Concorso per 4 vice revisori tecnici (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 31-01-2014 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 3 marzo 2014) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di vice revisore tecnico - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 31-01-2014 |
Data Scadenza bando | 03-03-2014 |
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Concorso (Scad. 3 marzo 2014)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di vice revisore tecnico - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
IL DIRETTORE GENERALE del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 35, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85», ed in particolare l'art. 36; Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante «Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62»; Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante «Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62»; Visto la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Stabilita' 2014)»; Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per esami, per il reclutamento di complessivi quattro posti di vice revisore tecnico del ruolo degli revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; Decreta: Art. 1 Posti disponibili per l'assunzione 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma.
Art. 2 Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione professionale almeno triennale; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) cittadinanza italiana; d) godimento dei diritti civili e politici; e) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica per il servizio: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm. 161 per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetrico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto. Costituiscono inoltre causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dalla tabella 2 allegata al decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 130, ed indicate nell'allegato A) del presente bando. f) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' attitudinale al servizio: 1) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalita', con riferimento alla maturazione globale, alla esperienza di vita, alla stima di se' ed al senso di responsabilita'; 2) una stabilita' emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene; 3) delle facolta' intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione; 4) una comportamento sociale che evidenzi capacita' di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilita', della predisposizione al gruppo e della motivazione; g) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3 Esclusione dal Concorso 1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate e di Polizia o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, o che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Non possono, altresi', concorrere coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio dei candidati. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti di ammissione sono esclusi dal concorso con decreto del Direttore generale del personale della formazione.
Art. 4 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Direzione generale del personale e della formazione preposto alla gestione del Servizio dei concorsi polizia penitenziaria.
Art. 5 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della Giustizia a partire dall'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, l'attestazione di avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, il giorno della prova scritta d'esame. 3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6 Compilazione della domanda 1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra' dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d)l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto o della Regione che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) se si e' stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso. 4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 7 Comunicazione agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 3. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui all'art. 9 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, e' composta da un presidente scelto tra dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro funzionari dell'Amministrazione. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 9 Prova d'esame 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia dello stesso, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2, del presente bando (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda), per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» del 9 maggio 2014, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito del Ministero della Giustizia a partire dall'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 3. La prova d'esame consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici ed audiovisivi. Il questionario, tende ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati e verte per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento su: nozioni di biologia forense, nozioni di ordinamento penitenziario, nozioni di diritto pubblico, nozioni di diritto e procedura penale; per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra: inglese, francese, tedesco e spagnolo; per il restante dieci per cento sull'uso delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 4. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1861; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica. 5. Nel caso che il questionario sia articolato in domande a scelta sintetica, per le materie della lingua straniera e dell'informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto nelle varie lingue straniere e da un funzionario informatico dell'Amministrazione penitenziaria. 6. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione in relazione al numero di domande da somministrare. 8. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. 9. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 10. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi. 11. La correzione e la valutazione dei questionari possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 12. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 11, i candidati risultati idonei alla prova di esame e classificatisi tra i primi 30 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al posto n. 30. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione, si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova di esame.
Art. 10 Modalita' di svolgimento della prova 1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. 2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno. 3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 4. L'esito della prova d'esame e' pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.
Art. 11 Accertamenti psico-fisici 1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso, nell'ambito dell'aliquota di cui all'art. 9, comma 12, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo 443/92. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato. 6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione. 7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione, composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente dell'Amministrazione penitenziaria, e da quattro periti selettori attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 5. I test predisposti dalla Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono approvati con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. 6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione. 7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 13 Documentazione amministrativa 1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed attitudinali verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria, che devono far pervenire, correttamente compilati in ogni parte, unitamente a copia fotostatica del proprio documento d'identita', entro venti giorni dalla consegna medesima: a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni con il quale egli attesti i requisiti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima.
Art. 14 Formazione e approvazione della graduatoria 1. La Commissione di cui all'art. 8 redige per i soli aspiranti ammessi e risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione conseguita nella prova d'esame. 2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.
Art. 15 Nomina vincitori 1. Con decreto del Direttore generale del personale e della formazione i vincitori del concorso sono nominati allievi revisori tecnici e ammessi a frequentare un corso di formazione tecnico professionale non inferiore a mesi sei, finalizzato all'inserimento degli stessi nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, superati gli esami di fine corso, sono assegnati a prestare servizio presso il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA con sede in Roma. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia. Roma, 20 gennaio 2014 Il direttore generale: Turrini Vita