Concorso per 39 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 39
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 14-02-2014
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 30 settembre 2014) Bando di concorso, per titoli, per il conferimento di 39 borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2013/2014 riservato ai figli ed agli orfani de ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-02-2014
Data Scadenza bando 30-09-2014
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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso (Scad. 30 settembre 2014)

Bando di concorso, per titoli, per il conferimento di 39 borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2013/2014 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; 
    Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un  apposito  fondo  presso  il  Ministero  dell'Interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il  rogito  degli  atti  e  dei
contratti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93; 
    Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; 
    Visto che  nello  stato  di  previsione  della  spesa  di  questo
Ministero e' istituito il cap. 1207/1  "Spese  e  contributi  per  le
attivita'  sociali,  culturali  ed  assistenziali   delle   comunita'
montane, nonche' per il funzionamento delle relative  commissioni  di
concorso"; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per  Laurea,  il  titolo  universitario  rilasciato  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lett.   a)   del   decreto   del   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
    b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario  rilasciato  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 3,  comma  1,  della
Legge 19 novembre 1990, n. 341; 
    c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario  rilasciato  ai
sensi dell'art. 3,  comma  1,  lett.  b)  del  decreto  del  Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
    d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al  termine  dei  quali
sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b); 
    e) per corso di Laurea Magistrale, il corso di studio al  termine
del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera c). 
                               Art. 2 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di  n.
39 borse di studio, per l'anno  scolastico/accademico  2013-2014,  ai
figli e  agli  orfani  dei  segretari  appartenenti  ai  ruoli  delle
comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano,  alla  data  di
scadenza dei termini per  l'invio  della  domanda,  in  attivita'  di
servizio ovvero in posizione di quiescenza. 
    2. Le borse di studio di cui al  comma  1  sono  ripartite  nelle
seguenti categorie: 
    A) scuole medie inferiori: n. 7 da euro 600,00 ciascuna; 
    B) scuole medie superiori: n. 13 da euro 800,00 ciascuna; 
    C) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di
istruzione superiore equiparati (Conservatorio,  Accademia  di  belle
arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 6 da
euro 1.000,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso; 
    D) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed Istituti di
istruzione superiore equiparati (Conservatorio,  Accademia  di  belle
arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.):  n.  13
cosi' ripartite: 
    d1) - iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di  Laurea
e iscritti al 1° anno e successivi del corso di Laurea Magistrale: n.
8 da euro 1.400,00 ciascuna; 
    d2) - laureati nell'anno accademico 2013-2014,  in  possesso  del
titolo di Laurea: n. 3 da euro 1.800,00; 
    d3) - laureati nell'anno accademico 2013-2014,  in  possesso  del
titolo di Laurea Magistrale  o  Diploma  di  Laurea:  n.  2  da  euro
2.000,00. 
    3.  L'ammontare  delle  borse  di  studio  non  attribuite  va  a
beneficio della categoria i cui candidati risultati idonei  siano  in
numero superiore rispetto alle borse di studio messe a concorso,  nei
limiti  di  spesa  stabiliti  dal  presente  decreto.  Qualora  nelle
graduatorie non risultino candidati idonei in  alcuna  categoria,  la
Commissione provvede  ad  assegnare  la  somma  rimasta  disponibile,
ripartendola in parti uguali tra tutti i vincitori del concorso. 
    4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante  accredito  sul
c/c bancario o postale. 
                               Art. 3 
 
 
    1. Per poter partecipare al concorso i candidati di cui  all'art.
2, comma 2, lettere A) e B), non devono aver frequentato da ripetenti
l'anno scolastico 2013-2014 e devono aver  conseguito,  nello  stesso
anno, la promozione alla classe o al corso successivo, riportando una
votazione media non inferiore a 7. 
    2. I candidati di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  C),  devono
aver conseguito,  non  da  ripetenti,  il  diploma  di  scuola  media
superiore nell'anno scolastico 2012-2013,  riportando  nell'esame  di
Stato una votazione non inferiore a 70/100 ed aver sostenuto piu'  di
un esame previsto dal proprio piano di studio per  l'anno  accademico
2013-2014, riportando una media pari ad almeno 24/30. 
    3. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D-d1),  devono
aver riportato negli esami sostenuti, relativi al  proprio  piano  di
studio dell'anno accademico  2013-2014,  una  media  pari  ad  almeno
24/30. 
    4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3),
a conclusione del periodo di durata legale prevista  dall'ordinamento
per gli studi universitari, devono aver conseguito una  votazione  di
laurea non inferiore a 100/110 per la prova finale. 
    5. Sono esclusi i figli dei segretari comunali  e  dei  segretari
titolari del servizio di segreteria di piu'  comuni  in  convenzione,
anche se facenti parte di una comunita' montana o di un consorzio  di
comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di  altre  pubbliche
amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di istituti  di
qualsiasi ordine e grado la cui  retta,  per  l'anno  2013/2014,  sia
interamente a carico della pubblica assistenza. 
                               Art. 4 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al   concorso,   predisposta
utilizzando i modelli  allegati  al  presente  decreto,  puo'  essere
presentata per una sola Sezione  e  deve  essere  trasmessa  mediante
posta         elettronica         certificata,          all'indirizzo
utgautonomie.prot@pec.interno.it, ovvero  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento,  entro  il  termine  del  30  settembre  2014,
indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per  gli  Affari
Interni  e  Territoriali  -  Direzione  Centrale   per   gli   Uffici
Territoriali  del  Governo  e  per  le  Autonomie   Locali   -   Area
II-Personale Enti Locali. A tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente. 
    3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunita' montana o di consorzio di comuni in attivita' di servizio o
in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta'  genitoriale
o la tutela, se il candidato e' minorenne o orfano, o  dal  candidato
medesimo, se maggiorenne. 
    4. Nella domanda deve  essere  espressamente  dichiarato  che  il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previste dall'art. 3, comma 5,  del  presente  decreto  e
che, ai sensi della legge 31  dicembre  1996,  n.  675  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  si  autorizza  l'Amministrazione  al
trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento  della  presente
procedura concorsuale. 
    Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e  l'indirizzo
dell'istituto frequentato nell'anno 2013/2014 e, per gli iscritti  al
1° anno di  universita'  o  equiparati,  anche  la  denominazione  ed
indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e'  conseguito  il
diploma di scuola media superiore. 
    5.   La   domanda   deve   essere   corredata   dalla    seguente
documentazione: 
    a)  autocertificazione  del  genitore  da  cui  risulti  che   il
candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana o
di un consorzio di comuni in servizio o in posizione  di  quiescenza,
con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e  dell'ultimo  anno
di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione
sara' resa da chi  esercita  la  potesta'  genitoriale  o  la  tutela
(modello 1); 
    b)  autocertificazione  relativa  alle  valutazioni   di   merito
(modello 2): 
    - per i candidati di cui alle lett.  A)  e  B)  dell'articolo  2,
comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole
materie dal candidato, nell'anno scolastico 2013-2014; 
    - per i candidati di cui alla lettera C) dell'articolo  2,  comma
2: autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame  di
Stato  nonche'  degli  esami  sostenuti  con  le  relative  votazioni
conseguite nel primo anno di corso universitario; 
    - per i candidati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera D): 
    - d1) autocertificazione relativa agli  esami  sostenuti  con  le
relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2013-2014; 
    - d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita
per l'esame finale; 
    c) copia del piano di studio approvato dalla Facolta' frequentata
dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C e D; 
    d) autocertificazione relativa al reddito e alla composizione del
nucleo familiare (modello 3); 
    e) indicazione della modalita' di  pagamento  prescelta  (modello
4); 
    f) fotocopia di un documento di identita' del sottoscrittore,  in
corso di validita'. 
                               Art. 5 
 
 
    1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
DPR 28.12.2000 n. 445, art. 71 (modalita' dei controlli)  si  riserva
di verificare, a campione, la  veridicita'  delle  autocertificazioni
prodotte. 
    2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1  del
D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito  dall'art.
1 del D.M. in data 13 marzo 2002, verra' nominata la Commissione  che
provvedera' alla formulazione di distinte  graduatorie  per  ciascuna
delle categorie previste dall'art. 2 del presente decreto. 
    3. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria  di
cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e  B),  verra'  effettuata  dalla
Commissione  suddetta,  sulla  base  della  media  aritmetica   delle
votazioni conseguite  da  ciascuno  di  essi,  con  esclusione  delle
votazioni conseguite in religione ed educazione motoria. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui
all'art. 2, comma  2,  lett.  C)  e  D-d1)  verra'  effettuata  dalla
Commissione sulla base del numero di esami sostenuti in  rapporto  al
piano di studio ed, a parita' di esami, della media aritmetica  delle
votazioni espresse in trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono
esclusi dal calcolo gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una
idoneita'. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui
all'art. 2, comma 2, lett. D-d2)  e  D-d3)  verra'  effettuata  dalla
Commissione  suddetta,  sulla  base  della  votazione  conseguita  da
ciascuno di essi per la prova finale. 
    Per le categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettere C  e  D-d1),
d2) e d3), la Commissione attribuira' specifico punteggio alla Lode. 
    Per tutte le categorie, a parita' di merito, si terra' conto  del
numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del
reddito del nucleo familiare. 
    Per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), nel caso di
parita' di tutti i predetti  parametri,  si  terra'  conto  del  voto
riportato nell'esame di Stato conclusivo del  corso  di  studi  delle
scuole medie superiori. 
    4. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente  decreto  e'
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della  spesa
del Ministero dell'Interno. 
    5. Il Direttore Centrale per gli Uffici Territoriali del  Governo
e per le Autonomie Locali e' incaricato dell'esecuzione del  presente
decreto,  che  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica, IV serie speciale. 
    6. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi  disponibili,  in  formato  elettronico
scaricabile, sul portale del  Ministero  dell'Interno  all'indirizzo:
http://autonomie.interno.it. 
    7. L'Amministrazione si riserva di rettificare il presente  bando
in  presenza  di   eventuali,   sopravvenute   diverse   disposizioni
normative. 
      Roma, 12 dicembre 2013 
 
                                    Il capo dipartimento: Postiglione