Concorso per 1 dirigente (lazio) CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte:
Sintesi: CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO Concorso (Scad. 18 marzo 2014) Avviso per la ricerca di professionalità esterna al ruolo dei dirigenti del Consiglio per il conferimento dell’incarico di dirigente della funzione direzio ...
Ente: CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-02-2014
Data Scadenza bando 18-03-2014
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Concorso (Scad. 18 marzo 2014)

Avviso per la ricerca di professionalità esterna al ruolo dei dirigenti del Consiglio per il conferimento dell’incarico di dirigente della funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo”


Art. 1
Indizione della procedura di ricerca della professionalità
1. È indetta la procedura, mediante avviso pubblico, di ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di dirigente della funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo” a soggetto esterno al ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale secondo le modalità di cui al presente avviso.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 6 della legge regionale 18 Febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche, possono presentare domanda per il conferimento dell’incarico di cui all’articolo 1 i cittadini italiani, o di Stati appartenenti all’Unione Europea, esterni al ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in discipline giuridiche dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza. Qualora l’incarico è affidato a dipendente di pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell’incarico, ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 112, comma 7 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento, l'incarico di cui all'articolo 1 non può essere conferito a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale;
b) essere attualmente sottoposto a procedimento penale per delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
c) essere sottoposto, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
d) essere sottoposti a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata;
e) essere dirigenti pubblici e/o privati, licenziati per giusta causa o decaduti.
3. L'incarico di cui all'articolo 1 non può altresì essere conferito a coloro che non hanno il godimento dei diritti civili e politici o che si trovano nelle condizioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” o in ogni altra condizione prevista dalle vigenti normative.
Art. 3
Elementi di valutazione
1. Ai fini del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, costituiscono elemento di valutazione:
a) diplomi di specializzazione, master, dottorati di ricerca e altri titoli universitari postlauream eventualmente posseduti in discipline oggetto delle competenze assegnate all’area;
b) la particolare e comprovata esperienza professionale almeno quinquennale, acquisita anche presso pubbliche amministrazioni nello svolgimento di funzioni oggetto delle competenze assegnate alla funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo”;
c) le pubblicazioni scientifiche in discipline oggetto della competenza assegnata all’area.
2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 111 e comma 6 dell’articolo 109 del Regolamento.
Art. 4
Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, ed indirizzata al <<Consiglio regionale del Lazio, segreteria generale, funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale”, via della Pisana 1301, 00163 Roma>>, con l'indicazione sulla busta: “Conferimento incarico di dirigente della funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo”, deve pervenire in una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa, entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nell’ipotesi di cui alla presente lettera, ai fini del rispetto del termine, fa’ fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante;
b) presentata direttamente dal candidato, in busta chiusa, all’accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, ubicato presso la sede del Consiglio regionale, entro e non oltre le ore 17.00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nell’ipotesi di cui alla presente lettera, ai fini del rispetto del termine, fa’ fede il timbro a data e ora apposto dall’accettazione corrispondenza del Consiglio;
c) in allegato alla e-mail inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it. entro e non oltre le ore 17.00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nell’ipotesi di cui alla presente lettera, ai fini del rispetto del termine, fa’ fede la data di invio risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. L’oggetto della e-mail deve contenere la seguente dicitura: <<Partecipazione all’Avviso pubblico per il conferimento incarico di dirigente della funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo”>>.
2. Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
3. Il Consiglio regionale del Lazio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’amministrazione.
4. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1.
Art. 5
Contenuto della domanda
1. Nella domanda di cui all’articolo 4, resa nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in tema di autocertificazione, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità;
b) di essere cittadino italiano o di un Paese membro dell’Unione Europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) che quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde a verità;
e) di possedere i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1;
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente avviso;
g) il recapito al quale si desidera ricevere le eventuali comunicazioni.
2. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
3. Al fine di consentire la valutazione dei titoli e degli elementi di valutazione di cui all'articolo 3, i candidati devono inoltre allegare alla domanda di cui all'articolo 4 il proprio curriculum vitae, redatto utilizzando esclusivamente il formato europeo e debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, ed i relativi allegati.
4. Ai fini della valutazione delle eventuali pubblicazioni le stesse dovranno essere allegate al curriculum.
5. I documenti e i titoli eventualmente presentati non saranno restituiti ai candidati dopo l’esaurimento della procedura.
Art. 6
Conferimento dell'incarico
1. L’incarico è conferito con determinazione del Segretario generale. Il soggetto al quale è conferito l’incarico sottoscrive un contratto individuale di lavoro, disciplinato dalle norme di diritto privato, che ha decorrenza dalla stipula del contratto stesso.
2. L'incarico di cui al comma 1, ha durata pari ad anni cinque.
3. Ai sensi dell'articolo 80, comma 11 del Regolamento, qualora l’incarico sia attribuito ad un dipendente di pubblica amministrazione questo è conferito previo collocamento in aspettativa del dirigente prescelto secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
Art. 7
Compiti del dirigente della funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo”
1. I compiti del dirigente della funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo” sono indicati nella l.r. 6/2002, nel Regolamento e nella determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche.
2. In particolare, ai sensi della lettera d), del punto 1, dell’allegato A, alla citata determinazione n. 45 del 2014 alla funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo” sono assegnati i seguenti compiti:
1) supporta i dirigenti e l’Organismo indipendente di valutazione (OIV), negli adempimenti inerenti l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle strutture amministrative del Consiglio regionale;
2) supporta i soggetti preposti nel processo di misurazione e valutazione annuale delle strutture amministrative del Consiglio regionale;
3) supporta l’OIV nelle funzioni di controllo e monitoraggio dell’intero sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle strutture amministrative del Consiglio regionale;
4) supporta il Segretario generale nei rapporti con le organizzazioni sindacali (OO.SS.), con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), con l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e il dipartimento della Funzione pubblica;
5) fornisce assistenza al Presidente della delegazione trattante;
6) cura, in collaborazione con la struttura competente nella specifica materia, gli adempimenti connessi alle modifiche del Regolamento di organizzazione del Consiglio, supportando, a tal fine, il Segretario generale; provvede altresì all’aggiornamento e alla pubblicazione del testo vigente dello stesso;
7) individuazione di buone prassi per prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione tra i lavoratori, studio di attività per perseguire il benessere organizzativo attraverso la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Art. 8
Trattamento economico
1. Il trattamento economico è pari a quello previsto dal CCNL Area 2 (Regioni e Autonomie Locali) e CCDI del Consiglio regionale del Lazio per i dirigenti di area.
Art. 9
Obbligo di fedeltà
1. Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione con il Consiglio regionale del Lazio.
Art. 10
Revoca dell'incarico
1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 7 del Regolamento la revoca anticipata dall’incarico, rispetto al termine di scadenza, è disposta con atto motivato del Segretario generale nei seguenti casi:
a) a seguito dell’accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite secondo la disciplina sulla responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 79 del Regolamento;
b) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a sei mesi;
c) per il verificarsi di una delle situazioni previste nel titolo VIII, capo VII del Regolamento;
d) per il verificarsi di una delle situazioni previste dall'articolo 81 del Regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Regolamento, nei casi di cui al comma 1 la revoca anticipata dell'incarico comporta:
a) per i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa o fuori ruolo, la risoluzione del contratto e il rientro nell'amministrazione di appartenenza;
b) per gli esterni alla pubblica amministrazione, la risoluzione del contratto con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie, il soggetto cessa immediatamente dal lavoro a decorrere dalla data di risoluzione del contratto ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal Consiglio regionale del Lazio per il procedimento di conferimento dell’incarico ed eventualmente trattati con strumenti informatici anche per l’eventuale gestione del rapporto di lavoro qualora lo stesso si dovesse instaurare.
Art. 12
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non disciplinato nel presente avviso si applicano le disposizioni della l.r. 6/2002, del Regolamento e le norme vigenti in materia.
Il Segretario generale f.to Dr. Antonio Calicchia