Concorso per 35 segretari di legazione (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 35
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 12-04-2013
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Concorso (Scad. 27 maggio 2013) Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova. IL DIRETTORE GENE ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-04-2013
Data Scadenza bando 27-05-2013
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso (Scad. 27 maggio 2013)

Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
     Visto il testo unico approvato con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive modifiche; 
    Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo
24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di accesso
alla carriera diplomatica; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche  al  predetto  regolamento  di
accesso alla carriera diplomatica; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'   tenuto   il   funzionario   della   carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  il
pieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  al
servizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d),  del  succitato  decreto
del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale  non  puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei
ruoli del Ministero degli Affari Esteri, eccettuati i posti a cui  si
accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  Unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche», in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 35; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.8  del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Considerate  le  accresciute  responsabilita'   in   materia   di
sicurezza  internazionale  derivanti  dall'entrata  in   vigore   del
Trattato di Lisbona e la necessita' di adempiere tempestivamente agli
obblighi gravanti per l'Italia, in quanto  Stato  membro  dell'Unione
Europea, per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione  Esterna,
che  richiedera'  di  mettere  a   disposizione   delle   istituzioni
dell'Unione Europea funzionari della carriera diplomatica; 
    Visto l'articolo 4 del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,
convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza il
Ministero degli affari esteri, in deroga  alle  vigenti  disposizioni
sul blocco delle assunzioni nel pubblico  impiego,  nei  cinque  anni
2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla  carriera
diplomatica e ad assumere un contingente annuo  non  superiore  a  35
segretari di legazione in prova; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 
    Tenuto comunque conto della prossima  assunzione  delle  restanti
nove unita'  di  vincitori  del  concorso  per  titoli  ed  esami,  a
trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale del 31 gennaio  2012,  per  le
quali  si  e'  in  attesa  dell'apposito  decreto   ricognitivo   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, cosi' come concordato con le note  MEF
RGS IGOP del 22 novembre 2010, n. 96523 e ribadito con nota  DFP  del
14 febbraio 2011 n. 9196, a valere  sulle  risorse  da  turnover  del
personale non diplomatico del Ministero degli Affari  Esteri  cessato
nel 2011; 
    Considerato  che,  nell'organico  del  grado  di  segretario   di
legazione, le vacanze sono in numero ampiamente  superiore  ai  posti
messi a concorso; 
    Accertata l'opportunita' di  bandire  un  nuovo  concorso,  viste
anche le speciali disposizioni legislative sopra citate che impongono
una precisa  cadenza  periodica  del  concorso,  collegata  anche  ai
peculiari  meccanismi   di   progressione   propri   della   carriera
diplomatica, come riconosciuto da  ultimo  dal  Consiglio  di  Stato,
Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14, al  fine  di  garantire  il
reclutamento di funzionari al massimo e piu'  aggiornato  livello  di
preparazione, in  ossequio  al  principio  della  massima  efficacia,
efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; 
    Considerato altresi' che il  numero  degli  idonei  collocati  in
preesistenti graduatorie di  concorsi  per  l'accesso  alla  carriera
diplomatica e' in ogni caso  del  tutto  insufficiente  a  coprire  i
trentacinque posti  autorizzati  e  non  consentirebbe  quindi  alcun
risparmio di spesa rispetto all'organizzazione di una nuova procedura
selettiva. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed  esami,  a  trentacinque
posti di segretario di legazione in prova. 
    2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono  riservati
ai dipendenti del Ministero  degli  affari  esteri  inquadrati  nella
terza area, in possesso di una delle lauree indicate  nel  successivo
articolo 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni  di  effettivo
servizio nella  predetta  terza  area  o  nella  corrispondente  area
funzionale (ex area C). 
    3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo,  se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  necessari  i  seguenti
requisiti: 
      1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
      2) eta' non superiore ai trentacinque anni compiuti  alla  data
di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3, comma 1,
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato  per
un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato: 
      a) di un anno per i candidati coniugati; 
      b) di un anno per ogni figlio vivente; 
      c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili" e per  coloro  ai  quali  e'  esteso  lo  stesso
beneficio; 
      d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini  che  hanno  prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale; 
      e) di tre anni a favore  dei  candidati  che  siano  dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali  e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica  cessati
d'autorita'   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia; 
      f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni,  per  i  candidati  che  prestano  o  hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita'  di  funzionari
internazionali,  per  almeno  due  anni  presso   le   organizzazioni
internazionali.  Sono   considerati   funzionari   internazionali   i
cittadini italiani che siano stati assunti  presso  un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello universitario; 
      3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti  classi,
di cui al decreto del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe  n.
60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica
(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe  n.
71/S), scienze economiche per l'ambiente  e  la  cultura  (classe  n.
83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze  per  la
cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico  in  giurisprudenza
(classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di  legge;  oppure
un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze  politiche,  scienze
internazionali  e  diplomatiche,  economia  e   commercio,   di   cui
all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.  341,  e  ogni  altro
equiparato a norma di legge, conseguito presso universita' o istituti
di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui  sia  intervenuto
un decreto di equiparazione o equipollenza,  e'  cura  del  candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato  al  bando  l'elenco  dei
titoli di studio  accademici  che  consentono  la  partecipazione  al
concorso in virtu' dei principali provvedimenti di  equiparazione  ed
equipollenza (Allegato 1). 
    I  candidati  in  possesso  di   titolo   accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati.
In  questo  caso  e'  cura  del  candidato  dimostrare  la   suddetta
equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara. 
    I candidati in possesso di titolo  accademico  rilasciato  da  un
Paese  dell'Unione  Europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il  titolo  sia  stato  equiparato  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, ai  sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'articolo 8,  comma
3,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  Il  candidato  e'
ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa  dell'emanazione
di tale provvedimento.  L'avvenuta  attivazione  della  procedura  di
equiparazione deve comunque essere comunicata,  a  pena  d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 
      4)  idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere  di  svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che  in
sedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio. A tal fine l'Amministrazione  si  riserva  di  accertare  in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati,  anche  nei
riguardi dei vincitori del concorso; 
      5) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo e coloro che siano stati destituiti  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati  dichiarati  decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'articolo  127,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  ai
sensi delle  corrispondenti  disposizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali (articolo 3, comma 1  del  presente
bando). 
    3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati  che,  nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio  2003,  abbiano  gia'  portato  a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte  d'esame  di
cui all'articolo 9, comma 2 del presente bando. 
    4. L'Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti di cui al presente articolo. 
                               Art. 3 
 
 
        Presentazione della domanda di ammissione al concorso 
 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo  on-line
all'indirizzo   internet   https://web.esteri.it/concorsionline.   La
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro le ore 24 del  quarantacinquesimo  giorno,  compresi  i  giorni
festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello  di  pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale "Concorsi ed esami". La data di presentazione  on-line
della domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  certificata  dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile  per  la  sua
presentazione, non permette  piu'  l'accesso  e  l'invio  del  modulo
elettronico. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra  quelli
indicati all'articolo 2, comma 1, punto  2  del  presente  bando)  ha
diritto all'elevazione del limite massimo di eta'; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il comune di residenza; 
      d) il godimento dei diritti politici; 
      e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      f) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      g) il titolo di studio di  cui  e'  in  possesso,  specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; 
      h)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      i) se si trova nelle  condizioni  previste  per  l'applicazione
della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2,  del  presente
bando. I dipendenti del  Ministero  degli  affari  esteri  inquadrati
nella terza area devono specificare il periodo di servizio  nell'area
o nella precedente corrispondente area funzionale; 
      l) la non sussistenza  della  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al  concorso  per  la  carriera  diplomatica  prevista
dall'articolo 2, comma 3 del presente bando; 
      m) in quale lingua intende sostenere la seconda  prova  scritta
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e) del presente bando; 
      n) quali prove linguistiche facoltative  intende  eventualmente
sostenere di cui all'articolo 10 del presente bando; 
      o) gli eventuali titoli che possono dare  punteggio  aggiuntivo
ai sensi dell'articolo 8 del presente bando; 
      p) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni  e
di cui all'Allegato 3, dei quali e' eventualmente  in  possesso,  che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle  prove   concorsuali   non   sono   presi   in   considerazione.
L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. 
    4. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    5. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita'  diplomatica  sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi  estere,  ivi  comprese
quelle con caratteristiche  di  disagio,  costituisce  requisito  per
l'ammissione al concorso. 
    6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del
concorso medesimo, presso  una  banca  dati  automatizzata,  e  anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione  del  rapporto  medesimo.  Il
Ministero  degli  affari  esteri  puo'  comunicare  i  predetti  dati
unicamente alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
del candidato. Gli interessati possono  far  valere  i  diritti  loro
spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri,  Direzione
Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio V,  Piazzale  della
Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei  dati  personali.  Il
responsabile del trattamento e' il capo del suddetto  Ufficio  V,  il
quale  garantisce  anche  il  rispetto  delle  norme  in  materia  di
sicurezza. 
    7. Il  candidato  diversamente  abile  ai  sensi  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e  i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  delle
prove al fine di consentire all'Amministrazione  di  predisporre  per
tempo  i  mezzi  e  gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare
partecipazione al  concorso.  Inoltre,  l'interessato  e'  tenuto  ad
indicare nella domanda gli elementi indispensabili per il reperimento
della certificazione sanitaria che specifichi la natura della propria
diversa abilita'. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'
psico-fisica tale da permettere di svolgere  l'attivita'  diplomatica
sia presso l'Amministrazione  centrale  che  in  sedi  estere,  e  in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dalla prova  attitudinale  (articolo  7)  e  dalle
prove scritte (articolo 9, comma 2) non costituisce,  in  ogni  caso,
garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita'  della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile  in  caso
di smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
 
                 Esclusione dalle prove concorsuali 
 
 
    1. Fino  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti o per la mancata osservanza  delle  modalita'  e
dei termini stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione ed e'  composta  da
sette membri effettivi, incluso il Presidente. 
    2. La Commissione e'  composta  da  un  Ambasciatore  o  Ministro
Plenipotenziario, in servizio o a riposo,  che  la  presiede,  da  un
Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della  Corte
dei Conti, da due funzionari diplomatici di  grado  non  inferiore  a
consigliere  d'ambasciata  e  da  tre  professori  di  I  fascia   di
universita' pubbliche e private per le materie  che  formano  oggetto
delle prove scritte di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b)  e
c) del presente bando. 
    3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti  per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale,  nonche'  per  le
prove  di  lingua  obbligatorie  e  facoltative.  I  membri  aggiunti
partecipano ai lavori  della  Commissione  per  quanto  attiene  alle
rispettive materie. 
    4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  della
carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere   di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 
    5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente,  tranne  che
per la scelta, la correzione e la valutazione  delle  prove  scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato  o  Avvocato  dello
Stato o Magistrato della Corte dei Conti. 
                               Art. 6 
 
 
                        Procedura di concorso 
 
 
    1. Il concorso si articola in: 
      a) prova attitudinale; 
      b) valutazione dei titoli; 
      c)  prove  d'esame  scritte  e  orali,   ed   eventuali   prove
facoltative di lingua. 
    2. Il punteggio per  ogni  prova  scritta  e  orale,  incluse  le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi,  ad  eccezione
di quanto previsto nel successivo articolo 7, comma 3, per  la  prova
attitudinale. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova attitudinale 
 
 
    1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la  capacita'  del
candidato  di  svolgere  l'attivita'  diplomatica,  con   particolare
riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa
la lingua inglese e alla capacita' di logicita' del ragionamento.  La
prova attitudinale non concorre alla formazione del  voto  finale  di
merito. 
    2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto  da
60  quesiti  a  risposta  multipla,  della  durata  di   60   minuti,
riguardanti: 
      a)  storia  delle  relazioni  internazionali  a   partire   dal
congresso di Vienna; 
      b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea; 
      c) politica economica e cooperazione economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale; 
      d)  lingua  inglese,  senza  l'uso  di  alcun  dizionario,   su
tematiche di attualita' internazionale; 
      e) test psico-attitudinali. 
    3. Sono ammessi alle successive  prove  scritte  d'esame  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del presente bando, i candidati che  abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse  nel
questionario a risposta multipla della prova attitudinale. 
    4. Per l'espletamento della prova attitudinale  l'Amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate  gestite  da  enti  o
societa' specializzate in selezione del personale. 
                               Art. 8 
 
 
                               Titoli 
 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  Commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame  scritte,  di  cui  al  successivo
articolo 9,  comma  2,  e  prima  dell'inizio  della  correzione  dei
relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato
di cui all'art. 3, comma 2, lettera o) del presente bando. 
    2. La  Commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino  a  6
centesimi per i seguenti titoli: 
      a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di  master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi; 
      b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta  presso
organizzazioni  internazionali  secondo  le  modalita'  di   cui   al
precedente articolo 2, comma 1,  punto  2),  lettera  f):  fino  a  3
centesimi. 
    3. Ai fini dell'applicazione  della  lettera  a)  del  precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea: 
      a) diploma di specializzazione; 
      b) dottorato di ricerca; 
      c) master universitari di primo e di secondo livello. 
    La Commissione esaminatrice valuta la coerenza  dei  sopraccitati
titoli,   nonche'   di   equivalenti   titoli   stranieri,   con   la
professionalita' specifica della  carriera  diplomatica  e/o  con  le
materie oggetto delle prove d'esame. 
    4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano  superato  le
prove d'esame. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette  ad  accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la  preparazione  linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da  eventuali  prove
facoltative orali di lingua. 
    2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale,  di  cui
al precedente articolo 7, sono ammessi a sostenere le  prove  d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie: 
      a)  storia  delle  relazioni  internazionali  a   partire   dal
congresso di Vienna; 
      b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea; 
      c) politica economica e cooperazione economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale; 
      d)  lingua  inglese  (composizione,  senza   l'uso   di   alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale); 
      e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco  (composizione,  senza  l'uso  di  alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale). 
    3. I candidati dispongono di cinque  ore  per  le  prove  d'esame
scritte di storia, diritto e politica economica e di tre ore  per  le
prove d'esame scritte di lingua. 
    4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che  abbiano
riportato una  media  di  almeno  70  centesimi  nelle  cinque  prove
scritte, non meno  di  70  centesimi  nella  composizione  in  lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove. 
    5. La prova d'esame orale verte sulle materie che  hanno  formato
oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti materie: 
      a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); 
      b) contabilita' di Stato; 
      c)  nozioni  istituzionali  di   diritto   civile   e   diritto
internazionale privato; 
      d) geografia politica ed economica. 
    Per la lingua inglese  e  l'altra  lingua  straniera  scelta,  il
candidato sostiene  una  conversazione  su  tematiche  di  attualita'
internazionale. 
    Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad
esprimere  le  proprie  valutazioni  su   un   tema   dell'attualita'
internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine di
accertare le  sue  attitudini  ad  esprimersi  in  maniera  chiara  e
sintetica, ad argomentare in modo  persuasivo  il  proprio  punto  di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata  insieme
con le altre materie su cui verte la prova  orale.  La  prova  orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e'  oggetto
di una valutazione unica. 
    6. Per  superare  la  prova  d'esame  orale,  il  candidato  deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. 
    7. I programmi  di  esame  sono  pubblicati  nell'Allegato  2  al
presente bando. 
                               Art. 10 
 
 
                Prove facoltative di lingua straniera 
 
 
    1. I candidati possono chiedere, nella domanda di  ammissione  al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o  piu'  lingue
straniere ufficiali, diverse da quelle  in  cui  hanno  sostenuto  le
prove scritte. 
    2. Le  eventuali  prove  facoltative  di  lingua  straniera  sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale. 
    3. Le prove facoltative di lingua  straniera  consistono  in  una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale. 
    4. Per  le  prove  facoltative  in  lingua  tedesca  e  russa  il
candidato puo' conseguire il seguente punteggio: 
      fino  a  un  massimo  di  5  centesimi,  purche'  raggiunga  la
sufficienza  di  almeno  2  centesimi,  qualora  faccia  domanda   di
sostenere solamente una delle due prove di lingua; 
      fino  a  un  massimo  di  8  centesimi,  purche'  raggiunga  la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle  due  prove  di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe. 
    5. Per le prove facoltative in altra  lingua  straniera,  diversa
dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a  un
massimo di 4 centesimi per una  sola  lingua,  purche'  raggiunga  la
sufficienza di almeno 2,5  centesimi,  e  fino  a  un  massimo  di  6
centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in
ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi. 
    6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua  si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame  orale,  sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente articolo 9, comma 5. 
                               Art. 11 
 
 
       Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito 
 
 
    1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando  la
media dei voti riportati nelle prove  d'esame  scritte  con  il  voto
riportato nella prova d'esame orale.  Al  voto  della  prova  d'esame
orale sono aggiunti i  centesimi  conseguiti  nelle  eventuali  prove
facoltative di lingua. 
    2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal  voto  finale
conseguito da ciascun candidato, a  cui  si  aggiungono  i  centesimi
eventualmente  attribuiti  per  il  possesso  di  titoli   ai   sensi
dell'articolo 8 di questo bando. 
    3.  Il  Direttore  Generale  per  le  Risorse  e   l'Innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per  l'ammissione  in  carriera,  la  graduatoria   di   merito   dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara  vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito  tenuto
conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni. 
    4. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e sul sito www.esteri.it. 
                               Art. 12 
 
 
                 Modalita' e calendario delle prove 
 
 
    1. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui
al precedente articolo 7 sono resi noti con avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -  4a  serie  speciale
"Concorsi ed esami" del 24  maggio  2013  e  sul  sito  internet  del
Ministero degli affari esteri www.esteri.it, oltre che nella  bacheca
dell'Ufficio  V  della  Direzione   Generale   per   le   Risorse   e
l'Innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti.  Pertanto  coloro  che  non  sono  stati  esclusi  dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo
e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 24  maggio  2013  e
sul sito internet del Ministero degli Affari esteri. 
    2.  La  Commissione  esaminatrice   stabilisce   l'ordine   delle
successive prove d'esame scritte sulla base  del  calendario  fissato
dalla Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero
degli affari esteri. 
    3. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono
resi noti  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed  esami"  dell'11
giugno 2013 e sul sito internet del Ministero  degli  affari  esteri,
oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione  Generale  per
le Risorse e l'Innovazione. Con lo stesso avviso e' resa nota la data
di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri,
oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione  Generale  per
le Risorse e  l'Innovazione,  dell'elenco  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le  prove  scritte.  Tali  comunicazioni  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati  ammessi
alle prove scritte  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
nell'ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet del
Ministero degli affari esteri dell'elenco  dei  candidati  ammessi  a
sostenere le prove scritte e' resa nota  altresi'  dalla  Commissione
esaminatrice prima dell'inizio della  prova  attitudinale.  Anche  in
questo caso tale comunicazione ha valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    4. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
successive prove d'esame orali. 
    5. Ai candidati che conseguono l'ammissione  alla  prova  d'esame
orale, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione
del  voto  riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte,  e'   dato
individualmente almeno venti giorni prima  della  data  in  cui  essi
devono sostenerla. 
                               Art. 13 
 
 
        Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    2. I candidati devono essere muniti di penna nera  o  blu  e  non
possono introdurre nella sede degli esami,  pena  l'esclusione  dalle
prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari,  supporti  magnetici,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,  periodici,  giornali
quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ne'  possono  portare
borse  o  simili,  capaci  di  contenere  pubblicazioni  o  strumenti
informatici. 
                               Art. 14 
 
 
                             Assunzione 
 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  e'  invitato  ad  assumere
servizio in  via  provvisoria,  sotto  riserva  di  accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per  la  nomina,  entro  i  termini
fissati  dall'Amministrazione.   Al   momento   dell'assunzione,   il
vincitore dovra' presentare una dichiarazione sottoscritta  sotto  la
propria responsabilita'  nella  quale  attesta  di  non  avere  altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi  in  nessuna
delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'articolo 53  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta
una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se,  senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine  stabilito,
decade dal diritto alla nomina. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'Ufficio  V  della
Direzione Generale per  le  Risorse  e  l'Innovazione,  entro  trenta
giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto
la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione   al    concorso,    non    hanno    subito    variazioni.
L'Amministrazione  procede  a  controlli  sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese. 
    3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica  all'impiego
o di richiedere loro la presentazione di un  certificato  medico  dal
quale risulti tale idoneita'. 
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso,  assunti  in  servizio  in   via
provvisoria,  sempre  che  risultino  in   possesso   dei   requisiti
prescritti dal bando, sono nominati, con decreto del  Ministro  degli
affari esteri, segretari  di  legazione  in  prova  per  prestare  il
servizio  di  prova  stabilito  dall'articolo  103  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
                               Art. 16 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 28  gennaio  2013,  n.  17  e,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni generali sullo svolgimento dei  concorsi  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro
successive modifiche e  integrazioni,  nonche'  le  disposizioni  sul
reclutamento del personale contenute  nell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 8 aprile 2013 
 
                                            Il direttore generale     
                                       per le Risorse e l'Innovazione 
                                           Ministro Plen. Belloni