Concorso per 1 mediatore di assicurazione e riassicurazione (lazio) IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 20-12-2013 |
Sintesi: | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Concorso (Scad. 6 marzo 2014) Prova di idoneita', per l'anno 2013, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 13 d ... |
Ente: | IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-12-2013 |
Data Scadenza bando | 06-03-2014 |
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Concorso (Scad. 6 marzo 2014)
Prova di idoneita', per l'anno 2013, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 13 dell'11 dicembre 2013).
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonche' di provvedere alla relativa organizzazione e gestione; Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10; Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS; Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per l'anno 2013 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi; Dispone: Art. 1 Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione 1. E' indetta per l'anno 2013 una prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 2. Per l'ammissione alla prova e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
Art. 2 Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova 1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre domanda di ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda potra' avere inizio a partire dalle ore 12.00 del 20 gennaio 2014 e dovra' concludersi entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a tale data, compresi i giorni festivi (ossia il 6 marzo 2014). 3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) comune di residenza e relativo indirizzo; e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni; f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo; h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, che dovra' successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione di cui al comma 5; i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: 1) Modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 2) Modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed e' riservato a chi e' gia' idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa); 3) Modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006). La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa - attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione alla quale il candidato intende iscriversi. 4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il numero identificativo univoco dell'istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione. 5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato dal candidato, sara' stampato dall'IVASS e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5 al momento dell'identificazione. Allo stesso tempo il candidato sottoscrivera' la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa: a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita'; b) consegna della marca da bollo di € 16,00 di cui al comma 3, lett. h. 6. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato. 7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione "disabilita'" dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione "disabilita'". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi dell'IVASS. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta. 8. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo "esame.intermediari@ivass.it". 9. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 3 Cause di esclusione 1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i candidati che: a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2; b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validita' o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.
Art. 4 Articolazione della prova di idoneita' 1. La prova di idoneita' consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla. 2. L'esame per il Modulo assicurativo (1) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento: a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto; b) disciplina della previdenza complementare; c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione; d) tecnica assicurativa (rami vita e danni); e) disciplina della tutela del consumatore; f) nozioni di diritto privato; g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare. 3. L'esame per il Modulo riassicurativo (2) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento: a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione; b) tecnica riassicurativa. 4. L'esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo (3) verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
Art. 5 Data e luogo dell'esame 1. La data, il luogo e l'orario dell'esame saranno comunicati, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» e sul sito dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 6 Svolgimento dell'esame 1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'art. 5 muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 5. 2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova. 4. L'esame si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
Art. 7 Esito dell'esame 1. L'esito dell'esame dovra' essere verificato da ciascun candidato accedendo al sito internet dell'IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art. 2. Tale modalita' di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'IVASS con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresi' nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2. 2. La Commissione e' composta da: a) due dirigenti dell'IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente; b) due funzionari dell'IVASS; c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato; diritto civile; diritto commerciale; diritto delle assicurazioni. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'IVASS. 4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse al numero dei candidati, puo' suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell'IVASS e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell'IVASS. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l'espletamento della prova.
Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'IVASS e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneita' e per l'assolvimento delle finalita' ad essa connesse. 2. Titolare del trattamento e' l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, via del Quirinale n. 21, Roma. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it. Roma, 11 dicembre 2013 Il Presidente: Rossi