Concorso per 1 avvocato (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso-Abilitazione

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Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 06-09-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 11 novembre 2013) Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2013. IL MINISTRO DELLA ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-09-2013
Data Scadenza bando 11-11-2013
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso (Scad. 11 novembre 2013)

Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2013.

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative  e  di
attuazione del predetto; la legge 23  marzo  1940,  n.  254,  recante
modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo  C.P.S.
13  settembre  1946,  n.  261,  contenente  norme  sulle   tasse   da
corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli  esami  forensi,
come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre  1990,  art.  2  -
lettera b); l'art. 2 della legge 24  luglio  1985,  n.  406,  recante
modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e  degli  esami
per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n.
242, recante modifiche alla disciplina  degli  esami  di  procuratore
legale; la legge 20 aprile  1989,  n.  142,  recante  modifiche  alla
disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R.
10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica  forense
per l'ammissione  dell'esame  di  procuratore  legale;  la  legge  24
febbraio 1997,  n.  27,  relativa  alla  soppressione  dell'albo  dei
procuratori  legali  e  a  norme  in  materia  di   esercizio   della
professione  forense;  il  decreto-legge  21  maggio  2003,  n.  112,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio  2003,  n.  180,
recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense; il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, nella legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante modifica  della  durata  del  tirocinio  per  l'accesso  alle
professioni regolamentate; la legge  12  novembre  2011,  n.  183  in
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per
l'esame di avvocato; la legge 31 dicembre 2012,  n.  247  recante  la
nuova  disciplina  dell'ordinamento  della  professione  forense;  il
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazione
nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574  contenente  le  norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto  Adige
in materia di uso della lingua tedesca  e  della  lingua  ladina  nei
rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei
procedimenti giudiziari e succ. mod.,  nonche'  l'art.  25  D.Lgs.  9
settembre 1997, n. 354,  che  istituisce  la  sezione  distaccata  in
Bolzano della Corte di Appello di Trento; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle  Corti  di
Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio  Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso  la  Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di Appello  di  Trento  per  l'anno
2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2013 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli Avvocati presso le  sedi  di  Corti  di  Appello  di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,
Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,   Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento. 
                               Art. 2 
 
 
    1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 
    2) Le prove scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte  sui  temi
formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto: 
    a) la redazione di un parere  motivato,  da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
    b) la redazione di un parere  motivato,  da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
    c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze  di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto  privato,  il  diritto
penale ed il diritto amministrativo; 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
    a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui  almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le  seguenti:  diritto  costituzionale,   diritto   civile,   diritto
commerciale,   diritto   del   lavoro,   diritto   penale,    diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto comunitario; 
    b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento  forense  e
dei diritti e doveri dell'avvocato. 
                               Art. 3 
 
 
    Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si  terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 
    10 dicembre 2013: parere motivato in materia regolata dal  codice
civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a); 
    11 dicembre 2013: parere motivato in materia regolata dal  codice
penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b); 
    12 dicembre 2013: atto giudiziario in materia di diritto  privato
o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda  supra  art.
2, n. 2), lett. c). 
                               Art. 4 
 
 
    1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata,  entro  il  11  novembre
2013, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, D.P.R.  10
aprile 1990, n. 101. 
    2) Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di  cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. 
    3) Nelle domande  dovranno  essere  indicate  le  cinque  materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a). 
    4) Le domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dai  seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 16.00): 
    a)  diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza  o   copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato  dalla
competente autorita' scolastica attestante  l'avvenuto  conseguimento
della laurea. I candidati potranno avvalersi della  facolta'  di  cui
all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  (autocertificazione)
relativamente alla certificazione del conseguimento della  laurea  in
giurisprudenza; 
    b)  attestazione,  anche  mediante  autocertificazione  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  dell'avvenuto
espletamento  del  prescritto  tirocinio  professionale,  cosi'  come
certificato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 
    Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa  di  euro
12,91  (dodici/novantuno)  per  l'ammissione   agli   esami   versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca  o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando  per
tributo, la voce  729/T.  Allo  scopo  si  precisa  che  per  "Codice
Ufficio" si intende quello dell'Ufficio  delle  Entrate  relativo  al
domicilio fiscale del candidato. 
                               Art. 5 
 
 
    I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame  per  l'iscrizione  negli  albi
degli Avvocati che  si  terranno  presso  la  Sezione  distaccata  in
Bolzano della Corte di Appello di Trento. 
                               Art. 6 
 
 
    1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci  punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 
    2)  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito, nelle tre prove  scritte,  un  punteggio  complessivo  di
almeno 90 punti e con un punteggio  non  inferiore  a  30  punti  per
almeno due prove. 
    3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un  punteggio
complessivo per le prove orali  non  inferiore  a  180  punti  ed  un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove. 
                               Art. 7 
 
 
    1) I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap   nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2) Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
                               Art. 8 
 
 
    Con  successivo  decreto   ministeriale   saranno   nominate   la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di  cui  all'art.1-bis
del decreto legge 21 maggio 2003  n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003 n. 180, all'art. 8 del decreto legge 9 febbraio  2012  n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della  legge
31 dicembre 2012, n. 247 e all'art. 83 del decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    Roma, 2 settembre 2013 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri