Concorso per 5 allievi finanzieri ausiliari (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 22-11-2013
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 23 dicembre 2013) Procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri riservata ai congiunti del personale delle Forze di Poli ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-11-2013
Data Scadenza bando 23-12-2013
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 23 dicembre 2013)

Procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio - Anno 2013.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici",  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127"; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
"Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008 e successive  modificazioni  e
integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita'  gerarchiche  del  Corpo,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "Codice   dell'ordinamento
militare"; 
    Visto il decreto del presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
settembre 2013, registrato presso la  Corte  dei  Conti  in  data  18
ottobre 2013, reg.  n.  8,  foglio  244,  con  il  quale  sono  state
autorizzate le assunzioni di personale per l'anno 2013, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2013, una  procedura  di  selezione,  a
domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del  contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai  figli
superstiti,  nonche'  ai  fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze di  polizia,  deceduto  o  reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita'  non  inferiore
all'ottanta per cento  della  capacita'  lavorativa,  in  conseguenza
delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  ed  alle  leggi  ivi  richiamate  ovvero  per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico. 
    2. Lo svolgimento della procedura comprende: 
      a) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) valutazione dei titoli. 
    3. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza. 
    4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare  la  procedura,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove,  di
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di
merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al  corso  di
formazione  dei  vincitori,  in  ragione  del  numero  di  assunzioni
complessivamente autorizzate dall'autorita' di  Governo,  nonche'  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. 
                               Art. 2 
 
 
       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura 
 
 
    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se residenti all'estero, che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b)  alla  data  del  1°  gennaio  2014,  abbiano  compiuto   il
diciottesimo anno di eta' e  non  superato  il  ventiseiesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il  1°  gennaio  1988  ed  il  1°
gennaio 1996, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e'  elevato
di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  e,
comunque, non superiore a tre anni; 
      c) abbiano, se minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la  patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
      h) non siano stati espulsi  dalle  Forze  Armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici; 
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni; 
      l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa; 
      m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni. 
    2. I suddetti requisiti, se  non  diversamente  indicato,  devono
essere posseduti alla data di scadenza del  termine  ultimo  previsto
per la presentazione della domanda e  mantenuti  fino  alla  data  di
inizio del corso, pena l'esclusione dalla procedura. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione va  presentata,  possibilmente  a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18,  00122  -  Roma/Lido  di  Ostia,  entro  trenta  giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente  determinazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
Speciale. 
    2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: 
      a) idonea documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera m); 
      b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione  del
foglio di congedo, per fruire dell'elevazione  del  limite  di  eta',
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); 
      c) se minorenni alla data di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura, atto di assenso,  in  carta  semplice,
conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca   l'assenso   dell'altro   genitore.   Sono   esonerati   dalla
presentazione del suddetto atto gli aspiranti,  anche  se  minorenni,
che rivestano la qualifica di militare alle armi. 
    3. La domanda deve  essere  redatta  esclusivamente  su  apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato  2)
e disponibile presso tutti i  Reparti  del  Corpo  nonche'  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 
    4. Le domande di partecipazione  alla  procedura  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a  mezzo  raccomandata,  con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui  al  comma  1.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante.  Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate  soltanto  se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine. 
    5. Non sono prese  in  considerazione  quelle  domande  che,  pur
inoltrate nei termini indicati,  dovessero  pervenire  al  Centro  di
Reclutamento oltre la data  di  inizio  delle  selezioni.  Le  stesse
verranno archiviate. 
    6. Le domande di partecipazione  alla  procedura  sottoscritte  e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte  all'art.  4,  sono  restituite
agli interessati, per  essere  successivamente  regolarizzate  ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine  perentorio  di  5  giorni  dal  momento  della  restituzione
dell'istanza. 
    7. Alle incombenze di cui  al  comma  6  provvede  il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    8. Le domande non sottoscritte e quelle non  regolarizzate  entro
il termine di cui al comma 6 sono archiviate. 
    9. I provvedimenti di archiviazione delle domande di cui ai commi
5 e 8 sono adottati dal  Comandante  del  Centro  di  Reclutamento  e
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, nel termine di 30  giorni  dalla
data della notificazione o della comunicazione dell'atto o da  quando
ne abbiano avuto piena  conoscenza,  ai  sensi  dell'art.  2,  primo,
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,
n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero
di  codice  di  avviamento  postale  e,  ove  possibile,  del  numero
telefonico; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
      d) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione; 
      e) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      f) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      g) l'eventuale possesso dei  titoli  preferenziali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni; 
      h) la posizione nei riguardi del servizio militare; 
      i) di non essere stato espulso dalle Forze  armate,  dai  corpi
militarmente o civilmente organizzati, ne'  destituito  dai  pubblici
uffici; 
      l) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni; 
      m) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio; 
      n) l'indirizzo presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico; 
      o) di appartenere alle categorie di cui all'art.  6,  comma  2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni. 
    2. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali  e  decade  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    3. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da  eventi  di  forza  maggiore.  Lo  stesso
Centro di Reclutamento, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in
caso di ritardata ricezione, da parte dei  candidati,  di  avvisi  di
convocazione,  dovuta  a  disguidi  postali  o  ad  altre  cause  non
imputabili   a   propria   inadempienza.   Deve,    infine,    essere
tempestivamente comunicata allo stesso Centro  di  Reclutamento  ogni
variazione  che  dovesse  intervenire,   procedura   durante,   nella
posizione del candidato ai fini del servizio militare. 
                               Art. 5 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
 
    1. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi alla procedura,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'inizio  del
corso di formazione. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un  ufficiale
superiore del Corpo: 
      a)  sottocommissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e   la
formazione della  graduatoria  finale  di  merito,  composta  da  due
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti  selettori,
membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica preliminare,  composta
da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  due  ufficiali  medici,
membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due  ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici
della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,  comunque,
con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato  e  tecnico
nonche' di  personale  di  sorveglianza  individuato  dal  Centro  di
Reclutamento. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
    4. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b),  c)  e  d),
compilano,  per  ogni  candidato,  un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    5. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 7 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
nei confronti dei candidati: 
      a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari
o  impiegati  delle  pubbliche  amministrazioni,  da   redigersi   ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la  compilazione  delle
note caratteristiche o di qualifica; 
      b) la copia del libretto personale e dello stato di servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) la dichiarazione del casellario giudiziale. 
    2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti  di
cui agli articoli 10  e  11  devono  presentare  direttamente  o  far
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio  Concorsi,  Sezione
allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, entro la  data  comunicata  all'atto  della  visita  medica
preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti  autorita'  su
carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei   casi
previsti dalla legge,  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  che
conferiscono  i  titoli  preferenziali,  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  A  tal  fine,  fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    3. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento. 
                               Art. 8 
 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto o da quando ne  abbiano
avuto piena conoscenza,  ai  sensi  dell'art.  2,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta  di
identita' in corso di validita' oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da  un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di
fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a  cura  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza,  per  essere  sottoposti   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per la valutazione degli stessi. 
    5 I candidati risultati  idonei  agli  accertamenti  attitudinali
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre  i  non
idonei sono esclusi dalla procedura. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di
120 giorni dalla  data  della  notificazione  o  della  comunicazione
dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai
sensi dell'art. 9, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di
Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare: 
      a) di statura non inferiore a m. 1,65, per  gli  uomini,  e  m.
1,61, per le donne; 
      b)  in  possesso  del  profilo  sanitario  di  cui  al  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  al  decreto  del  Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    3. Ai fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  sono
eseguiti i seguenti esami e visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita odontostomatologica; 
      d) visita neurologica; 
      e) visita oculistica; 
      f) visita ginecologica; 
      g) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      h) visita otorinolaringoiatrica con audiometria; 
      i) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 
    4.  Sono  inoltre,  eventualmente,  effettuati  ulteriori  visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,  necessari  per
una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono  svolte  indagini  radiologiche  laddove  le
stesse si dovessero rendere indispensabili per  l'accertamento  e  la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    5. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 6. 
    La richiesta di ammissione alla visita medica di  revisione  deve
essere presentata al presidente  della  sottocommissione  di  cui  al
comma 1, lettera a), al momento della comunicazione di non idoneita'.
Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle. 
    6. La visita medica di revisione  non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui  al  comma
2, lettera a); 
      b) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante  test
tossicologici; 
      d) malocclusioni dentarie  gravi,  anche  se  non  alterano  la
funzione; 
      e) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di  cui  al  comma  1  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    7. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    8. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    9. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    10.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    11. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  c)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 12 
 
 
   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)  la  presenza/assenza  di  gravi  manifestazioni   immuno
allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  1
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento. 
    4. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    5.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  comunicata
all'atto della visita medica preliminare. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 13 
 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                              selettive 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  bando,  non   si
presenta,   nel   giorno   e   nell'ora   stabiliti   per   sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale    e    l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10 e  11  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 6, comma 1, hanno facolta' -  su  istanza  dell'interessato,
esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza  maggiore   -   di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri,  via  delle
Fiamme Gialle  n.  18,  00122  -  Roma/Lido  di  Ostia,  deve  essere
anticipata, via fax, al n. 06/564912365. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
della prova ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dalla procedura. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 14 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  procede,  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato,  alla  formazione  della  graduatoria
finale di merito. 
    2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei  punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4. 
    3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    4.  La  graduatoria   finale   di   merito   e'   approvata   con
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  e
resa nota con avviso disponibile sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,
sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  55,
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per  tutti
i candidati e, dalla data di pubblicazione dello stesso, decorrono  i
termini per esercitare le azioni di cui  all'ultimo  comma  dell'art.
10. 
                               Art. 15 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori della procedura e ammessi  al  corso
di  formazione,  in  qualita'  di  allievi  finanzieri,  i  candidati
iscritti nella graduatoria di cui all'art. 14, nei limiti  dei  posti
previsti  dalla  procedura,   secondo   l'ordine   risultante   dalla
graduatoria stessa  e  previo  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento da parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del
Reparto di istruzione. 
    2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso, l'Amministrazione  puo'
dichiarare vincitore della procedura  di  selezione  altro  candidato
idoneo, nell'ordine della graduatoria, per  ricoprire  posti  resisi,
comunque, disponibili, tra  i  candidati  precedentemente  dichiarati
vincitori, in base alle disposizioni vigenti. 
    3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo  ricorso  secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3. 
                               Art. 16 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il candidato, regolarmente  convocato  per  la  frequenza  del
corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso  qualora  non  si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro  24  ore  dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li  valuta  e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate
al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente  competenti
ovvero dal Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,  per  i
residenti all'estero. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva. 
                               Art. 17 
 
 
               Spese di partecipazione alla procedura 
 
 
    1. Le spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
                               Art. 18 
 
 
           Trattamento economico degli allievi finanzieri 
 
 
    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore. 
    2. Gli allievi finanzieri fruiscono del  vitto,  dell'alloggio  e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: 
      a) per la manutenzione del vestiario; 
      b) di carattere personale e straordinario. 
                               Art. 19 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  16,  i
finanzieri sono destinati nelle sedi  ove  esigenze  organiche  e  di
servizio  lo  richiedono,  con  obbligo  di  permanenza  secondo   le
disposizioni interne del Corpo. 
                               Art. 20 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
    2.  Parimenti,  e'  pubblicata  sul  citato  sito   internet   la
graduatoria finale. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' selettive e sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente interessate allo  svolgimento  della  procedura  o  alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito  positivo   della   selezione,   ai   soggetti   di   carattere
previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
 
      Roma, 18 novembre 2013 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo