Concorso per 278 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 278
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 21-03-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 22 aprile 2014) Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 278 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla S ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-03-2014
Data Scadenza bando 21-04-2014
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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 22 aprile 2014)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 278 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica per l'anno scolastico 2014-2015.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 12  luglio  1995,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle
Scuole Militari dell'Esercito e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi della
Scuola   Navale   Militare   "Francesco   Morosini"   e    successive
modificazioni; 
    Vista la legge 28  marzo  2003,  n.  53,  concernente  delega  al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e
formazione professionale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni
riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della Pubblica Istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, concernente  il  regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto  legge  9  febbraio  2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 202, n. 35; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Vista la lettera M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013, con cui  la
Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano  dei  reclutamenti
autorizzato per l'anno 2014; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole Militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in  Milano,  alla
Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" in Venezia e alla  Scuola
Militare Aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico
2014-2015; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere  l'eventuale  effettuazione
di  una  prova  preliminare  sulla  base  del  numero  delle  domande
pervenute per ciascun concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2014-2015  sono  indetti  i  seguenti
concorsi,  per   esami,   per   l'ammissione   di   complessivi   278
(duecentosettantotto) giovani ai licei annessi alle  Scuole  Militari
dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare  e  alla  Scuola  Militare
Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per  Forza  Armata,
sede e ordine di studi: 
a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo  all'ammissione
alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
    1) "Nunziatella" di Napoli: 
      1° liceo classico: posti 32 (trentadue); 
      3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). 
    2) "Teulie'" di Milano: 
      1° liceo classico: posti 22 (ventidue); 
      3° liceo scientifico: posti 58 (cinquantotto). 
b) posti 68 (sessantotto) per  il  concorso  relativo  all'ammissione
alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini", cosi' ripartiti: 
    1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto); 
    2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); 
c) posti 50 (cinquanta) per il concorso relativo all'ammissione  alla
Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet", cosi' ripartiti: 
    1) 1° liceo classico: posti 22 (ventidue); 
    2) 3° liceo scientifico: posti 28 (ventotto). 
    2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il  50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni  o
infermita'  riportate  in  servizio  e   per   causa   di   servizio.
L'attestazione del nesso di causalita' che legittima a beneficiare di
tale riserva di posti deve recare data anteriore a quella di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della  Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli  interessati,  nel  sito  www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero  della  Difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui  sara'  dato  avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la  facolta'  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In  tal  caso,  sara'  dato  avviso  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  Difesa  di  cui  al
successivo     art.     3     nonche'     nel      sito      internet
www.persomil.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il  citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) sono nati tra il 1° gennaio 1998  e  il  31  dicembre  1999,
estremi compresi; 
      b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al  1°  liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire
la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2013-2014; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio  decreto  4  maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  Allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi artt. 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le  procedure  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 saranno gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo denominato
portale dei concorsi),  raggiungibile  attraverso  il  sito  internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa. 
    2. Attraverso tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3, potranno
presentare le  domande  di  partecipazione  ai  predetti  concorsi  e
ricevere, con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  5,  le
ulteriori comunicazioni  inviate  dalla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di registrazione necessaria per attivare  il
proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta  alla  voce  "istruzioni"  del  portale  dei
concorsi, con una delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta'
dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un  componente
del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le procedure consentite tramite il  portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni concernenti il software e la  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale dei  concorsi.  L'uso  di
programmi   non   consigliati   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    5. Conclusa la procedura di registrazione, i concorrenti  saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente
art. 1, comma 1, i  cui  modelli  sono  pubblicati  nel  portale  dei
concorsi di cui al  precedente  art.  3,  dovranno  essere  compilate
esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di  qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, 4^  Serie  Speciale.  Data  la  minore  eta'  dei
candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione,  allegare  alla
stessa copia per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  dell'atto  di
assenso  per  l'arruolamento  volontario  di  un  minore,  ai   sensi
dell'art. 788 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  citato
nelle premesse, conforme allo schema  riportato  nell'Allegato  A  al
presente  decreto.  Tale  documento  dovra'  essere  sottoscritto  da
entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul
minore  o,  in  mancanza  di  essi,  dal  tutore.  Sara',   altresi',
necessario allegare, a pena di esclusione, copia per immagine, ovvero
in formato PDF,  di  un  documento  di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da un'Amministrazione
dello Stato e in corso di validita'. La sottoscrizione  del  predetto
documento  comportera',  da  parte  dei  soggetti  sopraindicati,  la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione  a
sottoporre il giovane agli accertamenti e  alle  prove  previsti  dal
successivo art. 6, comma  1.  Gli  Enti  delegati  alla  ricezione  e
gestione delle domande on-line sono, rispettivamente: 
      a) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito:  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      b) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alla Scuola  Navale  Militare  "Francesco  Morosini":  Scuola
Navale Militare "Francesco Morosini"; 
      c) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alla Scuola  Militare  Aeronautica  "Giulio  Douhet":  Scuola
Militare Aeronautica "Giulio Douhet". 
    2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente  art.  1,
comma 1, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale
dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare  e
compilare  on-line  la  relativa  domanda   di   partecipazione.   E'
consentito l'invio  delle  domande  di  partecipazione  per  tutti  i
concorsi di interesse di cui al citato art. 1, comma 1. 
    3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono  salvare
in locale (sul  proprio  PC)  una  bozza  delle  domande  non  ancora
inviate/presentate. Tale bozza, riportante la filigrana  "DA  INVIARE
TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata  in  sostituzione  della
domanda di partecipazione inoltrata tramite il portale dei concorsi. 
    I  concorrenti,   prima   dell'inoltro   di   ogni   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato  PDF,   dei   documenti   da   allegare   alla   domanda   di
partecipazione. 
    4. Terminata la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'esito
della presentazione  della  stessa,  i  concorrenti  riceveranno  una
comunicazione a  video  e,  successivamente,  una  comunicazione  con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.  Tale
messaggio, valido  come  ricevuta  di  presentazione  della  domanda,
dovra' essere stampato e  conservato  dai  concorrenti  che  dovranno
essere  in  grado  di  esibirlo,   all'occorrenza,   all'atto   della
presentazione alla prima prova  concorsuale.  Dopo  l'invio  di  ogni
domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una  copia  della
stessa. 
    Con l'invio di ogni domanda tramite il  portale  si  conclude  la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione  al  concorso  al  quale  si  intende
partecipare,  nonche'  quelli  relativi  all'eventuale  possesso  del
diritto alla riserva di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  potranno  essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verificasse durante  il
periodo previsto per la presentazione  delle  domande,  la  Direzione
Generale per  il  Personale  Militare  si  riserva  di  prorogare  il
relativo termine per un numero di giorni pari  a  quelli  di  mancata
operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino  e  della  proroga
del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con
avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto
dal successivo art. 5. 
    In tal  caso  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  di  cui  al
precedente comma 1, la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di cui al precedente art. 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line del  portale  dei  concorsi  fosse
tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi,
la  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  provvedera'  a
informare   i   candidati   con   avviso    pubblicato    sul    sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. In ogni  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione al concorso  stesso.  In  particolare,  essi  dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di  autocertificazione,  quanto
segue: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) la residenza  e  il  recapito  presso  il  quale  desiderano
ricevere tutte le comunicazioni relative  al  concorso,  completo  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  e  indirizzo  di
posta elettronica. Il concorrente  dovra'  segnalare  tempestivamente
all'Ente  destinatario,  mediante  messaggio  di  posta   elettronica
(Centro  di  Selezione  e   Reclutamento   Nazionale   dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it;  Comando  della  Scuola  Navale
Militare "Francesco Morosini":  mscuolanav.concorso@marina.difesa.it;
Comando  della   Scuola   Militare   Aeronautica   "Giulio   Douhet":
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma
(Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto
Concorsi Accademia a Scuole Militari - viale Mezzetti n.  2  -  06034
Foligno; Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" -  Isola  di  S.
Elena,  viale  Piave  n.  30/A  -  30132  Venezia;  Scuola   Militare
Aeronautica   "Giulio   Douhet"   -   Ufficio   Concorsi   -    viale
dell'Aeronautica n. 14 - 50144 Firenze), ogni variazione del recapito
indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione Militare non assumera'
alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione  di  comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso  indicato  nella  domanda  ovvero  per  eventuali
disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore; 
      c)  il  corso  di  studi  prescelto  (liceo  classico  o  liceo
scientifico); 
      d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le  Scuole.  Se  verra'  omessa
l'indicazione  della  seconda  Scuola,  questa   verra'   considerata
d'ufficio con priorita' 2; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f)  il  corso  di   studi   frequentato   (ginnasio   o   liceo
scientifico), specificando la lingua straniera studiata e  l'Istituto
di provenienza.  I  concorrenti,  nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno dichiarare di aver svolto le seguenti materie: 
        1) per il liceo  classico:  lingua  e  letteratura  italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura  greca;  lingua  e  cultura
inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali; 
        2) per il liceo scientifico: lingua e  letteratura  italiana;
lingua  e  cultura  latina;  lingua  e  cultura  inglese;  storia   e
geografia; matematica; fisica; scienze  naturali;  disegno  e  storia
dell'arte. 
    Qualora il piano degli studi  dell'Istituto  di  provenienza  non
preveda taluno dei sopracitati insegnamenti, gli interessati  saranno
ammessi a partecipare al  concorso  con  riserva,  a  condizione  che
documentino, prima dell'incorporazione (che avverra' il  4  settembre
2014) o comunque non oltre la data di inizio delle lezioni  dell'anno
scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, di  aver  superato
presso  un  Istituto  scolastico  statale  o  parificato  gli   esami
integrativi nelle materie non svolte. 
    Parimenti, i  concorrenti,  che  nell'anno  scolastico  in  corso
frequentano il 2° anno di un  corso  di  studi  diverso  (che  dovra'
essere  espressamente  indicato,  unitamente  alla  lingua  straniera
studiata), saranno ammessi a partecipare al concorso  con  riserva  e
saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione (che avverra'
il 4 settembre 2014) o comunque non oltre la  data  di  inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di  provenienza,
di aver superato presso un Istituto scolastico statale  o  parificato
gli esami integrativi  conseguendo  l'idoneita'  all'iscrizione  alla
classe per  la  quale  intendono  partecipare.  Tutti  i  concorrenti
ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre consegnare, all'atto
della presentazione alla prima prova  (all'atto  della  presentazione
agli accertamenti sanitari per il concorso di cui al precedente  art.
1,  comma  1,  lettera  a)),  anche  sotto  forma  di   dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   la
certificazione che attesti  l'avvenuta  presentazione  della  domanda
finalizzata a sostenere l'esame integrativo  nelle  materie  che  non
hanno formato oggetto di studio durante il  biennio  frequentato.  La
mancata  presentazione  di  detta  certificazione  con  le  modalita'
sopraindicate determinera' l'esclusione dal concorso; 
      g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto; 
      h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione.  Detti  titoli,
indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle   domande.   Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni  utili  a  consentire
all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza; 
      i) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, i/il sottoscrittori/e  dell'atto  di  assenso
all'arruolamento volontario di un minore di cui al  precedente  comma
1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e  al
trattamento dei dati personali che riguardano il minore  e  che  sono
necessari  all'espletamento  dell'iter  concorsuale  (in  quanto   il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si  assumono/e  la  responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare  le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Per tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi,  il  concorrente
potra' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni.  Tale
sezione  sara'  suddivisa  in   un'aera   pubblica,   relativa   alle
comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,
ecc.), e un'area privata nella  quale  saranno  rese  disponibili  le
comunicazioni di carattere personale relative a ciascun  concorrente.
Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti  riceveranno
notizia mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero  con  short  message  system
(SMS). Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Per  ragioni  organizzative,  le   comunicazioni   di   carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con  messaggio
di posta elettronica  certificata  (se  posseduta  e  dichiarata  dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o  telegramma  ovvero  con  qualsiasi  altro  mezzo  che
garantisca certezza della data di ricezione da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it. 
    3. I candidati potranno inviare, entro  il  termine  di  scadenza
previsto  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,
dichiarazioni, controfirmate dai genitori/e esercenti/e  la  potesta'
sul minore  ovvero  dal  tutore,  integrative  o  modificative  delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali
ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o  del  recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa e mobile, ecc.), anche successivamente al termine  di  scadenza
previsto  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,
mediante messaggi di  posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica
certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: 
      a) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi       alle       Scuole        Militari        dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it; 
      b) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi   alla   Scuola   Navale   Militare   "Francesco   Morosini":
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it; 
      c) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi   alla   Scuola   Militare   Aeronautica   "Giulio   Douhet":
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o  JPEG)  di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato del candidato e dei  genitori/e  esercenti/e  la  potesta'  sul
minore ovvero del tutore. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso  e'  previsto  lo  svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti: 
      a) prova preliminare; 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica; 
      e) prova di cultura generale. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  presentare
muniti  della  carta  di  identita'   o   di   altro   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne  le
modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore.  Altresi',  con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che  hanno  presentato
domanda di partecipazione a piu'  di  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi  medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al  precedente  art.  5,
comma  3,  un'istanza  di  nuova  convocazione,  controfirmata  dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal
tutore, entro le  ore  12.00  del  giorno  feriale  (sabato  escluso)
antecedente  a  quello  di  prevista   presentazione,   inviando   la
documentazione probatoria e copie per  immagine,  ovvero  in  formato
PDF, di un  proprio  documento  d'identita'  in  corso  di  validita'
rilasciato  da  un'Amministrazione   dello   Stato,   nonche'   dei/l
documenti/o  d'identita'  -in  corso  di  validita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato- dei/l genitori/e ovvero  del  tutore.
La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con
il periodo di  svolgimento  delle  prove  stesse,  avverra'  mediante
avviso inserito nell'aera privata  della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative,  con  lettera
raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio
di posta elettronica. 
    3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4  della  legge  8
marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta
potranno sostenere nel  primo  giorno  feriale  successivo  le  prove
previste nei  giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche  rese  note
annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'Interno.  In  casi  di
impossibilita' di svolgimento differito delle prove per  i  candidati
che ne  facciano  richiesta,  queste  saranno  fissate  per  tutti  i
concorrenti in un giorno  che  non  coincida  con  quello  di  riposo
sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    4.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante  le
prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d)  ed
e), possono fruire di vitto e  alloggio,  se  disponibile,  a  carico
dell'Amministrazione Militare. 
    5.  L'Amministrazione  Militare  non  rispondera'  di   eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Nell'ambito  di  ciascun  concorso  saranno   nominate,   con
successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte  da
personale in servizio: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a)  le  commissioni   saranno   composte   dal   seguente   personale
dell'Esercito: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
        due Ufficiali superiori, membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un Ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
        due Ufficiali superiori medici, membri. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in  servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
        un Ufficiale psicologo, membro; 
        un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo Sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in  servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        due Ufficiali, qualificati istruttori militari di  educazione
fisica, membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un Brigadier Generale medico, presidente; 
        due Ufficiali superiori medici, membri. 
    I componenti della presente commissione dovranno  essere  diversi
da quelli che  hanno  fatto  parte  della  commissione  di  cui  alla
precedente lettera b). 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) le commissioni  saranno  composte  dal  seguente  personale  della
Marina: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello,
presidente; 
        due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente  di  Vascello,
membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di  grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
        due Ufficiali superiori medici, membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello,
presidente; 
        due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  potra'  avvalere  del  supporto  di  ulteriori
Ufficiali specialisti in selezione attitudinale; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un Ufficiale superiore, presidente; 
        due Ufficiali, membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di  grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
        due Ufficiali superiori medici, membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    I componenti della presente commissione dovranno  essere  diversi
da quelli che  hanno  fatto  parte  della  commissione  di  cui  alla
precedente lettera b). 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c)  le  commissioni   saranno   composte   dal   seguente   personale
dell'Aeronautica: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        il Comandante della Scuola Militare Aeronautica, presidente; 
        due Ufficiali, membri; 
        un  Ufficiale/Sottufficiale   appartenente   al   ruolo   dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto; 
    In  caso  di  impossibilita'  o   incompatibilita'   a   svolgere
l'incarico ai sensi degli artt. 51  e  52  del  codice  di  procedura
civile, il presidente della commissione  sara'  sostituito  da  altro
Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello. 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un Ufficiale del Corpo Sanitario  Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
        due Ufficiali  superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico,
membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; 
        due  Ufficiali  dell'Arma  Aeronautica   qualificati   perito
selettore, di cui uno adibito alle  selezioni  speciali,  membri.  In
alternativa, uno dei predetti membri  potra'  essere  un  Funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa; 
        un  Ufficiale/Sottufficiale   appartenente   al   ruolo   dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del supporto di  ulteriori  Ufficiali,
qualificati perito selettore e di  Sottufficiali,  qualificati  aiuto
perito selettore; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un Ufficiale superiore, presidente; 
        due Ufficiali, membri; 
        un  Sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un Ufficiale del Corpo Sanitario  Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
        due Ufficiali  superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico,
membri, il meno anziano dei quali  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno  essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b). 
                               Art. 8 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. La prova preliminare consistera' nella somministrazione di  un
questionario contenente test intellettivi  di  tipo  logico-deduttivo
volti a esplorare le capacita' intellettive e di  ragionamento.  Tale
prova avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a), se il numero delle  domande  pervenute  sara'
superiore a: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    Scuole    Militari
dell'Esercito:  216  per  il  liceo  classico  e  424  per  il  liceo
scientifico; 
      b) concorso per l'ammissione alla Scuola  Navale  Militare:  72
per il liceo classico e 200 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare  Aeronautica:
110 per il liceo classico e 140 per il liceo scientifico. 
    La predetta prova si svolgera' nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso: 
      a) il 20 e il 21 maggio 2014, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  -  viale
Mezzetti 2 -  Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  09.30  e  con
presentazione entro le 08.00, per il concorso di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) il 29 e il  30  aprile  2014  per  gli  aspiranti  al  liceo
scientifico e il 30 aprile 2014 per gli aspiranti al liceo  classico,
presso il Centro di Selezione  della  Marina  Militare  -  via  della
Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 09.00, per il  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c)  il  6  maggio  2014   presso   il   Centro   di   Selezione
dell'Aeronautica Militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di
Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle
ore 09.00, per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c). 
    2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento  di
detta prova saranno rese note, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi  e
consultabile,    a    puro    titolo    informativo,     nel     sito
www.persomil.difesa.it. Con le medesime modalita' verra' reso noto il
calendario di svolgimento della  prova  per  i  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c). 
    3. Se in relazione  al  numero  delle  domande  pervenute  verra'
ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei
corsi  di  studi  previsti  per  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, il relativo avviso verra'  inserito,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi.  Per  informazione  in  merito   i   concorrenti   potranno
consultare, inoltre, il sito web www.persomil.difesa.it. 
    4.  I  concorrenti  saranno  tenuti  a  presentarsi  senza  alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio  della  stessa,  presso  la
sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  degli
eventuali documenti di cui al precedente art. 4, comma 8, lettera  f)
e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di posta  elettronica
di corretta acquisizione della domanda, di cui al precedente art.  4,
comma 4, ovvero copia della stessa. Saranno esclusi  dal  concorso  i
concorrenti che non saranno presenti  al  momento  dell'inizio  della
prova, quali che  siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni
a eccezione dei casi di cui al precedente art. 1, comma 6. 
    5. Per ogni corso di studio interessato dalla  prova  preliminare
verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i
concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali. 
    6. Saranno convocati a  sostenere  i  successivi  accertamenti  i
concorrenti  classificatisi  nelle  predette  graduatorie   entro   i
seguenti limiti numerici: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    Scuole    Militari
dell'Esercito: 
        i primi 216 per il liceo classico; 
        i primi 424 per il liceo scientifico; 
      b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare: 
        i primi 72 per il liceo classico; 
        i primi 200 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica: 
        i primi 110 per il liceo classico; 
        i primi 140 per il liceo scientifico. 
    A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti  che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato  lo  stesso  punteggio
del   concorrente   classificatosi   all'ultimo   posto   utile   per
l'ammissione alle successive prove. 
    7. I concorrenti potranno chiedere informazioni sull'esito  della
prova preliminare al Ministero della Difesa - Direzione Generale  per
il Personale Militare - Sezione Relazioni con  il  Pubblico  -  viale
dell'Esercito 186 - 00143  Roma  (tel.  06/517051012  -  06/50231012)
ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it. 
    8. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima del
giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento di detta prova,
nell'area  privata  della  sezione  comunicazioni  del  portale   dei
concorsi. 
                               Art. 9 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni
e avranno luogo nei periodi e nelle sedi di seguito elencate: 
      a) dall'11 al 27 giugno 2014 presso il Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti  2  -  Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione  della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) il 9 e 10 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico
e l'11 e 12 giugno 2014 per gli aspiranti al  liceo  classico  presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale - via Piero Gobetti 2 - Roma, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta  prova  saranno  resi  noti,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile nel sito www.persomil.difesa.it. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella  comunicazione  di  convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con lettera
raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio
di posta elettronica ed essere muniti della  seguente  documentazione
prodotta in originale o in copia resa conforme secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge: 
      a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 
        1) dichiarazione di consenso  informato  in  carta  semplice,
conforme  all'Allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal  genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o,  in  mancanza  di
essi, dal tutore; 
        2) referto attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre
mesi (60 giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a)) precedenti la visita; 
      b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a): 
        1) certificato  conforme  all'Allegato  C1,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi  a  quella
di presentazione; 
        2) referto con data non anteriore  a  60  giorni  rispetto  a
quella di presentazione  relativo  al  risultato  della  ricerca  dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV; 
        3) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina,
metamfetamina, MDMA e metadone; 
        4) referto, rilasciato in data  non  anteriore  a  60  giorni
precedenti  la  data  di   presentazione,   relativo   al   risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o,  in  alternativa,  relativo  al
risultato  del  test  quantiferon.  I  candidati  risultati  positivi
all'esame prescelto dovranno, altresi', portare  al  seguito  l'esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato da non oltre 60 giorni; 
        5) i concorrenti che hanno  subito  interventi  chirurgici  o
ricoveri in strutture sanitarie  dovranno  produrre  le  copie  delle
relative cartelle cliniche che saranno  acquisite  agli  atti,  quale
parte  integrante  della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  e,
pertanto, non saranno restituite; 
      c) per i soli concorsi di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        1) certificato  conforme  all'Allegato  C2,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi  a  quella
di presentazione; 
        2) referto dei markers virali: anti  HAV,  HbsAg,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti  la
visita; 
        3)  referto  degli  esami  di  cui  al  sottostante   elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi: 
          emocromo completo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          gamma GT; 
        4)  se  il  concorrente  ne  e'  gia'  in   possesso,   esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato da non oltre sei mesi; 
        5) analisi completa  delle  urine  con  esame  del  sedimento
(soltanto per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b)). 
    La mancata presentazione della  predetta  documentazione  (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche e l'esame  radiografico  del
torace) ovvero la difformita' della stessa determinera'  l'esclusione
del concorrente dal sostenere gli  accertamenti  sanitari  e  la  sua
conseguente esclusione dal concorso. 
    3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche  consegnare,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'  stabilite
dalla legge, a pena di esclusione: 
      a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre  mesi  (60
giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari; 
      b) referto attestante l'esito del test di  gravidanza  mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi
precedenti la data di  presentazione  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti  sanitari
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a  mente  dell'art.  580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti  il  cui
stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste  dal
presente articolo, la Direzione Generale per  il  Personale  Militare
procedera' a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in  data
compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui  al
successivo art. 14. Se in occasione  della  seconda  convocazione  il
temporaneo impedimento perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'
notizia  alla  citata  Direzione  Generale  che,  con   provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso  per  impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso. 
    A  pena  di  esclusione,  tutti  gli  esami  strumentali   e   di
laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al  presente
comma  dovranno  essere   effettuati   presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
Sanitario  Nazionale.  Sara'  cura  del  candidato   produrre   anche
l'attestazione -in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge- della struttura  sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    4. La competente commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti  i  concorrenti  le  seguenti  visite  specialistiche  e  i
seguenti  accertamenti  di  laboratorio  per  il  riconoscimento  del
possesso  dell'idoneita'  sanitaria  quali   Allievi   delle   Scuole
Militari: 
      a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3)  visita  otorinolaringoiatrica,   comprensiva   di   esame
audiometrico; 
        4)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto  della  presentazione
agli accertamenti sanitari, avra'  cura  di  portare  al  seguito  la
dichiarazione di consenso compilata  e  sottoscritta  in  conformita'
all'Allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici; 
      b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a): 
        1) visita psicologica ed eventualmente psichiatrica; 
        2) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        3) gli esami di cui al sottostante elenco: 
          emocromo completo; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          gamma GT; 
        4)  verifica  dell'abuso   abituale   di   alcool   in   base
all'anamnesi, alla visita medica diretta  e  alla  valutazione  degli
esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il
concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      c) per i soli concorsi di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        1) visita psichiatrica; 
        2) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
        3) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        4) visita odontoiatrica (solo  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 
        5)  visita  ortopedica  (solo  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 
        6) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)). 
    5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di  uno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere  all'Ente
in cui ha effettuato  per  la  prima  volta  le  analisi  di  cui  al
precedente  comma  4,  con  istanza  conforme  all'Allegato  E,   che
costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei
relativi  referti  di  analisi  da   utilizzare   nell'ambito   degli
accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i. 
    6.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti  sanitari,
formulera'  per  ogni  concorrente  un  giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante,  per  iscritto.  In
caso  di  giudizio  di  inidoneita',  la  commissione  provvedera'  a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio,  mentre  la
relativa motivazione dovra'  essere  comunicata  per  iscritto  ai/al
genitori/e esercenti/e la  potesta'  genitoriale  ovvero  al  tutore,
secondo  i  dati  ricavabili  dalla  domanda  di  partecipazione   al
concorso. 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: 
      a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le  vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei  al  servizio   militare   stabiliscono   l'attribuzione   del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali   (a
eccezione dei deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali  e'  prevista
l'attribuzione   di    coefficienti    3-4    nella    caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e -solo per i  concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)-  delle
"note  di  introversione,  di  insicurezza,  di  iperemotivita'   del
carattere ecc. tali  da  non  pregiudicare  l'adattamento  a  normale
situazione di vita", purche' ritenute utilmente  migliorabili  tenuto
conto dell'eta' dei soggetti); 
      c) esenti da malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti
tempi lunghi di recupero  dello  stato  di  salute  e  dei  requisiti
previsti dal presente comma; 
      d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve,  tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; 
      e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive  o  abuso
di alcool; 
      f) privi di tatuaggi: 
        sulle parti del corpo visibili  con  l'uniforme  di  servizio
estiva (con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile) e  su
qualsiasi parte del corpo se dai contenuti  osceni,  con  riferimenti
sessuali, razzisti, di discriminazione  religiosa  o  che,  comunque,
possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana
e alle Forze Armate (per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a)); 
        su qualsiasi parte del corpo se  dai  contenuti  osceni,  con
riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa  o  che,
comunque,  possano  portare   discredito   alle   Istituzioni   della
Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 
        sulle parti del corpo visibili con qualsiasi tipo di uniforme
(con gonna e scarpe decolte' per il  personale  femminile),  compresa
quella ginnica, e su qualsiasi  parte  del  corpo  se  dai  contenuti
osceni,  con  riferimenti  sessuali,  razzisti,  di   discriminazione
religiosa  o  che,  comunque,   possano   portare   discredito   alle
Istituzioni della Repubblica italiana e alle  Forze  Armate  (per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)); 
      g) esenti da imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate
nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la  frequenza
del corso presso le Scuole Militari in qualita' di  Allievo  (per  il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a). 
    8.  Inoltre,  saranno  giudicati   idonei   i   concorrenti   che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10  complessivi  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo  occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo  e  motilita'  oculare
normali. Sono ammessi interventi di laserterapia correttiva, con sola
tecnica PRK, senza reliquati funzionali e con  integrita'  del  fondo
oculare. 
    Senso   cromatico   normale   accertato   alle   tavole    pseudo
isocromatiche. In caso di dubbio  diagnostico,  sara'  effettuata  la
verifica alle matassine colorate; 
        2) udito normale, valutato con esame audiometrico; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie  per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica  e  astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale accertato secondo le  direttive  di  Forza  Armata.
L'accertamento dello stato  refrattivo,  se  occorre,  potra'  essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia  o  con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
        2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente. 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c) quelli stabiliti per la II classe di  visita  dal  decreto
ministeriale  15  settembre  1995  per  conseguire  e  mantenere   in
esercizio licenze e attestati aeronautici (DGAC-MED) relativamente ai
singoli organi e apparati se piu' restrittivi di  quelli  individuati
dalla  direttiva  tecnica  per  delineare  il  profilo  dei  soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata  dalla  Direzione
Generale della Sanita' Militare  il  5  dicembre  2005  e  successive
integrazioni. 
    9.  Saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal   concorso   i
concorrenti  risultati  affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal precedente comma 7 o  privi  dei  requisiti  di  cui  al
precedente comma 8. 
    10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di
recente insorgenza e  di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti
in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per  verificare  l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque  non  oltre  le  date  di
seguito specificate: 
      a) 3 luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a); 
      b) 1° luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b); 
      c) entro il giorno antecedente alla data  di  convocazione  per
l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per  il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    11. Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1,  comma  1,
il giudizio riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'  definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le  ulteriori  prove  concorsuali.  Questi  ultimi,  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettere  a)  e  b),
potranno produrre, seduta stante, una specifica istanza di  revisione
(firmata dall'interessato e vistata da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore). I predetti candidati dovranno inviare,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti sanitari, tramite messaggio di  posta  elettronica  agli
indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere a) e b)  con,
in  allegato,  copie  per  immagine,  ovvero  in  formato   PDF,   di
appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
o privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato
il  giudizio  di  inidoneita',  nonche'  di  un   proprio   documento
d'identita' e dei/l documenti/o d'identita' dei/l  genitori/e  ovvero
del tutore, in corso di validita' e rilasciati da  un'Amministrazione
dello Stato. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera c), i concorrenti  giudicati  inidonei  agli  accertamenti
sanitari dovranno inviare, mediante messaggio  di  posta  elettronica
all'indirizzo di cui al precedente art. 5, comma 3,  lettera  c),  la
predetta istanza  di  revisione  improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno successivo alla  data  degli  accertamenti  sanitari  con,  in
allegato, la documentazione sopra indicata. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione ovvero inviate oltre i termini perentori sopraindicati
o con modalita' diverse da quelle di cui al  precedente  periodo.  In
caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno apposita
comunicazione  mediante  avviso  inserito  nell'area  privata   della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo
informativo, con messaggio di posta elettronica. In caso  di  mancato
accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno comunicazione che
il giudizio di inidoneita' riportato al  termine  degli  accertamenti
sanitari dovra' intendersi confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 11 -in caso di accoglimento  dell'istanza-  sara'
espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera e) a seguito  di  valutazione  della  documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari  disposti.  Il  giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo  e  sara'  comunicato  ai
concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita'  sara'
comunicato con le modalita' gia' indicate nel  precedente  comma  6).
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato  ai  medesimi,  saranno
esclusi dal concorso. 
    13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non  dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
sanitari o degli ulteriori accertamenti sanitari saranno  sottoposti,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera c), agli accertamenti attitudinali,  intesi  a  valutarne  le
qualita' attitudinali  e  caratterologiche.  Eccezion  fatta  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  c),  verranno
sottoposti a tali accertamenti, con riserva, anche i  concorrenti  di
cui al precedente art. 9, comma 10 e quelli che,  giudicati  inidonei
agli accertamenti sanitari, presenteranno, seduta  stante,  l'istanza
di cui al precedente art. 9, comma 11 (con riserva  di  presentazione
della documentazione probatoria entro i successivi  10  giorni).  Gli
accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in  una  serie
di prove attitudinali, volte a valutare  oggettivamente  il  possesso
delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un  efficace  e
proficuo inserimento  nella  vita  e  nelle  attivita'  delle  Scuole
Militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza Armata. 
    2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo,  presumibilmente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) dall'11 al 27 giugno 2014 presso il Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti  2  -  Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione  della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) dal 23  al  26  giugno  2014  per  gli  aspiranti  al  liceo
scientifico e dal 7 al 10 luglio 2014  per  gli  aspiranti  al  liceo
classico presso la Scuola  Militare  Aeronautica  "Giulio  Douhet"  -
viale dell'Aeronautica 14 -  Firenze,  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta  prova  saranno  resi  noti,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile nel sito www.persomil.difesa.it. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera' nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare  all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione  dovra'
essere  comunicata  per  iscritto  al/i  genitore/i  esercente/i   la
potesta' genitoriale ovvero al  tutore,  secondo  i  dati  ricavabili
dalla domanda di partecipazione al concorso. 
    4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre  quelli  idonei  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
educazione fisica. 
    5. L'idoneita' conseguita  negli  accertamenti  attitudinali  non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di  educazione
fisica. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettere
a) e b) verranno sottoposti  a  tali  prove,  con  riserva,  anche  i
concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 1. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire, in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla  legge,  il  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per  il
nuoto per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b)), in corso di  validita'  e  non  antecedente  a  un  anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici  appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero  da  specialisti  che  operano  presso   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  Sanitario  Nazionale
in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.  La
mancata presentazione di tale  certificato  comportera'  l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,  esibire,  in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o  urine,  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica,  a  mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale
Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette  prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione  ne  dara'
notizia alla  predetta  Direzione  Generale  che,  con  provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso  per  impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
      a) piegamenti sulle braccia; 
      b) flessioni del busto dalla posizione supina. 
    6. Inoltre: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e  corsa  di  800  metri
piani; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani. 
    Negli Allegati F1 e F2, che costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura  dei  predetti
esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con  le  modalita'
di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5  e  nel
presente comma. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della  prova,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente  (che,  per
il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  si
identifica con il Dirigente del  Servizio  Sanitario  del  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata mediante avviso inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative, con lettera  raccomandata  o  telegramma  ovvero,  ove
possibile, direttamente all'interessato e, a puro titolo informativo,
con messaggio di posta  elettronica.  La  riconvocazione  non  potra'
essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno a  decorrere  dal
giorno seguente la data originariamente prevista per  l'effettuazione
delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese  in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione  della  prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a
compimento, con qualunque esito, la prova  di  educazione  fisica.  I
concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso  della  prova,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi
dal concorso. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti.  Nei  citati  Allegati  F1  e  F2  sono  indicati  i  punteggi
corrispondenti alle prestazioni fornite dai  concorrenti  in  ciascun
esercizio  e  le  modalita'  di  effettuazione   degli   stessi.   La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare  in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui  ai  precedenti
commi 5 e 6. 
    9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a)  la  prova  di  educazione  fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di  cui  al  citato
Allegato F1 la votazione minima di almeno 6/10. Per i concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la prova si  riterra'
superata se  il  concorrente  avra'  riportato  la  votazione  minima
complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati
nei singoli esercizi di cui  al  citato  Allegato  F2.  Il  punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova  di  educazione  fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
    10.  In  caso  di  giudizio  di  inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore. 
                               Art. 12 
 
 
                      Prova di cultura generale 
 
 
    1. I concorrenti che saranno giudicati idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle  prove
di educazione fisica saranno convocati  per  sostenere  la  prova  di
cultura generale che avra' luogo nelle date e nelle sedi  di  seguito
elencate per ciascun concorso: 
      a) il 29 e il 30 luglio 2014, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  -  viale
Mezzetti  2  -  Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  09.30,  con
presentazione entro le 08.00, per il concorso di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) il 25 luglio 2014 presso il Centro di Selezione della Marina
Militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio  non  prima  delle
09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b); 
      c) il 27 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo  scientifico  e
l'11 luglio 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola
Militare Aeronautica "Giulio Douhet" - viale  dell'Aeronautica  14  -
Firenze, con inizio non prima delle 09.00, per il concorso di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Il calendario di convocazione,  ove  non  indicato  nel  presente
comma, ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento
di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it. 
    Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova  di  cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno  nelle  condizioni  di
cui ai precedenti art. 9, comma 11 e art. 11, comma 7,  per  i  quali
non e' stato ancora espresso alcun giudizio. 
    Eventuali modifiche della sede o della  data  di  svolgimento  di
detta prova saranno rese note, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it. 
    2.  I  concorrenti  saranno  tenuti  a  presentarsi  senza  alcun
preavviso almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della  prova  medesima,
presso la sede indicata  al  precedente  comma  1,  muniti  di  carta
d'identita' o di  altro  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. Saranno esclusi  dal  concorso  i  concorrenti  che  non
saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che  siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    3.  I  concorrenti  risultati  idonei  in  tutte   le   prove   e
accertamenti e che  avranno  conseguito  la  promozione  alla  classe
superiore al termine  dell'anno  scolastico,  dovranno  inviare,  con
messaggio di posta elettronica -al Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito  (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it),  per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a);  alla
Scuola       Navale       Militare        "Francesco        Morosini"
(mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il  concorso  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b);  alla  Scuola  Militare
Aeronautica                      "Giulio                      Douhet"
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- copia per immagine  ovvero
in formato PDF di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai
sensi delle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  unitamente  ai  genitori  o  al
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o  al  tutore  in
caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione
al termine dell'anno scolastico 2013-2014 alla classe  superiore  per
la quale concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la
prova di cultura generale del concorso. 
    4.  I  concorrenti  risultati  idonei  in  tutte   le   prove   e
accertamenti e che, al  termine  dell'anno  scolastico,  non  avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la "sospensione
di giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una  o
piu' discipline, dovranno comunicarlo con le  medesime  modalita'  di
cui al precedente comma 3.  Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con
riserva a sostenere la prova di  cultura  generale  del  concorso  in
attesa del recupero delle carenze formative per cui e' stato  sospeso
il giudizio,  ai  sensi  della  normativa  vigente  richiamata  nelle
premesse. 
    5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, nei casi  previsti  dal  precedente  art.  4,  comma  8,
lettera f), dovranno documentare, a scioglimento della  riserva,  con
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 3, di aver superato, presso un Istituto
scolastico  statale  o  parificato,  se  gia'  sostenuti,  gli  esami
integrativi nelle materie che non hanno  formato  oggetto  di  studio
durante   il   biennio   frequentato   e    conseguito    l'idoneita'
all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare.
I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali esami integrativi
saranno ammessi con  riserva  alla  prova  di  cultura  generale  del
concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente  periodo
dovra' essere presentata entro l'inizio  dei  corsi  e  comunque  non
oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno  scolastico  prevista
per l'Istituto di provenienza. La mancata  comunicazione  entro  tale
data costituira' rinuncia da parte del concorrente al concorso. 
    6.   La   prova   di   cultura   generale    consistera'    nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': 
      a) per gli aspiranti  al  liceo  classico,  sulle  materie  del
ginnasio, secondo i programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle
materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e
scienze naturali.  I  principali  argomenti  d'esame  sono  riportati
nell'Allegato  G,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
      b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo  i
programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle  materie  italiano,
latino,  lingua  inglese,  matematica,  scienze  naturali,  storia  e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
Allegato G al presente decreto. 
    7. La prova di  cultura  generale  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella  prova  di  cultura  generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
                               Art. 13 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 14, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a) figli dei  decorati  dell'Ordine  Militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
      b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
      c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e  Sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato  e  di  titolari  di  pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato; 
      d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla prima classe  del  liceo  classico  o
alla  terza  classe  del  liceo  scientifico.  Tra  questi  hanno  la
precedenza i figli di Ufficiali di complemento; 
      e) piu' giovani d'eta'. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  a
eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo.
I titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo, e  lettera
e) non dovranno essere dichiarati. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I concorrenti  idonei  in  tutte  le  prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1 (compresi quelli di
cui al precedente art. 12, commi  4  e  5  che  dovranno  documentare
tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre  2014  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'Istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame
integrativo  ovvero  il  recupero  delle  carenze  formative   e   la
conseguita ammissione alla classe superiore,  mediante  dichiarazione
sostitutiva da presentare con le modalita' e  dai  soggetti  indicati
nel precedente art. 12, comma  3)  saranno  iscritti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  a),  in
distinte  graduatorie  secondo  l'ordine  determinato   dalla   media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di  educazione
fisica e di quello riportato nella prova di  cultura  generale.  Tale
media ponderale verra'  calcolata  moltiplicando  il  voto  riportato
nelle prove di educazione fisica per il  coefficiente  0,2  al  quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova  di  cultura  generale,
tutto diviso per il  coefficiente  1,2.  I  concorrenti  che  avranno
riportato la "sospensione del giudizio" o che devono superare l'esame
integrativo  e  che,  sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno  ammessi  con  riserva  e  convocati  alla
frequenza dei corsi presso le  Scuole  Militari  soltanto  dopo  aver
conseguito e immediatamente  comunicato  il  giudizio  definitivo  di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In  caso,  invece,
di esito negativo alla  valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi
saranno  esclusi  dal  concorso  per   difetto   del   requisito   di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   Militari
dell'Esercito per: 
        1)  il  liceo  classico:  i   primi   54   (cinquantaquattro)
concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi 106  (centosei)  concorrenti
idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
"Francesco Morosini" per: 
        1) il liceo  classico:  i  primi  18  (diciotto)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi 50  (cinquanta)  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   Militare
Aeronautica "Giulio Douhet" per: 
        1) il liceo  classico:  i  primi  22  (ventidue)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi  28  (ventotto)  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e  pubblicate  nel  Giornale  Ufficiale  del
Ministero  della  Difesa.  Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie  Speciale,
e, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni  del   portale   dei   concorsi,   nonche'   nel   sito
www.persomil.difesa.it. 
                               Art. 15 
 
 
                       Ammissione alle Scuole 
 
 
    1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei  posti  messi  a
concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei  requisiti
di cui al precedente art. 2 del  presente  decreto.  La  convocazione
avverra' mediante avviso inserito  nell'area  privata  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda  con
priorita' 1 (Scuola Militare  "Nunziatella"  ovvero  Scuola  Militare
"Teulie'") secondo l'ordine  della  rispettiva  graduatoria,  fino  a
copertura dei posti disponibili. Una volta  ricoperti  interamente  i
posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in  posizione
utile in graduatoria saranno  provvisoriamente  assegnati  alla  sede
indicata nella domanda con priorita' 2. 
    3. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  Militare  di
assegnazione di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni. 
    4. In caso di rinuncia espressa o  di  mancata  presentazione  di
vincitori alla Scuola di assegnazione entro  i  primi  trenta  giorni
dalla data  di  inizio  del  corso,  la  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare, per il  tramite  degli  Enti  delegati  di  Forza
Armata,  si  riserva  di   disporre   l'ammissione   di   altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Nel
concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a)  tale
evenienza puo' determinare la modifica  della  sede  provvisoriamente
assegnata. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4  ×  5),   con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le  firme
dei Dirigenti  delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere  autenticate  dal  Provveditore
agli Studi; 
      d)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      e) tessera sanitaria; 
      f) atto di impegno,  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente  all'Allegato  H,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
      g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata  avverra'
a cura dell'Istituto di assegnazione. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alla
precedente lettera f) ovvero la difformita' della stessa determinera'
la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare, per  il  tramite  degli  Enti  delegati  di  Forza  Armata,
provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   alle
Amministrazioni Pubbliche e  agli  Enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo. Il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti in virtu' del  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte  quelle
spese   di   cui   l'Allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'Amministrazione della predetta Scuola. 
                               Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'Amministrazione Militare potra' escludere  in  ogni  momento
dai  concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1  qualsiasi
concorrente per difetto dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione
alle Scuole Militari, nonche' escludere il medesimo  dalla  frequenza
del corso di studio se il  difetto  dei  requisiti  verra'  accertato
durante il corso stesso. 
                               Art. 17 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi  alle  Scuole
Militari  sono  di  ordine  classico  e  scientifico,  con  programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e  per  le  ultime  tre   classi   del   liceo   scientifico,   oltre
all'insegnamento delle materie militari. 
    Durante l'intero periodo di permanenza presso la Scuola non sara'
consentito agli Allievi di ripetere piu' di un anno. 
    2. Gli  Allievi  non  saranno  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art.  1,  comma  5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
    3. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  Allievi  saranno
giudicati anche in attitudine  militare,  per  la  valutazione  della
quale si terra' conto: 
      a)  del  senso  del  dovere,  della  responsabilita'  e   della
disciplina; 
      b) delle doti intellettive; 
      c) dell'attitudine fisica; 
      d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 
    Per gli Allievi della Scuola Navale Militare  la  valutazione  di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini  alla  vita  navale.
Gli Allievi giudicati  inidonei  anche  per  uno  solo  dei  predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare. 
                               Art. 18 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale  di  tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto;  a  tal  fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi
dissenzienti saranno dimessi dalla Scuola Militare. 
    2.  Gli  Allievi   sono   tenuti   all'osservanza   delle   norme
disciplinari  previste  per  gli  Istituti  statali   di   istruzione
secondaria e al  rispetto  delle  regole  della  disciplina  militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  dal  decreto
del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e  dalle
disposizioni interne appositamente emanate. 
    3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di  idoneita'  fisica  per  essere
arruolati -sempreche' possano riacquisirla in breve  tempo-  potranno
essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione  della  Direzione
Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante  della
Scuola Militare. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  Allievi  sara'  disposto,  su
proposta del  Comandante  della  Scuola,  previo  parere  dell'organo
collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della  Direzione
Generale per il Personale Militare e potra' essere adottato per: 
      a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
      b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare; 
      c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso; 
      d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari  a
carico della famiglia entro le date stabilite  dalle  singole  Scuole
Militari; 
      e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta; 
      f)  se  gia'  ripetenti,  non  aver  conseguito  la  promozione
scolastica. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'Allievo  minorenne  o  l'Allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'Allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in  famiglia  o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara'  prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'Allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla Scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe  di  un  Istituto
statale dello stesso ordine. 
    8. Agli Allievi saranno corrisposte le  paghe  nette  giornaliere
previste dalla normativa vigente. 
                               Art. 19 
 
 
                    Spese a carico delle famiglie 
 
 
    1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi  ai  licei
annessi  alle  Scuole  Militari  dell'Esercito,  alla  Scuola  Navale
Militare e  alla  Scuola  Militare  Aeronautica  le  spese  indicate,
rispettivamente, negli Allegati I, L  e  M  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
    2. Le famiglie degli Allievi saranno altresi' tenute al  rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione  Militare  per  le  spese
generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati  dagli
Allievi individualmente o collettivamente. 
                               Art. 20 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   Ufficiali   e
Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto  al  trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il  giovane
risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 1° liceo classico  e  nel  3°  liceo  scientifico,  agli
Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al  termine  dei  ripianamenti,  purche'  abbiano
superato gli esami  di  ammissione  con  una  media  complessiva  non
inferiore a 8/10; 
      b) in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi  che  al
termine degli  scrutini  dell'anno  scolastico  precedente  risultano
classificati,  nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito   (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei  promossi  al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva  non
inferiore a 8/10. 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due  dispense
di mezze rette, l'una per  benemerenze  di  famiglia  e  l'altra  per
merito personale. Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa  totale  o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il  tempo  in  cui  l'Allievo  ripete  l'anno  di  corso  per
insufficiente rendimento. Per ottenere il  beneficio  della  dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi',  che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 6 e 7, secondo lo schema riportato  nell'Allegato  I
che  costituisce  parte  integrante  del   presente   decreto.   Ogni
variazione delle condizioni  legittimanti  dovra'  essere  comunicata
immediatamente all'Amministrazione Militare. 
    5. Se  le  condizioni  legittimanti  matureranno  successivamente
all'ammissione  dell'Allievo  alla  Scuola,   la   domanda   per   la
concessione del  predetto  beneficio  dovra'  essere  presentata  nei
successivi tre mesi. In tal caso il  beneficio  sara'  accordato  con
effetto retroattivo. 
    6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al  comma  1
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo e  dei
seguenti documenti: 
      a) per gli orfani di guerra o equiparati: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) certificato  d'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra; 
      b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 
    7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al  comma  2
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia  dell'Allievo,  dei
motivi per i quali viene chiesto  il  beneficio  di  dispensa  e  dei
seguenti documenti: 
      a) per i figli di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato:
estratto matricolare del genitore; 
      b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie  civili  dello
Stato: decreto di pensione del genitore. 
    8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6
e 7, i relativi  documenti  a  sostegno  dell'istanza  di  esenzione.
L'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo   al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del  presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione  Generale  per  il
Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 1 del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti
saranno raccolti dall'Amministrazione Militare, per le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente  all'eventuale  ammissione  alle
Scuole,  per  le  finalita'  concernenti  la  gestione  del  rapporto
instaurato con l'Amministrazione Militare stessa. 
    2. Tali dati verranno trattati  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica  del  concorrente,  nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali  il  diritto
di accesso ai dati che lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per
il Personale Militare, titolare  del  trattamento.  Responsabili  del
trattamento sono, per ciascun concorso  e  ognuno  per  le  parti  di
competenza, i Comandanti degli Enti indicati nel precedente  art.  4,
comma 1 e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno trattati ai sensi dell'art.
1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.
90, citato nelle premesse. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 14 marzo 2014 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone