Concorso per 90 terza area fascia retributiva f1 - profilo giuridico (lazio) 89 terza area fascia retributiva f1 - profilo economico (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 179
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 102 del 27-12-2013
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Concorso (Scad. 27 gennaio 2014) Concorso pubblico per il reclutamento di centosettantanove unita' di personale della terza area, ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-12-2013
Data Scadenza bando 27-01-2014
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso (Scad. 27 gennaio 2014)

Concorso pubblico per il reclutamento di centosettantanove unita' di personale della terza area, fascia retributiva F1.

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 97  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana
sull'accesso  alle   pubbliche   amministrazioni   tramite   concorso
pubblico; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l'attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive
modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e la relativa legge
di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni  urgenti
per  il  perseguimento  di  obiettivi  di   razionalizzazione   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni per lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile„ e in particolare I'art. 32; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante   il   Codice   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Visto   l'art.   20   della   legge-quadro   per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate  del  5
febbraio 1992, n. 104, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
sulle prove d'esame nei concorsi pubblici e per  l'abilitazione  alle
professioni, nella parte relativa alla partecipazione  dei  portatori
di handicap ai concorsi pubblici; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2013, n. 67 concernente il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli artt. 2, comma
10-ter, e 23-quinquies, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, concernente il regolamento recante il riordino del sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuola
pubbliche di formazione, a norma dell'art.  11  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
    Visto il decreto del Ministro  delle  finanze  del  28  settembre
2000, n. 301, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
norme per il riordino della Scuola centrale tributaria; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000,
e successive modificazioni e integrazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato il decreto rettorale del 22 dicembre  2000,  relativo  alla
disciplina di funzionamento e organizzazione della  Scuola  superiore
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto rettorale  del  20  giugno  2002,  e  successive
modificazioni e integrazioni, con il  quale  e'  stato  approvato  il
regolamento  didattico  e   di   ricerca   della   Scuola   superiore
dell'economia e delle finanze; 
    Visto l'art. 1, comma 97, lett. f), della legge 30 dicembre 2004,
n.  311  (legge  finanziaria  2005),  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che prevede l'assunzione,  a  decorrere  dal  2006,  di
dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze  e
delle  Agenzie   fiscali   previo   superamento   di   uno   speciale
corso-concorso pubblico  unitario,  bandito  e  curato  dalla  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze e  disciplinato  con  decreto
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,  anche
in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2005 concernente la disciplina dello  speciale  corso-concorso
pubblico unitario, di cui all'art. 1, comma  97,  lettera  f),  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311  (legge  finanziaria  2005),  come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  5
dicembre 2008; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28
ottobre 2011, che, tra l'altro, autorizza il Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  ad  avviare  procedure  di  reclutamento  a  tempo
indeterminato per 209 unita' di personale della  Terza  Area,  Fascia
retributiva F1; 
    Vista la nota  n.  126025  del  5  novembre  2013  del  Capo  del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze  con  cui,  sulla
base del predetto decreto di autorizzazione, e' stato richiesto  alla
Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze  di  avviare   le
attivita' relative allo svolgimento della procedura  di  reclutamento
di 179 unita' di personale della Terza area, Fascia  retributiva  F1,
di cui 90 con profilo giuridico e 89 con profilo economico; 
    Vista la propria nota n. 10541 del 4 dicembre 2013, con la  quale
e' stato comunicato l'avvio delle attivita'  connesse  alla  predetta
procedura; 
    Ravvisata pertanto la necessita' di indire la predetta  procedura
di reclutamento; 
    Ritenuto  opportuno  specificare  che,  ai  sensi  delle  vigente
normativa, nel presente bando si intende: 
    - per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
    - per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale  di  tre
anni,  previsto  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    - per laurea specialistica (LS) il titolo accademico,  di  durata
normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art.  3,  comma
1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,  e
successive modificazioni e integrazioni, ora denominato anche  laurea
magistrale (LM); 
    - per laurea magistrale (LM)  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di due anni dopo la laurea (L) previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  e
altresi' il titolo accademico, di durata  normale  di  cinque  o  sei
anni, previsto dall'art. 6, comma  3,  del  decreto  ministeriale  22
ottobre 2004, n. 270; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. La Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  (d'ora  in
poi SSEF) indice uno speciale concorso pubblico per  il  reclutamento
di 179 (centosettantanove) unita'  di  personale  della  Terza  area,
Fascia  retributiva  F1,  per  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di cui: 
    a) 90 con profilo giuridico; 
    b) 89 con profilo economico; 
    2. In materia di riserva di posti, si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.  68,  nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3,  comma
1, della medesima legge. 
    3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi  dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  non  puo',  comunque,
superare la meta' dei posti messi a concorso. 
    4. Coloro che intendano avvalersi delle predette riserve,  devono
farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena
l'esclusione dal relativo beneficio. 
                               Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
    b.  uno  dei  seguenti  titoli  di   studio   conseguiti   presso
universita' o istituti di  istruzione  universitaria,  con  voto  non
inferiore a 105/110 o votazione equivalente: 
    i. laurea specialistica (LS), in una  delle  seguenti  classi  di
laurea: 
    Finanza  (19/S),  Giurisprudenza  (22/S),  Ingegneria  gestionale
(34/S), Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi (48/5),
Metodi  per  la  ricerca  empirica  nelle  scienze  sociali   (49/S),
Programmazione e gestione  delle  politiche  e  dei  servizi  sociali
(57/S),  Relazioni  internazionali  (60/S),   Scienze   dell'economia
(64/S),  Scienze  della  politica  (70/S),  Scienze  delle  pubbliche
amministrazioni  (71/S),  Scienze  economiche  per  l'ambiente  e  la
cultura (83/S), Scienze economico-aziendali (84/5),  Scienze  per  la
cooperazione allo  sviluppo  (88/S),  Sociologia  (89/S),  Statistica
demografica e sociale (90/S), Statistica  economica,  finanziaria  ed
attuariale (91/S), Statistica per  la  ricerca  sperimentale  (92/S),
Studi  europei  (99/5),  Teoria  e  tecniche   della   normazione   e
dell'informazione giuridica (102/S); 
    ii. diploma di laurea (DL), di cui  all'art.  1  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparato alle su  citate  classi  di  laurea
specialistica (LS)  secondo  l'equiparazione  stabilita  dal  decreto
interministeriale del 9  luglio  2009,  o  altro  diploma  di  laurea
equipollente secondo la normativa vigente; 
    iii. laurea magistrale (LM), di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
b) e all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,
n. 270, equiparato alle su citate classi di laurea specialistica (LS)
secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9
luglio 2009; 
    c. idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce; 
    d. godimento dei diritti politici. 
    2. Non possono accedere al  concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi  delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari computi, per aver conseguito l'impiego mediante la
presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti. 
    3. Non possono essere ammessi  al  concorso  coloro  che  abbiano
precedenti penali incompatibili con  l'esercizio  delle  funzioni  da
svolgere  nell'ambito  dei  compiti   istituzionali   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    4. Si ritengono equipollenti a quelli su indicati anche i  titoli
di studio  conseguiti  all'estero  riconosciuti  secondo  le  vigenti
disposizioni.  Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la   suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi  del  provvedimento
che la riconosca. 
    5. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali. 
    6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta dalla SSEF, con provvedimento motivato. 
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di  ammissione
al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la
data di  scadenza  indicata  nel  comma  successivo,  utilizzando  la
specifica        applicazione        informatica        all'indirizzo
https://www.concorsi.mef.gov.it. Dopo aver inserito i dati  richiesti,
compreso il profilo, giuridico o  economico,  per  il  quale  intende
concorrere, il candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e
conservarla, per poterla esibire in caso di necessita'.  In  fase  di
inoltro verra' automaticamente attribuito  un  numero  di  protocollo
necessario per le operazioni d'ufficio. Tale  numero,  unitamente  al
codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere
indicato  per  qualsiasi  comunicazione  successiva.  Ai  fini  della
partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della  domanda
con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme  di
produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La
data di presentazione telematica della domanda di  partecipazione  al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine  utile  per  la  sua  presentazione,  non  permettera'   piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    2. La procedura di compilazione e invio telematico della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    3. Il termine per la presentazione delle  domande,  ove  cada  in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno  successivo  non
festivo. 
    4. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella  suddetta  domanda
di ammissione saranno sottoscritte  in  sede  di  espletamento  delle
prove preselettive, previste dall'art. 7, o della prima  delle  prove
scritte di cui all'art. 6 del  presente  bando,  e  avranno  altresi'
valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste  dalla
vigente normativa. 
    5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a. cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
    b. di essere cittadino di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
Europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il  servizio  di
assistenza tecnica, di cui all'indirizzo internet citato al punto  1,
provvedera',  su  richiesta,  a  fornire   un   codice   alfanumerico
necessario al completamento della procedura telematica; 
    c.  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice   di
avviamento postale); 
    d. il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente
bando,  il  voto  conseguito  e   gli   estremi   relativi   al   suo
conseguimento; 
    e. l'idoneita' fisica al servizio continuativo  e  incondizionato
nell'impiego al quale il concorso di riferisce; 
    f.  le  eventuali  condanne  penali  riportate,   in   Italia   o
all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
    g. di non essere stato escluso dall'elettorato  politico  attivo,
nonche' di non essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato licenziato  da  altro  impiego
statale,  ai  sensi  delle  disposizioni  dei  contratti   collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver
conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti; 
    h. l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie  previste
dalle disposizioni normative  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    i. il possesso di eventuali  titoli  di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
    j. di essere a conoscenza che  dovra'  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  ai
sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
    k. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento  postale,  di
numero telefonico e del recapito  di  posta  elettronica  presso  cui
chiede che siano  trasmesse  le  comunicazioni  relative  alle  prove
concorsuali,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni; 
    l. per quale profilo, giuridico o economico, intende concorrere; 
    m. di essere a conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 
    6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E'  fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lett. c) del presente bando. 
    7. Non si tiene conto delle domande incomplete e  irregolari.  In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali  i  candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le  indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni  richieste  dal  presente
bando. 
    8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal  test  di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento  del  medesimo  e
limitatamente  ai  candidati  che  lo  hanno  superato.  La   mancata
esclusione dal test di preselezione non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    9. La SSEF non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
proprie   comunicazioni   dipendenti   da   inesatte   o   incomplete
dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio  recapito,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    10. Gli aspiranti, infine,  dovranno  esprimere  il  consenso  al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
    2. La SSEF dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione  dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga
accertata la mancanza di tali requisiti. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice sara' nominata in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  3  agosto  2005,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni. 
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1. Gli esami del concorso consisteranno: 
    a. per il profilo giuridico - in due prove scritte di  prevalente
contenuto giuridico e organizzativo, una delle quali puo'  consistere
in una serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale; 
    b. per il profilo economico - in due prove scritte di  prevalente
contenuto economico e statistico, una delle quali puo' consistere  in
una serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prove preselettive 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
sei volte il numero dei posti messi a concorso, e' prevista una prova
preselettiva  per  determinare  l'ammissione   dei   candidati   alle
successive prove scritte. 
    2.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale, Concorsi ed  esami,  del  28
febbraio  2014,  e'  reso  noto  il  diario  delle  eventuali   prove
preselettive comprensivo di giorno, ora e sede di  svolgimento;  tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I  candidati
che non ricevono dalla SSEF comunicazione di esclusione dal  concorso
sono tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova  preselettiva,
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso,  muniti  di  un
valido documento di  riconoscimento.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e sede stabiliti  comporta  l'esclusione  automatica  dal
concorso. 
    3. Le prove preselettive, differenziate per i due profili,  della
durata di 60 minuti, consistono in una serie di  domande  a  risposta
multipla,   da   effettuarsi   anche   con   l'ausilio   di   sistemi
computerizzati. Le domande, predisposte  a  cura  della  SSEF  e  che
saranno  pubblicate   nell'apposita   sezione   del   sito   internet
https://www.ssef.it, saranno  tese  a  verificare  la  conoscenza  dei
seguenti gruppi di  materie:  a)  diritto  costituzionale  e  diritto
amministrativo; b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica,  c)
lingua inglese. 
    4. La Commissione esaminatrice  compila  le  graduatorie  secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai  candidati.  Saranno
ammessi alle prove scritte i candidati  che,  in  base  al  punteggio
riportato nella prova preselettiva, si siano collocati in graduatoria
entro il  duecentocinquantesimo  posto,  per  ciascuno  dei  profili,
giuridico  ed  economico.  Saranno  ammessi  coloro  che   si   siano
classificati  ex  aequo  all'ultimo  posto  utile  delle   rispettive
graduatorie. 
    5. Nel medesimo avviso di cui al comma 2,  e'  indicata  la  data
della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale, Concorsi ed esami, nella  quale  sara'  dato  avviso  della
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alle  prove  scritte,
che sara' consultabile nell'apposita sezione del sito internet  della
SSEF, https://www.ssef.it . 
    6.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'
comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione  la  Commissione  esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1.  Le  due  prove  scritte  saranno  volte   ad   accertare   la
preparazione del candidato sia sotto il profilo  teorico,  sia  sotto
quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in due diversi giorni. 
    2. Le due prove scritte avranno ad  oggetto  argomenti  afferenti
alle seguenti aree di materie: 
    a. per il profilo giuridico: 
    i. diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
    ii. diritto civile e commerciale; 
    iii. diritto del lavoro; 
    iv. diritto internazionale e comunitario; 
    v. diritto tributario. 
    b. per il profilo economico: 
    i. economia politica con lineamenti di storia economica; 
    ii. scienza delle finanze e contabilita' pubblica; 
    iii. statistica; 
    iv. scienza e tecnica  dell'organizzazione  pubblica  (strategia,
organizzazione e sistema dei controlli); 
    3. La prima prova scritta consistera'  nello  svolgimento  di  un
elaborato per verificare l'attitudine  del  candidato  all'analisi  e
alla riflessione critica di questioni  inerenti  alle  materie  sopra
indicate. 
    4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle  funzioni
e puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica. 
    5. Per ciascuna delle due prove la Commissione  predisporra'  tre
casi e/o argomenti per ciascun profilo e ne fara' sorteggiare uno per
profilo da un candidato. Ciascuna delle due prove di cui al  comma  2
dovra' essere svolta nel termine di cinque  ore  dalla  dettatura.  I
candidati non  possono  introdurre  nella  sede  di  esame  carta  da
scrivere, appunti manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque
specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di
strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di   informazioni   o   alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare  tra  di  loro.  Possono
essere consultati i testi di legge non commentati  e  il  vocabolario
della  lingua  italiana.  In  caso  di  violazione   la   Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, con il quale viene comunicato
l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale
avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data  di  inizio
delle prove scritte e ha valore di notifica a tutti  gli  effetti.  I
candidati sono  tenuti  a  presentarsi  muniti  di  un  documento  di
riconoscimento in  corso  di  validita'.  La  mancata  presentazione,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno,  ora  e
sede  stabiliti  per  ciascuna  prova,  comporta   l'esclusione   dal
concorso. 
    7. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova  scritta  una
votazione di almeno settanta centesimi. 
    8. Nel medesimo avviso di cui al comma 6,  e'  indicata  la  data
della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale, Concorsi ed esami, nella  quale  sara'  dato  avviso  della
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alle  prove  orali  e
del calendario delle stesse. Tale avviso  ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
                               Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, con l'aggiunta  di  una  conversazione  in  lingua  inglese,
nonche' sulle seguenti materie: 
    a. ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    b. utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo  e  navigazione
in rete, da realizzarsi  anche  mediante  una  verifica  pratica.  Il
candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle  problematiche
e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione ai processi  comunicativi  in  rete,  all'organizzazione  e
gestione delle  risorse  e  al  miglioramento  dell'efficienza  degli
uffici e dei servizi; 
    c.  diritto  costituzionale  e  diritto  amministrativo,  per  il
profilo economico; scienza  e  tecnica  dell'organizzazione  pubblica
(strategia, organizzazione e sistema dei  controlli),  scienza  delle
finanze e contabilita' pubblica, per il profilo giuridico. 
    2. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende  superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    3. Sara' previsto un giorno di recupero per  i  concorrenti  che,
per causa di forza maggiore,  non  potranno  presentarsi  alla  prova
orale alla data  prestabilita.  In  tale  ipotesi,  entro  il  giorno
stabilito per la prova orale, il concorrente interessato  dovra'  far
pervenire  all'indirizzo:  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, Rettorato, via  Maresciallo  Caviglia  24,  00135  Roma,  un
telegramma contenente l'indicazione della causa di forza maggiore che
giustifica l'assenza. Di tale causa  dovra',  comunque,  essere  data
adeguata dimostrazione prima che venga sostenuta la prova  orale  nel
giorno di recupero. 
    4. I candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
    5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede d'esame. 
    6. I candidati ammessi a sostenere la prova  orale  dovranno  far
pervenire,  prima  dello  svolgimento  della   stessa,   il   proprio
curriculum  vitae  et  studiorum,  datato  e  firmato,  all'indirizzo
e-mail: ssef.corsoconcorso@finanze.it . 
                               Art. 10 
 
 
 Termini per la presentazione dei titoli di riserva e di preferenza 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o
far pervenire, a mezzo raccomandata  postale,  all'indirizzo:  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato,  via  Maresciallo
Caviglia 24, 00135 Roma, o inviare all'indirizzo di posta elettronica
certificata   della   SSEF   ssef@pce.finanze.it   ,   le    relative
dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre   2000,   n.   445,   con
l'indicazione dell'Amministrazione che ha emesso il provvedimento  di
conferimento del titolo e la data di emissione. Da tali  documenti  o
dichiarazioni sostitutive deve risultare che i  titoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione  al  concorso  erano  gia'  in
possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda stessa. 
                               Art. 11 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 
 
 
    1. Sulla base delle prove d'esame di cui agli artt. 8 e 9,  viene
predisposta la graduatoria, articolata per i due profili giuridico ed
economico. 
    2. La graduatoria di  merito  e'  predisposta  dalla  Commissione
esaminatrice in base al punteggio finale  conseguito  dai  candidati,
costituito dalla media tra il  voto  della  prova  orale  e  il  voto
risultante dalla media dei voti di ciascuna delle prove scritte. 
    3.  La  graduatoria  di  merito,  formulata   dalla   Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella  votazione
complessiva, conseguita da ciascun candidato,  sara'  successivamente
riformulata tenendo conto dei titoli di  riserva  e/o  di  preferenza
indicati dai candidati e verificati dalla SSEF. 
    4. Saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva,  sotto
condizione dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  indicati
dall'art. 2 del presente bando, i candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per i due  profili,
giuridico ed economico. 
    5. La graduatoria di  merito  sara'  approvata  con  decreto  del
Rettore della SSEF e successivamente  pubblicata  sul  sito  internet
della Scuola: https://www.ssef.it . Di tale pubblicazione  sara'  data
notizia, mediante avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica -
4ª serie speciale, Concorsi ed esami. 
    6. Dalla data di pubblicazione del  predetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnazioni. 
                               Art. 12 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura  selettiva,
salvo  quelli  che  siano  dipendenti  di  ruolo  di  amministrazioni
pubbliche, dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all'indirizzo
ed entro il termine che saranno indicati  nell'apposita  sezione  del
sito   internet   della   SSEF   https://www.ssef.it,   la    seguente
documentazione: 
    a.  dichiarazione,  sottoscritta  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno  subito
variazioni; 
    b.  dichiarazione,  sottoscritta  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, da cui  risulti
di non essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata  in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo  II  del  libro
secondo del codice penale; 
    c.  dichiarazione,  sottoscritta  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  18  dicembre  2000,  n.   445,   circa
l'insussistenza  delle  situazioni   di   incompatibilita'   previste
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d.  un  certificato  medico,  rilasciato  dall'Azienda  Sanitaria
Locale competente per territorio o da un medico militare in  servizio
permanente  effettivo,  dal  quale  risulti  che  il   candidato   e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia  affetto  da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico  deve  farne
menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi  l'attitudine  al
servizio. 
    2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
i vincitori del concorso. 
                               Art. 13 
 
 
                 Assunzione in servizio e formazione 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura  selettiva,
che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti e in regola con
la documentazione, dovranno stipulare apposito contratto  individuale
di lavoro, secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente  e
saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nella Terza  area,
Fascia retributiva F1, del ruolo unico del  personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    2.  Per  i  vincitori  della  procedura  selettiva  e'  previsto,
successivamente all'assunzione, un periodo formativo di  cinque  mesi
presso una o piu' sedi stabilite  dalla  SSEF.  La  SSEF  stabilisce,
anche sulla base delle esigenze emerse in fase di programmazione,  le
materie di insegnamento, gli eventuali  insegnamenti  opzionali  e  i
piani di studio in funzione degli obiettivi formativi e professionali
di volta in volta individuati. 
                               Art. 14 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale  curato  dalla
Commissione esaminatrice. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti  dai  candidati  in
sede di partecipazione al concorso, o comunque acquisiti a  tal  fine
dalla  SSEF,  e'   finalizzato   all'espletamento   delle   attivita'
concorsuali. 
    2.  Il  trattamento  sara'  curato  dal  personale  preposto   al
procedimento  concorsuale,  con   l'utilizzo   di   procedure   anche
informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per  perseguire  le
predette finalita'. 
    3. I dati saranno raccolti  presso  la  SSEF  e  potranno  essere
comunicati  a  soggetti  terzi  che  forniranno   specifici   servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 
    4. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di  partecipazione  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'
precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso. 
    5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare,
il diritto di accedere ai propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei,  incompleti
o raccolti in violazione della legge,  nonche'  di  opporsi  al  loro
trattamento   per   motivi   legittimi,   rivolgendo   le   richieste
all'indirizzo:  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle   finanze,
Rettorato, via Maresciallo Caviglia 24, 00135 Roma. 
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti   in   materia   di
reclutamento del personale, in quanto compatibili. 
    2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, Concorsi ed esami. 
      Roma, 17 dicembre 2013 
 
                                                  Il Rettore: Pisauro 
 
 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data.