Concorso per 12 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 03-12-2013
Sintesi: UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA Concorso (Scad. 2 gennaio 2014) Istituzione bando di dottorato di ricerca - XXIX ciclo a.a. 2013-2014 IL RETTORE Visto ...
Ente: UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-12-2013
Data Scadenza bando 02-01-2014
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UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Concorso (Scad. 2 gennaio 2014)

Istituzione bando di dottorato di ricerca - XXIX ciclo a.a. 2013-2014

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma; 
    Visti l'art. 4 «Dottorato di Ricerca» della Legge  3  Luglio1998,
n. 210 contenente le «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo», nonche' l'art. 19 «Disposizioni in
materia di dottorato di ricerca» della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240
contenente le «Norme in materia di organizzazione delle  universita',
di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; 
    Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  n.  45  dell'8  febbraio  2013  «Regolamento  recante
modalita' di accreditamento delle sedi e dei  corsi  di  dottorato  e
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati» (pubblicato nella G.U.R.I. n. 104 del 6 maggio 2013); 
    Visto il Regolamento vigente dei corsi di  Dottorato  di  Ricerca
dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma; 
    Visto il parere del Nucleo di Valutazione dell'Universita' Campus
Bio-Medico di Roma espresso in data 27 Settembre 2013; 
    Vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell'Universita'
Campus Bio-Medico di Roma in data 25 Settembre 2013  e  dal  Comitato
Esecutivo in data 24 Ottobre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Istituzione - Bando 
 
 
    Sono istituiti, per l'anno accademico 2013-2014,  XXIX  ciclo,  i
Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca  aventi  come  sede  amministrativa
l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma e riportati  nell'allegato  A
del presente atto, di cui costituisce parte integrante. 
    E' pertanto indetta la selezione  pubblica  per  l'ammissione  ai
corsi di dottorato di ricerca riportati nell'allegato A al  bando  di
cui  costituisce   parte   integrante   ed   in   cui   si   indicano
rispettivamente i criteri di accesso e di valutazione dei  titoli,  i
curricula con i settori scientifico-disciplinari  di  riferimento,  i
requisiti di ammissione, la durata, i posti  e  le  borse  di  studio
disponibili, le modalita' di svolgimento delle prove del concorso  di
ammissione e le date ed il luogo di svolgimento delle stesse. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    La  domanda  di  ammissione   puo'   essere   presentata,   senza
limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del
bando, sono in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea
ex vecchio ordinamento (ante D.M. 509-1999) o titolo straniero idoneo
ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione,
pena la decadenza dall'ammissione in caso  di  esito  positivo  della
selezione, entro il termine massimo del 31 Ottobre del corrente anno.
L'idoneita' del  titolo  estero  viene  accertata  dalla  Commissione
Giudicatrice del Dottorato nel rispetto della  normativa  vigente  in
materia in Italia e nel Paese dove  e'  stato  rilasciato  il  titolo
stesso  e  dei  trattati  o  accordi  internazionali  in  materia  di
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 
    Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico  straniero,
non ancora riconosciuto equipollente da un  ateneo  italiano  ad  una
delle lauree italiane previste dai requisiti  di  ammissione  di  cui
all'allegato A, dovranno - ai soli fini dell'ammissione al  dottorato
prescelto - farne espressa richiesta nella domanda di  ammissione  al
concorso allegando alla domanda stessa tutti  i  documenti  utili  al
fine di consentire alla Commissione  Giudicatrice  del  dottorato  al
quale  intendono  concorrere  la  dichiarazione  di  equipollenza  in
parola. Pertanto, dovranno essere allegati alla domanda: 
      copia del titolo di studio conseguito, tradotta  e  legalizzata
dalle competenti rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane
all'estero secondo le norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane; 
      «dichiarazione di valore in loco», da  richiedere  alle  stesse
rappresentanze; 
      certificato con l'indicazione degli esami sostenuti e  relative
valutazioni,  anch'esso  tradotto  e  legalizzato  dalle   competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane  all'estero  secondo
le norme vigenti in materia di ammissione di  studenti  stranieri  ai
corsi di laurea delle Universita' italiane. 
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione, redatta  in  carta  libera  utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al bando di cui  costituisce  parte
integrante e scaricabile dal sito internet d'Ateneo  www.unicampus.it
(sezione Ricerca - Dottorati & Bandi -  Bando  Dottorati  di  ricerca
XXIX ciclo a.a. 2013-2014), dovra' essere inviata, con esclusione  di
qualsiasi altro mezzo, a mezzo di raccomandata postale con avviso  di
ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni  decorrenti  dal
giorno  successivo  a  quello  della   pubblicazione   del   presente
bando_nella Gazzetta Ufficiale_- 4ª  Serie  Speciale  -  Concorsi  ed
Esami. Qualora il suddetto termine coincida con  un  giorno  festivo,
esso sara' automaticamente posticipato al primo giorno feriale  utile
successivo (per il rispetto del termine fara' fede esclusivamente  la
data del timbro dell'ufficio postale accettante). Del presente  bando
e' data pubblicita' anche in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul
sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. 
    La domanda di ammissione dovra' essere indirizzata a: Universita'
Campus Bio-Medico di Roma, Servizio Ricerca, Via Alvaro del  Portillo
n. 21 - 00128 Roma. 
    I candidati dovranno inoltre indicare sulla  busta  il  corso  di
dottorato per il  quale  concorrono,  ovvero  dovranno  riportare  la
dicitura «Dott. Scienze Bio.» se si  concorre  per  il  dottorato  di
ricerca in  «Scienze  Biomediche  Integrate  e  Bioetica»,  e  «Dott.
Bioing.» se si concorre per il dottorato di ricerca in «Bioingegneria
e Bioscienze». 
    Nella domanda l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al  Dottorato  di  Ricerca  dichiarera'  con  chiarezza  e
precisione sotto la propria responsabilita': 
      a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere ed  il
curriculum prescelto; 
      b) le proprie generalita', il codice  fiscale,  la  data  e  il
luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti  del
concorso  se  diverso  dalla  residenza   (specificando   il   numero
telefonico ed un indirizzo di posta elettronica). Per quanto riguarda
i cittadini stranieri, un  recapito  italiano  eletto  quale  proprio
domicilio; 
      c) la propria cittadinanza; 
      d) la laurea conseguita, il voto, la data  e  l'universita'  in
cui e' stata conseguita; oppure la laurea che conseguira' entro il 31
Ottobre 2013 e di cui si impegna a presentare il relativo certificato
o   autocertificazione   prima   dell'espletamento    del    concorso
d'ammissione; ovvero il titolo  equipollente  (con  gli  estremi  del
decreto rettorale con il quale  e'  stata  dichiarata  l'equipollenza
stessa) o  di  cui  si  richiede  l'equipollenza,  conseguito  presso
un'universita' straniera; 
      e) l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione  di
area medica nonche' l'anno di corso e l'Ateneo  presso  il  quale  e'
iscritto; 
      f) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; 
      g) autorizzazione al trattamento dei dati  personali  ai  sensi
del decreto legistativo n. 196/2003. 
    Nel caso in cui il titolo  straniero  non  sia  stato  dichiarato
equipollente, l'aspirante alla partecipazione al  concorso,  ai  soli
fini dell'ammissione al Dottorato,  dovra'  includere  nella  domanda
anche la documentazione indicata all'art. 2. 
    I  candidati  sono  tenuti  a  versare,  mediante  bonifico,   un
contributo alle spese generali di espletamento del concorso  di  Euro
52,00 sul c/c  bancario  n.  97791  intestato  a  Universita'  Campus
Bio-Medico di Roma, presso la Banca  Popolare  di  Bergamo,  Sede  di
Roma, Via dei Crociferi, 44 - 00187 Roma, CodiceIBAN: IT92 B054  2803
2000  0000  0097  791,  Codice  SWIFT/BIC:   BEPOIT21111,   indicando
obbligatoriamente la causale: «Concorso Dottorati di Ricerca  -  XXIX
ciclo a.a. 2013-2014» Il predetto versamento non sara' rimborsato per
alcun motivo. 
    I candidati che intendano partecipare al concorso  di  ammissione
per piu' dottorati di ricerca devono presentare distinte domande (con
distinti versamenti) per ognuno dei dottorati prescelti. Nel caso  in
cui il candidato indichi in un'unica domanda  piu'  dottorati,  sara'
ammesso a partecipare solo al concorso di ammissione per il primo dei
dottorati indicati. 
    La ricevuta del versamento deve essere allegata alla  domanda  di
ammissione a pena di esclusione dal concorso. 
    Alla domanda deve anche essere allegata, a pena di esclusione dal
concorso, copia fotostatica non autenticata di un  proprio  documento
d'identita' in corso di validita'. 
    Devono inoltre essere allegati gli  eventuali  titoli  posseduti,
diversi dalla laurea, resi  sotto  la  forma  dell'autocertificazione
nonche' il proprio curriculum vitae. 
    Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione al concorso,
e nei relativi allegati, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione  ovvero  di  dichiarazioni  sostitutive  di  atto   di
notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. 
    La domanda di ammissione deve  essere  debitamente  sottoscritta,
pena l'esclusione dal concorso. 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  la  dispersione  di   comunicazioni   dipendente   da   inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da  parte  dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa. 
                               Art. 4 
 
 
                  Esame di ammissione e graduatoria 
 
 
    Il  concorso  di  ammissione  consistera'  nelle  prove   d'esame
rispettivamente indicate per ciascun corso di dottorato nell'allegato
A e sara' volto a garantire  un'idonea  valutazione  comparativa  dei
candidati e ad accertare l'attitudine alla  ricerca  scientifica  nei
settori scientifici interessati. 
    In ordine ai singoli dottorati si rimanda  all'allegato  A  anche
per quanto riguarda: 
      a) la data, la sede e l'orario  di  svolgimento  delle  singole
prove; 
      b) le modalita' di svolgimento delle prove stesse; 
      c)  i  criteri  di  valutazione  delle  prove  ed  i   punteggi
attribuibili. 
    Il presente articolo e l'allegato A hanno valore  di  notifica  a
tutti gli effetti di legge e pertanto valgono come convocazione  alle
prove, per cui non verra'  effettuata  alcuna  comunicazione  tramite
raccomandata  ai  candidati  i  quali  sono  invitati  a  presentarsi
direttamente alle sedi delle prove nei giorni ed  alle  ore  indicate
nell'allegato stesso. 
    I candidati dovranno presentarsi  alle  prove  muniti  di  idoneo
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    Le prove saranno svolte in lingua italiana o  in  lingua  inglese
laddove espressamente indicato. 
    La Commissione Giudicatrice  di  ciascun  dottorato,  al  termine
dell'espletamento delle prove concorsuali, redigera'  la  graduatoria
finale in base ai voti riportati da  ciascun  candidato  nelle  prove
previste. 
    La graduatoria finale di ciascun dottorato  sara'  resa  pubblica
mediante affissione all'albo dell'Universita'  Campus  Bio-Medico  di
Roma  e   mediante   pubblicazione   sul   sito   internet   d'Ateneo
www.unicampus.it  (sezione  Ricerca -  Dottorati  &   Bandi_-   Bando
Dottorati di ricerca XXIX ciclo a.a. 2013-2014). 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione Giudicatrice 
 
 
    Il Rettore, su proposta del  Collegio  dei  Docenti,  nomina  con
proprio  decreto  la   Commissione   incaricata   della   valutazione
comparativa dei candidati, composta da almeno tre membri scelti tra i
professori e i ricercatori universitari di ruolo, cui possono  essere
aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 
    I compiti della Commissione Giudicatrice terminano con la stesura
della graduatoria definitiva del concorso di ammissione al rispettivo
corso di dottorato di ricerca e  con  la  compilazione  dei  relativi
verbali. 
                               Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    La Commissione, dopo lo  svolgimento  delle  prove  previste  dal
bando,  formula  in  sessantesimi  la  graduatoria  di   merito   dei
candidati. I candidati che ricevono un punteggio  inferiore  a  40/60
non sono ritenuti idonei e vengono  esclusi  dalla  graduatoria.  Nel
caso di pari  merito  viene  data  priorita'  ai  candidati  con  una
situazione economica piu' disagiata. 
    Qualora alla parita' di voti consegua l'assegnazione di un  posto
non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che: 
      1. abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto; 
      2. a parita' di punteggio, saranno preferiti i  candidati  piu'
giovani. 
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro
e  non  oltre  45  giorni  dall'inizio   del   corso,   subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso  di
utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,   il   candidato   dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    E' ammessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di  un
corso di specializzazione medica e  la  conseguente  riduzione  a  un
minimo di due anni del corso di dottorato nel rispetto  dei  seguenti
criteri generali: 
      a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso  di  dottorato  presso  la  medesima  Universita'
Campus  Bio-Medico  di  Roma  in   cui   frequenta   la   scuola   di
specializzazione; 
      b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo
anno della scuola di specializzazione e deve essere  compatibile  con
l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a  seguito  di
nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima; 
      c) il Collegio dei  Docenti  del  corso  di  dottorato  dispone
l'eventuale accoglimento della domanda  di  riduzione  a  seguito  di
valutazione delle attivita' di  ricerca  gia'  svolte  nel  corso  di
specializzazione medica ed attestate dal consiglio  della  scuola  di
specializzazione; 
      d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando
non puo' percepire la borsa di studio di dottorato. 
                               Art. 7 
 
 
                             Iscrizione 
 
 
    Ai fini dell'iscrizione, i candidati ammessi  ai  corsi  dovranno
presentare a pena di decadenza, entro il  termine  perentorio  di  30
giorni decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  del  ricevimento
della  comunicazione  riguardante  le  modalita'  di  iscrizione,   i
documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di ammissione ed
eventuali  ed  ulteriori  documenti  richiesti  nella   comunicazione
stessa, avvalendosi anche  della  facolta'  di  autocertificazione  o
autodichiarazione  ai  sensi   del decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000. 
                               Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso  di  dottorato,
secondo l'ordine definito  nelle  rispettive  graduatorie  e  fino  a
concorrenza delle disponibilita', una  borsa  di  studio  nel  numero
previsto dall'allegato A. Le borse di studio hanno durata  annuale  e
sono rinnovate a condizione che il  dottorando  abbia  completato  il
programma delle attivita' previste per l'anno precedente,  verificate
secondo le procedure stabilite dal successivo art. 11, fermo restando
l'obbligo di  erogare  la  borsa  a  seguito  del  superamento  della
verifica fino alla durata prevista del corso di Dottorato. 
    L'importo annuale della borsa di studio e' di  Euro  13.638,47  e
deve intendersi al lordo  degli  oneri  previdenziali  a  carico  del
dottorando. Tale importo e' incrementato nella misura massima del  50
per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se
il dottorando e' autorizzato dal  Collegio  dei  Docenti  a  svolgere
attivita' di ricerca all'estero. 
    A decorrere dal secondo anno, e per ogni anno  fino  alla  durata
prevista del corso, a ciascun dottorando e' assicurato,  in  aggiunta
alla borsa e nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  esistenti  nel
bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente,  un  budget
per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero  adeguato  rispetto
alla tipologia di corso e comunque di importo non  inferiore  al  10%
dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non  e'  valutato
positivamente ai fini del rinnovo della  borsa,  ovvero  rinuncia  ad
essa,   l'importo   non   utilizzato   resta   nella   disponibilita'
dell'istituzione, per gli stessi fini. 
    I dottorandi assegnatari della borsa di studio non possono fruire
di altre borse di  studio,  tranne  quelle  concesse  da  istituzioni
italiane e straniere che  il  Collegio  dei  Docenti,  con  esplicita
delibera, ritiene utili ad integrare l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei dottorandi. 
    I dottorandi, quale  parte  integrante  del  progetto  formativo,
possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e  senza
che cio' comporti alcun incremento della borsa di  studio,  attivita'
di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale
nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in  ciascun
anno accademico, attivita' di didattica integrativa. 
    Trascorso il terzo anno di Dottorato il  limite  e'  abrogato.  I
dottorandi  di  area   medica   possono   partecipare   all'attivita'
clinico-assistenziale. 
    La borsa di studio  del  Dottorato  di  ricerca  e'  soggetta  al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione  separata  ai
sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e
successive  modificazioni,  nella  misura  di  due  terzi  a   carico
dell'amministrazione  e  di  un  terzo  a  carico  del  borsista.   I
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 
    Alle dottorande si  applicano  le  disposizioni  a  tutela  della
maternita' di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. 
    La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso ovvero  il
provvedimento di esclusione  emanato  dal  Rettore  su  proposta  del
Collegio  dei  Docenti  per  gravi  inadempienze  nello   svolgimento
dell'attivita' di ricerca, comportano la revoca della borsa. 
    Nel caso di borse  di  studio  non  assegnate  ai  vincitori  del
concorso, le stesse verranno attribuite ai  candidati  idonei  aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. 
    Nel caso in cui, per mancanza  di  candidati  idonei,  non  venga
effettuata la  suddetta  riassegnazione,  i  fondi  previsti  saranno
gestiti dal bilancio dell'Ateneo. 
                               Art. 9 
 
 
                        Contributi ed esoneri 
 
 
    Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca  sono  tenuti
al pagamento delle seguenti tasse: 
      tassa di iscrizione, dell'ammontare di € 200,00, da saldare  al
momento dell'immatricolazione o del  rinnovo  dell'iscrizione  (cioe'
entro il 30 aprile di ogni anno); 
      tasse universitarie per l'accesso e  la  frequenza  dei  corsi,
dell'ammontare di € 1.000,00, da saldare in  due  rate  di  €  500,00
ciascuna, la prima al momento  dell'immatricolazione  o  del  rinnovo
dell'iscrizione (cioe' entro il 30 aprile di ogni anno),  la  seconda
entro il 30 settembre di ogni anno. 
    I  soli  dottorandi  titolari  di  borse  di   studio   conferite
dall'Universita'  Campus  Bio-Medico  di  Roma  sono  esonerati   dal
pagamento delle tasse universitarie per l'accesso e la frequenza  dei
corsi ma non dal pagamento della tassa d'iscrizione. 
                               Art. 10 
 
 
                    Documenti in lingua straniera 
 
 
    Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono  essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari  italiane  all'estero  e  devono   essere   conformi   alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. 
                               Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo
pieno, e di rispetto del Codice etico dell'Ateneo, ferma restando  la
possibilita' di  una  disciplina  specifica  in  relazione  a  quanto
previsto dagli art. 7 e 11 del Regolamento ministeriale, e  dall'art.
12, comma 4 del  Regolamento  ministeriale,  per  quanto  riguarda  i
dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato. 
    I dottorandi  devono  presentare  alla  fine  di  ogni  anno  una
relazione  scritta  al  Collegio  dei   Docenti   sull'attivita'   di
formazione e di ricerca svolta ed eventualmente discuterla secondo le
modalita' stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio,  sentito  anche
il tutore, con motivata  delibera,  procede  all'ammissione  all'anno
successivo  e  all'esame  finale,  ovvero,  nel  caso  di   attivita'
insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di
esclusione dalla prosecuzione del corso. 
                               Art. 12 
 
 
                       Conferimento del titolo 
 
 
    Il titolo di Dottore di  ricerca,  abbreviato  con  le  diciture:
«Dott.  Ric.»  ovvero  «Ph.D.»,  viene  rilasciato  a  seguito  della
positiva  valutazione  di  una  tesi  di  ricerca  che   contribuisca
all'avanzamento delle conoscenze o delle  metodologie  nel  campo  di
indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in
lingua italiana o inglese, puo' essere redatta in lingua  italiana  o
inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei
Docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del  dottorando
sulle attivita' svolte nel corso del Dottorato che includa  la  lista
delle pubblicazioni. La tesi  deve  essere  valutata  da  almeno  due
docenti di elevata qualificazione sugli  argomenti  affrontati  nella
tesi, anche appartenenti a istituzioni estere,  esterni  ai  soggetti
che concorrono al  rilascio  del  titolo  di  Dottorato,  di  seguito
denominati valutatori. I valutatori sono designati dal  Collegio  dei
Docenti. I valutatori esprimono un giudizio analitico  scritto  sulla
tesi e ne propongono l'ammissione  alla  discussione  pubblica  o  il
rinvio  per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi  se  ritengono
necessarie significative integrazioni o  correzioni.  Trascorso  tale
periodo, la tesi e' in ogni caso ammessa alla  discussione  pubblica,
corredata da un nuovo parere scritto dei  medesimi  valutatori,  reso
alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La
discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione composta dal
Coordinatore del Dottorato e da almeno altri due docenti  di  elevata
qualificazione  sugli  argomenti   affrontati   nella   tesi,   anche
appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono
al rilascio del titolo di Dottorato. 
    La Commissione e' nominata dal Rettore su proposta  del  Collegio
dei Docenti. I dottorandi ammessi alla  discussione  pubblica  devono
rendere disponibile la tesi ai  commissari  almeno  15  giorni  prima
della discussione stessa. Al termine della discussione, la tesi,  con
motivato giudizio scritto collegiale, e'  approvata  o  respinta.  La
Commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la  lode  in
presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. La medesima
Commissione puo' esaminare ed esprimere  giudizio  su  piu'  tesi  di
Dottorato, anche in date diverse, fatto salvo il fatto  che  ciascuna
tesi venga discussa  e  riceva  una  valutazione  indipendente  dalle
altre. Il titolo di Dottore di ricerca e' rilasciato dal Rettore. Nel
caso in  cui  la  tesi  di  Dottorato  venga  pubblicata,  essa  deve
riportare la dicitura «Tesi discussa per il conseguimento del  titolo
di  Dottore  di  ricerca  in   (denominazione   del   corso)   presso
l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma». 
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai  sensi  del decreto  legislativo 196/2003  e  s.m.i.,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati  personali»,  l'Universita'
si impegna a rispettare il  carattere  riservato  delle  informazioni
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse  e  strumentali  al  concorso  e  all'eventuale
gestione  del  rapporto  con  l'Universita',   nel   rispetto   delle
disposizioni vigenti. 
                               Art. 14 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente  bando,
si richiamano le disposizioni contenute nella Legge 3 luglio 1998  n.
210, nel D.M. 30 aprile 1999 n. 224, nella Legge 30 Dicembre 2010  n.
240, nel Decreto del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca n. 45 del 8 febbraio  2013,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  Generale  del  6  maggio
2013, in materia di Dottorato  di  Ricerca  e  nello  Statuto  e  nel
Regolamento in  materia  di  Dottorato  di  Ricerca  dell'Universita'
Campus Bio-Medico di Roma. 
 
      Roma, 20 novembre 2013 
 
                                                     Il rettore: Muda