Concorso per 53 allievi ufficiali guardia di finanza (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 53 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 03-01-2014 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 3 febbraio 2014) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 114° corso dell' ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 04-01-2014 |
Data Scadenza bando | 03-02-2014 |
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Concorso (Scad. 3 febbraio 2014)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 114° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2014/2015
IL COMANDANTE GENERALE Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante "Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile"; Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari: - a 2 (due) unita', in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; - a 3 (tre) unita', in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010; Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto per l'anno accademico 2014/2015 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del "ruolo normale" al primo anno del 114° corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. Dei suddetti 53 posti: a) 2 (due) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; b) 3 (tre) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito. 4 Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali); b) una prova scritta di cultura generale; c) una prova di efficienza fisica; d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; e) un tirocinio, della durata di 18 giorni, durante il quale sono effettuati: 1) la visita medica di controllo; 2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; f) tre prove orali; g) una prova facoltativa di una lingua straniera; h) una prova facoltativa di informatica; i) una visita medica di incorporamento. 5. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente). 6. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che: 1) alla data del 1° gennaio 2014, non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1986 (compreso); 2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; b) i cittadini italiani che: 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2014, compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1997, estremi inclusi; 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza; 3) siano in possesso dei diritti civili e politici; 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza. 2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale. 3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2013/2014. 4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale. Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10. 2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare, l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi. La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione della domanda di partecipazione. 4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 2: a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4; b) sono archiviate nel caso in cui: (1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2; (2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; (3) non siano sottoscritte; (4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2013/2014; g) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza (i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza); h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; l) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; n) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni; o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 2; p) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio. 2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative: a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco; b) prova di informatica. 3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e orali. 4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 23 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica della graduatoria unica di merito. 6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 7. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi alla frequenza del tirocinio di cui all'art. 17 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La documentazione presentata oltre il termine del tirocinio non e' presa in considerazione. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 23 devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ammissione al corso di formazione, domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.
Art. 6 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori, membri. I professori devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame; b) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli fini della valutazione dei candidati al termine del tirocinio, da quattro ufficiali della Guardia di finanza, in servizio presso l'Accademia, membri; f) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente: a) qualificati conoscitori della lingua stessa; b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale. 3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli ufficiali in servizio presso l'Accademia che fanno parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), che possono essere di grado non inferiore a tenente. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e della valutazione al termine del tirocinio, dell'ausilio di: a) psicologi; b) ufficiali del Corpo cui demandare, in qualita' di "tutor", l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento ovvero, nel corso del tirocinio, dall'Accademia.
Art. 7 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9 Documento di identificazione 1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 10 Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), che si svolgera' a partire dal 17 febbraio 2014. 2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 6 febbraio 2014, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno, altresi', rese note eventuali variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova preliminare. 3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orali in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione. 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 13. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 11 marzo 2014, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese). 2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 3. Eventuali variazioni della sede o della data di svolgimento della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'art. 10, comma 13. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 12 Prescrizioni da osservare per la prova scritta 1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 2. Durante la prova scritta, possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Art. 13 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 15 aprile 2014, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica e, se idonei, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5. Tali prove hanno il seguente svolgimento: a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 14 Prova di efficienza fisica 1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in: a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1000 m; b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 3. 3. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) da 8,1 a 9 punti 0,10; b) da 9,1 a 10 punti 0,15; c) da 10,1 a 11 punti 0,20; d) da 11,1 a 12 punti 0,25; e) da 12,1 a 13 punti 0,30; f) da 13,1 a 14 punti 0,35; g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse non oltre il 25 giugno 2014. 9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 25 giugno 2014, tali candidate sono escluse dal concorso. 10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 25 giugno 2014. 11. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare: a) di statura non inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne; b) in possesso del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esame delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. In tali casi: a) deve essere comunque verificato il possesso del requisito dell'altezza di cui al comma 2, lettera a); b) la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio definitivo. 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11. 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al presidente della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle; b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara' presa in considerazione. 9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 10. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui al comma 2, lettera a); b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici; d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1 dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per la frequenza del tirocinio. 13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 16 Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali; b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto. I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; e) certificato (fac-simile in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) lo stato di buona salute; (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d). 2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso. 3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 25 giugno 2014. 5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal concorso. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 17 Tirocinio 1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sono ammessi alla frequenza del tirocinio, che ha durata di 18 giorni e si svolge, secondo il programma approvato dal Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di finanza, via Croviana, n. 120, Roma (loc. Castelporziano), a decorrere dalla data notificata al termine del predetto accertamento. 2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione al tirocinio, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono: a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla durata del tirocinio stesso; b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a); c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza, che ne curera' l'inquadramento, avvalendosi degli ufficiali istruttori componenti la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), ed, eventualmente, di altri ufficiali con compiti di "tutor". Nel caso in cui i candidati appartengano: d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per tutta la durata del tirocinio; e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; f) a Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Durante il tirocinio, tutti i candidati: a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione; b) ricevono in uso un corredo ridotto. In particolare, per esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' previste, tutti gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i distintivi previsti per l'allievo finanziere; c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed i materiali di cui all'allegato 6; d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita interna dell'Istituto, previste per gli allievi dell'Accademia; e) svolgono le seguenti attivita': - esercitazioni di educazione fisica; - addestramento formale ed altre esercitazioni tecnico-pratiche di carattere militare; - attivita' didattiche e conferenziali, allo scopo di acquisire conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del militare, nonche' sul percorso di studi dell'allievo ufficiale del Corpo; - studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali e facoltative del concorso; f) sono sottoposti a: - visita medica di controllo; - accertamento dell'idoneita' attitudinale. 5. Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle fasi selettive di cui al comma 4, lettera f), sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni. 6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con provvedimento della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), i candidati che: a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al comma 2, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione; b) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un periodo complessivamente superiore a 5 giorni, qualunque ne sia la causa. Ai fini del computo dei giorni di assenza, sono, altresi', considerati quelli concessi in sede di differimento della presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma dell'art. 22, comma 1, lettera c). 7. I candidati che rinunciano alla frequenza del tirocinio sono esclusi dal concorso. 8. Nelle more della formalizzazione del provvedimento di esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6, e in caso di rinuncia alla frequenza del tirocinio, i candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia e, se rientranti tra quelli di cui al comma 3: a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni; b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 9. I provvedimenti di esclusione di cui ai commi 5 e 6 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 10. A seguito del provvedimento di esclusione o di rinuncia durante la frequenza del tirocinio e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera a), e' rescissa.
Art. 18 Visita medica di controllo 1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui all'art. 17, comma 3, lettera a), sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). 2. Prima della visita medica di controllo, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente ospedale militare. 4. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 5. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 19 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it. 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 5. Prima dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1 lettera e), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento e la valutazione dello stesso. 6. I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento attitudinale, di cui al comma 4, proseguono l'iter concorsuale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 20 Valutazione al termine del tirocinio 1. Nei confronti dei candidati idonei all'accertamento di cui all'art. 19, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), compie una valutazione finale del tirocinio svolto. 2. A tal fine, la sottocommissione: a) prima dell'inizio del tirocinio, fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso; b) tiene conto del rendimento globale durante l'intero periodo di frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla resistenza fisica, al comportamento tenuto ed alla idoneita' ad affrontare l'iter formativo quinquennale dell'Accademia. 3. I candidati nei cui confronti e' espresso un giudizio di idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le prove orali, con le modalita' di cui all'art. 21, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 21 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); b) un esame di geografia (durata massima 15'); c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del programma riportato in allegato 7. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta. 4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia. 6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica, con le modalita' indicate in allegato 8. 9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 10 Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al comma 4. 12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; c) 0,75 per i voti superiori a 26. 13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato ad ogni candidato. 14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 22 Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 10, la prova di efficienza fisica, prevista dall'art. 14, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, e le prove orali, previste dall'art. 21, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.; b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; c) la frequenza del tirocinio, previsto dall'art. 17, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro due giorni dall'inizio del tirocinio. I giorni di assenza maturati sono computati, ai sensi dall'art. 17, comma 6, lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso; d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 24, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a), c) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento. 2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta' di anticipare o posticipare la sottoposizione di singoli candidati alle fasi selettive di cui all'art. 17, comma 4, lettera f), nel rispetto del calendario delle stesse. 3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettere a), c) e d), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 23 Graduatoria 1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, ad esclusione delle lettere g), h) ed i). 3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica. 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 5. La graduatoria unica di merito e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 24 Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 23, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f). 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Entro 30 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 7. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. 8. All'atto della loro ammissione in Accademia gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 9. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. 10. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
Art. 25 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Rimangono a carico dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei candidati presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), per la frequenza del tirocinio. 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, ad eccezione delle lettere e) ed i), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
Art. 26 Trattamento economico degli allievi ufficiali 1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e della prima vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: a) per la manutenzione del vestiario; b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione; c) di carattere personale e straordinarie. 4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso di formazione devono essere provvisti del corredo indicato in allegato 6.
Art. 27 Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo 1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art. 28 Sito internet ed informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it , nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 29 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della guardia di finanza. Roma, 23 dicembre 2013 Gen. C.A. Saverio Capolupo