Concorso per 2 personale laureato (toscana) IRPET - ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 2 |
Fonte: | |
Sintesi: | IRPET - ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA Concorso (Scad. 19 luglio 2013) Bando di selezione pubblica per titoli ed esame per il conferimento di due Borse di Studio in materia di analisi di dati indivi ... |
Ente: | IRPET - ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA |
Regione: | TOSCANA |
Provincia: | FIRENZE |
Comune: | FIRENZE |
Data di inserimento: | 20-06-2013 |
Data Scadenza bando | 19-07-2013 |
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Concorso (Scad. 19 luglio 2013)
Bando di selezione pubblica per titoli ed esame per il conferimento di due Borse di Studio in materia di analisi di dati individuali relativi ad imprese o persone - Rettifica del Bando e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 1
Conferimento di borse di studio in materia di analisi di dati individuali relativi a imprese o persone
In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore con determinazione n. 20 del 21.5.2013, con le modifiche disposte con successiva determinazione n. 23 del 12.6.2013, l’I.R.P.E.T. - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, d’ora innanzi definito IRPET, indice una selezione pubblica per titoli ed esame per il conferimento di due borse di studio riservate a laureati in Università italiane o estere.
Le borse di studio finanziano un’attività di formazione da condursi presso l’IRPET. Lo svolgimento delle borse potrà prevedere attività di studio, formazione e ricerca anche presso altri enti ed istituzioni, qualora ciò sia considerato necessario per la realizzazione dei programmi di formazione correlati.
Il conferimento delle borse di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con lo svolgimento in via continuativa e prevalente di attività autonoma e con la fruizione da parte del candidato di altre borse di studio od analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata delle borse conferite dall’IRPET.
Art. 2
Contenuti, durata ed ammontare delle borse di studio
Le borse di studio hanno come oggetto la gestione e l’analisi di dati individuali relativi a imprese o persone.
In particolare potranno essere proposte attività formative su uno o più dei seguenti temi:
- gestione di archivi di dati individuali e loro analisi con tecniche di statistica multivariata;
- gestione di archivi di dati individuali e loro analisi con modelli statistici per dati cross-section e/o longitudinali;
- gestione di archivi di dati individuali e loro analisi con modelli per dati gerarchici o di durata;
- analisi di effetti causali da dati osservazionali;
- disegno di rilevazioni campionarie e analisi dei loro risultati secondo le tecniche statistiche più opportune, incluse quelle menzionate ai punti precedenti.
Tali attività di formazione hanno come particolare ambito di applicazione i progetti attivati da I.R.P.E.T.
in esecuzione del programma di attività comuni con Regione Toscana, di cui alla convenzione approvata con D.G.R. n. 246 del 15 aprile 2013 e finanziati con contributi provenienti dai fondi strutturali comunitari F.S.E e F.E.S.R. ed, in particolare, i progetti relativi alla valutazione delle politiche industriali e del lavoro, nonché il progetto relativo alla costruzione dell’Osservatorio imprese.
Le borse di studio avranno una durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, subordinata alla verifica dello stato di attuazione dei predetti progetti, cui la borsa è connessa, ed alla valutazione dei risultati raggiunti.
Il programma di attività relativo a ciascuna delle due borse di studio conferite sarà diretto da un coordinatore, nominato dal Direttore dell’IRPET, che ne determinerà le modalità per il concreto svolgimento.
L’ammontare lordo annuo di ciascuna borsa di studio è di euro 15.000,00 (quindicimila/00).
Il pagamento delle borse sarà effettuato con la periodicità stabilita dal Direttore dell’Istituto, anche in relazione alla verifica dell’andamento dell’attività formativa svolta dai beneficiari delle borse. Sull’importo da corrispondere saranno operate le ritenute nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 3
Obblighi degli assegnatari delle borse di studio
L’attività di formazione correlata alle borse di studio è da intendersi a tempo pieno.
Il borsista decadrà dal godimento della borsa di studio e perderà ogni diritto:
a) qualora non inizi l’attività nel termine indicato nella lettera di notifica dell’esito della selezione;
b) in caso di gravi e ripetute mancanze di natura comportamentale, accertate dal coordinatore della borsa;
c) nel caso sia accertato un irregolare svolgimento dell’attività di formazione cui è demandato, ovvero una insufficiente attitudine od interesse all’attività medesima.
La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento del Direttore dell’IRPET, previo contraddittorio con il borsista, comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo il saldo degli eventuali diritti acquisiti.
Qualora il mancato regolare svolgimento dell’attività di borsa sia dovuto a certificati motivi di salute o ad altri gravi motivi la cui valutazione è demandata al Direttore dell’IRPET, di concerto con il coordinatore della borsa, il borsista sarà tenuto a proseguire l’attività di borsa per un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata mancata attività.
L’interruzione volontaria anticipata da parte del borsista dell’attività correlata alla borsa di studio deve essere comunicata con congruo anticipo al responsabile della ricerca ed al Direttore. L’interruzione comporta la cessazione del pagamento della borsa dalla decorrenza della medesima, fatta salva la verifica, da parte del responsabile della borsa, dell’andamento dell’attività formativa al momento dell’interruzione.
Alla scadenza delle borse di studio gli assegnatari dovranno predisporre una particolareggiata relazione sull’attività svolta, che sarà vistata dal coordinatore della borsa.
Con l’accettazione della borsa di studio non verrà in alcun modo a costituirsi una posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l’IRPET o con altro ente o istituzione pubblica.
A seguito del conferimento della borsa di studio ed entro la data di inizio dell’attività formativa correlata, l’assegnatario dovrà stipulare polizza assicurativa contro gli infortuni di durata pari a quella della borsa di studio, riferita specificamente all’attività di formazione correlata alla borsa di studio conferita dall’IRPET, anche in sedi diverse da quella dell’Istituto.
Art. 4
Requisiti per la partecipazione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, oppure cittadinanza extra-comunitaria, purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, e dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
2. la maggiore età;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. essere in possesso di Diploma di Laurea (DL), appartenente alle classi di laurea del vecchio ordinamento, o di Laurea Specialistica (LS) e/o Laurea Magistrale (LM), appartenente alle classi di lauree di cui al DM 509/99 e al DM 270/04, in discipline statistiche ed equipollenti (secondo i criteri di equiparazione stabiliti con Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, disponibile nel sito istituzionale del M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università - www.miur.it, sezione Università), o titolo estero equivalente, conseguito in data non anteriore ad un quinquennio dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
5. (solo per i cittadini extra-comunitari) essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di studio o negli altri casi consentiti ai sensi del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31.8.1999, n. 394.
I cittadini non italiani possono conseguire le borse di studio, a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso del colloquio d’esame.
I cittadini dell’Unione Europea in possesso di titoli di studio esteri devono produrre, al momento dell’eventuale conferimento della borsa di studio, dichiarazione di equivalenza del titolo di studio nei termini stabiliti dalla legislazione vigente. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio UORCC.PA, Corso Vittorio Emanuele, 116, 00186 Roma, e al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VI - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma (informazioni sono disponibili all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it) I cittadini extra-comunitari in possesso di titolo di studio non italiano devono produrre il medesimo in copia autentica, tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore, al momento dell’eventuale conferimento della borsa di studio.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
L’accertamento della mancanza dei requisiti per l’ammissione alla selezione, comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione stessa o la revoca delle borse di studio eventualmente conferita.
Art. 5
Domanda di ammissione alla selezione
Per partecipare alla procedura di selezione, gli interessati dovranno presentare, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, domanda di ammissione redatta in carta libera, utilizzando, anche in copia fotostatica, l’apposito modello (allegato A), da spedire a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento indirizzata al Direttore dell’IRPET, via Pietro Dazzi, 1, 50141 Firenze.
SONO FATTE SALVE LE DOMANDE GIA’ PRESENTATE O INVIATE NEI TERMINI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SU BURT DEL 29.5.2013, PARTE TERZA, N. 22, E PRECISAMENTE DAL 30 MAGGIO 2013 ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SUL BURT.
La domanda può inoltre essere recapitata a mano, entro il termine perentorio di cui sopra, all’ufficio protocollo dell’IRPET, presso l’indirizzo sopra indicato, dalle ore 10.00 alle 13.00 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportato il nome, il cognome, l’indirizzo del candidato e l’indicazione della selezione in oggetto e dell’area disciplinare relativa alle borse di studio cui si intende concorrere.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre la data di scadenza, nei limiti dei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tale data, purché spedite entro il termine perentorio di cui sopra (a tal fine farà fede la data del timbro postale di partenza).
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e/o domicilio;
b) di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero la cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, oppure la cittadinanza extra-comunitaria, purché con un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, e di essere regolarmente soggiornante nel territorio italiano (solo per i cittadini extra-comunitari);
c) il godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini non italiani, tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza;
d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato; (solo per cittadini di Stato membro dell’Unione Europea) la dichiarazione di produrre attestato di equivalenza del titolo di studio, al momento dell’eventuale conferimento della borsa di studio; (solo per i cittadini extra-comunitari) la dichiarazione di produrre il titolo di studio in copia autentica, tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore, al momento dell’eventuale conferimento della borsa di studio;
e) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
h) l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
i) l’indirizzo presso il quale devono pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale e del recapito telefonico; i candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali, successive variazioni dei suddetti dati;
j) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sono documentabili.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono fare esplicita richiesta nella domanda dell’ausilio eventualmente necessario, nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali.
La domanda di ammissione deve essere firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.
L’ammissione alla selezione dei candidati è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
L’IRPET, con provvedimento motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successiva all’espletamento della prova d’esame, l’esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione.
L’IRPET non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione alla selezione i candidati devono allegare, in originale o in copia autentica, le certificazioni e la documentazione relativa ai titoli di cui al successivo art. 8 e la tesi di laurea; devono inoltre allegare il proprio curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, con la relativa documentazione.
In luogo delle certificazioni o delle documentazioni rese in originale o in copia autentica, i candidati possono effettuare, nella forma di cui al fac-simile allegato al presente bando (allegato B), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, primo comma, del medesimo DPR n. 445/2010, le pubblicazioni, la tesi di laurea ed altri elaborati utili per la valutazione dei titoli e del curriculum, possono essere prodotti, oltre che in originale o in copia autentica, anche in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata alla domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari che la copia fotostatica è conforme all’originale. I titoli e le documentazioni prodotte nei termini suddetti devono essere documentabili.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione ove sia inserita nella domanda di ammissione alla selezione, ovvero allegata alla domanda e presentata direttamente al dipendente incaricato di riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, fronte/retro, di un valido documento di identità del candidato. Saranno ritenuti validi i documenti di identità non scaduti, provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione.
Qualora, nei casi richiesti, non venga prodotta copia del documento di identità, il candidato verrà ammesso alla selezione, ma non si procederà alla valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni.
La documentazione allegata alla domanda ed al curriculum deve essere specificatamente indicata in apposito elenco da allegare alla domanda di partecipazione.
Art. 7
Composizione della commissione esaminatrice e determinazione dei punteggi
Per la selezione dei candidati alle borse di studio in conferimento sarà costituita una commissione esaminatrice composta dal Direttore, o da un dirigente dell’IRPET da questi delegato, da un dipendente dell’IRPET, cui è attribuita la responsabilità scientifica del programma di ricerca relativo alla borsa di studio da conferire e da un membro esperto, scelto dal Direttore anche tra soggetti esterni all’Istituto, quali membri effettivi. Le funzioni di Presidente saranno svolte dal Direttore dell’IRPET, o dal dirigente da lui delegato. Il Direttore provvederà inoltre alla nomina di un membro supplente e del segretario della commissione.
La commissione disporrà complessivamente di 42 punti, così suddivisi:
- per i titoli, 12 punti - per la prova orale, 30 punti La votazione finale è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova di esame.
Art. 8
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, secondo il criterio di attinenza alle tematiche indicate all’art. 2 del presente bando e sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie di titoli e con i punteggi di seguito indicati:
a) Tesi di laurea Alla tesi di laurea sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3, a condizione che vi sia attinenza con l’oggetto della borsa, sulla base del voto di laurea.
b) Percorso di studio post-laurea e pubblicazioni Al conseguimento di un diploma post-universitario (Master) sono attribuiti, secondo il criterio dell’attinenza, fino a punti 2;
Al conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono attribuiti, secondo il criterio dell’attinenza, fino a punti 4;
Ad eventuali pubblicazioni, sempre attinenti all’area disciplinare oggetto delle borse di studio, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 2.
c) Curriculum Alle attività di studio e formazione e di lavoro non riferibili a titoli già valutati, attinenti all’oggetto delle borse di studio, è attribuito fino a 1 punto.
I punteggi per i titoli sono attribuiti dalla commissione prima dello svolgimento della prova orale nei confronti di tutti i candidati ammessi alla selezione, secondo criteri generali approvati preventivamente dalla commissione, tenendo conto in ogni caso dell’attinenza con l’ambito di ricerca cui si riferiscono le borse di studio in conferimento.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 9
Prova di esame
L’esame consta di una prova orale. La prova sarà finalizzata ad accertare e valutare:
- le conoscenze dei candidati sui contenuti dell’attività di borsa specificati al precedente articolo 2 - la conoscenza di almeno uno tra i seguenti programmi per la gestione e l’analisi dei dati: SAS, Stata, R;
- il livello di conoscenza della lingua inglese.
Saranno, inoltre, accertati l’interesse e l’attitudine dei candidati allo svolgimento dell’attività di studio e ricerca sulla materia, anche mediante l’approfondimento dei contenuti del curriculum culturale, professionale e scientifico, della tesi di laurea e delle eventuali pubblicazioni presentate.
La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a 21/30.
La data della prova orale sarà stabilita dalla commissione esaminatrice e resa nota almeno 15 giorni prima della data della prova, secondo le modalità di seguito indicate.
Gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, i calendari delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il concorso in oggetto saranno resi pubblici esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet www.irpet.it, nella pagina principale, sezione “Avvisi”.Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. I candidati non riceveranno pertanto nessuna comunicazione postale al riguardo.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno alla prova orale nel luogo, alla data ed agli orari stabiliti. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere la prova orale alla data stabilita, per infortunio, malattia o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena l’esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova orale, recapitando alla commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l’assenza alla prova, può disporre a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre 10 giorni dalla prima convocazione.
Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare il colloquio in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell’interessata da comunicare al presidente della commissione, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla Azienda Sanitaria competente per territorio, da presentare alla commissione entro tre giorni successivi a quello della richiesta. Il periodo di proroga non può essere superiore, in alcun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza. La commissione di valutazione può disporre in qualunque momento visita fiscale nei confronti dei candidati di cui al presente comma ed a quello precedente.
Art. 10
Graduatoria
Espletata la prova, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati relativa alle borse di studio in conferimento, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuno dei candidati.
Il Direttore dell’IRPET, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori della selezione.
La determinazione di approvazione della graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.); dalla data di pubblicazione decorrono i tempi per eventuali impugnative.
Di norma entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della graduatoria, e comunque entro i tre mesi successivi all’inizio dell’attività borsistica, l’IRPET procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in materia di sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La graduatoria della selezione resta aperta per 18 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e potrà essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dei progetti di formazione, cui il presente bando si riferisce, per la eventuale sostituzione dei titolari delle borse di studio.
Art. 11
Comunicazione del conferimento delle borse di studio
Il Direttore dell’IRPET comunicherà ai vincitori della selezione, mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, il conferimento della borsa di studio, nonché la data prevista di inizio dell’attività borsistica.
Entro il termine di cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esito della selezione, i vincitori della selezione, o altro candidato utilmente collocato in graduatoria, dovranno far pervenire la dichiarazione di accettazione delle borse di studio alle condizioni prescritte dal bando di selezione e dal regolamento per l’accesso all’impiego ed il conferimento di borse di studio presso l’IRPET, nonché la dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità nelle forme previste dall’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,di non svolgere, dal momento dell’accettazione delle borse, alcuna attività di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero prevalente e continuativa attività autonoma, e di non usufruire di altre borse di studio, né di analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata delle borse conferita dall’IRPET.
Copia della polizza assicurativa di cui al precedente articolo 3 dovrà essere presentata entro la data di inizio della attività formativa correlata alla borsa.
Entro la medesima data i vincitori della selezione:
- se cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, dovranno produrre dichiarazione di equivalenza del titolo di studi;
- se cittadini extra-comunitari, dovranno produrre il titolo di studio in copia autentica, tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore, e, con le medesime modalità, eventuali altri titoli di formazione e di esperienza professionale, rilasciati in Stati esteri non appartenenti all’Unione Europea, dichiarati in sede di presentazione della domanda. Gli stessi dovranno produrre inoltre copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e di quella di avvio dell’attività formativa.
In caso di non accettazione da parte dei vincitori della selezione, o di uno di essi, ovvero della sussistenza di altra causa ostativa al conferimento delle borse al/i vincitore/i, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si informa che:
a) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, registrati e conservati presso l’IRPET nel rispetto di quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto con l’assegnatario delle borse per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo;
b) le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato;
c) il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione;
d) il trattamento è effettuato dagli incaricati autorizzati con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia; la durata del periodo di conservazione dei dati personali registrati è di dieci anni dalla cessazione del rapporto tra l’IRPET ed il soggetto; è garantito il periodico aggiornamento dei dati secondo quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
e) riguardo il trattamento dei dati personali e le relative modalità, il soggetto interessato, con richiesta rivolta al titolare del trattamento, potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Il Titolare del trattamento è l’I.R.P.E.T. , via Pietro Dazzi, 1, 50141 Firenze, tel. n. 055459111, fax n. 0554591240, e-mail info@irpet.it . Il Responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Attività amministrative e finanziarie.
Art. 13
Disposizioni finali
L’IRPET si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore, il presente bando.
Il responsabile del procedimento concorsuale, ai sensi della art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuato nel dott. Carlo Pagliazzi, dirigente amministrativo dell’IRPET.
I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni allegati alla domanda e al curriculum possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, entro quattro mesi dall’approvazione della graduatoria di merito della selezione.
Decorso tale periodo la documentazione sarà oggetto di scarto e pertanto non più recuperabile da parte degli interessati.
I candidati possono ritirare la documentazione predetta anche prima dell’espletamento della selezione, purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all’esito della selezione medesima.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento di accesso agli impieghi e per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET, nel testo vigente, approvato dal Direttore con determinazione n. 15 del 15 aprile 2013, modificata con determinazione n. 22 dell’11 giugno 2013.
Il Direttore Stefano Casini Benvenuti