Concorso per 292 giudici commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 292 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 53 del 08-07-2014 |
Sintesi: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Concorso (Scad. 7 agosto 2014) Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. ... |
Ente: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-07-2014 |
Data Scadenza bando | 07-08-2014 |
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Concorso (Scad. 7 agosto 2014)
Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231 e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione, Vice presidente di sezione e Giudice delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 8 del citato d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto legge 6.7.2011, n. 98, e succ. modd., che disciplina le cause di incompatibilita' dei giudici tributari; Visto l'art. 9, comma 2-bis del citato d.lgs. 545/92, introdotto dall'art. 39 del D.L. 98/2011, nel quale e' previsto che «Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.»; Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 - come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - con la quale, fra l'altro, e' previsto: all'art. 4, comma 39 che "Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti «previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40» e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni"; all'art. 4, comma 40, che "I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali" e che "le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso."; Vista la Risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 17.7.2012, e la successiva Risoluzione n. 6/2012 del 6.11.2012, con le quali sono stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianita' di servizio dei componenti delle Commissioni tributarie; Vista la Risoluzione n. 3/2013 approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 12 marzo 2013, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15.4.2013, n. 88, concernente il regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede; Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria; Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali di Agrigento, Aosta, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Trapani, Vercelli, Verona e Viterbo; Rilevata la vacanza di posti di Giudice nella Commissioni tributarie di 1° e 2° Grado di Bolzano; Ritenuta l'urgenza di coprire le suddette vacanze con procedura di interpello riservata ai giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65, ed ai magistrati tributari che gia' ricoprono le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede; Delibera: Art. 1 Con il presente bando e' indetto un interpello riservato: a) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65, per l'assegnazione di incarico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali elencate ai punti b) e c); b) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie regionali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie regionali. c) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie provinciali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie provinciali. d) E' approvato lo schema di domanda - dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione per la partecipazione all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4.
Art. 2 Modalita' di partecipazione a) Ai fini della partecipazione all'interpello, i concorrenti dovranno compilare lo schema di domanda di cui all'art. 1, lett. d), allegato al presente bando. b) I giudici in soprannumero compileranno i moduli 1 e 4, avendo cura di indicare il punteggio complessivo da loro conseguito all'esito dei concorsi di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65. c) I giudici delle Commissioni tributarie regionali compileranno i moduli 2 e 4. d) I giudici delle Commissioni tributarie provinciali compileranno i moduli 3 e 4. e) I partecipanti all'interpello potranno esprimere non piu' di tre scelte. f) Sulla base di quanto disposto con la risoluzione n. 6/2012, "Per i componenti confermati nell'incarico gia' ricoperto presso le soppresse commissioni di I e II grado, l'anzianita' di servizio deve essere calcolata con riferimento alla data del decreto della prima nomina in servizio nella detta qualifica, purche' tra la stessa e quella di prestazione del giuramento non sia decorso un termine superiore a sei mesi; in tale ultimo caso si fara' riferimento alla data del giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio. Analogamente per i componenti che siano stati nominati per la prima volta il 1° aprile 1996, l'anzianita' di servizio sara' calcolata con riferimento alla data del decreto della nomina in servizio nella qualifica, purche' tra la stessa e quella di prestazione del giuramento non sia decorso un termine superiore a sei mesi; in tale ultimo caso si fara' riferimento alla data del giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio. Per i componenti nominati successivamente al 1° aprile 1996, a seguito di concorso indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'anzianita' di servizio nella qualifica sara' calcolata con riferimento al decreto di nomina". I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) di ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse. Non sara' attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o incompleto. Per il servizio in corso si indichera' come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (art. 2, lett. j). g) In relazione alle funzioni svolte presso le elencate commissioni tributarie, sara' applicato il seguente punteggio, previsto all'art. 4, comma 40, della citata legge n. 183 del 12 novembre 2011. h) Sono legittimati a partecipare all'interpello i giudici che abbiano maturato due anni di permanenza nell'ufficio di provenienza alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. L'assunzione di servizio presso altra sede a seguito di altro concorso, prima della pubblicazione delle graduatorie del presente concorso, equivale ad abbandono della domanda. i) Sono legittimati a partecipare all'interpello per i posti vacanti nelle sedi di Bolzano i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo - riferito alla carriera direttiva - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e s.m.i. Il candidato deve dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartiene o al quale si impegna ad appartenere. j) Le domande di partecipazione all'interpello dei giudici in servizio dovranno essere depositate nella segreteria della Commissione di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, ed essere spedite dalle Commissioni, via pec, a questo Consiglio, all'indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro i tre giorni successivi. k) Le domande di partecipazione all'interpello dei giudici in soprannumero dovranno essere presentate presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), ovvero con posta elettronica certificata personale, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it. La domanda e la documentazione allegata sono esenti da bollo. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 3 Cause di esclusione a) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica, nonche' di quelle prodotte oltre il termine fissato all'art. 2, lett. j) e lett. k) del presente bando. b) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente interpello, abbiano superato il limite di eta' previsto dall'art. 7, lett. d) del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545. Tale esclusione e' motivata sia dalla esplicita norma citata, sia dalla concreta constatazione che la permanenza del Giudice nella Commissione tributaria per un periodo inferiore ai due anni recherebbe pregiudizio al buon andamento dell'attivita' giurisdizionale ed amministrativa, oltreche' al principio di economicita' e di efficienza. c) Sara' escluso dalla graduatoria di Commissione tributaria regionale il candidato che, in qualita' di giudice in servizio in una Commissione tributaria provinciale avra' chiesto di partecipare all'interpello per le Commissioni tributarie regionali, e viceversa. d) Non si terra' conto di quanto risultera' scritto in maniera illeggibile. Allo scopo di consentire la compilazione con apparecchiature di videoscrittura, sara' reso disponibile sul sito internet del Consiglio il testo della domanda di partecipazione ai concorsi in formato word.
Art. 4 Avvertenze a) Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza non concorrera' alla valutazione per gli incarichi indicati in subordine. b) L'interessato dovra' comunicare - per pec o per fax (con allegata copia del documento di identita') - l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, che gli sara' inviata all'indirizzo pec indicato sulla domanda di partecipazione. c) La comunicazione tardiva di rinuncia all'incarico comporta l'esclusione dall'intera procedura concorsuale. d) La rinuncia tempestiva consente di concorrere - negli eventuali, successivi scorrimenti di graduatorie - per i soli incarichi richiesti con scelta prioritaria. e) Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente agli indirizzi di pec forniti dai candidati. Coloro che fossero ancora sprovvisti di pec, provvederanno a richiederla con la massima urgenza, ed a comunicarla a questo Consiglio entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame. Nei confronti di chi non ottemperera' a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti - anche di decorrenza dei termini - le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. f) I dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Art. 5 Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi presso le commissioni tributarie di Bolzano Al fine di assicurare la composizione paritetica, prevista dall'art. 41 bis, comma 2°, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, fra il gruppo linguistico italiano e il gruppo linguistico tedesco dei componenti della Commissione tributaria di 1° Grado e quella di 2° Grado di Bolzano, sono riservati: ad appartenenti al gruppo linguistico italiano n. 2 posti nella Commissione tributaria di 1° Grado; ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco n. 2 posti nella Commissione tributaria di 1° Grado e un posto nella Commissione tributaria di 2° Grado.
Art. 6 Pubblicita' legale e accesso agli atti Il presente bando sara' pubblicato, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale. La pubblicazione avverra' anche sul sito "https://www.giustizia-tributaria.it/", sezione "CONCORSI" e sezione "PUBBLICITA' LEGALE". Ogni graduatoria sara' pubblicata sul sito "https://www.giustizia-tributaria.it/", sezione "CONCORSI" , e sezione "PUBBLICITA' LEGALE" ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nonche' presso gli Uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. L'accesso agli atti verra' consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione delle graduatorie. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalita' concorsuali e, successivamente, solo per le finalita' inerenti la gestione del rapporto di servizio dei vincitori. Titolare del trattamento dati della presente procedura concorsuale e' il Presidente della Commissione Concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Roma, 1° luglio 2014 Per visualizzare il bando completo clicca qui Il Vicepresidente: Ancona