Concorso per 1 direttore generale di azienda sanitaria ed ospedaliera (lazio) REGIONE LAZIO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 44 del 04-06-2013
Sintesi: REGIONE LAZIO Concorso (Scad. 4 luglio 2013) Indizione avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli Istituti di r ...
Ente: REGIONE LAZIO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-06-2013
Data Scadenza bando 04-07-2013
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REGIONE LAZIO

Concorso (Scad. 4 luglio 2013)

Indizione avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Revoca avviso D.G.R. 113/2012.

 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
    Su proposta del Presidente della Regione Lazio; 
    Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
    Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii.; 
    Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente
l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale  e
ss. mm. e ii.; 
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e
ii., concernente "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
    Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e ss.  mm.  e  ii.
concernente "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura
a carattere  scientifico  di  diritto  pubblico  non  trasformati  in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"; 
    Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,
convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nel  quale  e'  stato
previsto che le Regioni acquisiscano la disponibilita', previo avviso
da pubblicarsi almeno trenta giorni prima  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, al conferimento dell'incarico di Direttore
Generale delle  Aziende  Unita'  Sanitarie  Locali  e  delle  Aziende
Ospedaliere, tra coloro  che  ne  abbiano  inoltrato  domanda,  salvo
successiva nomina; 
    Visto l'art. 3-bis, comma 3, del citato  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato  dall'art.  4,  comma  1
lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella  legge
8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce che i' requisiti per accedere
all'incarico di Direttore Generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio Sanitario Regionale sono: 
      diploma di laurea magistrale o equipollente; 
      adeguata  esperienza  dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
autonomia gestionale e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche o finanziarie; 
    Visto l'art. 3, comma  11,  del  citato  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 che prevede espressamente: "Non possono  essere
nominati direttori generali,  direttori  amministrativi  o  direttori
sanitari delle unita' sanitarie locali: 
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'art.  166  del  codice
penale; 
      b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
      c) coloro che sono stati sottoposti,  anche  con  provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti  della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3  agosto  1988,  n.
327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55; 
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata". 
    Visto il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare: 
      l'art. 3, comma 1 lett. e), secondo cui: "A  coloro  che  siano
stati condannati, anche con sentenza non passata  in  giudicato,  per
uno dei reciti previsti dal capo I del titolo II  del  libro  secondo
del  codice  penale,  non  possono  essere  attribuiti:[...]  e)  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio  sanitario
nazionale"; 
      l'art. 5, comma 1, secondo cui:  "Gli  incarichi  di  direttore
generale,  direttore  sanitario  e  direttore  amministrativo   nelle
aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a  coloro  che,
nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche
in enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dal  servizio
sanitario regionale"; 
      l'art.  8,  commi  1-5,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a  coloro
che nei cinque anni precedenti  siano  stati  candidati  in  elezioni
europee, nazionali, regionali e locali,  in  collegi  elettorali  che
comprendano il territorio della ASL. 
    2. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti  a  coloro  che  nei  due  anni  precedenti  abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o  di
Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato  o  di  amministratore  di  ente
pubblico o ente di diritto privato in  controllo  pubblico  nazionale
che svolga funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale. 
    3. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare. 
    4. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti  abbiano  fatto
parte della giunta o del consiglio della regione  interessata  ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  regionale  che  svolga
funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del   servizio
sanitario regionale. 
    5. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 o di una firma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, il cui  territorio  e'  compreso  nel
territorio della ASL"; 
      l'art. 10, commi 1 e 2,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una  medesima   regione   sono
incompatibili: 
        a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto  privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; 
        b) con lo svolgimento  in  proprio,  da  parte  del  soggetto
incaricato, di attivita'  professionale,  se  questa  e'  regolata  o
finanziata dal servizio sanitario regionale. 
    2. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli  incarichi,
le  cariche  e  le  attivita'  professionali  indicate  nel  presente
articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine
entro il secondo grado"; 
      l'art. 14, commi 1 e 2,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con  la  carica  di
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del  Governo  di
cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore
di ente pubblico o ente di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio .sanitario nazionale o di parlamentare. 
    2. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una
regione sono incompatibili: 
      a) con la carica di componente della  giunta  o  del  consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di  amministratore  di
ente pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale; 
      b) con la carica di componente della giunta o del consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
      c) con la carica di presidente  e  amministratore  delegato  di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della stessa regione"; 
    Considerato che il decreto legislativo da ultimo citato, all'art.
20, commi 1-5 prevede che: 
      "1.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico   l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause  di
inconferibilita' di cui al presente decreto. 
    2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una
dichiarazione   sulla   insussistenza   di   una   delle   cause   di
incompatibilita' di cui al presente decreto. 
    3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  pubblicate  nel
sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di  diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
    4.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'  condizione  per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
    5. Ferma restando ogni altra  responsabilita',  la  dichiarazione
mendace, accertata dalla stessa  amministrazione,  nel  rispetto  del
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente  decreto
per un periodo di 5 anni"; 
    Considerato che l'art. 4, comma  3,  del  sopra  citato  d.l.  13
settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012,  prevede
che le regioni predispongano ovvero aggiornino  gli  elenchi  di  cui
all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e ss. mm. cosi' come sostituito dal comma  l,  lettera  a),  del
suddetto decreto-legge; 
    Considerato, altresi', che l'art. 4 comma 1 lettera a)  del  d.l.
n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di  conversione  8  novembre
2012, n. 189, a modifica dell'art. 3-bis del d.lgs.  n.  502/1992  ha
previsto che alla selezione dei direttori  generali  si  procede  nel
rispetto di requisiti di ordine generale individuati dalla  normativa
nazionale, nonche' "di ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione"; 
    Ritenuto opportuno, al fine di rendere maggiormente selettiva  la
procedura di individuazione dei soggetti idonei  ad  essere  inseriti
nell'apposito  elenco,   di   prendere   in   considerazione,   nella
valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui  all'art.  3-bis  del
d.lgs. n. 502/1992, la sola  esperienza  di  direzione  di  struttura
complessa, ferma restando l'equivalenza dell'esperienza  maturata  in
qualita' di amministratore unico, amministratore delegato, presidente
del  consiglio  di  amministrazione  nell'ambito  delle  societa'  di
capitali con capitale non inferiore a quello minimo prescritto  dalla
normativa vigente per le societa' per azioni; 
    Ritenuto, pertanto, di dover indire un nuovo Avviso pubblico  per
l'acquisizione di disponibilita' per la nomina a  Direttore  Generale
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, degli  Istituti  di
Ricovero e Cura  a  Carattere  Scientifico  di  diritto  pubblico  ed
approvare gli allegati I, A, B e C, che formano  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto; 
    Ritenuto, altresi', necessario revocare l'Avviso indetto  con  la
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  113  del  23  marzo   2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  29
del 13 aprile 2012, 4° Serie Speciale, a  seguito  delle  intervenute
modifiche  dei  requisiti  di  idoneita'  all'incarico  di  direttore
generale,  introdotti  con  il  d.l.  13  settembre  2012,  n.   158,
convertito con la legge n.  189/2012,  e,  pertanto,  di  considerare
prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto avviso; 
    Preso atto che l'elenco di idoneita' di cui  al  presente  avviso
sostituira'   l'Elenco   generale   di   idoneita'   approvato    con
deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 15 ottobre  2010,  cosi'
come successivamente integrato ed aggiornato; 
    Ritenuto  di  dover  rinviare  ad  un  successivo   decreto   del
Presidente della Regione la nomina dei componenti  della  Commissione
di Esperti per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a
direttore generale, ai sensi del sopra richiamato art.  3-bis,  comma
3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come
modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012,
n. 158, convertito con la legge n. 189/2012; 
    Ritenuto  opportuno   conferire   a   LAit   (Lazio   Innovazione
Tecnologica) S.p.A., senza maggiori oneri per le  finanze  regionali,
l'incarico di predisporre  un'apposita  piattaforma  informatica  per
l'acquisizione delle domande di partecipazione con modalita' on-line,
direttamente sul sito web istituzionale della Regione Lazio,  secondo
specifiche che verranno indicate  dai  competenti  uffici  regionali,
sulla base delle informazioni richieste dai documenti  allegati  alla
presente deliberazioni; 
    Ritenuto necessario disporre  che  la  pubblicazione  dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  venga  effettuata
soltanto all'esito della realizzazione della  menzionata  piattaforma
informatica da parte di LAit S.p.A.; 
 
                              Delibera 
 
per  le  motivazioni  espresse   in   premessa   che   si   intendono
integralmente riportate: 
    di indire, ai sensi e per gli effetti degli artt.3  e  3-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  ss.  mm.  e  ii.,
nonche' dell'art.  l  del  decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,
convertito nella legge  17  ottobre  1994,  n.  590,  un  avviso  per
l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei Direttori Generali
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e  degli  Istituti  di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico; 
    di approvare l'allegato Avviso (All. 1), nonche'  il  modello  di
domanda (All. A) e la scheda curriculare riguardante i dati  relativi
all'esperienza di direzione ai sensi della sopra  indicata  normativa
(All. B), nonche' la nota informativa sulla  privacy  (All.  C),  che
fanno parte integrante della presente delibera; 
    di revocare l'Avviso  indetto  con  la  deliberazione  di  Giunta
regionale n.  113  del  23  marzo  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 29  del  13  aprile  2012,  4ª
Serie Speciale, a seguito delle intervenute modifiche  dei  requisiti
di idoneita' all'incarico di direttore generale,  introdotti  con  il
d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n.  189/2012,
e, pertanto, di considerare prive di effetti le domande pervenute  ai
sensi del predetto Avviso; 
    conferire a LAit (Lazio Innovazione  Tecnologica)  S.p.A.,  senza
maggiori oneri per le finanze regionali,  l'incarico  di  predisporre
un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione delle  domande
di partecipazione con modalita' on-line, direttamente  sul  sito  web
istituzionale della Regione Lazio, secondo  specifiche  che  verranno
indicate  dai  competenti  uffici   regionali,   sulla   base   delle
informazioni  richieste  dai   documenti   allegati   alla   presente
deliberazioni; 
    Con successivo decreto il Presidente  della  Regione  provvedera'
alla  nomina  dei  componenti  della  Commissione  di  Esperti,   per
l'accertamento dei requisiti richiesti per  l'incarico  di  direttore
generale ai sensi del sopra  richiamato  art.  3-bis,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi'  come  modificato
dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito con la legge n. 189/2012; 
    La  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  verra'  effettuata  soltanto  all'esito   della
realizzazione della menzionata piattaforma informatica  da  parte  di
LAit S.p.A. 
    La  presente  deliberazione  sara'  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  ai  fini  della  decorrenza  dei
termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati
nonche' sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a fini meramente
divulgativi. 
    Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso  schema
di deliberazione che risulta approvato all'unanimita'. 
 
                                                             Allegato 
 
                           Avviso pubblico 
 
Indizione Avviso per l'acquisizione di disponibilita' per  la  nomina
  dei  Direttori  Generali  delle  Aziende  del  Servizio   Sanitario
  Regionale  e  degli  Istituti  di  Ricovero  e  Cura  a   Carattere
  Scientifico di diritto pubblico 
 
                               Art. 1 
 
 
                              (Oggetto) 
 
    E' indetto Avviso per l'acquisizione  di  disponibilita'  per  la
nomina dei Direttori Generali delle Aziende  sanitarie  del  Lazio  e
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di  diritto
pubblico, ai sensi e per gli  effetti  degli  artt.  3  e  3-bis  del
Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, nonche' dell'art. 1 del Decreto Legge 27 agosto  1994,
n.512, convertito nella Legge 17 ottobre 1994, n. 590. 
    L'Avviso indetto con la deliberazione di Giunta regionale n.  113
del  23  marzo  2012,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana n. 29 del 13 aprile 2012, 4° Serie  Speciale,  e'
revocato a seguito  delle  intervenute  modifiche  dei  requisiti  di
idoneita' all'incarico di direttore generale introdotti con  il  D.L.
13 settembre 2012,  n.158,  convertito  in  Legge  n.189/2012;  sono,
pertanto, considerate prive di effetti le domande pervenute ai  sensi
del predetto Avviso. 
    Il presente Avviso e' finalizzato alla redazione di un elenco  di
idoneita'  all'incarico  di  cui  al  suddetto  capoverso,  il  quale
sostituisce integralmente i precedenti elenchi di idoneita' approvati
dalla Regione Lazio. 
    L'incarico  di  direttore  generale  di  azienda   del   Servizio
Sanitario Regionale viene svolto secondo quanto previsto dal  Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. e  ii.,  dalla  Legge
Regionale 16 giugno 1994, n.18 e ss. mm. e ii. e dal Decreto Legge 27
agosto 1994, n. 512 convertito in Legge 17 ottobre 1994, n. 590. 
    Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo  ed  e'
regolato da contratto di diritto privato, di durata non  inferiore  a
tre e non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile,  a  norma  dello
specifico regolamento approvato con il  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 502/95, cosi' come modificato  dal  Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 319/2001. 
    Il trattamento economico e' quello previsto ai sensi del suddetto
DPCM 502/95 e ss. mm. e ii. e dall'art. 61. comma 14, della  Legge  6
agosto 2008, n. 133 e dai provvedimenti attuativi emanati in  materia
dalla Regione. 
 
                               Art. 2 
 
 
                             (Requisiti) 
 
    Gli aspiranti, alla data di  pubblicazione  del  presente  Avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, devono essere  in
possesso dei seguenti requisiti di legge: 
      diploma  di  laurea  magistrale  (o  diploma  di   laurea   del
precedente ordinamento); 
      adeguata  esperienza  dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
autonomia gestionale e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche  o  finanziarie.  Per  esperienza  dirigenziale  deve
intendersi esclusivamente  l'effettiva  attivita'  di  direzione  con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle  risorse  umane,
tecniche o finanziarie, svolta a seguito di formale  conferimento  di
incarico,   con   riguardo   all'intera   organizzazione   dell'ente,
dell'azienda, della struttura od organismo ovvero ad  una  delle  sue
articolazioni   comunque   contraddistinte   secondo   i   rispettivi
ordinamenti,  da  autonomia  organizzativa  e  responsabilita'  verso
l'esterno, con esclusione, in ogni caso, degli incarichi di direzione
di strutture semplici e delle funzioni di  mero  studio,  consulenza,
ricerca, ispezione e controllo. Limitatamente alle sole  societa'  di
capitali  con  capitale  sociale  non  inferiore  a   quello   minimo
obbligatorio prescritto dalla vigente normativa per le  societa'  per
azioni, la carica di amministratore unico,  amministratore  delegato,
presidente e' riconosciuta equivalente al  possesso  della  qualifica
dirigenziale,  fermo   restando   la   relativa   esperienza   almeno
quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o  settennale  negli
altri settori; 
      possesso del certificato,  ove  conseguito,  di  frequenza  del
corso  di  formazione  in  materia   di   sanita'   pubblica   e   di
organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell'art.3-bis  comma  4
del Decreto Legislativo n.502/92,  ovvero  impegno  a  produrre  tale
certificazione entro 18 mesi dalla nomina. 
    Resta  fermo  che  il  conferimento  dell'incarico  di  Direttore
Generale avverra' nel  rispetto  dei  requisiti  anagrafici  previsti
dalla normativa ratione temporis vigente per  ciascuna  tipologia  di
azienda e/o istituto. 
    All'atto del conferimento  dell'incarico  l'interessato  presenta
una  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle   cause   di
inconferibilita' di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
    Nel corso dell'incarico l'interessato  presenta  annualmente  una
dichiarazione   sulla   insussistenza   di   una   delle   cause   di
incompatibilita' di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
 
                               Art. 3 
 
 
              (Modalita' di formulazione della domanda) 
 
    Alla  costituzione  dell'elenco  si  procede  mediante  selezione
effettuata da apposita commissione composta  ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 3-bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 e  ss.  mm.  ii.,
alla cui costituzione  si  provvedera'  con  separato  provvedimento,
senza  maggiori  o  nuovi  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica
regionale. 
    La presentazione delle domande avverra' esclusivamente attraverso
la  modalita'  "on-line",   con   il   collegamento   al   sito   web
istituzionale, dove sono rinvenibili (i) il modello di domanda e (ii)
la scheda sintetica curriculare in ordine al possesso dei requisiti. 
    La domanda, redatta on-line secondo il  modello  rinvenibile  nel
sito web sopra indicato, contiene anche le dichiarazioni  sostitutive
di certificazioni e di atti di notorieta' ai sensi degli artt.  46  e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
    Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilita', la
scheda sintetica curriculare, compilato con  modalita'  on-line,  nel
quale  devono  essere  indicati  il  titolo  di  studio  e  descritte
dettagliatamente le attivita' di direzione,  di  formazione,  nonche'
sintetiche indicazioni relative ad  ulteriori  attivita'  lavorative,
alla formazione professionale e al possesso di titoli ritenuti  utili
ai fini della nomina, compresa l'indicazione dell'eventuale  possesso
del certificato di frequenza del corso di formazione  manageriale  di
cui al punto d) dell'avviso ovvero l'impegno a conseguirlo  entro  18
mesi dalla nomina, nonche' il possesso dei  requisiti  che  attestano
l'esperienza  dirigenziale  di  cui  all'art.  3-bis  del  d.lgs.  n.
502/1992. A tale proposito, al fine di rendere maggiormente selettiva
l'individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'apposito
elenco,  verra'  presa  in  considerazione  la  sola  esperienza   di
direzione di struttura complessa, ferma restando l'equivalenza a tale
direzione, dell'esperienza maturata  in  qualita'  di  amministratore
unico,  amministratore  delegato,   presidente   del   consiglio   di
amministrazione nell'ambito delle societa' di capitali  con  capitale
non inferiore a quello minimo prescritto per le societa' per azioni. 
    Deve  essere,  altresi',  allegata  copia  di  un  documento   di
identita' dell'interessato, in  corso  di  validita',  come  previsto
dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. 
    L'elenco ad aggiornamento biennale degli  idonei  aspiranti  alla
nomina a direttore generale  e  i  successivi  aggiornamenti  saranno
approvati con Deliberazione di Giunta Regionale e, in ottemperanza  a
quanto richiesto dalla  vigente  normativa  in  tema  di  trasparenza
amministrativa, saranno pubblicati  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Lazio e nel sito internet della Regione  Lazio  nell'apposita
sezione dedicata, nel rispetto della vigente normativa anche in tenia
di tutela della riservatezza. 
    Nella domanda, ovvero nella scheda riassuntiva, previsto  che  il
candidato indichi e/o dichiari: 
      a) le generalita' (nome, cognome,  data  e  luogo  di  nascita,
codice fiscale); 
      b) la residenza; 
      c) il possesso della cittadinanza; 
      d) il comune di iscrizione nelle  liste  elettorali,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) il domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo di  posta
elettronica e/o  posta  elettronica  certificata,  ai  fini  di  ogni
necessaria comunicazione relativa al presente avviso; 
      f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati  di  cui
ai precedenti punti b) ed e); 
      g) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
e ss. mm. e ii., il trattamento dei propri dati personali; 
      h)  il  possesso  dei  requisiti   specifici   richiesti   (con
riferimento al diploma di laurea, con  indicazione  dell'Universita',
del voto conseguito e della data di rilascio); 
      i) il possesso, ove conseguito, del  certificato  di  frequenza
del  corso  di  formazione  in  materia  di  sanita'  pubblica  e  di
organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell'art. 3-bis comma  4
del decreto legislativo n. 502/92, ovvero  impegno  a  produrre  tale
certificazione entro 18 mesi dalla nomina; 
      j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui  al  comma
11 dell'art. 3, comma 9, e dell'art. 3-bis,  comma  10,  del  decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      k) di essere  a  conoscenza  delle  cause  di  incompatibilita'
previste dall'art. 3, comma 9,  e  dall'art.  3-bis,  comma  10,  del
decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
      l)  di  impegnarsi  a   rimuovere   le   eventuali   cause   di
incompatibilita' entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina; 
      m) di essere  a  conoscenza  delle  cause  di  inconferibilita'
previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
      n) di aver riportato/non aver  riportato  condanna,  anche  non
definitive, della Corte dei Conti e di essere/non essere sottoposto a
procedimenti per responsabilita' amministrativa - contabile; 
      o)  di  essere  a  conoscenza  che   costituiscono   cause   di
esclusione, e di non trovarsi in alcuna delle stesse: 
        la  sussistenza  delle  condizioni  previste  dal   comma   1
dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. e ii.; 
        essere   stato   oggetto   di   valutazione   negativa    con
provvedimento formale, per gli effetti  di  cui  all'articolo  3-bis,
commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992; 
        essere stato dichiarato decaduto dall'incarico  di  direttore
generale di aziende del Servizio Sanitario per i  motivi  esplicitati
nelle lettere a), b) ed e)  dell'articolo  8,  comma  6  della  Legge
Regionale n.18 del 16 giugno 1994 ovvero dell'art. 3-bis, comma 7 del
decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992; 
      p)  di  impegnarsi,  altresi',  fatto  salvo  quanto   previsto
dall'art. 15 della legge n. 183/2011, a depositare  entro  lo  stesso
termine, pena la decadenza, i documenti attestanti  il  possesso  dei
requisiti di  Legge  e  le  altre  dichiarazioni  rilasciate,  ed  in
particolare: 
        1) il diploma di laurea di cui all'art. 2 del presente  bando
(in originale o copia conforme nei modi di Legge); 
        2)   gli   eventuali   diplomi   di   specializzazione    e/o
perfezionamento (qualora i titoli di  studio  siano  stati  conferiti
all'estero, deve essere  prodotta  idonea  certificazione  attestante
l'equipollenza); 
        3) le  certificazioni  relative  all'attivita'  professionale
dalle quali emergano chiaramente la durata, la tipologia di direzione
tecnico-amministrativa   in   posizione   dirigenziale,   l'autonomia
gestionale e la diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche
o finanziarie; 
        4)  la  dichiarazione  di  cui  all'art.   20   del   decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
    Chiunque esponga dichiarazione o fatti non conformi  al  vero  e'
punibile  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  d.l.  n.  511/94,
convertito nella legge n. 590/1994, con la reclusione da sei  mesi  a
tre anni, fatte salve le ulteriori conseguenze previste  dalla  legge
applicabile. 
    La Commissione di Esperti per  l'accertamento  dei  requisiti,  a
proprio insindacabile giudizio, si riserva la  facolta'  di  chiedere
all'interessato,   in   qualsiasi    momento,    chiarimenti    sulle
dichiarazioni rese come pure sulla documentazione  prodotta,  incluso
il curriculum formativo e professionale. La Commissione di Esperti ha
la facolta', in ogni caso, di procedere a colloqui con i candidati. 
 
                               Art. 4 
 
 
                    (Presentazione della domanda) 
 
    La domanda, a pena di inammissibilita', dovra' essere  presentata
- esclusivamente con le modalita' indicate dal precedente articolo  3
- entro il termine perentorio delle  ore  12  del  trentesimo  giorno
successivo a  quello  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana.  Qualora  il  termine
dovesse cadere in giornata festiva ovvero di  sabato,  lo  stesso  si
intende  prorogato  alla  stessa  ora  del   primo   giorno   feriale
immediatamente successivo. 
 
                               Art. 5 
 
 
                     (Esclusione delle domande) 
 
    Non saranno prese in considerazione le domande nonche' i titoli o
documenti pervenuti in formato cartaceo. 
    Saranno escluse le domande pervenute oltre  il  termine  previsto
all'art. 4. 
    Gli  aspiranti  hanno  l'obbligo  di  comunicare  ogni  eventuale
cambiamento  di  indirizzo  e  di  recapito   telefonico   attraverso
l'apposita piattaforma informatica pubblicata on-line  sul  sito  web
istituzionale della Regione Lazio. 
    La Regione non  assumera'  alcuna  responsabilita'  nel  caso  di
irreperibilita' presso l'indirizzo comunicato  e  per  gli  eventuali
disguidi postali non imputabili all'Amministrazione. 
    Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4 del d.l.  13
settembre 2012, n. 158 convertito con la legge 8  novembre  2012,  n.
189, la Regione Lazio si avvarra' di una Commissione di  Esperti  per
l'accertamento dei requisiti richiesti  per  la  nomina  a  Direttore
Generale. 
    Costituiscono cause di esclusione: 
      la  sussistenza  delle  condizioni   previste   dal   comma   1
dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. e ii.; 
      essere stato oggetto di valutazione negativa con  provvedimento
formale, per gli effetti di cui all'articolo 3-bis, commi 5 e 6,  del
decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992; 
      essere stato dichiarato  decaduto  dall'incarico  di  direttore
generale di aziende del Servizio Sanitario per i  motivi  esplicitati
nelle lettere a), b) ed e)  dell'articolo  8,  comma  6  della  Legge
Regionale n. 18 del 16 giugno 1994 ovvero dell'art.  3-bis,  comma  7
del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. 
    L'elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale
verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
                               Art. 6 
 
 
                        (Procedure di nomina) 
 
    La scelta  degli  aspiranti  in  possesso  dei  requisiti  verra'
effettuata in conformita' alla normativa vigente. 
    Non possono essere nominati Direttori Generali gli aspiranti  che
all'atto della nomina incorrano in una delle cause  ostative  di  cui
all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, di seguito
integralmente trascritto: 
    Non  possono  essere  nominati  direttori   generali,   direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: 
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del  codice
penale; 
      b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
      c) coloro che sono stati sottoposti,  anche  con  provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti  della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3  agosto  1988,  n.
327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55; 
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata". 
    Si applicano le cause  di  inconferibilita'  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
 
                               Art. 7 
 
 
                      (Adempimenti successivi) 
 
    A seguito della  nomina  gli  interessati  dovranno,  a  pena  di
decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa: 
      a) presentare in originale o copia autentica le  certificazioni
attestanti i requisiti di  cui  all'art.  2  che  verranno  acquisite
definitivamente  dalle  competenti  strutture  amministrative   della
Regione Lazio per essere  inserite  nel  fascicolo  personale,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/2011; 
      b) rimuovere le eventuali  cause  di  incompatibilita'  di  cui
all'art. 3,  comma  9  e  dell'art.  3-bis,  comma  10,  del  decreto
legislativo n. 502/1992; 
      c)  stipulare  apposito  contratto   di   prestazione   d'opera
intellettuale, il cui schema tipo viene approvato  con  deliberazione
di Giunta Regionale in conformita' con quanto stabilito  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 6,
del decreto legislativo n. 502/1992; 
      d) presentare la dichiarazione di cui all'art. 20  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n.  39,  che  costituisce  condizione  per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico; 
      e) assumere le funzioni di Direttore Generale. 
    La durata  del  contratto  e  la  sede  di  assegnazione  saranno
indicate nell'atto di nomina. 
    L'accettazione   della   nomina    comportera'    automaticamente
l'accettazione della sede. 
 
                               Art. 8 
 
 
                  (Trattamento dei dati personali) 
 
    Ai sensi della normativa contenuta nell'art.  13  del  d.lgs.  n.
196/03 "Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali",  il
trattamento dei dati personali comunicati dagli  aspiranti  direttori
generali viene svolto a scopo istituzionale nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla succitata legge per finalita' strettamente connesse al
procedimento di nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitaria
della Regione Lazio, attraverso strumenti manuali ed informatici. 
    I suddetti dati sono raccolti e detenuti in base agli obblighi di
legge. Quanto precede vale anche per  gli  eventuali  dati  sensibili
(es. quelli da cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute
ovvero   l'adesione   a   partiti,   sindacati,    associazioni    ed
organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico). 
    Titolare del trattamento dei dati e' la Regione Lazio.