Concorso per 5 vice assistenti (lombardia) COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 5 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 25-02-2014 |
Sintesi: | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Concorso (Scad. 27 marzo 2014) Approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di vice assistente in prova nella carriera operativa d ... |
Ente: | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
Regione: | LOMBARDIA |
Provincia: | MILANO |
Comune: | MILANO |
Data di inserimento: | 25-02-2014 |
Data Scadenza bando | 27-03-2014 |
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Concorso (Scad. 27 marzo 2014)
Approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di vice assistente in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999. (Delibera n. 18716).
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni; Visto il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, da ultimo modificato con delibera n. 17976 del 20 ottobre 2011, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2011; Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CONSOB, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, da ultimo modificato con delibera n. 18503 del 20 marzo 2013 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2013; Vista la delibera n. 18412 del 19 dicembre 2012, recante la definizione della Pianta organica per l'anno 2012; Preso atto che nella citata delibera n. 18412 del 19 dicembre 2012, e' prevista, tra l'altro, la copertura, mediante concorso pubblico, di cinque posti nella qualifica di vice assistente, riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999; Delibera: Art. 1 E' approvato l'unito bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999, a cinque posti di vice assistente in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della CONSOB.
Art. 2 La commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al precedente art. 1, sara' nominata dal Presidente con successivo provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della II parte del Regolamento del personale citato nelle premesse.
Art. 3 La presente delibera sara' pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica». Milano, 27 novembre 2013 Il Presidente: Vegas
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di vice assistente in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999. [cod. «153/13»] Art. 1. 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di vice assistente in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999. Art. 2. Requisiti per l'ammissione e l'assunzione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea; ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si considerano in possesso del requisito, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, anche i familiari dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purche' siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; b) godimento dei diritti politici; c) diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, conseguito a seguito della frequenza di corsi della durata di cinque anni; i diplomi conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equipollenti, secondo la normativa vigente, ad uno dei diplomi italiani ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; a tal fine nella domanda di ammissione al concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, o, in mancanza, gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. In quest'ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell'assunzione; d) lo stato di disabile ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; e) l'iscrizione nell'elenco dei disabili che risultano disoccupati di cui all'art. 8 della predetta legge; f) eta' non inferiore agli anni 18; g) idoneita' fisica alle mansioni. 2. I cittadini degli Stati di cui al precedente comma 1, lett. a), diversi dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: h) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; saranno valutate deroghe al possesso di tale requisito per coloro che, ai sensi del precedente comma 1, lett. a), siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i) adeguata conoscenza della lingua italiana. 3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lett. a), b), d), g) e h) devono essere posseduti anche alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto i) viene verificato durante le prove del concorso. 4. Non possono accedere all'impiego presso la Consob: - coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto; - coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; - coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile,ovvero coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione per motivazioni incompatibili con l'assunzione dell'impiego presso la Consob. 5. Anche prima della conclusione del concorso la Consob ha facolta' di richiedere ai candidati di autocertificare il possesso dei sopra indicati requisiti di ammissione al concorso e di assunzione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e di effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 71 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei citati requisiti e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza. 6. A tal fine, entro il termine indicato nella apposita richiesta che verra' inviata da parte della Consob, i candidati dovranno fornire i dati relativi ai soggetti presso i quali effettuare i suddetti controlli. 7. La Consob procede all'esclusione dal concorso, ovvero non da' seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al concorso. Art. 3. Domande di ammissione - Termine per la presentazione delle domande 1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale - «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito Internet della Consob all'indirizzo https://www.consob.it/ seguendo le indicazioni ivi specificate. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalita' diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.). 2. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al precedente comma, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione, di compilazione e di invio della domanda,si suggerisce di evitare l'inoltro della stessa nell'imminenza della scadenza del termine. Ultimata la procedura di invio della domanda, il sistema rilascera' automaticamente al candidato una ricevuta con ilnumero identificativo della domanda. 3. Prima dell'invio della domanda il candidato avra' cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, il recapito al quale la Consob inviera' le comunicazioni inerenti al concorso diverse da quelle effettuate con le modalita' di cui ai successivi artt. 5 e 6. Se un candidato avanza piu' di una domanda di partecipazione al concorso, la Consob prende in considerazione l'ultima presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. 4. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve dichiarare - sotto pena di decadenza - i titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5, comma 10. 5. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, il candidato - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - sara' chiamato ad autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa - stampata a cura della Consob - sara' sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa. Il candidato dovra' essere munito di uno dei documenti di cui al successivo art. 5, comma 13, e, qualora non sia in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non sara' ammesso a sostenere la prova. Parimenti non sara' ammesso a sostenere la prova il candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare mediante l'autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda presentata mediante l'applicazione Internet di cui al precedente comma 1. 6. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve altresi' dichiarare gli ulteriori eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per la Consob ovvero indicati nel Regolamento del personale della Consob vigente alla data di pubblicazione del bando. 7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 68/1999 i candidati devono specificare nella domanda di ammissione al concorso la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. Sulla base di quanto dichiarato la Consob accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte della commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi e/o ausili. E' facolta' della Consob, per una migliore valutazione, chiedere al candidato la produzione di idonea certificazione medica. Qualora la Consob riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procede all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. 8. In caso di presentazione di atti o documenti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. 9. La Consob procede all'esclusione dal concorso, ovvero non da' seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al concorso. Art. 4. Esclusione dal concorso 1. L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dai candidati. 2. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature: a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso; b) prive delle eventuali dichiarazioni relative alla equipollenza o alla richiesta di riconoscimento della equipollenza del titolo di studio. 3. La Consob comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda. 4. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente della Consob con provvedimento motivato. 5. L'esame delle domande di ammissione al concorso sara' effettuato prima dello svolgimento della prova scritta di cui al successivo art. 5. Art. 5. Svolgimento del concorso 1. La commissione esaminatrice sara' nominata dal Presidente della Consob con successivo provvedimento. La commissione, potra' effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio videoconferenza. 2. Il concorso e' articolato in una prova scritta, nella valutazione dei titoli e in una prova orale; le prove del concorso si svolgeranno a Roma. 3. Tutte le informazioni sul concorso, le notizie circa il luogo ed il calendario degli esami saranno pubblicate nel sito Internet della Consob all'indirizzo https://www.consob.it/. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, i candidati potranno trovare un elenco nel quale - per ciascuno di essi, identificato con il numero attribuito automaticamente dal sistema alla domanda inviata on-line come previsto dal precedente art. 3, comma 2 - sara' data notizia riguardo l'ammissione alla prova scritta, il luogo, la data e l'orario in cui i candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere tale prova. 4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 4 sono ammessi a sostenere le prove d'esame con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2 per l'ammissione al concorso e per l'assunzione. 5. La prova scritta consistera' in un questionario a risposta multipla su quesiti di: - nozioni di diritto pubblico; - nozioni di informatica; - nozioni di ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali della Consob; - nozioni di lingua inglese; - tipo attitudinale. 6. Il questionario oggetto della prova scritta, corretto in forma anonima, sara' valutato fino a un massimo di 50 punti. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata, verranno comunicati prima dell'inizio della prova. Sulla base del risultato conseguito nella prova scritta viene formata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati classificatisi fino al 50° posto che abbiano conseguito un punteggio di almeno 30 punti nonche' quelli classificatisi ex aequo al 50° posto. 7. Il giorno della prova scritta sara' data notizia della data a partire dalla quale saranno resi disponibili, esclusivamente sul sito Internet della Consob, i risultati conseguiti da ciascun candidato nonche' i candidati ammessi alla prova orale - identificati con il numero attribuito automaticamente dal sistema alla domanda inviata on-line come previsto dal precedente art. 3, comma 2 - e il relativo calendario degli esami, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. 8. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 10, i criteri per l'attribuzione del relativo punteggio. 9. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova orale, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso, secondo i criteri di cui al precedente comma 8; il risultato della valutazione dei titoli e' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale. 10. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato in punti 2. I titoli che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i seguenti: a) votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di secondo grado prescritto dal precedente art. 2, lett. c) (fino a punti 1). Per la valutazione delle votazioni riferite ai diplomi conseguiti all'estero, purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi italiani, nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicata la scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto; b) attestati di partecipazione a corsi di informatica relativi all'utilizzo del pacchetto Office (word, excel, access, power point), con particolare riguardo alla durata (fino a punti 1). 11. La prova orale, finalizzata all'accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da conferire, viene valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti e si intende superata da parte dei candidati che conseguono una votazione di almeno 30 punti. 12. La prova orale vertera' sui seguenti argomenti: - nozioni di diritto pubblico; - nozioni di informatica; - nozioni di ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali della Consob. 13. Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) porto d'armi; ovvero dei documenti di riconoscimento equipollenti ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 445/2000. 14. I cittadini di Stati diversi dall'Italia devono essere muniti di un documento equipollente. 15. I candidati dovranno produrre, prima dell'accesso in aula per sostenere le prove, fotocopia in carta semplice di uno dei documenti di identificazione indicati al precedente comma 13. 16. Durante lo svolgimento della prova scritta non e' consentito comunicare con altri candidati, ne' utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonche' telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. 17. Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle impartite in aula, e' escluso dalla prova ad insindacabile valutazione della commissione esaminatrice. 18. Le informazioni relative al concorso potranno essere acquisite nel sito Internet https://www.consob.it/. 19. Ai sensi del "Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni", adottato dalla Consob con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012, la procedura di concorso si concludera' entro centottanta giorni dalla data di effettuazione della prova scritta. 20. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' la Sig.ra Alessandra Cassetti, assegnata all'Ufficio Gestione e Formazione Risorse, coordinato nell'ambito della Divisione Amministrazione della Consob. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito Internet della Consob. 21. La Consob non assume alcuna responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dalla Consob stessa. 22. La Consob non assume, inoltre, alcuna responsabilita' per il caso di mancato recapito di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. Art. 6. Graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito con l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma: - del punteggio riportato nella prova scritta; - del punteggio relativo ai titoli posseduti; - del punteggio riportato nella prova orale. 2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso, in base alla graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero indicati nel Regolamento del personale della Consob, dichiarati nella domanda. 3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, qualora due o piu' candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 4. La Consob approva la graduatoria finale dei candidati risultati vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, nonche' dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5, comma 10, e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati in detta graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 5. In caso di rinuncia di uno o piu' vincitori, la Consob si riserva la facolta' di assegnare ad altri candidati idonei i posti resisi disponibili, seguendo l'ordine della graduatoria finale. 6. La graduatoria del concorso sara' disponibile, dopo l'approvazione da parte della Commissione, sul sito Internet della Consob. Dell'approvazione della graduatoria e della sua disponibilita' nel sito Internet della Consob, sara' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica -IV Serie Speciale -«Concorsi ed esami». 7. Le pubblicazioni nel sito Internet della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -IV Serie Speciale -*Concorsi ed esami+ e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonche' - per i candidati ammessi - di formale convocazione alle prove d'esame. 8. La Consob si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria, nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino della Consob, per eventuali ulteriori nomine. Art. 7. Documenti per l'ammissione all'impiego 1. Con apposita comunicazione i candidati dichiarati vincitori del concorso - qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento della prova scritta in cui e' stata effettuata la sottoscrizione delle autocertificazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso relative al possesso dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego - sono invitati, sotto pena di decadenza, ad autocertificare, entro il termine stabilito in detta comunicazione, il possesso dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a modificazione, di seguito elencati: a) cittadinanza dichiarata nella domanda di ammissione di cui al precedente art. 2, lett. a); b) godimento dei diritti politici (per i cittadini di Stati diversi dall'Italia secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), deve essere attestato il godimento dei diritti politici anche in tale Stato, salvo quanto previsto allo stesso art. 2, comma 2, lett. h); c) misure di sicurezza subite o procedimenti in corso per la loro applicazione; d) stato di disabilita' ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; e) iscrizione nell'elenco dei disabili che risultano disoccupati di cui all'art. 8 della predetta legge (ove detto requisito sia ancora posseduto). 2. I candidati dovranno altresi' produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 relativa all'assenza o meno di condanne penali o di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di carichi pendenti. 3. L'Amministrazione procedera' d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, a verificare presso gli organi competenti la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive formulate dai candidati. 4. La Consob sottopone a visita medica preassuntiva attraverso il medico competente di cui all'art. 25 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i candidati risultati vincitori del concorso, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 68/1999 (compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere). Il rimborso delle eventuali spese di viaggio per l'effettuazione della visita preassuntiva avverra' alle condizioni che saranno indicate agli stessi candidati vincitori con apposita lettera. 5. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate alla Consob oltre il termine stabilito dal precedente comma 1 non sono prese in considerazione e comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova. La data di presentazione delle dichiarazioni e' stabilita dal timbro apposto dagli uffici della Consob. Si considerano prodotte in tempo utile le dichiarazioni spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal precedente comma 1. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere apposto il numero di riferimento del concorso "153/13". 6. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni. Art. 8. Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio 1. Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che: - siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; - non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2, comma 4. 2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e visto comunque il disposto di cui all'art. 7, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con l. 30 ottobre 2013, n. 125, i vincitori del concorso sono nominati vice assistenti in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata di sei mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica, e assegnati alle sedi di Roma o di Milano, secondo la preferenza indicata dai candidati stessi. Il rapporto di impiego del personale in possesso della cittadinanza di Stato diverso dall'Italia secondo le previsioni di cui all'art. 2, lett. a) e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al d.P.C.M. n. 174/1994 e all'art. 38 del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in alcun modo condizionata. 4. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono presentarsi presso la sede di assegnazione entro il termine indicato. Eventuali proroghe di detto termine, che non possono essere superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni normative vincolanti per la Consob), possono essere concesse solo per giustificati, documentati motivi. 5. I candidati che hanno conseguito la nomina e non assumono servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine, sono dichiarati decaduti dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del personale della Consob. 6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 7. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennita' prevista dall'art. 16, comma 3, della II parte del citato Regolamento del personale della Consob. Art. 9. Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso la Consob, Divisione Amministrazione, Ufficio Gestione e Formazione Risorse, e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo, con logiche pienamente rispondenti alle predette finalita'. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego; in caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Consob procede all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 3. Per il trattamento, da parte della Consob, dei dati conferiti non e' richiesto il consenso degli interessati. 4. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalita' connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell'eventuale rapporto d'impiego. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999, nonche' per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego, previsto dall'art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dalle vigenti norme del Regolamento del personale della Consob. 6. I dati giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne penali o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, l'applicazione di misure di sicurezza, l'esistenza in corso di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per le finalita' previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 196/2003, allo scopo di accertare il possesso del requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti dai candidati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento del personale della Consob. 7. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato d.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 8. Titolare del trattamento e' la Consob, Commissione nazionale per le societa' e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. Il responsabile del trattamento e' il Responsabile dell'Ufficio Gestione e Formazione Risorse, coordinato nell'ambito della Divisione Amministrazione. Art. 10. Norme richiamate 1. Il presente bando di concorso tiene conto del d.Lgs. 198/2006, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.