Concorso per 26 sottotenenti ruolo speciale arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 26 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 90 del 15-11-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 16 dicembre 2013) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. Anno 20 ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-11-2013 |
Data Scadenza bando | 16-12-2013 |
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Concorso (Scad. 16 dicembre 2013)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. Anno 2014.
IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Ravvisata la necessita' di indire, per il 2014, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. 2. Dei 26 (ventisei) posti messi a concorso: a) 23 (ventitre) sono riservati a favore degli appartenenti al ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Maresciallo Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri; b) 1 (uno) e' riservato a favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito; c) 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 12. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i concorrenti appartenenti alle sottonotate categorie: a) Ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei Carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio di prima nomina; b) Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) Luogotenenti, Marescialli Aiutanti Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, Marescialli Capi e Marescialli Ordinari in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. 2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il giorno di compimento del: 1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d); 2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c); 3) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettera a). Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale di loro scelta; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; i) avere tenuto condotta incensurabile; j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato. 3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera b), sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 3 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente identificato: a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di CEC-PAC deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale; b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di questo tipo di smart card deve: − compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; − identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE / CNS e del PIN a essa associato; c) firma digitale / elettronica qualificata. Il concorrente titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve: − compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; − scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; − sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente); − eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line» del sito www.carabinieri.it-area concorsi. Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso. 3. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il codice fiscale e, qualora in servizio, il numero di matricola meccanografica; b) se in servizio, la propria posizione militare (Forza Armata, grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di appartenenza), con indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del trattenimento. Gli Ufficiali delle Forze di Completamento dovranno indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati; c) la residenza ed il recapito presso cui elegge domicilio ai fini del concorso, completo di codice di avviamento postale e recapito telefonico (telefonia fissa e mobile). Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. Il Ministero della Difesa non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per avere acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto, 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente; g) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito; h) il Reparto/Ente di appartenenza (se in congedo il Centro Documentale dell'Esercito, il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto, il Reparto Personale della 1ª Regione Aerea/Reparto Personale del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea o al Comando Aeronautica Militare di Roma di ascrizione in relazione alla loro residenza); i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato (solo se in servizio permanente); l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 8; n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio); p) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettori di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; q) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede; r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non gia' in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui all'art. 13; s) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; t) la lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa; u) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. 4. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n). Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 7. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra' essere modificata successivamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' sottoscritte e spedite nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 6. 6. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere - solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione non venga effettuata, che si saranno presentati alle prove scritte - all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali); b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo Ispettori). Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non venga effettuata. 7. Per i concorrenti che siano Ufficiali inferiori di complemento, in Ferma Prefissata o delle Forze di Completamento, in congedo, la documentazione di cui al precedente comma 6, lettera a) sara' acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso.
Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova di preselezione (eventuale); b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); c) la valutazione dei titoli di merito; d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica; e) gli accertamenti attitudinali; f) una prova orale; g) una prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12 tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; b) tre Ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei Carabinieri, membri; c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte; d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale; e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; f) un Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro; c) un Ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale.
Art. 6 Prova di preselezione 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata «Ottaviano» della metropolitana, linea A, con la linea bus ATAC n. 32, il 18 dicembre 2013, con inizio non prima delle 10.30. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08.30 alle 10.00, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note, indicativamente a partire dall'11 dicembre 2013, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento della prova qualora, in base al numero dei concorrenti, non sara' ritenuto opportuno effettuarla. 2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita' e provvisto di fotografia, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise e inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, e di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di previsto svolgimento della prova, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione). 3. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse e, in quanto applicabili, quelle degli artt. 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. All'esito della valutazione della prova di preselezione verra' formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno ammessi alle successive prove. 5. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel comma 4, saranno resi noti a partire dal pomeriggio della stessa giornata di svolgimento della prova, nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 7 Prove scritte 1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 ovvero i concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo, dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 ore; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore. I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato allegato A al presente decreto. 2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155, Roma, nei giorni 19 e 20 dicembre 2013, con inizio non prima delle 09.30. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note, indicativamente a partire dall'11 dicembre 2013, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012. 3. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede ove si svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 08.15 alle 09.15 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo conto che: a) prima delle 08.15 non sara' possibile accedere all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove; b) in ogni caso, a partire dalle 09.15, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della predetta caserma; c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie; d) e' autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera ad inchiostro nero, che il candidato deve portare al seguito. I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice. 4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30. 5. L'esito delle prove scritte sara' reso noto con le modalita' di cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari ed attitudinali di cui ai successivi artt. 9 e 10 sara' reso noto, indicativamente a partire dal 17 marzo 2014, consultando i siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 8 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 3 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda non sono state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione dovra' essere prodotta con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 4. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nell'art. 3, commi 6 e 7. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30; b) titolo di studio: massimo punti 2/30; c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30. 4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale Militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 7, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione. 5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritte sara' reso noto, indicativamente a partire dal 17 marzo 2014 o, comunque, prima dello svolgimento della prova orale di cui al successivo art. 11, consultando i siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 9 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. I concorrenti saranno convocati con le modalita' riportate nell'art. 7, comma 5. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione). La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; d) per i concorrenti di sesso femminile: − ecografia pelvica con relativo referto; − referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; e) per i concorrenti che siano militari in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. 3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dagli artt. 582 e 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, citate nelle premesse, nonche' con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a quanto prescritto nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologia con ECG; b) visita oculistica; c) visita odontoiatrica; d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; e) visita psichiatrica; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernenti: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato C. 5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: a) per i concorrenti in servizio permanente, l'assenza di infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneita' sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare; b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso della statura non inferiore a: − cm. 170, se di sesso maschile; − cm. 165, se di sesso femminile. 6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati affetti da: a) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, lettera b); b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria); c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. Saranno altresi' giudicati inidonei i concorrenti che presentino tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 7. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 4, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la concorrente, con provvedimento motivato, sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. 8. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.
Art. 10 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica con la commissione) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti e delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 1. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 4. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio, durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.
Art. 11 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale, indicativamente a partire dal 12 maggio 2014, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3 dell'allegato A al presente decreto. La sede ed i giorni di convocazione saranno resi noti, indicativamente a partire dal 3 giugno 2014, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. 3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 1. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere una prova orale facoltativa di lingua straniera, con le modalita' indicate nel paragrafo 4 dell'allegato A al presente decreto. I concorrenti che non intendono sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. 5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 12: a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.
Art. 12 Graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando: a) i voti riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; c) il voto riportato nella prova orale; d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso. 3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 13 Nomina 1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo prescritto, saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo, e con anzianita' relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso. Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi. 3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri per la frequenza dei corso i vincitori: a) dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche; b) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina; c) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non sono insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviato al primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo. 4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al comma 3 hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare. 5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare. 6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi: a) se provenienti dal ruolo degli Ispettori, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari, saranno collocati in congedo. 7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, l'Amministrazione Difesa potra' richiedere agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 15 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.
Art. 16 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4, comma 1, nonche' a quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sostiene le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 17 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, agli enti previdenziali. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la propria parte di competenza: a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 3, comma 6; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2013 Gen. C. A. Francesco Tarricone