Concorso per 6 avvocati (lazio) BANCA D'ITALIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 21-03-2014 |
Sintesi: | BANCA D'ITALIA Concorso (Scad. 23 aprile 2014) Bando di concorso pubblico per l'assunzione di 6 avvocati da nominare in esperimento nel grado iniziale del ruolo legale. ... |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-03-2014 |
Data Scadenza bando | 23-04-2014 |
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Concorso (Scad. 23 aprile 2014)
Bando di concorso pubblico per l'assunzione di 6 avvocati da nominare in esperimento nel grado iniziale del ruolo legale.
Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di 6 Avvocati da nominare in esperimento nel grado iniziale del ruolo legale. Sono richiesti i seguenti requisiti. 1. Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110 ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in Giurisprudenza, conseguito con un punteggio di almeno 105/110. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 2. Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine ovvero titolo a detta iscrizione. 3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge. 4. Idoneita' fisica alle mansioni. 5. Godimento dei diritti politici. 6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono possedere il seguente ulteriore requisito. 7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo - inclusa l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero o del titolo estero conseguito in Italia - devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli altri alla data di assunzione. La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando, nonche' dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui all'art. 3, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando ovvero che risultino avere rilasciato dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
Art. 2 Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora italiana) del 23 aprile 2014, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il sistema non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. I candidati indicano nella domanda on-line un indirizzo al quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui all'art. 3. Il giorno della prima prova scritta i candidati ammessi verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 5 comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le domande dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi. I nominativi dei candidati ammessi alle prove scritte vengono pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse. L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 68/1999) dovranno compilare il «Quadro A» dell'applicazione. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Risorse Umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne (e-mail personale.concorsi@bancaditalia.it). Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» le strutture sanitarie della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
Art. 3 Preselezione per titoli Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 600 unita', la Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - procedera' ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare 600 candidati da ammettere alle prove scritte di cui al successivo art. 4, comma 3. A tal fine l'Amministrazione della Banca provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (23 aprile 2014). a) Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in Giurisprudenza, con le seguenti votazioni ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti: 110 e lode punti 7; 110 punti 6; 109 punti 5; 108 punti 4; 107 punti 2; 106 punti 1; b) Dottorato di ricerca in materie giuridiche: punti 4; c) Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine (1 punto per ogni anno di effettiva iscrizione nel periodo dal 1° gennaio 2010 alla data di presentazione della domanda, con un massimo di 4 punti). Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare si terra' conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art. 2, comma 1 (23 aprile 2014). I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra. Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 4, comma 3, i candidati classificatisi nelle prime 600 posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. L'ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana eventuali irregolarita' della domanda stessa. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito del concorso. I risultati conseguiti da ciascun candidato nell'eventuale preselezione con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo di effettuazione delle prove scritte di cui all'art. 4, comma 3, tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedi' o venerdi' del mese di maggio 2014. Le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
Art. 4 Commissione di concorso. Prove d'esame La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Le prove d'esame si svolgono a Roma e consistono in tre prove scritte in materie giuridiche, una prova scritta di lingua inglese e una prova orale. Le prove scritte in materie giuridiche consistono nella redazione di: un parere motivato in materia di diritto commerciale; un atto defensionale in materia di diritto civile e diritto processuale civile; un parere motivato o un atto defensionale, a discrezione della Commissione, in materia di diritto amministrativo sostanziale e processuale. Per lo svolgimento delle suddette prove scritte viene consentita la consultazione unicamente di testi normativi non commentati ne' annotati esclusivamente in forma cartacea. Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12 in ognuno dei tre elaborati. La votazione complessiva delle prove scritte e' data dalla somma dei tre punteggi riportati negli elaborati. La Commissione non procede alla valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno svolto tutte e tre le prove scritte; al fine di rendere piu' spedita la procedura concorsuale non procede altresi' alla valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno raggiunto la sufficienza in altra prova scritta gia' valutata, fatto sempre salvo il principio dell'anonimato. I concorrenti che superano le prove scritte in materie giuridiche vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese e la prova orale. La prova scritta di lingua inglese si tiene nella medesima giornata di svolgimento della prova orale. La prova e' corretta in forma anonima e alla stessa e' attribuito un punteggio massimo di 8 punti. La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonche' su diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea e diritto delle banche e degli intermediari finanziari e assicurativi. La prova orale e' valutata complessivamente fino a un massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione minima di 36 punti. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato almeno la votazione minima richiesta nelle prove scritte in materie giuridiche e nella prova orale. Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni riportate nelle singole prove d'esame. Le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it
Art. 5 Adempimenti per la partecipazione alle prove Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Art. 6 Graduatorie Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria e' dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese e nella prova orale. La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia (1) dichiarati nella domanda. Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di uno o piu' vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro 24 mesi dalla data di approvazione della stessa. La graduatoria finale e' pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. (1) 1. Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, Parte I, art. 9, comma 2: «Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente.»
Art. 7 Adempimenti per l'assunzione Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale devono autocertificare, ai fini dell'assunzione, il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione secondo le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 6, sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti.
Art. 8 Visita medica propedeutica all'assunzione La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 4. 1. Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, Parte I, art. 9, comma 2: «Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente.»
Art. 9 Nomina e assegnazione Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia un indirizzo di PEC al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Avvocato di 2ª. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio entro il termine che sara' stabilito. La sede di lavoro e' a Roma. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.
Art. 10 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Risorse Umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 7 del presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Risorse Umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne del Servizio Risorse Umane.
Art. 11 Responsabile del procedimento L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio Risorse Umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo pro tempore del Servizio. Roma, 17 marzo 2014 Il direttore generale: Rossi