Concorso per 4 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 30-07-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 29 agosto 2013) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Eserc ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-07-2013
Data Scadenza bando 29-08-2013
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 29 agosto 2013)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, riservato ai laureati in psicologia.

 
                       IL DIRETTORE GENERALE  
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di  decisione  e  di   controllo   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita'  Militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art.
2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei   decreti   ministeriali   non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione Generale  della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013 - 2015; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative  dell'Amministrazione  Difesa,  il   reclutamento   del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso  straordinario  per
il reclutamento di Sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo
speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito per l'anno 2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti  in  servizio  permanente
nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, con riserva  di
1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero  dei
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione Generale per il  Personale  Militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti  internet   www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
concorrenti di entrambi i  sessi  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato nel  successivo  art.
4, comma 1: 
      a) non hanno superato il giorno di compimento del 32°  anno  di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
applicano al limite di eta' sopraindicato; 
      b) sono cittadini italiani; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      e) non sono stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che  intervenga  fino  al
conferimento della nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  deve
essere segnalata con  immediatezza  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      g) sono in possesso della laurea  magistrale  in  psicologia  e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo  il  precedente  ordinamento  e   sostituiti   dalla   laurea
magistrale suindicata. Saranno ritenuti validi  anche  i  diplomi  di
laurea o le lauree specialistiche  conseguiti  secondo  i  precedenti
ordinamenti, equiparati alla laurea  magistrale  suindicata  (decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270  e  successive  modificazioni).
Saranno inoltre ritenute valide le lauree che, per la  partecipazione
ai concorsi  per  l'accesso  al  pubblico  impiego,  sono  dichiarate
equiparate  a  quella  suindicata  con  provvedimento  legislativo  o
amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di  allegare
alla domanda di partecipazione, con le modalita' indicate nel comma 3
dell'art.  4,  la  relativa   attestazione   di   equiparazione.   La
partecipazione al  concorso  dei  concorrenti  che  hanno  conseguito
all'estero  il  titolo  di  studio  prescritto  e'   subordinata   al
riconoscimento,   da    parte    del    Ministero    dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca,  dell'equiparazione  del  titolo
stesso al titolo precedentemente elencato. All'uopo  gli  interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al  concorso,
con le modalita' sopraindicate, l'attestazione  di  equiparazione  al
titolo di studio previsto in Italia. 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale  al
servizio  militare  incondizionato  quali   ufficiali   in   servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Esercito,  da  accertarsi  con  le
modalita' prescritte dai successivi artt. 10, 11 e 12, comunque entro
la data di  approvazione  della  graduatoria  di  merito  di  cui  al
successivo art. 15. I  candidati  di  sesso  femminile  in  stato  di
gravidanza  non  potranno  essere  sottoposti  all'accertamento   del
requisito di idoneita' previsto dal  successivo  art.  12,  comma  5,
lettera e)  in  quanto,  ai  sensi  dell'art.  580  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  citato  nelle
premesse, lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti dei candidati il cui stato di gravidanza,  accertato  anche
con le modalita' previste dal successivo art. 11,  comma  3,  lettera
b), il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  -
Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari procedera' ad una  nuova
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di cui al successivo  art.  15.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al successivo art.  8,  comma
2, lettera b)  ne  dara'  notizia  alla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare che  escludera'  il  candidato  dal  concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando; 
      b) all'accertamento, anche successivo  alla  nomina,  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, del possesso  del  requisito  della  condotta  e  delle
qualita'  morali  stabiliti  per  l'ammissione  ai   concorsi   nella
magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste  dalla
vigente normativa. 
    3. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del  conferimento  della  nomina  a  Ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, la procedura di concorso di cui  all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il  portale  dei  concorsi
on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi   portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare o  da  Ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una
delle seguenti modalita': 
      a. fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal  concorrente  e  gli
estremi di un documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
      b.  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  ovvero
mediante smart card e credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse senza  dover  di  volta  in  volta
ripetere la procedura di accreditamento. In caso  di  smarrimento  di
tali credenziali  di  accesso,  i  concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato   nel   citato   portale,    dovra'    essere    compilata
necessariamente on-line ed inviata entro il termine perentorio di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza  della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Per esigenze tecniche connesse con  la  possibilita'  offerta  ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione  dichiarazioni
sostitutive atte  a  dimostrare  il  possesso  di  titoli  di  merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9,
il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del concorrente)
della domanda non ancora inviata/presentata. Tale  copia,  riportante
la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata
in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni  allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono  allegare/da  allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   10,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato  assegnare  a
tali files il nome corrispondente al  certificato/attestazione  nello
stesso   contenute    (ad    es.:    master.pdf,    equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a  video  e,  successivamente,  una  comunicazione  con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.  Tale
messaggio, valido  come  ricevuta  di  presentazione  della  domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla  prima
prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno
anche scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate anche  in  via  telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, la Direzione Generale per  il  Personale  Militare  si
riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di
giorni  pari  a  quelli  di   mancata   operativita'   del   sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line  del  portale  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle  prove
scritte,     calendari     di     svolgimento     delle     selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove  di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.),  e  un'area  privata  nella  quale  saranno  rese
disponibili le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  al
medesimo.  Della  presenza  di  tali  comunicazioni   i   concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero  con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo,  inserite  nell'area  pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta  elettronica  certificata
(se  posseduta  e  dichiarata  dai  concorrenti  nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata  o  telegramma  ovvero  con
qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione
da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo,  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno  anche   pubblicate   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.esercito.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) -  utilizzando  esclusivamente  un
account di PE - o posta elettronica certificata (PEC)  -  utilizzando
esclusivamente un account di PEC -  rispettivamente  agli  indirizzi:
uadrs@ceselna.esercito.difesa.it                                    e
centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al  quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque  essere  allegata  copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso  e  mobile
da parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      c) valutazione dei titoli; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di
validita'. 
    2. All'atto dell'emissione del decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art.  15,  comma  2  (indicativamente  entro  la  fine  di
dicembre 2013), tutti  i  concorrenti  -  compresi  quelli  di  sesso
femminile per i quali la positivita' del  test  di  gravidanza  abbia
comportato ai sensi dell'art. 580 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,   un   temporaneo   impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  -   dovranno   essere
risultati idonei in tutte  le  prove  e  in  tutti  gli  accertamenti
previsti dal precedente comma 1. 
    3. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale  danneggiamento
o  perdita  di  oggetti  personali  che  i   concorrenti   lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al  comma  1
del  presente  articolo;  per  contro  provvedera'  ad  assicurare  i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante  il
periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento  delle  prove  e
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con  successivi  decreti  dirigenziali,  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale,  per
la valutazione dei titoli e per la formazione  della  graduatoria  di
merito; 
      b) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      e) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  Brigadiere
Generale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello  del  Corpo  Sanitario  dell'Esercito,
specialista in psichiatria, membro; 
      c) un Ufficiale del Corpo Sanitario dell'Esercito  in  servizio
permanente laureato  in  psicologia,  abilitato  all'esercizio  della
professione di psicologo, membro; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non  inferiore
a Maggiore qualificati  istruttori  militari  di  educazione  fisica,
membri; 
      c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 
    4. La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Colonnello del Corpo Sanitario dell'Esercito, presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Maggiore del Corpo Sanitario dell'Esercito, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  Brigadiere
Generale del Corpo Sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente,
presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  medici   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e  di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo. 
    6. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello del ruolo normale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; 
      b) un Ufficiale in  servizio  permanente  del  Corpo  Sanitario
dell'Esercito specialista in  psichiatria,  e/o  psicologia  clinica,
membro; 
      c) un Ufficiale in  servizio  permanente  del  Corpo  Sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro; 
      d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
a voto. 
    Tali Ufficiali dovranno essere  diversi  da  quelli  che  avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2  e  4  del
presente articolo. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo  Sanitario  in  servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata  volti  ad
accertare il grado di conoscenza  della  lingua  italiana  anche  sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di  attualita',  di
educazione civica, di storia,  di  geografia,  di  matematica,  della
lingua inglese, nonche' della  normativa  di  interesse  delle  Forze
Armate,  il  cui  programma  e'  riportato   nell'allegato   A,   che
costituisce parte integrante del  presente  decreto.  Il  numero  dei
quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua
inglese - e il 50% di cultura militare) e  la  durata  massima  della
prova saranno  fissati  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente  art.  7,  comma  2  e  comunicati  ai  concorrenti  prima
dell'inizio della prova stessa; 
      b)  una  prova  scritta   di   cultura   tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento di un componimento vertente su  materie
tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia  sono  riportati
nel gia' citato allegato A al presente decreto. 
    2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima  delle
09.30,  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice",  viale  Mezzetti  n.  2,
Foligno, secondo il seguente calendario: 
      a) 8 ottobre 2013, prova scritta di cultura generale; 
      b)   9    ottobre    2013,    prova    scritta    di    cultura
tecnico-professionale. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno  rese  note  a  partire  dal  3  settembre  2013,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni  del  portale  e  nei  siti  www.esercito.difesa.it   e
www.persomil.difesa.it. Si potranno chiedere informazioni  al  Centro
di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  -   Reparto
Concorsi Accademia e Scuole Militari  al  numero  0742/357814  (mail:
uadrs@ceselna.esercito.difesa.it)  o   Ministero   della   difesa   -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il pubblico numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it). 
    I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi  presso  la  sede  d'esame  almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della  prova,  muniti  di
carta d'identita' o di  altro  valido  documento  di  riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello
Stato. Tali  concorrenti  dovranno  poter  esibire  il  messaggio  di
avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli
estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente  medesimo  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. 
    L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'  fornito  ai
concorrenti sul posto, compresa una  penna  a  sfera  con  inchiostro
indelebile, l'unica con la  quale  dovra'  essere  redatta  la  prova
scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. La correzione  della  prova  scritta  di  cultura  generale  e
militare sara' effettuata subito dopo il  termine  della  stessa  con
l'ausilio di sistemi informatizzati. 
    Ai  concorrenti  verra'  attribuito  un  punteggio  espresso   in
trentesimi in relazione al numero  di  risposte  esatte.  Per  essere
ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta  di   cultura   tecnico   -
professionale, di cui al  successivo  comma  4,  essi  dovranno  aver
risposto  correttamente  almeno  al  60  per  cento  delle   domande,
riportando il punteggio di 18/30. 
    L'esito della prova sara' reso  noto  ai  concorrenti  il  giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dai  presidenti  delle
rispettive  commissioni  esaminatrici.  Nella  sede  d'esame   verra'
affisso in bacheca l'elenco degli idonei  e  quello  degli  inidonei.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti.  L'esito  della  prova  scritta  di
cultura generale sara', inoltre, inserito  nell'area  pubblica  della
sezione  comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   e   nei   siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
    4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sara' fornito sul  posto  l'occorrente  per  lo
svolgimento della prova  stessa,  compresa  una  penna  a  sfera  con
inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta  la
prova scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    5.  La  prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. Essi riceveranno  comunicazione  del  superamento  di  detta
prova. 
    L'esito delle prove  scritte,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi artt. 10, 11 e  12  del  presente
decreto saranno resi noti a partire dal 28 ottobre  2013  con  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi. Tale  avviso  sara',  inoltre,  consultabile  nei  siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri,  i
titoli di merito dei soli concorrenti che  risulteranno  idonei  alla
prova scritta  di  cultura  tecnico  professionale.  A  tal  fine  la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera' i  titoli,  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente bando. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica   svolta   dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella  domanda  i  percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a) attivita' professionale svolta dopo la  laurea  e  attinente
alla stessa nell'ambito delle  Forze  Armate  o  Corpi  Armati  dello
Stato: fino a un massimo di punti 2/30; 
      b) attivita' professionale svolta dopo la  laurea  e  attinente
alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a  un  massimo
di punti 2/30; 
      c) laurea specialistica  richiesta  per  la  partecipazione  al
concorso: 
        1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30; 
        2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105:  punti
0,5/30; 
      d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino  a  un  massimo  di
punti 1/30; 
      e)   corsi   post-laurea   di   formazione   in   tecniche   di
psicodiagnostica di durata biennale: fino  ad  un  massimo  di  punti
2/30; 
      f) corsi  di  formazione  post-universitaria  della  durata  di
almeno un anno accademico, inerenti  alla  psicologia  del  lavoro  e
delle organizzazioni: fino a un massimo di punti 2/30. 
                               Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di  cultura
tecnico-professionale  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli  accertamenti
sanitari e attitudinale. 
    Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo,  indicativamente  nel  mese  di  novembre
2013,  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito  di  Foligno.  La  convocazione   nei   confronti   dei
concorrenti idonei sara' effettuata con  le  modalita'  previste  dal
precedente art. 5, comma 1. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
compatibilmente  con  le  disponibilita'   dello   stesso,   potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti  di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
      a) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
di tipo B, in corso di validita' rilasciato  da  medici  appartenenti
alla  Federazione  Medico-Sportiva  Italiana   ovvero   a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che  esercitano  in  tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina  dello  sport.
Il  documento  dovra'  avere  validita'  annuale  con  scadenza   non
anteriore al 31 dicembre  2013.  La  mancata  presentazione  di  tale
certificato determinera' l'esclusione dal concorso; 
      b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi  da
quella di convocazione agli accertamenti sanitari  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario  Nazionale  attestante  la  recente  effettuazione
dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV. 
    La  mancata  presentazione  di  detto  certificato   determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso. 
      c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato entro  i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se
esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica,  l'esame
radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione); 
      d) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
B, che costituisce parte integrante del presente decreto,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      e)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
da non oltre tre mesi dalla data di presentazione  agli  accertamenti
sanitari,  attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi  HIV.  La  mancata  presentazione  di  tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita'  stabilite  dalla  legge.  I  soli  concorrenti   risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai  corsi  -  dovranno  produrre  il  certificato  anamnestico  delle
vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture
sanitarie pubbliche. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) referto attestante l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale  entro  i  tre  mesi
precedenti la data di  presentazione.  La  mancata  presentazione  di
detto certificato determinera'  l'esclusione  della  concorrente  dal
concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale entro i cinque giorni  lavorativi  precedenti  la  data  di
presentazione alle prove medesime. 
    Le concorrenti che  non  esibiranno  tale  referto  del  test  di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine  della  effettuazione  in
piena sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami
previsti al successivo art. 11, comma 2 al test  di  gravidanza,  che
escluda  la  sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato   stato   di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra'  l'effetto  indicato  al  successivo
art. 11, comma 4. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. Tutti i concorrenti, inoltre, devono presentarsi muniti di  un
referto, rilasciato in data non anteriore a un  mese  antecedente  la
visita, da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,  attestante
l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti  urinari
di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   anfetamine,   cocaina,
oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta  impregiudicata  la  facolta'   per
l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei  concorsi
di cui al precedente art. 1. 
    5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3  e
4 del presente articolo dovra' essere  consegnata  al  personale  del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito  che,  con
l'ausilio di personale medico in servizio  al  predetto  del  Centro,
verifichera' la validita' delle  certificazioni  di  volta  in  volta
prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale.  I
concorrenti che all'atto della presentazione non  siano  in  possesso
anche di uno solo dei suddetti documenti  sanitari,  con  l'eccezione
dell'esame radiografico e - per il personale femminile - del test  di
gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti sanitari  e  quindi
esclusi dal concorso. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 
    6. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di  salto,  sia
per  i  concorrenti  di  sesso  maschile  sia  per  quelli  di  sesso
femminile, al fine di  rendere  piu'  omogeneo  l'andamento  di  tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle  stesse  e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo allegato C contiene disposizioni circa i  comportamenti  che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per  le  ipotesi
di esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
determinera'  giudizio  di  inidoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza   fisica   senza
attribuzione  di  alcun  punteggio  incrementale.  In  tal   caso   i
concorrenti potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine  di
conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato  nel  gia'   citato
allegato C al presente decreto. 
    7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra' i concorrenti  agli  esercizi  obbligatorie  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      b) attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi  gli  esercizi  facoltativi  il   punteggio   corrispondente
indicato nel  gia'  citato  allegato  C  al  presente  decreto.  Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i  2
punti, sara' comunicato seduta stante ai  concorrenti  e  concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. 
                               Art. 11 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento  del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
Ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario dell'Esercito. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le  modalita'  previste  dalle  direttive  tecniche  della  Direzione
Generale della Sanita' Militare del  5  dicembre  2005  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  impartite   per   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare e per delineare il profilo sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. 
    Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei  seguenti  specifici  requisiti
fisici: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile,  e  a
m. 1,61, se di sesso femminile; 
      b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico  normale  accertato
mediante visita oculistica; 
      c) perdita uditiva: 
        1) monolaterale con valori compresi tra 25 e 35 dB; 
        2) bilaterale con  perdita  percentuale  totale  di  compresa
entro il 20%; 
        3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a  6000  -  8000
Hz; 
      d) profilo minimo del sistema psichico: normale  assetto  della
struttura  di  personalita',  nelle  sue  componenti  intellettiva  e
comportamentale, con lievi note di introversione, di insicurezza,  di
iperemotivita' del  carattere,  tali  comunque  da  non  pregiudicare
l'adattamento alla vita militare. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le
cui     caratteristiche     sono     visualizzabili     sul      sito
www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi)  o   siano
possibile indice di personalita' abnorme (in tal  caso  da  accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      i)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   ad   indagini   radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D. 
    Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
    4. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  3  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo,  il  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito  -  Reparto  Concorsi  Accademia  e   Scuole   Militari
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 15. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione  Generale
per il Personale Militare che escludera' la  candidata  dal  concorso
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: 
    

PS     CO     AC     AR     AV     LS     LI     VS     AU

 2      2      2      2      2      2      2      2      2

    
    Ai concorrenti giudicati idonei  la  commissione  attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   A   ogni
coefficiente 2 di ciascuna  delle  caratteristiche  somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente  1
del  profilo  stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.
Pertanto,  il  punteggio  massimo  conseguibile  al   termine   degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: 
      a) affetti da disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve
(dislalia o disartria); 
      b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso,  anche  saltuario,  di  sostanze  stupefacenti,
nonche' per utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      c) affetti da malattie o  lesioni  acute  per  le  quali  siano
previsti tempi lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute  e  dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; 
      d) imperfezioni e infermita' che seppur non  contemplate  nelle
precedenti  lettere,  risultano   comunque   incompatibili   con   il
successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito. 
    7. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a)  "idoneo  quale  Ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione  del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5; 
      b) "inidoneo quale  Ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente",  con  indicazione
della causa di inidoneita'. 
    I concorrenti, che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciare prevedere il possibile  recupero  dell'idoneita'  fisica  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica  per  verificare  il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l'accertamento attitudinale.  I  concorrenti  che
non avranno recuperato, al momento della nuova  visita,  la  prevista
idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi  dal  concorso.  Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    8. I concorrenti che sotto il profilo  sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi  Accademia  e
Scuole Militari, specifica istanza di riesame  di  tale  giudizio  di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  giungere,   con   le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di Selezione entro il decimo giorno successivo a quello della  visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con  le  modalita'  previste
della  documentazione  sanitaria   comportera'   il   rigetto   della
sopracitata istanza di riesame. 
    La documentazione sanitaria inviata dai  concorrenti  a  supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d)  che,  solo  se  lo  riterra'
necessario, sottoporra' gli  interessati  ad  ulteriori  accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle procedure  concorsuali  e  contenere  i  costi  derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,
lett. b) e  c),  i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno  essere  ammessi,
con riserva,  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 12. 
    9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale  dell'Esercito,  formale  comunicazione  circa
l'esito dell'istanza proposta. 
    10. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o  che  ad  essi  avranno  rinunciato,
saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  sanitari,   i   concorrenti
giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11,
comma 7 e 8, saranno sottoposti a un accertamento attitudinale per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili  all'espletamento  delle
mansioni di Ufficiale in servizio permanente del ruolo  speciale  del
Corpo Sanitario dell'Esercito. 
    2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  6,  secondo
le direttive tecniche impartite dallo Stato  Maggiore  dell'Esercito,
attraverso una serie di prove (batteria  testologica  e  questionario
informativo) e una intervista di selezione individuale  valutera'  le
seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di  quello  attitudinale  saranno  disponibili  presso  il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito -  Reparto
concorsi Accademia e Scuole Militari, entro  il  terzo  giorno  dalla
data di conclusione degli stessi. 
                               Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1. Saranno ammessi a  sostenere  la  prova  orale  i  concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 
    2. La prova orale, vertente  sulle  materie  riportate  nel  gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede  e  nel
giorno che saranno  resi  noti  agli  interessati  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1 (indicativamente nel mese  di
dicembre 2013). 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione  al  concorso,  sosterranno
una prova orale  facoltativa  di  lingua  straniera,  scelta  fra  la
francese, l'inglese, la spagnola  e  la  tedesca,  con  le  modalita'
riportate nel gia' citato  allegato  B.  Tale  prova  facoltativa  si
svolgera' contestualmente alla prova orale. 
    Ai concorrenti che sosterranno detta prova  di  lingua  straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
    a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
    b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; 
    c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; 
    d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; 
    e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; 
    f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; 
    g) da 28/30 a 30/30: punti 6. 
                               Art. 14 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e  degli
accertamenti previsti dall'art.  6  del  presente  decreto  (comprese
quelle  eventualmente  necessarie  per  completare  le   varie   fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso  le
relative  sedi  di  svolgimento,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 10, comma  2  del  presente  decreto,  sono  a  carico  dei
concorrenti. 
    2.  I  concorrenti  se  militari  in  servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, sino a un  massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti  previsti  dal  precedente  art.  6  del  presente
decreto, nonche' quelli necessari per il  raggiungimento  della  sede
ove si svolgeranno e per il rientro in  sede.  In  particolare  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di  cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria  sara'  computata  in  licenza
ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 15 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a  cura  della  commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
      a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) il punteggio riportato nella prova orale; 
      f)  l'eventuale   punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera. 
    La  graduatoria   di   merito   sara'   approvata   con   decreto
dirigenziale. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.  A  parita'  di  merito,  si
terra' conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, che i  concorrenti  hanno
dichiarato nelle domande di partecipazione al  concorso  in  apposita
dichiarazione sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
n. 127/1997, come integrato dall'art.  2,  comma  9  della  legge  n.
191/1998. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2  -  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a  puro
titolo informativo, nel sito "www.persomil.difesa.it" e  nel  portale
dei concorsi on-line. 
                               Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori del  concorso  saranno  nominati  Sottotenenti  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e'  subordinato  all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso  dei  requisiti  prescritti
per  la  nomina  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  e  del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 
    3. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non inferiore a tre mesi. 
    All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno: 
      produrre  il   certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni
effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche e il  referto
analitico   attestante   l'esito   del    dosaggio    del    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche; 
      contrarre una ferma di anni cinque, decorrente  dalla  data  di
inizio del corso medesimo che avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo
all'atto del superamento del corso applicativo. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. 
    Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.
1494 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio  al  corso
successivo. 
    4. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a)  se  provenienti  dal  personale   in   servizio   militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    5.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    6. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un  eventuale  successivo  impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare o Ente dalla stessa delegato provvedera' a  richiedere  alle
Amministrazioni  Pubbliche  ed  Enti  competenti  la  conferma  delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda  di  partecipazione  e
nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.   Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora  dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata  veridicita'
del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione mendace. 
                               Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente  dalla
stessa delegato, potra', con  provvedimento  motivato,  escludere  in
ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi  concorrente  che  non  sara'
ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare  il
medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se
il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti dal Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  dell'Esercito  -
Reparto Concorsi Accademia e Scuole  Militari  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente  nonche',  in  caso  di
esito positivo, agli Enti previdenziali. 
    3.2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore Generale del Personale Militare, titolare  del  trattamento
che nomina, ognuno per  le  parti  di  competenza,  responsabile  del
trattamento dei dati personali: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 luglio 2013 
 
                                             Il Gen. C. A.: Tarricone