Concorso per 5 agenti tecnici (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 31-01-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 3 marzo 2014) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di allievo agente tecnico - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-01-2014
Data Scadenza bando 03-03-2014
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso (Scad. 3 marzo 2014)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di allievo agente tecnico - ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
                 dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto in particolare l'art.  35,  comma  6,  del  citato  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente la tutela delle persone  e  di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Codice  delle  pari  opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28  novembre  2005,
n. 246"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  in  materia  di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative  e  successive
modificazioni; 
    Visto il  D.P.C.M.  23  marzo  1995  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante "Determinazione dei compensi  da  corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al  personale  addetto
alla  sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti   dalle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 9 settembre  2010,  n.  162  recante
"Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,  a
norma dell'art. 18  della  legge  30  giugno  2009,  n.  85",  ed  in
particolare l'art. 36; 
    Visto il decreto 22 dicembre 2012, n.  268,  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la  Semplificazione
del recante "Regolamento per la determinazione dei profili dei  ruoli
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62"; 
    Visto il decreto 9 ottobre  2013,  n.  130,  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione,
recante "Regolamento per  le  modalita'  di  accesso  alla  qualifica
iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei
periti  tecnici  e  dei  direttori  tecnici  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
9 settembre 2010, n. 62"; 
    Visto la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (
legge Stabilita' 2014)"; 
    Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per esami, per  il
reclutamento di complessivi n. 5 posti di allievo agente tecnico  del
ruolo degli operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di n. 5 posti di allievo agente tecnico del ruolo  degli
operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare  al
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in
Roma. 
                               Art. 2 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) diploma di istruzione secondaria  di  primo  grado  (licenza
media); 
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      c) cittadinanza italiana; 
      d) godimento dei diritti civili e politici; 
      e) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica  per  il
servizio: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini  e  cm  161
per le donne. Il rapporto altezza -  peso,  il  tono  e  l'efficienza
delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo  adiposo  e  il
trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento del servizio di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun  occhio
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione : miopia, ipermetropia,  astigmatismo  semplice  (
miopico e ipermetrico ) e di tre diottrie quale somma complessiva dei
singoli  vizi   di   rifrazione   per   l'astigmatismo   composto   e
l'astigmatismo misto. 
    Costituiscono inoltre causa di non idoneita' le  imperfezioni  ed
infermita' previste dalla tabella 2 allegata al decreto  ministeriale
9 ottobre 2013, n. 130, ed indicate  nell'allegato  A)  del  presente
bando. 
      f) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' attitudinale al
servizio: 
        1)  una  evoluzione  globale  che   esprima   una   sintonica
integrazione della personalita',  con  riferimento  alla  maturazione
globale, alla esperienza di vita, alla stima di se' ed  al  senso  di
responsabilita'; 
        2) una  stabilita'  emotiva  che  consenta  di  contenere  le
proprie  reazioni  emotivo-comportamentali  mantenendo  una  adeguata
efficienza operativa anche in circostanze ansiogene; 
        3) delle facolta' intellettive che  favoriscano  un  positivo
impegno in compiti  prevalentemente  dinamico-pratici  che  implicano
anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione; 
        4)  una  comportamento  sociale  che  evidenzi  capacita'  di
stabilire rapporti soddisfacenti con  l'ambiente  di  lavoro,  tenuto
conto dell'adattabilita', della predisposizione  al  gruppo  e  della
motivazione; 
      g) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal Concorso 
 
 
    1. Sono esclusi  dal  concorso,  i  candidati  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che
non si presentino nel luogo, nel  giorno  e  nell'ora  stabilita  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che  sono  stati
espulsi dalle Forze Armate e di Polizia  o  destituiti  dai  pubblici
uffici,  dispensati  dall'impiego   per   persistente   insufficiente
rendimento, o che abbiano riportato condanna  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non  possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  sono  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui al comma 1, lettera d) dell'art.
127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso al Corpo della polizia penitenziaria,  nonche'  l'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti di ammissione  sono  esclusi  dal
concorso con decreto  del  Direttore  generale  del  personale  della
formazione. 
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati. 
    4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  che  possono  far  valere  nei
confronti   del   Ministero   della    Giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia  penitenziaria  -
Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento. 
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione Generale del personale e  della  formazione  preposto  alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando  la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito   del
Ministero    della     Giustizia     a     partire     dall'indirizzo
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp,      seguendo      le
istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il  termine  di  giorni
trenta, decorrente dal giorno successivo alla data  di  pubblicazione
del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Al termine della procedura di acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a  stampare,  attraverso  l'apposita  funzione,   l'attestazione   di
avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente
presentato dai candidati,  per  la  successiva  sottoscrizione  della
domanda di ammissione al concorso,  il  giorno  della  prova  scritta
d'esame. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,  presso  il  Ministero  della  Giustizia   -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del personale e della formazione -  Servizio  dei  Concorsi,  polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma. 
                               Art. 6 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,
dovranno indicare le condanne e  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale penda un eventuale procedimento penale. 
      f) il titolo  di  studio  posseduto,  con  l'indicazione  della
Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      h) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli  aspiranti  sono,
inoltre,  tenuti  a  comunicare  tempestivamente   -   a   mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della Giustizia
-  Dipartimento  dell'Amministrazione   penitenziaria   -   Direzione
generale del personale e della  formazione -  Servizio  dei  Concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2  -  00164  Roma,  ogni
variazione di  indirizzo  o  recapito  presso  il  quale  si  intende
ricevere le comunicazioni del concorso. 
    4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria
colpa. 
                               Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana -  4ª  Serie  Speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª  Serie  Speciale,  tutte  le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore. 
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui all'art. 9 del presente decreto, nominata con  decreto
del Direttore generale del personale e della formazione, e'  composta
da  un   presidente   scelto   tra   dirigenti   dell'Amministrazione
penitenziaria e da quattro funzionari  dell'Amministrazione,  di  cui
uno con competenze informatiche. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione e fotocopia  dello  stesso,
nonche' della documentazione  richiesta  all'art.  5,  comma  2,  del
presente bando (attestazione  di  avvenuta  acquisizione  informatica
della domanda), per sostenere la prova d'esame,  il  cui  superamento
costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione  al
concorso, nei giorni e nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» del
9 maggio 2014, ovvero in quella  la  quale  la  stessa  avesse  fatto
rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito  del  Ministero
della        Giustizia        a        partire         dall'indirizzo
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si
presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la  prova  sono
considerati esclusi dal concorso. 
    3. La prova d'esame consiste  in  risposte  ad  un  questionario,
articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta  multipla,
fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti  informatici  ed
audiovisivi.  Il  questionario,  tende  ad  accertare  il  grado   di
preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di  cultura
generale, sulle materie previste dai vigenti programmi  della  scuola
media  dell'obbligo,  nonche'  sull'accertamento  di  un  sufficiente
livello di conoscenza  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 
    4.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    5. La durata  della  prova  e'  stabilita  dalla  Commissione  in
relazione al numero di domande da somministrare. 
    6.  Il  questionario  da  sottoporre  ai  candidati,  fra  quelli
preventivamente predisposti, viene  scelto  di  volta  in  volta  per
estrazione. 
    7. La predisposizione del questionario  puo'  essere  affidata  a
qualificati istituti pubblici o privati  e  la  relativa  prova  puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate 
    8. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 
    9. La correzione e la valutazione dei questionari possono  essere
effettuate a mezzo di  strumentazione  automatizzata  ed  utilizzando
procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 
    10.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti  di  cui   al
successivo art. 11, i candidati risultati idonei alla prova di  esame
e classificatisi tra i primi 70 in ordine di merito.  Sono,  inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente collocatosi al posto  n.  70.  Qualora  il  numero  degli
idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12
e 13 risulti inferiore al numero dei posti  a  concorso,  ovvero  per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati
risultati idonei alla prova di esame. 
                               Art. 10 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame, e' fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi  genere,  calcolatrici  e  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra di loro e con l'esterno. 
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso. 
    4. L'esito  della  prova  d'esame  e'  pubblicato  sul  sito  del
Ministero della Giustizia. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati  non  esclusi
dalla partecipazione al concorso, nell'ambito  dell'aliquota  di  cui
all'art. 9, comma 10, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno  ed
ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla  visita  medica
per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui
uno con funzioni di  presidente,  del  Servizio  sanitario  nazionale
operanti presso  strutture  del  Ministero  della  Giustizia,  ovvero
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma  dell'art.
120 del medesimo decreto legislativo 443/92. 
    3. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e' definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta  con  decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione. 
    7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario  supplente,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento. 
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione, nominata con  decreto  dal  Direttore  generale  del
personale e della formazione, composta da un presidente scelto tra  i
funzionari    con    qualifica    non    inferiore    a     dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria, e  da  quattro  periti  selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale. 
    2. Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria. 
    3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    4. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 
    5. I test predisposti dalla Commissione per l'accertamento  delle
qualita'  attitudinali  sono  approvati  con  decreto  del  Direttore
generale del personale e della formazione. 
    6. Il giudizio  espresso  dalla  Commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta  con  decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione. 
    7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario  supplente,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento. 
                               Art. 13 
 
 
                    Documentazione Amministrativa 
 
 
    1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed
attitudinali   verranno   consegnati   due   modelli    appositamente
predisposti  dall'Amministrazione  penitenziaria,  che   devono   far
pervenire, correttamente compilati in ogni parte, unitamente a  copia
fotostatica del proprio documento  d'identita',  entro  venti  giorni
dalla consegna medesima: 
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni con  il
quale  egli  attesti  i  requisiti  per  dimostrare  il  possesso  di
eventuali titoli di precedenza e preferenza  nella  nomina,  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'assunzione medesima. 
                               Art. 14 
 
 
             Formazione e approvazione della graduatoria 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 8 redige per i  soli  aspiranti
ammessi  e  risultati  idonei  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali,  la  graduatoria  di  merito  secondo  l'ordine   della
votazione conseguita nella prova d'esame. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  Giustizia  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge. 
                               Art. 15 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. Con decreto del  Direttore  generale  del  personale  e  della
formazione i vincitori del  concorso  sono  nominati  allievi  agenti
tecnici e ammessi a frequentare un corso di  formazione  a  carattere
teorico-pratico   della   durata   di   quattro   mesi,   finalizzato
all'inserimento degli stessi nel laboratorio centrale  per  la  banca
dati nazionale del DNA di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del  concorso,  superati  gli
esami di fine corso, sono assegnati a  prestare  servizio  presso  il
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA con sede  in
Roma. 
    Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale  per  il
Bilancio presso il Ministero della Giustizia. 
      Roma, 20 gennaio 2014 
      
 
                                          Il direttore generale: Vita