Concorso per 4 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 30-07-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 29 agosto 2013) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Eserc ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 30-07-2013 |
Data Scadenza bando | 29-08-2013 |
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Concorso (Scad. 29 agosto 2013)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, riservato ai laureati in psicologia.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015; Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per il reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito per l'anno 2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 4. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1: a) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; b) sono cittadini italiani; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile); f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3; g) sono in possesso della laurea magistrale in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea o le lauree specialistiche conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati alla laurea magistrale suindicata (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni). Saranno inoltre ritenute valide le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarate equiparate a quella suindicata con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4, la relativa attestazione di equiparazione. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dell'equiparazione del titolo stesso al titolo precedentemente elencato. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita' sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia. h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; i) hanno tenuto condotta incensurabile; l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi artt. 10, 11 e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. I candidati di sesso femminile in stato di gravidanza non potranno essere sottoposti all'accertamento del requisito di idoneita' previsto dal successivo art. 12, comma 5, lettera e) in quanto, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza, accertato anche con le modalita' previste dal successivo art. 11, comma 3, lettera b), il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari procedera' ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, la procedura di concorso di cui all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso. 3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una delle seguenti modalita': a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b. mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante smart card e credenziali della propria firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel citato portale, dovra' essere compilata necessariamente on-line ed inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per esigenze tecniche connesse con la possibilita' offerta ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni sostitutive atte a dimostrare il possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9, il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia, riportante la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 10, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. 9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - rispettivamente agli indirizzi: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it e centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di cultura generale; b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) valutazione dei titoli; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 15, comma 2 (indicativamente entro la fine di dicembre 2013), tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1. 3. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito; b) commissione per le prove di efficienza fisica; c) commissione per gli accertamenti sanitari; d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; e) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; b) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo Sanitario dell'Esercito, specialista in psichiatria, membro; c) un Ufficiale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio permanente laureato in psicologia, abilitato all'esercizio della professione di psicologo, membro; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del Corpo Sanitario dell'Esercito, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore del Corpo Sanitario dell'Esercito, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali superiori medici del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; b) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro; c) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito laureato in psicologia, membro; d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a voto. Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente articolo. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
Art. 8 Prove scritte 1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, della lingua inglese, nonche' della normativa di interesse delle Forze Armate, il cui programma e' riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua inglese - e il 50% di cultura militare) e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel gia' citato allegato A al presente decreto. 2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle 09.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il seguente calendario: a) 8 ottobre 2013, prova scritta di cultura generale; b) 9 ottobre 2013, prova scritta di cultura tecnico-professionale. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di dette prove saranno rese note a partire dal 3 settembre 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Si potranno chiedere informazioni al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari al numero 0742/357814 (mail: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it). I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Tali concorrenti dovranno poter esibire il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova scritta. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare sara' effettuata subito dopo il termine della stessa con l'ausilio di sistemi informatizzati. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico - professionale, di cui al successivo comma 4, essi dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande, riportando il punteggio di 18/30. L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici. Nella sede d'esame verra' affisso in bacheca l'elenco degli idonei e quello degli inidonei. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. L'esito della prova scritta di cultura generale sara', inoltre, inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale sara' fornito sul posto l'occorrente per lo svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova scritta. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova. L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto saranno resi noti a partire dal 28 ottobre 2013 con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente bando. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell'ambito delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato: fino a un massimo di punti 2/30; b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo di punti 2/30; c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: 1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode: punti 1/30; 2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti 0,5/30; d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di punti 1/30; e) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2/30; f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino a un massimo di punti 2/30.
Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di novembre 2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilita' dello stesso, potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2013. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso; b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione); d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre tre mesi dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime. Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 4. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 4. Tutti i concorrenti, inoltre, devono presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1. 5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito che, con l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro, verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che all'atto della presentazione non siano in possesso anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso. Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato C al presente decreto. 7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatorie e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; b) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 11 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, impartite per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile; b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato mediante visita oculistica; c) perdita uditiva: 1) monolaterale con valori compresi tra 25 e 35 dB; 2) bilaterale con perdita percentuale totale di compresa entro il 20%; 3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6000 - 8000 Hz; d) profilo minimo del sistema psichico: normale assetto della struttura di personalita', nelle sue componenti intellettiva e comportamentale, con lievi note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere, tali comunque da non pregiudicare l'adattamento alla vita militare. 3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica; e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi) o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato D. Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool. Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che escludera' la candidata dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il seguente profilo sanitario minimo: PS CO AC AR AV LS LI VS AU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti: a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria); b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche' per utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; d) imperfezioni e infermita' che seppur non contemplate nelle precedenti lettere, risultano comunque incompatibili con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5; b) "inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di Selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. 9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa l'esito dell'istanza proposta. 10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
Art. 12 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11, comma 7 e 8, saranno sottoposti a un accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 6, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) e una intervista di selezione individuale valutera' le seguenti aree di indagine: a) area dell'adattabilita' al contesto militare; b) area relazionale (dimensione interpersonale); c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 13 Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia' citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 1 (indicativamente nel mese di dicembre 2013). 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30. 5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato B. Tale prova facoltativa si svolgera' contestualmente alla prova orale. Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 14 Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 15 Graduatoria di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) il punteggio riportato nella prova orale; f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. A parita' di merito, si terra' conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito "www.persomil.difesa.it" e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 16 Nomina 1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno: produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche; contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare o Ente dalla stessa delegato provvedera' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 18 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente dalla stessa delegato, potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dal Centro di Selezione e Reclutamento dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di esito positivo, agli Enti previdenziali. 3.2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale del Personale Militare, titolare del trattamento che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2013 Il Gen. C. A.: Tarricone