Concorso per 1 agrotecnico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso-Abilitazione

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Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 03-05-2013
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 3 giugno 2013) Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico - sessione 2013. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-05-2013
Data Scadenza bando 03-06-2013
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 3 giugno 2013)

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico - sessione 2013.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,  n.   1378,   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami  di  Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni; 
    Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n.  251,  nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo  1991,  n.  91,  che
istituisce l'esame di Stato per  il  conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1997,  n.   176,   di
approvazione  del  Regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in  un'unica  sessione
indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione:  del  giorno  di  inizio  delle  prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto  dai  candidati  in
favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1);  delle
modalita'  di  consegna,  da  parte  del  Collegio  nazionale   degli
agrotecnici e  degli  agrotecnici  laureati  (di  seguito  denominato
«Collegio nazionale»), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame
(art.  6,  comma  2);  del  tempo  assegnato  ai  candidati  per   lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche  (art.  11,  comma
1); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi Ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  «I
Decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Vista la legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante  «disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto di delega ai  Direttori  Generali  degli  Uffici
Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e
Bolzano del Direttore Generale degli Ordinamenti  Scolastici  del  27
luglio 2011 prot. n. 5213; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2013, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
agrotecnico. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esami, sono ammessi i  candidati  in  possesso
del  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di   agrotecnico
conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente, paritari e legalmente riconosciuti, che,  alla  data  del
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A - completato il tirocinio ai sensi della  legge  n.  27/2012,
art. 9, comma 6, presso un agrotecnico  o  un  perito  agrario  o  un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da
almeno un triennio (art. 1, comma 2, lettera a, legge n. 251/1986); 
      B - completato un periodo non  superiore  a  diciotto  mesi  di
formazione  e  lavoro,  con  contratto  a  norma  dell'art.   3   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  con  mansioni  proprie  del
diploma di  agrotecnico  (art.  1,  comma  2,  lettera  b,  legge  n.
251/1986); 
      C - completato un periodo non  superiore  a  diciotto  mesi  di
attivita' tecnica subordinata,  anche  al  di  fuori  di  uno  studio
tecnico  professionale,  con  mansioni   proprie   del   diploma   di
agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera c, legge n. 251/1986), o svolto
attivita' di titolare di impresa agricola (art. 14  del  «Regolamento
per lo svolgimento della pratica, del tirocinio professionale  e  per
il riconoscimento dell'attivita' tecnica subordinata»  approvato  dal
Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e  degli  Agrotecnici  laureati
con deliberazione 28 giugno 1992, n. 8 e successive modificazioni  ed
integrazioni); 
      D - conseguito il diploma di apposita  scuola  diretta  a  fini
speciali di durata  biennale  istituita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1,  comma  2,
lettera d), legge n. 251/1986); 
      E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine  degli  specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15  novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni  (art.  2,  comma  2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176); 
      F - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma  3,
decreto del Presidente della Repubblica  n.  328/2001).  Il  Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      A - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      B - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma  1  e  comma  2,  lettera  a,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 
                               Art. 3 
 
                            Sedi di esame 
 
    1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art.   9   del   Regolamento,   possono    essere    costituite,
rispettivamente, Commissioni per  candidati  provenienti  da  diverse
sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti  individuati  quali  sedi  d'esame  nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi  contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in  cui  il
numero delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita'  ricettive
dell'Istituto, possono essere  costituite  Commissioni  ubicate,  ove
necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite del Collegio nazionale. 
                               Art. 4 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  Ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare,  come  indicato  al  comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo  art.
5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente
- sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi  nella
tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3,  comma  1,
Regolamento). 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico  dell'Istituto
sede   d'esame   prescelto,   devono,   pero',   entro   il   termine
sopraindicato, essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici
e  degli  Agrotecnici  laureati  (Ufficio  di  presidenza   -   Poste
Succursale n. 1 - 47122 Forli' - tel.  0543/720908)  che  provvedera'
agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M. 
    3.  Le  domande  devono  pervenire  secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione); 
      b)  a  mano  direttamente  al  Collegio  nazionale   (fa   fede
l'apposita  ricevuta  rilasciata  dal  Collegio,  redatta  su   carta
intestata, recante la  firma  dell'incaricato  alla  ricezione  delle
istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); 
      c)    tramite    posta    elettronica     certificata     (PEC:
agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente  al  Collegio  Nazionale
(fa fede la stampa che documenta  l'inoltro,  in  data  utile,  della
pec). 
    4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito  o
presentato la domanda con i documenti oltre il  termine  di  scadenza
stabilito, quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali  risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 
    5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
                               Art. 5 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  14,62)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto  delle
dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dai  benefici   eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della  Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica ): 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo presso il quale intendono
ricevere eventuali comunicazioni relative agli esami con un  recapito
telefonico; 
      di  aver  conseguito  il  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'Istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del  voto  riportato;
dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello  sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed  anno  di  stampa,  se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra);  della  data  di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti  sul  retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,  comunque,  in   possesso   dell'interessato,   precisare   tali
circostanze ed indicare l'Istituto  che  ha  rilasciato  il  relativo
certificato, se posseduto, con  gli  estremi  dello  stesso  (data  e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei  due  requisiti  di  cui  al
precedente art. 2, comma 2, lettere A ed B  (diplomi  universitari  e
lauree); 
      di essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito  di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio
locale; 
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del  competente  Collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare  in  modo
specifico come indicato al precedente art. 2,  ovvero  di  maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di  inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui  al  precedente
art. 2, comma 1 lettere D e F, comma 2 , lettere A e  B  (diplomi  di
apposita  scuola  diretta  a  fini  speciali,  corsi  IFTS,   diplomi
universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare,  con  fedele  e
completa  trascrizione,  il   contenuto   del   diploma   e/o   della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le  lauree  occorre,  in
particolare,  dichiarare   l'avvenuto   compimento   del   prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi); 
      di non aver prodotto, per  la  sessione  relativa  al  corrente
anno, pena l'esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano indicato di dover  ancora  maturare  il
requisito di ammissione sono tenuti a comunicarne l'avvenuto possesso
con apposito  atto  integrativo  dei  contenuti  della  domanda  gia'
presentata, da indirizzare al Dirigente scolastico dell'Istituto sede
d'esame  prescelto,  ma  da  inviare  al  Collegio  nazionale   degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo  svolgimento  delle  prove  (idonei  ausili  ed  eventuali   tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 
                               Art. 6 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
      breve  curriculum,  in   carta   semplice,   sottoscritto   dal
candidato,  relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli
eventuali ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro  (art.  2  -  capoverso  3  -  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre   1990).   Il
versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando il modello F23 (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio:
quello  della  Agenzia  delle  Entrate  «locale»  in  relazione  alla
residenza anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame
(da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a  norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni; 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
                               Art. 7 
 
                 Adempimenti del Collegio nazionale 
 
    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1,  Regolamento),  comunica
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
la data del 14 settembre 2013, a mezzo fax n. 06/58493945  o  tramite
posta elettronica all'indirizzo agrotecnici@istruzione.it, il  numero
dei  candidati  ammessi  a  sostenere  gli  esami,  ai   fini   della
determinazione  del  numero  delle  Commissioni   da   nominare.   La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda. 
    2. Il Collegio Nazionale invia, altresi', entro la  data  del  20
settembre   2013,    tramite    posta    elettronica    all'indirizzo
agrotecnici@istruzione.it e a  mezzo  postale  al  MIUR  -  Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia  Scolastica
- Ufficio V - Viale Trastevere  n.  76  -  00153  Roma,  gli  elenchi
nominativi, in stretto ordine alfabetico e  numerico,  dei  candidati
ammessi a sostenere gli esami,  distinti  in  relazione  all'Istituto
sede d'esame da loro prescelto e con espressa indicazione del  titolo
di studio posseduto, per consentire al Ministero di  provvedere  alla
loro assegnazione alle Commissioni. 
    3. Il Collegio Nazionale  provvede  a  formare  i  detti  elenchi
previo  puntuale  controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art.  12,  comma  4,
decreto ministeriale  6  marzo  1997,  n.  176,  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, al possesso di uno dei requisiti di  cui  al  precedente
art. 2. 
    4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome; 
      il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
ancora in corso di maturazione (da  indicare  comunque)  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  posteriore  al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 
    5. Gli elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio
Nazionale, devono contenere la seguente attestazione: 
      «Il  Presidente  del  Collegio  nazionale  attesta,  ai   sensi
dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6  marzo
1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ... , di  cui
all'elenco nominativo che precede: 
        l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il
possesso  (salva  indicazione  contraria  relativa  a  candidati  con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di  rendere
successiva, analoga attestazione)  di  uno  dei  requisiti  stabiliti
(art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma  3,  ed  art.  55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); 
        di aver verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza; 
        di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    6.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    7. Entro la data  del  19  ottobre  2013,  il  suddetto  Collegio
Nazionale  provvede  alla  consegna  delle   domande   ai   dirigenti
scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate,  o
ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero  in
caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art.  3,
trattenendo  ai  propri  atti  una   fotocopia   della   domanda   di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale  dei  medesimi   elenchi,   di   competenza   di   ciascuna
Commissione, gia' trasmessi al Ministero. 
    Detti  elenchi  sono  integrati  con  apposita  nota,  datata   e
sottoscritta, recante indicazione: 
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
      dell'avvenuta maturazione del requisito  di  ammissione  per  i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando  le
successive dichiarazioni, di cui  al  precedente  art.  5,  comma  2,
trasmesse dai candidati). 
    8. Il Collegio Nazionale,  inoltre,  avra'  cura  di  inviare  al
Ministero  le  terne  dei  nominativi  di  docenti  e  professionisti
agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici,  come
previsto dall'art. 7 del D.M. 6 marzo 1997, n. 176, entro e non oltre
il 27 settembre 2013. 
    9. Successivamente, il  Collegio  Nazionale  avra'  cura  di  far
pervenire, entro e non oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla Commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei  requisiti
di ammissione per i restanti candidati con  la  dicitura  di  cui  al
precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui  al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati). 
                               Art. 8 
 
                       Calendario degli esami 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      11 novembre  2013,  ore  8,30  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle
commissioni medesime; 
      12  novembre  2013,  ore  8,30  prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      13 novembre  2013,  ore  8,30  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      14 novembre 2013, ore  8,30  svolgimento  della  seconda  prova
scritta o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati entro il giorno successivo  al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed inoltrati, per conoscenza, al Collegio  Nazionale,  al
quale spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento). 
                               Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4),  alle  rispettive  sedi  di
esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle  prove
scritte  o  scritto-grafiche,   muniti   di   valido   documento   di
riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.  11,
comma 1, Regolamento). 
    4. Durante le prove e' consentita soltanto  la  consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, Regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della Commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono,   dalla
Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11,  comma
8, Regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del Regolamento. 
                               Art. 10 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano
le disposizioni  contenute  nel  Regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176. 
                               Art. 11 
 
Attivita'   tecnico-agricola   subordinata.   Esperienze   formative.
                     Requisiti e riconoscimento 
 
    1. Coloro che intendano far valere lo  svolgimento  di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati, per l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 19 aprile 2013 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
    Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per
le necessarie finalita' di  gestione  delle  procedure  inerenti  gli
esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.