti istituzionali del MIUR e dell'Unione europea. 
                               Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
    Per tutto quanto non previsto dal presente bando  si  applica  il
Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di  diritto
privato a tempo determinato approvato dal Senato Accademico di questo
Ateneo in data 20 settembre 2011, emanato con  D.R.  n.  1693  del  7
ottobre 2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre 2011. 
      Perugia, 13 marzo 2013 
 
                                                  Il rettore: Bistoni