Concorso per 2 vice direttori informatici (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 31-01-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 3 marzo 2014) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di vice direttore informatico - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-01-2014
Data Scadenza bando 03-03-2014
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso (Scad. 3 marzo 2014)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di vice direttore informatico - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 del Personale e della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto in particolare l'art.  35,  comma  6,  del  citato  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente la tutela delle persone  e  di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Codice  delle  pari  opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6  della  legge  28  novembre
2005, n. 246"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  in  materia  di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative  e  successive
modificazioni; 
    Visto il  D.P.C.M.  23  marzo  1995  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante " Determinazione dei compensi da  corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al  personale  addetto
alla  sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti   dalle
amministrazioni pubbliche "; 
    Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162  recante  "
Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia  penitenziaria,  a
norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno  2009,  n.  85",  ed  in
particolare l'articolo 36; 
    Visto il decreto 22 dicembre 2012, n.  268,  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la  Semplificazione
recante "Regolamento per la  determinazione  dei  profili  dei  ruoli
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62"; 
    Visto il decreto 9 ottobre  2013,  n.  130,  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la  Semplificazione
recante " Regolamento per le  modalita'  di  accesso  alla  qualifica
iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei
periti  tecnici  e  dei  direttori  tecnici  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 62"; 
    Visto la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  "  Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (
legge Stabilita' 2014)"; 
    Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per esami, per  il
reclutamento di complessivi n. 2 posti di vice direttore  informatico
del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di n. 2 posti di vice direttore  informatico  del  ruolo
dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare
al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede
in Roma. 
                               Art. 2 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) laurea specialistica, laurea magistrale o  diploma  di  laurea
vecchio  ordinamento  in  informatica,  ingegneria   informatica   ed
equipollenti; 
    b) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
    c) cittadinanza italiana; 
    d) godimento dei diritti civili e politici; 
    e) possesso dei seguenti requisiti di  idoneita'  fisica  per  il
servizio: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2) altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm 161 per le
donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione  del  pannicolo  adiposo  e  il  trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento del servizio di polizia; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun  occhio
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione : miopia, ipermetropia,  astigmatismo  semplice  (
miopico e ipermetrico ) e di tre diottrie quale somma complessiva dei
singoli  vizi   di   rifrazione   per   l'astigmatismo   composto   e
l'astigmatismo misto. 
    Costituiscono inoltre causa di non idoneita' le  imperfezioni  ed
infermita' previste dalla tabella 2 allegata al decreto  ministeriale
9 ottobre 2013, n. 130, ed indicate  nell'allegato  A)  del  presente
bando. 
    f) possesso dei seguenti requisiti di idoneita'  attitudinale  al
servizio: 
    1) una evoluzione globale che esprima una sintonica  integrazione
della personalita', con riferimento alla  maturazione  globale,  alla
esperienza di vita, alla stima di se' ed al senso di responsabilita'; 
    2) una stabilita' emotiva che consenta di  contenere  le  proprie
reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una  adeguata  efficienza
operativa anche in circostanze ansiogene; 
    3)  delle  facolta'  intellettive  che  favoriscano  un  positivo
impegno in compiti  prevalentemente  dinamico-pratici  che  implicano
anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione; 
    4) una comportamento sociale che evidenzi capacita' di  stabilire
rapporti  soddisfacenti  con  l'ambiente  di  lavoro,  tenuto   conto
dell'adattabilita',  della  predisposizione   al   gruppo   e   della
motivazione; 
    g) essere  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal Concorso 
 
 
    1. Sono esclusi  dal  concorso,  i  candidati  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, nonche' i  candidati
che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che  sono  stati
espulsi dalle Forze Armate e di Polizia  o  destituiti  dai  pubblici
uffici,  dispensati  dall'impiego   per   persistente   insufficiente
rendimento, o che abbiano riportato condanna  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non  possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  sono  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione,  per  i  motivi  di  cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'articolo 127 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso al Corpo della polizia penitenziaria,  nonche'  l'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti di ammissione  sono  esclusi  dal
concorso con decreto  del  Direttore  generale  del  personale  della
formazione. 
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati. 
    4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  che  possono  far  valere  nei
confronti   del   Ministero   della    Giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia  penitenziaria  -
Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento. 
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione Generale del personale e  della  formazione  preposto  alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando  la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito   del
Ministero    della     Giustizia     a     partire     dall'indirizzo
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp,      seguendo      le
istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il  termine  di  giorni
trenta, decorrente dal giorno successivo alla data  di  pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" 
    2. Al termine della procedura di acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a  stampare,  attraverso  l'apposita  funzione,   l'attestazione   di
avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente
presentato dai candidati,  per  la  successiva  sottoscrizione  della
domanda di ammissione al concorso,  il  giorno  della  prova  scritta
d'esame. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,  presso  il  Ministero  della  Giustizia   -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del personale e della formazione -  Servizio  dei  Concorsi,  polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma. 
                               Art. 6 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare: 
    a) il cognome ed il nome; 
    b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d)l'iscrizione alle liste  elettorali,  ovvero  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
    e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni  di  pena
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale  e  di  non
avere in corso procedimenti penali  ne'  procedimenti  amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso
contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni  eventuale   precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. 
    f)  il  titolo  di  studio  posseduto,  con  l'indicazione  della
universita' che lo ha  rilasciato  e  della  data  in  cui  e'  stato
conseguito; 
    g)  i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
    h)  se  si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
    2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre: 
    a) i titoli culturali e  professionali  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 14; 
    b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all'articolo 5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Qualora  non  espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno  presi
in  considerazione  in   sede   di   formazione   della   graduatoria
concorsuale. 
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli  aspiranti  sono,
inoltre,  tenuti  a  comunicare  tempestivamente   -   a   mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della Giustizia
-  Dipartimento  dell'Amministrazione   penitenziaria   -   Direzione
generale del personale e della formazione  -  Servizio  dei  Concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2  -  00164  Roma,  ogni
variazione di  indirizzo  o  recapito  presso  il  quale  si  intende
ricevere le comunicazioni del concorso. 
    4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria
colpa. 
                               Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  -  4^  Serie  Speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^  Serie  Speciale,  tutte  le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore. 
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame  di  cui  all'articolo  10  del  presente  decreto,   nonche'
dell'eventuale prova preselettiva, nominata con decreto del Direttore
generale del personale  e  della  formazione,  e'  presieduta  da  un
dirigente  generale  dell'Amministrazione  Penitenziaria,  o  da   un
consigliere di stato, o da un magistrato o avvocato  dello  stato  di
corrispondente  qualifica,   ed   e'   composta   da   un   dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria  e  da  tre  esperti  informatici,
anche esterni all'Amministrazione. 
    2. Per le prove  relative  alle  lingue  straniere  previste,  la
Commissione Esaminatrice e' integrata da uno  o  piu'  esperti  nella
lingua straniera scelta dai candidati . 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
    4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni. 
                               Art. 9 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  di  partecipazione   sia
superiore  alle  mille  unita'  puo'  essere   prevista   una   prova
preselettiva per determinare i  candidati  da  ammettere  alle  prove
scritte. 
    2. Il calendario della eventuale prova preselettiva, ovvero delle
prove  scritte  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  Italiana  -  4^  serie  speciale  "Concorsi   ed   Esami"
dell'undici aprile 2014, ovvero in quella la quale la  stessa  avesse
fatto rinvio. Detto avviso  sara'  disponibile  anche  sul  sito  del
ministero    della     Giustizia     a     partire     dall'indirizzo
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 
    3. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'articolo 3,  sono  tenuti  a  presentarsi,
muniti di un valido documento di identificazione  e  fotocopia  dello
stesso, nonche' della documentazione richiesta all'articolo 5,  comma
2,  del  presente  bando  (attestazione  di   avvenuta   acquisizione
informatica  della  domanda),  per  sostenere  la   eventuale   prova
preselettiva, il cui superamento costituisce requisito necessario per
la successiva partecipazione al concorso, ovvero  le  prove  scritte,
nei giorni e nell'ora indicati in tale Gazzetta Ufficiale. 
    4. La comunicazione di cui al comma 2 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si
presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la  prova  sono
considerati esclusi dal concorso. 
    5. La prova preselettiva consiste in risposte ad un questionario,
articolato in domande a risposta a scelta  multipla,  concernenti  le
materie oggetto delle prove scritte e della prova orale. 
    6.   Ai   fini    della    predisposizione    del    questionario
l'Amministrazione e' autorizzata ad  avvalersi  della  consulenza  di
qualificati enti pubblici o di privati specializzati nel settore.  Il
questionario da sottoporre ai candidati, fra  quelli  preventivamente
predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. 
    7.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    8. La durata  della  prova  e'  stabilita  dalla  Commissione  in
relazione al numero di domande da somministrare. 
    9. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 
    10. La correzione e la valutazione dei questionari e'  effettuate
a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o
apparecchiature a lettura ottica. 
    11. Qualora sia espletata la prova preselettiva  sono  ammessi  a
sostenere le prove scritte previste dal successivo articolo 10, commi
2 e 3,  i  candidati  risultati  idonei  alla  prova  preselettiva  e
classificatisi tra i primi 30 in ordine  di  merito.  Sono,  inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente collocatosi al posto n. 30. 
                               Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami  consistono  in  due  prove  scritte,  della  durata
massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale. 
    2.  La  1^   prova   scritta   verte   su:   sistemi   operativi;
infrastrutture    di    comunicazioni    integrate;    infrastrutture
elaborative;  infrastrutture  applicative;  linguaggi  e  metodi   di
sviluppo software; web e internet; security. 
    3. La2^  prova  scritta  verte  su:  tecniche  di  produzione  ed
elaborazione  di  documenti  progettuali;  tecniche  di  gestione   e
pianificazione di progetto. 
    4. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, su ordinamento penitenziario; elementi di diritto  pubblico;
elementi di diritto e procedura penale  con  particolare  riferimento
alla prova penale scientifica;  norme  sullo  stato  giuridico  degli
appartenenti ai ruoli  del  personale  della  polizia  penitenziaria;
accertamento della  conoscenza  della  lingua  straniera  :  inglese,
francese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato . 
    5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta
dal  candidato,  consiste  nella  traduzione   (senza   ausilio   del
dizionario ) di un testo ed in una conversazione. 
    6. Alla prova orale sono ammessi i  candidati,  risultati  idonei
agli accertamenti cui ai successivi  articoli  12  e  13,  che  hanno
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove  scritte.
La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati  un
punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame
dell'altro. 
    7. L'ammissione alla  prova  orale  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte e' portata a conoscenza  del  candidato
almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerla.  Coloro
che  non  si  presenteranno  a  sostenere  la  suddetta  prova   sono
considerati esclusi. 
    8. La  prova  orale  si  intende  superata  se  il  candidato  ha
riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi. 
                               Art. 11 
 
 
                Modalita' di svolgimento delle prove 
 
 
    1. Durante la prova preselettiva e le prove scritte,  e'  vietato
ai candidati  di  portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,
appunti, libri, opuscoli di  qualsiasi  genere,  raccolte  normative,
calcolatrici e apparecchi idonei alla memorizzazione di  informazioni
e/o che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno 
    2. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso 
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Dopo aver superato le prove scritte, i candidati  non  esclusi
dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo,
giorno ed ora  che  saranno  loro  preventivamente  comunicati,  alla
visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'articolo  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui
uno con funzioni di  presidente,  del  Servizio  sanitario  nazionale
operanti presso  strutture  del  Ministero  della  Giustizia,  ovvero
individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui   al   secondo   comma
dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92. 
    3. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e' definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta  con  decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione. 
    7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario  supplente,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento. 
                               Art. 13 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione, nominata con  decreto  dal  Direttore  generale  del
personale e della formazione, composta da un presidente scelto tra  i
funzionari    con    qualifica    non    inferiore    a     dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria, e  da  quattro  periti  selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale 
    2. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria. 
    3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    4. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 
    5. I test predisposti dalla Commissione per l'accertamento  delle
qualita'  attitudinali  sono  approvati  con  decreto  del  Direttore
generale del personale e della formazione. 
    6. Il giudizio  espresso  dalla  Commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta  con  decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione. 
    7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario  supplente,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento. 
                               Art. 14 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. Le categorie di  titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il
punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti  come
segue: 
    A)  titoli  di  cultura,  ulteriori  a   quelli   richiesti   per
l'ammissione al concorso, fino a punti 9,00: 
    - 1) dottorato di ricerca  e/o  diploma  di  specializzazione  in
materie attinenti al profilo professionale per il quale il  candidato
concorre; 
    -  2)  diplomi  di  abilitazione  all'insegnamento   in   materie
attinenti  al  profilo  professionale  per  il  quale  il   candidato
concorre. 
    B) titoli professionali, fino a punti 9,00: 
    1)   l'espletamento   di   incarichi   e   di   servizi    presso
amministrazioni pubbliche o enti di diritto  pubblico  conferiti  con
provvedimento dei competenti organi. 
    2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le  prove  scritte.  La  valutazione  e'
limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    3. I candidati dovranno produrre i titoli dichiarati, pena la non
valutabilita'  degli  stessi,  all'atto  della   presentazione   alla
eventuale prova preselettiva,  ovvero  alle  prove  scritte,  secondo
quanto stabilito all'articolo 9, comma 3, del bando. 
    4. La Commissione esaminatrice, nell' ambito delle  categorie  di
cui al comma 1,  determina  i  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. 
    5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di  titoli
sono divisi per il numero  dei  componenti  della  Commissione  ed  i
relativi quozienti, calcolati  al  cinquantesimo,  sono  sommati  tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi  diviso  per  cinque  ed  il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce  il  punteggio  di
merito attribuito dalla Commissione stessa. 
                               Art. 15 
 
 
                    Documentazione Amministrativa 
 
 
    1. Ai  candidati  risultati  idonei  alla  prova  orale  verranno
consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione
penitenziaria, che devono far pervenire, correttamente  compilati  in
ogni parte, unitamente a  copia  fotostatica  del  proprio  documento
d'identita', entro venti giorni dalla consegna medesima: 
    a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed  integrazioni  con  il  quale
egli attesti i requisiti per  dimostrare  il  possesso  di  eventuali
titoli  di   precedenza   e   preferenza   nella   nomina,   previsti
dall'articolo 5, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
    b) dichiarazione sostitutiva  di  certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'assunzione medesima. 
                               Art. 16 
 
 
             Formazione e approvazione della graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di cui all'articolo
8 forma la graduatoria di merito. La votazione complessiva di ciascun
candidato e' data dalla somma della media dei  voti  riportati  nelle
prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il  punteggio
ottenuto nella valutazione dei titoli. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste  dall'articolo  5,  del
D.P R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed  integrazioni.
Fermi restando i titoli preferenziali previsti, a parita'  di  merito
l'appartenenza  ai  ruoli  della  Polizia  penitenziaria  costituisce
titolo di preferenza. 
    3. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  Giustizia  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge. 
                               Art. 17 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. Con decreto del  Direttore  generale  del  personale  e  della
formazione i vincitori del  concorso  sono  nominati  vice  direttori
tecnici - informatici in prova e ammessi a frequentare  un  corso  di
formazione iniziale  teorico-pratico  della  durata  di  dodici  mesi
presso l'Istituto Superiore di studi Penitenziari. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del  concorso,  superati  gli
esami di fine corso, sono assegnati a  prestare  servizio  presso  il
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA con sede  in
Roma. 
    Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale  per  il
Bilancio presso il Ministero della Giustizia. 
      Roma, 20 gennaio 2014 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita