Concorso per 3 collaboratori amministrativi (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 42 del 28-05-2013
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 27 giugno 2013) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo - esperto in lingua slovena ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-05-2013
Data Scadenza bando 27-06-2013
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 27 giugno 2013)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo - esperto in lingua slovena - Area II, posizione economica F2, da assegnare all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        per le risorse umane 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7  agosto  1990,  n.  241,  concernente  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  concernente  disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente  misure  per
la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in  particolare  l'art.
39 come successivamente modificato ed integrato; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001 n. 38,  recante  norme  a  tutela
della minoranza  linguistica  slovena  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia, ed in particolare l'art. 13; 
    Vista la legge 6 agosto 2008 n. 133 ed in particolare l'art. 66; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2012)»; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2013)»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  «Codice
dell'Ordinamento militare» ed in particolare l'art. 1014, comma 3; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
30 luglio 2010 n. 122; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge
n. 35 del 4 aprile 2012,  relativo  alle  modalita'  di  invio  delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi nelle  pubbliche
amministrazioni, ed in particolare l'art. 8; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in  legge
n. 135 del  7  agosto  2012,  recante  disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini, ed in particolare l'art. 2; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi e  successive
integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005,  n.  68,  recante  disposizioni  per  l'utilizzo  della   posta
elettronica certificata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, con successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni
di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  giugno  2011,
n. 132, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ha operato la riduzione degli assetti organizzativi  ai
sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
marzo  1995,  concernente   la   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al
personale addetto alla sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6
maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso
della  casella  di  posta  elettronica   certificata   assegnata   ai
cittadini»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28
ottobre   2011,   con   il   quale   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare  procedure
concorsuali,  per  reclutare,  fra  l'altro,   n.   3   collaboratori
amministrativi per l'area II,  posizione  economica  F2,  esperti  in
lingua slovena  ex  lege  23  febbraio  2001  n.  38,  per  l'Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
giugno 2012 - pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  212/2012  -
mediante il quale  e'  stata  operata  un'ulteriore  riduzione  degli
assetti organizzativi del MIUR, secondo quanto previsto dall'art.  1,
comma 3, lettera  a)  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
gennaio 2013, con il quale, in attuazione del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione dell'universita'  e
della ricerca sono state numericamente rideterminate; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro,  relativo  al
personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16  maggio  1995  e
successivi  Contratti  collettivi,  di  cui  l'ultimo,  relativo   al
quadriennio  normativo  2006-2009  e  biennio  economico   2008-2009,
sottoscritto il 23 gennaio 2009; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  concorsi
pubblici; 
    Vista  la  circolare  del  22  febbraio  2011,  n.  11786   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, recante  chiarimenti  in  merito  alla  programmazione  del
fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013; 
    Considerato che il citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri  28  ottobre  2011  autorizza  il  Ministero  a  bandire
concorsi pubblici e tra gli altri, n. 3 collaboratori amministrativi,
per l'area II, posizione economica F2, esperti in lingua  slovena  ex
lege 23 febbraio 2001 n. 38, per l'Ufficio scolastico  regionale  per
il Friuli-Venezia Giulia; 
    Considerato che con l'espressione «esperto in lingua slovena»  si
intende il possesso della «piena conoscenza della lingua slovena»  ex
art. 13 della legge 8 marzo 2001, n. 38; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34 bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni; 
    Ravvisata pertanto la necessita' di indire un concorso  pubblico,
per esami, a n. 3 posti di collaboratore  amministrativo  per  l'area
II, posizione economica F2, esperto in  lingua  slovena  ex  lege  n.
38/2001, nel ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, in possesso anche della «piena conoscenza della lingua
slovena»  da  destinare  all'Ufficio  scolastico  regionale  per   il
Friuli-Venezia Giulia; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  esami,  a  tre  posti,  per
l'accesso al profilo professionale  di  collaboratore  amministrativo
dell'area II, posizione economica F2, esperto in lingua slovena,  per
l'Ufficio  speciale  (Istruzione  in  lingua  slovena)   dell'Ufficio
scolastico regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  con  sede  in
Trieste. 
    La procedura concorsuale si svolge a livello regionale. 
    In applicazione dell'art. 39, comma 18 della legge n. 449/1997  e
successive  modificazioni,  il  50%  delle  assunzioni  avverra'  con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa  non
superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro e  tenuto  conto  di  quanto
previsto dalla legge finanziaria in vigore all'atto delle  assunzioni
stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica. 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» il 30% dei posti messi
a concorso e' riservato ai militari  di  truppa  delle  Forze  armate
congedati senza demerito dalle ferme contratte. 
    I posti riservati che non dovessero essere coperti  per  mancanza
di aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. 
    Coloro che intendono avvalersi della riserva indicata al comma  1
del presente articolo, oppure che abbiano titoli  di  preferenza  e/o
precedenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, debbono farne espressa dichiarazione nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(l'eventuale possesso di titoli accademici non esonera  il  candidato
dall'indicare il titolo di studio  utile  per  la  partecipazione  al
concorso). 
    I titoli di  studio  rilasciati  all'estero  saranno  considerati
utili  purche'  riconosciuti  equipollenti  a  quelli  rilasciati  in
Italia, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A tal fine,  nella  domanda  di  concorso  devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del  provvedimento
di  riconoscimento  dell'equipollenza  al  corrispondente  titolo  di
studio italiano in  base  alla  normativa  vigente.  Le  equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza per  la  presentazione  delle
domande; 
    b) conoscenza della lingua slovena scritta  e  parlata,  oltre  a
quella della lingua italiana scritta e parlata; 
    c) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
    d) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    e) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
    f) idoneita' fisica al servizio  continuativo  ed  incondizionato
nelle funzioni alle quali il concorso si riferisce; 
    g) posizione regolare nei confronti del servizio di  leva  per  i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che  siano  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure  che
siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi  della
vigente normativa contrattuale. 
    Per i candidati comunitari  di  cittadinanza  diversa  da  quella
italiana,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della    pubblica
amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza  della
lingua italiana, il possesso: 
    a) del godimento dei diritti civili e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
    b) di tutti gli altri requisiti previsti per  i  cittadini  della
Repubblica italiana, fatta eccezione della cittadinanza italiana. 
    I requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    In sede di esame il candidato deve dimostrare  la  conoscenza  di
una delle seguenti lingue straniere:  inglese,  francese,  tedesco  o
spagnolo, nonche' la conoscenza dell'utilizzo di sistemi informatici. 
                               Art. 4 
 
 
                     Presentazione della domanda 
                         Termine e modalita' 
 
 
    La  domanda  di  ammissione  al  concorso  deve  essere   inviata
esclusivamente seguendo le modalita' sotto riportate. 
    L'invio deve essere effettuato  dall'utenza  personale  di  Posta
elettronica  certificata  del  richiedente,   rilasciata   ai   sensi
dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis), decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, con successive modifiche ed  integrazioni,  al  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
drfr@postacert.istruzione.it 
    L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso Area II USR
FVG 2013. 
    Il modello di domanda  da  utilizzare  e'  esclusivamente  quello
presente         sul         sito          web          all'indirizzo
www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/, in allegato al bando, da compilare
esclusivamente in lingua italiana. 
    La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 24,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo  a  quello  di
pubblicazione del bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    La  validita'  della  trasmissione  e  ricezione  della   domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. 
    Non sono considerate valide  le  domande  inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al  modello
allegato al bando. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel  caso  in
cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 
    I candidati riconosciuti portatori di  handicap  ai  sensi  della
legge 5 febbraio 1992, n.  104,  per  avvalersi,  in  relazione  alla
propria situazione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della
legge  stessa  (ausilio  necessario,  eventuale  utilizzo  di   tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove  di  esame),  devono  farne
esplicita richiesta.  A  tal  fine,  successivamente  al  termine  di
scadenza della  domanda,  i  medesimi  devono  trasmettere,  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno,  la  certificazione  rilasciata
dalla competente struttura sanitaria che ne specifichi  gli  elementi
essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo
i mezzi e gli strumenti atti  a  garantire  il  regolare  svolgimento
delle prove concorsuali. La  documentazione  deve  essere  inoltrata,
nelle  forme  anzidette,  all'Ufficio  scolastico  regionale  per  il
Friuli-Venezia Giulia - via Santi Martiri n. 3 - 34123 Trieste. 
    Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre in tempo
i mezzi e gli strumenti  necessari,  la  certificazione  medica  deve
pervenire entro un congruo termine e  comunque  almeno  dieci  giorni
prima della prova per cui e' richiesto l'ausilio. 
    Nella domanda sottoscritta, il candidato, oltre  ad  indicare  in
quale lingua straniera,  tra  quelle  riportate  nell'art.  3  e  nel
successivo  art.  8,  intende  sostenere  la  prova  nel  corso   del
colloquio, deve dichiarare,  sotto  la  propria  responsabilita',  ai
sensi delle disposizioni contenute nel decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e,  se
nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita; 
    b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno  degli  Stati
dell'Unione europea; 
    c) il comune nelle cui liste elettorali  e'  iscritto,  oppure  i
motivi della eventuale non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
    d) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed  incondizionato
nelle funzioni alle quali il concorso si riferisce; 
    e) le  eventuali  condanne  penali  riportate,  anche  all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia,  condono,  indulto,  perdono
giudiziale,  oppure  applicazione  della  pena  richiesta  ai   sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.) e gli eventuali  procedimenti  penali
pendenti in Italia o all'estero; 
    f) la sua posizione nei riguardi  delle  norme  sul  servizio  di
leva; 
    g)  il  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
posseduto,  la  data  del  conseguimento  e  l'istituto  che  lo   ha
rilasciato; 
    h) la conoscenza della lingua slovena scritta e parlata, oltre  a
quella della lingua italiana scritta e parlata; 
    i) il possesso di eventuali titoli che danno luogo  a  precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  487/1994;  tali  titoli  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito  per  la
presentazione della domanda. I titoli  non  espressamente  dichiarati
nella domanda di partecipazione al  concorso  non  saranno  presi  in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei  vincitori
e degli idonei del concorso; 
    j) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale e di
numero telefonico) presso cui  -  qualora  l'Amministrazione  non  si
avvalga dell'utilizzo dell'utenza personale di P.E.C.  -  chiede  che
siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente  le  eventuali  successive
variazioni. L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del  recapito  da
parte del concorrente oppure della mancata  o  tardiva  comunicazione
del  cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'Amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,    con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La  commissione  esaminatrice  del  concorso  e'   nominata   con
successivo decreto del  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia ed e' composta, secondo quanto
stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 in premessa, da un dirigente o equiparato  con  funzioni  di
presidente e da due esperti nelle materie oggetto  del  concorso;  le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario. 
    La nomina del presidente e  dei  membri  della  commissione  puo'
riguardare anche il personale in quiescenza da non piu' di  tre  anni
che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio  attivo,  la  qualifica
richiesta per il concorso e che non sia stato destituito,  dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego. 
    Almeno un terzo dei posti  di  componente  della  commissione  e'
riservato alle donne, salva motivata impossibilita'. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti in informatica. 
    Il decreto di nomina della commissione del concorso e'  trasmesso
alla Presidenza  de  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  cosi'  come
richiamato dal punto 4 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 4 agosto 2005  e  dall'art.  1,  comma  5  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007. 
                               Art. 7 
 
 
                        Prove di preselezione 
 
 
    Qualora  se  ne  ravvisi  la  necessita',  l'Amministrazione   ha
facolta' di effettuare una preselezione. 
    La prova si svolgera' in parte in lingua italiana ed in parte  in
lingua slovena. 
    In caso di svolgimento della prova  preselettiva,  viene  ammesso
alle prove scritte un numero di  candidati  pari  a  dieci  volte  il
numero dei posti messi a  concorso.  L'eventuale  preselezione  viene
effettuata mediante una serie di  quesiti  a  risposta  multipla,  in
parte in lingua italiana ed in  parte  in  lingua  slovena,  vertenti
sulle materie oggetto  delle  prove  scritte  e  orali.  I  candidati
eventualmente classificatisi con il  medesimo  punteggio  dell'ultimo
candidato ammissibile, vengono tutti ammessi  a  sostenere  le  prove
scritte. 
    Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 8 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico e in una prova orale, e sono diretti ad accertare  il
possesso di una adeguata conoscenza della  materia  amministrativa  e
contabile in generale, della gestione di processi e problematiche  di
discreta complessita', nonche' dell'ordinamento e delle funzioni  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  delle
sue diverse unita'  organizzative  e,  in  particolare,  dell'uso  di
strumenti di automazione d'ufficio.  Le  prove  d'esame,  scritte  ed
orali, si svolgeranno in parte in lingua  italiana  ed  in  parte  in
lingua slovena. 
    Per sostenere le prove i candidati devono  essere  muniti  di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    Le prove scritte consistono  in  quesiti  a  risposta  aperta  in
materia di: 
    a)  diritto  amministrativo  (elementi),  contabilita'  di  stato
(elementi)   e    ordinamento    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    b) risoluzione di caso  teorico-pratico  riferito  all'ambito  di
attivita' degli Uffici scolastici regionali. 
    Per lo svolgimento delle due prove scritte i candidati avranno  a
disposizione 4 (quattro) ore per ciascuna prova. 
    Alla prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento  dei
requisiti prescritti, tutti  i  candidati  ai  quali  non  sia  stata
comunicata  l'esclusione  dal  concorso,  i  quali  sono   tenuti   a
presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel  luogo
indicati nell'avviso che sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
del 2 luglio 2013. 
    Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto  divieto  di
avvalersi di telefoni  cellulari,  palmari,  calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni  o  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  nonche'  di  comunicare  tra  loro  e  di
introdurre oggetti nell'aula ove si  svolge  la  prova.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    L'assenza  anche  da  una  sola  delle  prove  scritte   comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    Nel  caso  in  cui  si  dovesse  riscontrare  la  necessita'   di
effettuare una preselezione,  la  stessa  si  svolgera'  nel  giorno,
nell'ora e nel luogo indicati nell'avviso che sara' pubblicato  nella
medesima Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 2 luglio 2013. Nel medesimo avviso
sara' indicata la data  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nella quale verra'
pubblicato l'elenco  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove
scritte, il calendario delle prove stesse  e  la  sede  ove  esse  si
svolgeranno; tale pubblicazione ha valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 
    I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la relativa comunicazione, con l'indicazione del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello  nel
quale debbono sostenere la prova, all'indirizzo di posta  elettronica
certificata utilizzato per l'inoltro della domanda di  partecipazione
al concorso. 
    Il colloquio verte, in aggiunta alle materie di  cui  alle  prove
scritte, sulle seguenti materie: 
    elementi di diritto pubblico; 
    legislazione scolastica. 
    Detta prova comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di
una lingua straniera, a  scelta  tra  inglese,  francese,  tedesco  e
spagnolo, nonche' dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    Il colloquio sara' svolto in parte in lingua slovena ed in  parte
in lingua italiana. 
    Il  colloquio  orale  si  intende  superato  dai  candidati   che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 
                               Art. 9 
 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                della graduatoria generale di merito 
 
 
    Il punteggio finale e' dato dalla  somma  della  media  dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. Il punteggio ottenuto  nell'eventuale  prova  preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva. 
    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formulata   dalla
commissione esaminatrice, secondo l'ordine derivante dal voto finale,
come sopra determinato, conseguito da ciascun candidato. 
    A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza  per  l'ammissione  all'impiego
nelle amministrazioni statali, di cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I  candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  devono   far
pervenire all'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il  colloquio,  i
documenti attestanti il possesso  dei  titoli,  gia'  indicati  nella
domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a pena di decadenza
dal beneficio. I suddetti  titoli  sono  valutati  esclusivamente  se
dichiarati nella domanda di  partecipazione  e  purche'  risulti  dai
medesimi il possesso dei requisiti alla data di scadenza del  termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    Tale  documentazione  non  e'   richiesta   nel   caso   in   cui
l'amministrazione del M.I.U.R. ne sia gia' in  possesso  o  ne  possa
disporre richiedendola ad altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'
nella  domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia   indicato   con
esattezza,  oltre  al  possesso  del  titolo,   anche   l'ufficio   e
l'amministrazione  presso   cui   la   relativa   documentazione   e'
depositata. 
    Il direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale  per  il
Friuli-Venezia  Giulia  al  termine  dei  lavori  della   commissione
esaminatrice,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento   del
concorso,   approva   con   proprio   decreto,    sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di  merito
dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso
provvedimento il direttore generale dichiara vincitori del concorso i
candidati utilmente collocati nella  graduatoria  di  merito,  tenuto
conto delle riserve di posti e, a parita' di merito,  dei  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    Il medesimo direttore generale curera' l'invio della  graduatoria
generale di merito e dei vincitori, per  il  seguito  di  competenza,
all'ufficio IV e, per  conoscenza,  all'ufficio  II  della  Direzione
generale per le  risorse  umane  del  Ministero,  acquisti  e  affari
generali. 
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei  vincitori  del
concorso, e' pubblicata sul sito Internet di questo Ministero  e  sul
sito dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia. 
    Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso  decorre  il  termine
per eventuali impugnative. 
                               Art. 10 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La   costituzione   del   rapporto   di   lavoro    e'    subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
    I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  invitati  a
stipulare un contratto individuale di lavoro a  tempo  indeterminato,
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo  pieno
o parziale, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
area II, posizione economica F2, del ruolo unico  del  personale  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
della normativa vigente. 
    I vincitori devono permanere nella  sede  di  servizio  di  prima
destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  a  norma
dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Se il vincitore, senza giustificato motivo, non  assume  servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. 
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti  presso  la
direzione  generale  dell'Ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia - Ufficio I, via Santi Martiri  n.  3  -  34123
Trieste, a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al
concorso  e  sono  utilizzati  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura concorsuale. I dati personali  forniti  dai  vincitori  del
concorso  sono   successivamente   raccolti   presso   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   -   Direzione
generale per le  risorse  umane  del  Ministero,  acquisti  e  affari
generali - Ufficio IV, viale Trastevere n. 76/A  -  00153  Roma,  per
l'eventuale, successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 
                               Art. 12 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per  quanto  non  previsto  dal  presente   bando,   valgono   le
disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti   in   materia   di
reclutamento del personale. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sara'  data  notizia
sul       sito       www.miur.it       nonche'        sul        sito
www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/ anche tradotto in lingua slovena. 
      Roma, 24 maggio 2013 
 
                                   Il direttore generale: Coccimiglio