Concorso per 7 vice direttori biologi (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 7 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 31-01-2014 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 3 marzo 2014) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di vice direttore biologo - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 31-01-2014 |
Data Scadenza bando | 03-03-2014 |
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Concorso (Scad. 3 marzo 2014)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di vice direttore biologo - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 35, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive modificazioni; Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85», ed in particolare l'art. 36; Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante «Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62»; Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante «Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62»; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Stabilita' 2014)»; Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per esami, per il reclutamento di complessivi n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; Decreta: Art. 1 Posti disponibili per l'assunzione 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma. 2. Un quinto dei sette suddetti posti, pari a n. 1 posto, e' riservato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di servizio alla data del presente bando che, in possesso degli altri requisiti, non abbiano riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Tale posto, qualora non coperto, e' conferito secondo la graduatoria del concorso.
Art. 2 Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in biologia, scienze biologiche o biotecnologie ed equipollenti; b) Iscrizione all'albo professionale dei biologi; per i dipendenti di PP.AA. ai quali i rispettivi ordinamenti vietano l'esercizio della libera professione, nonche' per i candidati partecipanti alla riserva dell'art. 1, comma 2, iscrizione nell'Elenco speciale dei biologi; c) eta' non inferiore agli anni diciotto; d) cittadinanza italiana; e) godimento dei diritti civili e politici; f) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica per il servizio: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm 161 per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione : miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetrico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto. Costituiscono inoltre causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dalla tabella 2 allegata al decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 130, ed indicate nell'allegato A) del presente bando; g) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' attitudinale al servizio: 1) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalita', con riferimento alla maturazione globale, alla esperienza di vita, alla stima di se' ed al senso di responsabilita'; 2) una stabilita' emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene; 3) delle facolta' intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione; 4) una comportamento sociale che evidenzi capacita' di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilita', della predisposizione al gruppo e della motivazione; h) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3 Esclusione dal Concorso 1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e dell'art. 1, comma 2, se gia' appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate e di Polizia o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, o che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Non possono, altresi', concorrere coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio dei candidati. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti di ammissione sono esclusi dal concorso con decreto del Direttore generale del personale della formazione.
Art. 4 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Direzione Generale del personale e della formazione preposto alla gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.
Art. 5 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della Giustizia a partire dall'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, l'attestazione di avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, il giorno della prova scritta d'esame. 3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6 Compilazione della domanda 1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra' dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d)l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; g) l'iscrizione all'Ordine dei biologi, con l'indicazione della rispettiva sezione; h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; i) se si e' stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l) di essere appartenente al Corpo di polizia penitenziaria da almeno tre anni e di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione (solo per gli appartenenti al Corpo). 2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre: a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui al successivo art. 14; b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso. 4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 7 Comunicazione agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 3. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 10 del presente decreto, nonche' dell'eventuale prova preselettiva, nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, e' presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un consigliere di stato, o da un magistrato o avvocato dello stato di corrispondente qualifica, ed e' composta da un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria e da tre esperti biologi, anche esterni all'Amministrazione. 2. Per le prove relative all'informatica e alle lingue straniere previste, la Commissione Esaminatrice e' integrata da un esperto informatico e da uno o piu' esperti nella lingua straniera scelta dai candidati. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria. 4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 9 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore alle mille unita' puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove scritte. 2. Il calendario della eventuale prova preselettiva, ovvero delle prove scritte sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» dell'undici aprile 2014, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito del Ministero della Giustizia a partire dall'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 3. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia dello stesso, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2, del presente bando (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda), per sostenere la eventuale prova preselettiva, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, ovvero le prove scritte, nei giorni e nell'ora indicati in tale Gazzetta Ufficiale. 4. La comunicazione di cui al comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 5. La prova preselettiva consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, concernenti le materie oggetto delle prove scritte e della prova orale. 6. Ai fini della predisposizione del questionario l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di qualificati enti pubblici o di privati specializzati nel settore. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. 7. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 8. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione in relazione al numero di domande da somministrare. 9. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 10. La correzione e la valutazione dei questionari e' effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 11. Qualora sia espletata la prova preselettiva sono ammessi a sostenere le prove scritte previste dal successivo art. 10, commi 2 e 3, i candidati risultati idonei alla prova preselettiva e classificatisi tra i primi 100 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al posto n. 100.
Art. 10 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale. 2. La 1ª prova scritta verte su fondamenti di biologia molecolare e genetica umana 3. La 2ª prova scritta verte su tecniche di analisi del DNA e sue applicazioni forensi. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, su ordinamento penitenziario; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica; norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della polizia penitenziaria; elementi di informatica; accertamento della conoscenza della lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato. 5. La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei. 6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste nella traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. 7. Alla prova orale sono ammessi i candidati, risultati idonei agli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13, che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro. 8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerla. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono considerati esclusi. 9. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 11 Modalita' di svolgimento delle prove 1. Durante la prova preselettiva e le prove scritte, e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, raccolte normative, calcolatrici e apparecchi idonei alla memorizzazione di informazioni e/o che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno. 2. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.
Art. 12 Accertamenti psico-fisici 1. Dopo aver superato le prove scritte, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo 443/92. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato. 6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione. 7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 13 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione, composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente dell'Amministrazione penitenziaria, e da quattro periti selettori attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 5. I test predisposti dalla Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono approvati con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. 6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione. 7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 14 Titoli valutabili 1. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9,00: 1) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre; 2) diplomi di abilitazione all'insegnamento in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre. B) titoli professionali, fino a punti 9,00: 1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi. 2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. I candidati dovranno produrre i titoli dichiarati, pena la non valutabilita' degli stessi, all'atto della presentazione alla eventuale prova preselettiva, ovvero alle prove scritte, secondo quanto stabilito all'art. 9, comma 3, del bando. 4. La Commissione esaminatrice, nell' ambito delle categorie di cui al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. 5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla Commissione stessa.
Art. 15 Documentazione Amministrativa 1. Ai candidati risultati idonei alla prova orale verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria, che devono far pervenire, correttamente compilati in ogni parte, unitamente a copia fotostatica del proprio documento d'identita', entro venti giorni dalla consegna medesima: a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni con il quale egli attesti i requisiti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima.
Art. 16 Formazione e approvazione della graduatoria 1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di cui all'art. 8 forma la graduatoria di merito. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Fermi restando i titoli preferenziali previsti, a parita' di merito l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza. 3. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami». 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.
Art. 17 Nomina vincitori 1. Con decreto del Direttore generale del personale e della formazione i vincitori del concorso sono nominati vice direttori tecnici - biologi in prova e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto Superiore di studi Penitenziari. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, superati gli esami di fine corso, sono assegnati a prestare servizio presso il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA con sede in Roma. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia. Roma, 20 gennaio 2014 Il direttore generale: Turrini Vita