Concorso per 3 dottori di ricerca (lombardia) UNIVERSITA' DI PAVIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 24-05-2013
Sintesi: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA Concorso (Scad. 23 agosto 2013) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie ...
Ente: UNIVERSITA' DI PAVIA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PAVIA
Comune: PAVIA
Data di inserimento: 24-05-2013
Data Scadenza bando 23-08-2013
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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

Concorso (Scad. 23 agosto 2013)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie - XXIX ciclo.

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Istituto Universitario di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, Decreto Direttoriale n. 14/2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  107  del  9  maggio
2012; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art.  4
e s.m.i.; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  8   febbraio   2013,   n.   94,
"Regolamento recante modalita' di accreditamento  delle  sedi  e  dei
corsi di  dottorato  e  criteri  per  la  istituzione  dei  corsi  di
dottorato da parte degli enti accreditati"; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita'  e  della
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Vista la proposta  di  istituzione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca in "Scienze Biomolecolari e Biotecnologie" - XXIX ciclo,  con
sede  amministrativa  presso  l'Istituto   Universitario   di   Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 
    Visto il parere espresso dal Nucleo  di  Valutazione,  a  seguito
della verifica dei requisiti di idoneita'; 
    Vista la delibera del Consiglio Direttivo, adottata nella  seduta
del 19 luglio 2012, con la quale e' stato approvato il XXIX ciclo del
corso  di  dottorato  di  ricerca   in   "Scienze   Biomolecolari   e
Biotecnologie"   con   sede    amministrativa    presso    l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 
    Vista la convenzione stipulata tra  l'Istituto  Universitario  di
Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita'  degli  Studi  di
Pavia; 
    Ritenuto di dover provvedere all'emanazione  del  bando  relativo
alla  indizione  di  pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esami  per
l'ammissione  al  corso  di  dottorato   di   ricerca   in   "Scienze
Biomolecolari e Biotecnologie" XXIX ciclo - con  sede  amministrativa
presso l'Istituto Universitario  di  Studi  Superiori  (I.U.S.S.)  di
Pavia; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    1. E' istituito il XXIX ciclo del corso di dottorato  di  ricerca
in "Scienze Biomolecolari e Biotecnologie"  con  sede  amministrativa
presso l'Istituto Universitario  di  Studi  Superiori  (I.U.S.S.)  di
Pavia. 
    2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia il concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  per
l'ammissione  al  corso  di  dottorato   di   ricerca   in   "Scienze
Biomolecolari e Biotecnologie". 
    3. Il numero delle borse  di  studio  e  dei  posti  senza  borsa
indicati nel presente articolo potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da  qualificate
strutture produttive private,  che  si  rendessero  disponibili  dopo
l'emanazione del bando e previa delibera del Collegio dei Docenti. 
    4. Eventuali modifiche, aggiornamenti o  integrazioni  di  questo
bando verranno resi noti in via esclusiva  tramite  pubblicazione  su
https://www.iusspavia.it/bandieconcorsi. 
 
                       DOTTORATO DI RICERCA IN 
               "Scienze Biomolecolari e Biotecnologie" 
 
    AREA SCIENTIFICA: Scienze biologiche 
    SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: 
      BIO/04;  BIO/10;  BIO/11;  BIO/14;  B10/18;   B10/19;   MED/04;
CHIM/08; CHIM/09; CHIM/03; 
    SETTORI CONCORSUALI: Area 03 (Scienze Chimiche), Area 05 (Scienze
Biologiche), Area 06 (Scienze Mediche) 
    LUOGO DI SVOLGIMENTO: I.U.S.S. di Pavia  -  Dip.  di  Biologia  e
Biotecnologie "L. Spallanzani", Universita' degli Studi di Pavia, Via
Ferrata 9, Pavia 
    SEDE CONVENZIONATA: Universita' degli Studi di Pavia; 
    COORDINATORE: Prof. Andrea Mattevi - Universita' degli  Studi  di
Pavia 
    DURATA: 3 anni 
    INIZIO DEL CORSO: 1 novembre 2013 
    POSTI: 3 
    Di cui con BORSA DI STUDIO: 2 
    - n. 1 borsa Fondo Giovani - MIUR;  Tematica:  "Salute  dell'uomo
(studio e trattamento dei tumori e delle  malattie  degenerative  con
nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano" 
    - n. 1 borsa I.U.S.S. 
    Di cui POSTI SENZA BORSA DI STUDIO: n. 1 
    TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE:  a)
voto di  laurea;  b)  curriculum  vitae  e  studiorum;  c)  eventuali
pubblicazioni scientifiche; d) lettere di referenza);. 
    PROVA ORALE: giorno 17 settembre 2013, alle ore 9.30, presso sede
IUSS - Palazzo Broletto, Piazza della Vittoria, 15 - 27100 Pavia 
    MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE  PROVE  CONCORSUALI:  i  candidati
potranno sostenere la prova orale in lingua inglese. 
    INFORMAZIONI: https://www.iusspavia.it/dottorati 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso  del
diploma  di  laurea  conseguito  secondo   l'ordinamento   precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270, owero del diploma di laurea specialistica, ovvero del diploma di
laurea  magistrale,  ovvero   di   titolo   accademico   equipollente
conseguito presso Universita' straniere. 
    2. Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro
che   conseguiranno   il   diploma   di   laurea    o    di    laurea
specialistica/magistrale  o  analogo  titolo  estero  (rilasciato  da
istituzioni appartenenti alla Comunita' Europea), richiesto entro  il
17 settembre 2013.  In  tal  caso  l'ammissione  viene  disposta  con
riserva ed  il  candidato  sara'  tenuto  ad  allegare  alla  domanda
l'autocertificazione relativa  al  diploma  di  laurea  o  di  laurea
specialistica da conseguire. 
    3. Ai soli fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  candidati  in
possesso  di  titolo  accademico  estero  conseguito  in  Paesi   non
appartenenti alla UE, che non sia gia' stato dichiarato  equipollente
alla   laurea   italiana,   dovranno    fare    espressa    richiesta
dell'equipollenza nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
corredare la domanda stessa  dei  documenti  utili  a  consentire  al
Collegio dei docenti  di  pronunciarsi  sulla  richiesta  effettuata.
Costituiscono documentazione obbligatoria il  certificato  di  laurea
con l'elenco degli esami sostenuti corredati  da  una  traduzione  in
lingua italiana o inglese. Nel caso di richiesta di  equipollenza  ai
fini dell'ammissione al concorso, il candidato dovra' aver conseguito
il titolo accademico entro il termine previsto per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    4.  l  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  con   e-mail
certificata. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1.   La   domanda   di   partecipazione,   redatta    utilizzando
esclusivamente l'apposita  procedura  online  disponibile  sul  sito:
https://www.iusspavia.it/phd_sbb, deve essere chiusa entro il  termine
perentorio del 23 agosto 2013 ore 12. 
    Alla domanda  di  partecipazione,  i  candidati  devono  allegare
esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. Eventuali altri  titoli
non  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  della  Commissione
giudicatrice. 
    Ai sensi dell'ad 15 L.  183/2011,  i  candidati  in  possesso  di
titolo accademico conseguito presso un'Universita' italiana  dovranno
allegare un'autocertificazione, provvista di data e firma relativa al
titolo conseguito, contenente tutte le informazioni necessarie. 
    Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. possono
avvalersi anche i cittadini comunitari, e i cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia,
limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai   fatti
certificabili o attestabili da parte di  soggetti  pubblici  italiani
(nello specifico: titolo conseguito presso un'Universita' italiana). 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  prive  del
documento di riconoscimento, quelle prive dei dati anagrafici,  delle
dichiarazioni ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine
indicato nel comma 1 del presente articolo. 
    3.  L'Amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni  del
recapito fisico e telematico da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, o per  disguidi
postali, telegrafici o informatici ad essa comunque non imputabili. 
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La Commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed  i  ricercatori  universitari  di  ruolo   afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari  alle  quali  si  riferisce  il   corso   di
dottorato. 
                               Art. 5 
 
 
                       Procedura di selezione 
 
 
    1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art.  1  avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad  accertare
la preparazione, la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
dell'esame di ammissione. 
    3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli  presentati  dai
candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 
    4. I trenta punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura
della Commissione  giudicatrice,  sulla  base  di  specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'   effettuata   prima   dello
svolgimento della prova orale.  I  risultati  della  valutazione  dei
titoli saranno resi noti ai candidati prima dello  svolgimento  della
prova orale con pubblicazione all'Albo on line. 
    6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno  raggiunto
un punteggio non inferiore a  ventuno  punti  nella  valutazione  dei
titoli. 
    7. L'esame di ammissione consiste in una prova  orale  in  lingua
inglese. Per la valutazione  di  ciascun  candidato,  la  Commissione
giudicatrice dispone di trenta punti. 
    8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti. 
    9. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice. 
                               Art. 6 
 
 
                  Ammissione ai corsi di dottorato 
 
 
    1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita'  degli
atti  concorsuali  ed  approva  la  graduatoria  generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori,  e  ne  dispone  la  successiva
affissione all'Albo dell'Istituto (https://www.iusspavia.it/albo). 
    2. Sono dichiarati  vincitori  i  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria di merito sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame. 
    3. l  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal   giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. 
                               Art. 7 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda e  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato  di'
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo  periodo.
Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai   fini   della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. 
                               Art. 8 
 
 
               Immatricolazioni al corso di dottorato 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)  -
Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria  n.  15,  I-27100  Pavia,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal  giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di  ammissione
al corso, la seguente documentazione: 
      a) domanda di immatricolazione  al  primo  anno  di  corso  del
dottorato  di  ricerca,  redatta  su  apposito   modulo   predisposto
dall'Amministrazione; 
      b) una fotografia recente, formato tessera; 
      c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in
corso di validita' o per i cittadini Extra-UE il passaporto; 
      d) fotocopia del codice fiscale italiano  (solo  per  candidati
italiani); 
      e) copia  della  ricevuta  del  bonifico  relativo  alla  Tassa
regionale per il diritto allo Studio (art.  10)  effettuata  su  c/c:
Entrate proprie di tesoreria n. 000000046604 - ABI 05048 - CAB  11302
IBAN IT20T0504811302000000046604 - SWIFT CODE BLOPIT22XXX, presso  la
Banca Popolare Commercio e Industria - C.so Strada Nuova  n.  61/c  -
Pavia 
    2. Dalla domanda di immatricolazione risultano  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  2000,  n.  445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
      a) nascita, residenza e cittadinanza; 
      b) diploma  di  laurea  o  di  laurea  specialistica/magistrale
conseguito.  I  vincitori  in  possesso  di  un   titolo   accademico
conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  di
immatricolazione  l'originale  del  titolo   medesimo   -   o   copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti  rappresentanze
secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di  studenti
stranieri     ai      corsi      delle      Universita'      italiane
(https://www.studiare-in-/italia.it/studentistranieri/testo_delle_norm
e.html). 
    3. Nella domanda  di  immatricolazione,  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: 
      a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva  del  Collegio  dei  Docenti,  oppure,  di  impegnarsi   a
richiedere  al  Collegio  dei   Docenti   l'autorizzazione   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa   in   essere   al   momento
dell'iscrizione al corso di dottorato; 
      b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    4. Nella domanda di immatricolazione, il  candidato  che  risulta
assegnatario della borsa di  studio  dovra'  inoltre  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 2000, n. 445: 
      a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    5. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al  Collegio
Docenti, che deliberera' in  merito,  il  riconoscimento  di  crediti
conseguiti nell'ambito  di  corsi  di  post-laurea,  laddove  vi  sia
adeguata congruenza scientifica e formativa. 
                               Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.  Alle  borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato  si  applicano,  in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.  4  della  legge  13
agosto 1984, n. 476. 
    2. L'Istituto si riserva di adeguare  l'importo  della  borsa  di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore. 
    3. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai  vincitori  le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa  graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 
    4. La durata dell'erogazione della borsa di  studio  e'  annuale,
rinnovabile a  condizione  che  il  dottorando  abbia  completato  il
programma delle attivita' previste per l'anno precedente. 
    5. Il pagamento della borsa di studio viene  effettuato  in  rate
mensili posticipate. 
    6. L'importo della borsa di studio e' aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura  massima  del  cinquanta
per cento. I periodi di soggiorno all'estero  non  potranno  in  ogni
caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato.  I
periodi  di  permanenza  all'estero  devono  essere  autorizzati  dal
Collegio dei Docenti. 
    7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta. 
                               Art. 10 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso 
 
 
    1. La frequenza ai corsi di dottorato dell'Istituto Universitario
di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non prevede  il  pagamento  di
contributi, fatta eccezione per la Tassa  regionale  per  il  diritto
allo studio che per il 2013 e' pari a  140  (centoquaranta/00)  euro.
Tale importo puo' subire revisioni annuali. 
                               Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo  pieno  il
corso di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. Entro la fine di ciascun  anno  accademico,  gli  iscritti  ai
corsi   di   dottorato   hanno   l'obbligo    di    presentare    una
particolareggiata relazione sull'attivita' e  la  ricerca  svolta  al
Collegio dei Docenti. 
    4. All'inizio di ciascun  anno  accademico,  il  dottorando  deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e  provvedere  al  pagamento
della tassa definita all'art. 10. 
                               Art. 12 
 
 
                 Attivita' didattica dei dottorandi 
 
 
    1. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare  il  dottorando  allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria  ed  integrativa,
con un impegno annuo non superiore a quaranta ore. La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
Universita'. 
                               Art. 13 
 
 
                       Sospensione e decadenza 
 
 
    1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere  sospesa
nei seguenti casi: 
      a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      b) gravi e documentate ragioni di salute  o  personali  per  un
periodo globalmente non superiore ad un anno. 
    2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione  della  borsa
di studio. 
    3.  Fatti  salvi  gravi  e   giustificati   motivi,   determinano
esclusione dal corso di dottorato: 
      a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 
      b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale. 
                               Art. 14 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
 
    1.  L'iscrizione  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca   non   e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea  o  di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di  master  universitari,  a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 
    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1,  l'ammissione  a  un
corso di dottorato di ricerca comporta il  diritto  per  lo  studente
iscritto ad un Corso di  Master  universitario  di  chiedere  che  le
attivita' formative del Master  possano  essere  concluse  ed  essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo all'interno del corso di dottorato. 
                               Art. 15 
 
 
               Esame finale e conseguimento del titolo 
 
 
    1. Il titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  Rettore
dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)  di  Pavia,
si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. 
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
("Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali"),  i  dati
personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  l'Istituto
Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e  trattati  per
le finalita' di gestione del concorso e  dell'eventuale  procedimento
di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione
di tali dati da parte dei candidati e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Istituto   Universitario   di   Studi
Superiori (I.U.S.S.) di Pavia ed agli enti  direttamente  interessati
alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori. 
    3. I candidati godono dei diritti di cui al  Decreto  Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 
                               Art. 17 
 
 
            Responsabile del procedimento amministrativo 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il   responsabile   dei
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il Dott.  Franco
Corona - Direttore  Generale  dell'Istituto  Universitario  di  Studi
Superiori (I.U.S.S.) - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n.
15 - 27100 Pavia - Tel. +39.0382.375811; Fax +39.0382.375899. 
                               Art. 18 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    1. Per quanto non previsto nel presente bando,  si  applicano  le
disposizioni previste  dalla  normativa  vigente  in  materia,  dalla
normativa interna  dell'Istituto  Universitario  di  Studi  Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, nonche'  dalle  norme  di  gestione  del  corso,
previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario  di
Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) e l'Universita'  degli  Studi  di
Pavia. 
    2. Il presente bando sara' inviato al Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico  per
via telematica sul sito https://www.iusspavia.it/. 
      Pavia, 13 maggio 2013 
 
                                                   Il rettore: Schmid