Concorso per 1 istruttore tecnico geometra (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso-Abilitazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 25-03-2014
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 24 aprile 2014) Indizione, per l'anno 2014, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-03-2014
Data Scadenza bando 24-04-2014
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 24 aprile 2014)

Indizione, per l'anno 2014, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957,  di  approvazione
del Regolamento sugli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni; 
    Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n.  75,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei Geometri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7 comma 2  del  predetto decreto  del
Presidente della  Repubblica n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»; 
    Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione  del
Regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione  di  Geometra  (modificato  con  decreto  14
luglio 1987), per il quale gli  esami  hanno  luogo,  ogni  anno,  in
un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro  della  Pubblica
Istruzione (art. 2, comma 1); 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Vista la legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante  «disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n° 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto  il  decreto  del  Direttore  Generale  degli   Ordinamenti
Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega  ai  Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle
provincie di Trento e Bolzano; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2014, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
Geometra. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria  superiore  di  Geometra  conseguito
presso  un  Istituto  Tecnico  per  Geometri  statale,  paritario   o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A - completato il tirocinio ai sensi della Legge n°  27/2012  ,
art. 9, comma 6; 
      B - completato il  periodo  di  attivita'  tecnica  subordinata
(anche  al  di  fuori   di   uno   studio   tecnico   professionale),
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
      C - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore  (I.F.T.S.),  della  durata  di  quattro
semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei  mesi  coerenti
con le attivita' libero professionali previste  dall'Albo  (art.  55,
comma 3, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001).  I
Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. 
    Si precisa che la certificazione finale rilasciata  in  esito  ai
percorsi didattico-formativi attuati dagli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) e' da  considerarsi  equipollente  a  quella  conseguita  al
termine dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui
al capoverso precedente. Pertanto, detta  certificazione  costituisce
titolo  valido  ai  fini  dell'accesso  agli  Esami   di   Stato   di
abilitazione all'esercizio della libera professione di  Geometra,  ai
sensi dell'art. 5, comma 6, del  D.P.C  M.  25  gennaio  2008  e  con
riferimento a quanto disposto  dal  sopracitato  art.  55,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      A - diplomi universitari triennali, di  cui  alla  tabella  «C»
allegata (art. 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella «A»); 
      B - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella «D»  allegata  (art.  55,  commi  1  e  2,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001); 
      C  -  lauree  specialistiche  -  di  cui  al  decreto  Ministro
dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3  novembre
1999, n° 509 - nelle classi 4/S (Architettura e Ingegneria  Edile)  e
54/S (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale), nonche'
lauree magistrali - di cui al Decreto ministeriale 22  ottobre  2004,
n. 270 -  nelle  classi  LM-4  (Architettura  e  Ingegneria  Edile  -
Architettura) e LM-48  (Pianificazione  Territoriale,  Urbanistica  e
Ambientale). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli Enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore. 
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici statali per  Geometri,
elencati nella tabella «A» allegata, ubicati nelle  citta'  sedi  dei
Collegi dei Geometri, ad eccezione delle sedi di esame di:  Verbania,
Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i Collegi
ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che  non
sono sedi di Istituti Tecnici per Geometri. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 10  del  Regolamento,  possono  essere  costituite
Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi  di  Collegi  o
piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella «A». 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite dei Collegi presso  i  quali,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande. 
                               Art. 4 
 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  Ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale,  presentare,  come   indicato   al
successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami,  unitamente  ai
documenti di rito  e  redatta  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
successivo art. 5, all'Istituto indicato nella predetta  tabella  «A»
ubicato  nel  Comune  sede  di  residenza  o   di   svolgimento   del
praticantato. 
    2. Nel caso in cui il Comune sede di residenza o  di  svolgimento
del praticantato non risulti sede d'esame,  la  domanda  deve  essere
presentata all'Istituto ubicato nella Provincia sede di  residenza  o
di svolgimento del praticantato. 
    3. Nel caso in  cui  nella  Provincia  sede  di  residenza  o  di
svolgimento  del  praticantato  vi  siano  piu'   circoscrizioni   di
Collegio, la domanda  deve  essere  presentata  all'Istituto  ubicato
nella  circoscrizione  sede  di  residenza  o  di   svolgimento   del
praticantato. 
    4. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico  dell'Istituto
Tecnico sede d'esame dovranno, pero', entro il termine sopraindicato,
essere  inviate  al  Collegio  provinciale   di   appartenenza,   che
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
O.M.. 
    5.  Le  domande  devono  pervenire  secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'Ufficio postale accettante); 
      b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo); 
      c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) direttamente  al
Collegio  competente,  ove  lo  stesso  Collegio  sia  abilitato   al
ricevimento (fa fede la  stampa  che  documenta  l'inoltro,  in  data
utile, della PEC). 
    6. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti  prescritti  dal  precedente
art. 2. 
    7. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
                               Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  14,62)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto  delle
dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dai  benefici   eventualmente
conseguiti (art. 75 Decreto del Presidente della Repubblica  citato),
devono dichiarare (articoli 46 e  47  decreto  del  Presidente  della
Repubblica citato): 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
      di  aver  conseguito  il  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di Geometra, con precisa  indicazione:  dell'Istituto  sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del  voto  riportato;
dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se  diverso  dall'Istituto
sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno  di  stampa,
se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti  sul  retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,  comunque,  in   possesso   dell'interessato,   precisare   tali
circostanze ed indicare l'Istituto  che  ha  rilasciato  il  relativo
certificato, se posseduto, con  gli  estremi  dello  stesso  (data  e
numero di protocollo). 
      La dichiarazione in argomento non e'  richiesta  a  coloro  che
sono in possesso di uno dei requisiti di cui al  precedente  art.  2,
comma 2, lettere A, B  e  C  (diplomi  universitari,  lauree,  lauree
specialistiche e lauree magistrali); 
      di essere iscritti nel Registro dei praticanti, con indicazione
del Collegio provinciale o circoscrizionale; 
      il praticantato svolto. La dichiarazione in  argomento  non  e'
richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei 
      requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B  e
C  (diplomi  universitari,   lauree   e   lauree   specialistiche   o
magistrali); 
      di essere in possesso  (come  certificato  convalidato,  per  i
titoli di cui al precedente art.  2,  comma  1,  dal  Presidente  del
competente Collegio) di uno dei requisiti di  ammissione  prescritti,
da riportare in modo specifico come indicato al  precedente  art.  2,
ovvero  di  maturarlo,  salvo  imprevisti,  alla  data   del   giorno
precedente a quello di inizio delle prove d'esame.  In  relazione  ai
requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera C e  art.  2,
comma 2,  lettere  A,  B  e  C  (corsi  IFTS  -  corsi  ITS,  diplomi
universitari, lauree, lauree specialistiche  o  magistrali),  occorre
dichiarare, con fedele e  completa  trascrizione,  il  contenuto  del
diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS - ITS  e
le lauree occorre, in particolare, dichiarare  l'avvenuto  compimento
del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi); 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare  il
requisito di ammissione  sono  tenuti,  successivamente  ad  avvenuta
maturazione  dello  stesso,   a   comunicarne,   sotto   la   propria
responsabilita', il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti della domanda gia'  presentata,  indirizzato  al  Dirigente
Scolastico dell'Istituto sede d'esame,  ma  da  inviare  al  Collegio
competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
Legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo  svolgimento  delle  prove  (idonei  ausilii  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 
                               Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
      della tassa di ammissione agli esami  dovuta  all'Erario  nella
misura di 49,58 euro  (art.  2  -  capoverso  3  -  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre   1990).   Il
versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando il modello F23 (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio:
quello  dell'Agenzia  delle  Entrate  «locale»  in   relazione   alla
residenza anagrafica del candidato); 
      del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame a
norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere all'Istituto gli estremi  del  conto  corrente  postale  da
utilizzare); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
                               Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei Collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i Collegi, verificata la regolarita' delle istanze  ricevute
ed utilmente prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza, comunicano entro la data del 26 maggio 2014 al  Ministero
dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca  tramite  posta
elettronica    agli     indirizzi     paola.testi@istruzione.it     o
paola.lancia@istruzione.it, nonche' al Consiglio Nazionale il  numero
dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione
del numero delle  Commissioni  da  nominare.  La  comunicazione  deve
essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia  pervenuta  alcuna
domanda, e contestualmente ciascun Collegio provvedera'  all'invio  a
mezzo  postale  al  MIUR  -  Direzione  Generale  degli   Ordinamenti
Scolastici e dell'Autonomia Scolastica - Ufficio V - Viale Trastevere
n° 76/A - 00153 - Roma, di un  unico  elenco  nominativo  in  stretto
ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi  a  sostenere  gli
esami, con espressa indicazione del titolo di studio  posseduto,  per
consentire al Ministero di provvedere  alla  loro  assegnazione  alle
Commissioni. I Collegi provvedono a formare i  detti  elenchi  previo
puntuale controllo (articoli 71 e 72  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000)  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
candidati  nelle  domande,  con  riferimento,  in  particolare,   sia
all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso  di  uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome; 
      il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto  al  nominativo
dei  candidati  con  requisiti  di  ammissione  ancora  in  corso  di
maturazione (da indicare  comunque)  deve  essere  apposta  anche  la
dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista  di
acquisizione che non puo' esser e posteriore al giorno  precedente  a
quello di inizio delle prove d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente  del   Collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: 
    «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai  sensi  degli
articoli  6  e  7  del  Regolamento  degli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della  libera  professione  di  Geometra
(decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987),  relativamente
ai candidati, in  numero  di  ,  di  cui  all'elenco  nominativo  che
precede: 
      l'iscrizione (ove  d'obbligo)  al  Registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa
vigente o,  comunque,  l'assolvimento  (salva  indicazione  contraria
relativa a candidati con requisito in corso  di  maturazione,  per  i
quali si riserva di rendere successiva, analoga  attestazione)  delle
condizioni stabilite (art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1,  2  e  3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; art. 9, comma 6,
Legge n. 27/2012); 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la  loro  utile  produzione  e  di  aver  effettuato  ogni
opportuno accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della  loro  piena  veridicita'»4.  Qualsiasi
variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente  comunicata
al Ministero per gli adempimenti di competenza. 
    5. Entro la data del 20 ottobre 2014, i Collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  Dirigenti  Scolastici  di  quegli
Istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. 
    Detto  elenco  e'  integrato  con   apposita   nota,   datata   e
sottoscritta, recante indicazione: 
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
      dell'avvenuta maturazione del requisito  di  ammissione  per  i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 3 (allegando  le
successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    Nel caso in cui i candidati di un Collegio siano stati  assegnati
a piu' Commissioni, con sede nello  stesso  Istituto  o  in  Istituti
diversi, il medesimo Collegio allega, per ciascuna Commissione, oltre
al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione  dei
candidati assegnati dal Ministero alla singola Commissione. 
    6. Successivamente, il Collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  Commissione  esaminatrice  la   comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2). 
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      4 novembre  2014,  ore  8,30:  insediamento  delle  Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
Commissioni medesime; 
      5  novembre  2014,  ore  8,30:  prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      6 novembre  2014,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritto-grafica; 
      7 novembre 2014, ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritto-grafica; 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'Albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed a quello della sede del competente Collegio, al  quale
spetta,  in  ogni  caso,  di   effettuare   al   riguardo   eventuali
comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, Regolamento). 
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati   devono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive  sedi  di  esame  nei
giorni  e  nell'ora  indicati  per   lo   svolgimento   delle   prove
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova  orale.  Gli
argomenti che possono formare  oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nella tabella 'B' allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle  due  prove  scritto-grafiche  viene  indicato  in   calce   ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (allegato «A» Regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
I candidati che,  per  comprovati  e  documentati  motivi  sottoposti
tempestivamente alla valutazione  discrezionale  e  definitiva  della
Commissione esaminatrice, non siano in grado di  sostenere  la  prova
orale nel giorno stabilito possono dalla  Commissione  stessa  essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si  determini  un
prolungamento del previsto calendario di esami  (art.  12,  comma  8,
Regolamento). 
    La presente Ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 17 marzo 2014 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
________ 
    Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per
le necessarie finalita' di  gestione  delle  procedure  inerenti  gli
Esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.