Concorso per 4 laureati in medicina e chirurgia (liguria) REGIONE LIGURIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 4 |
Fonte: | |
Sintesi: | REGIONE LIGURIA Concorso (Scad. 29 agosto 2014) Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017. Deliberazione della Giunta Regionale n. 872 d ... |
Ente: | REGIONE LIGURIA |
Regione: | LIGURIA |
Provincia: | GENOVA |
Comune: | GENOVA |
Data di inserimento: | 30-07-2014 |
Data Scadenza bando | 29-08-2014 |
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Concorso (Scad. 29 agosto 2014)
Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017. Deliberazione della Giunta Regionale n. 872 del 11.07.2014.
Art. 1 Contingente
E’ indetto avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Liguria relativo agli anni 2014/2017, ai sensi della legge n. 401 del 29/12/2000, di n. 4, pari al 10% del numero dei posti messi a concorso per il bando di medicina generale anno 2014/2017, laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all’esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.
Art. 2 Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia, purché iscritto al corso universitario di laurea prima del 31/12/91;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al corso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, lett. c) prima della data di inizio del corso.
Art. 3 Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla “Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Personale del Servizio Sanitario Regionale – Via Fieschi, 15 – 16121 GENOVA“ entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
2. Non saranno considerate valide le domande spedite oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: "contiene domanda di ammissione in soprannumero al corso di formazione in medicina generale 2014/2017". E’ ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essersi iscritto/a al corso di laurea di medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991;
e) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito, nonché la votazione;
f) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
g) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 2 nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea) e la data di iscrizione all’albo;
h) di non avere presentato domanda di ammissione in soprannumero in altra Regione o Provincia Autonoma;
i) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale);
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
8. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al corso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
9. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
11. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Liguria per le finalità di gestione del corso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di ammissione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.
Art. 4 - Ammissione al corso
1. Qualora il numero delle domande presentate sia superiore a 4, verrà formulata una graduatoria regionale in base ai seguenti titoli valutabili:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode;
p. 1,00 b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a 99/100; p. 0,50 c) diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a 94/100; p. 0,30 d) attività nel campo delle cure primarie (incarico a tempo determinato di medico di assistenza primaria, di continuità assistenziale, di medicina dei servizi, di assistenza turistica e attività territoriali programmate) – (Allegato B). Per mese:
(Da valutare secondo i criteri previsti dall’A.C.N. della medicina generale per la formazione delle graduatorie regionali) p. 0,05 e) specializzazione o libera docenza in discipline equipollenti o affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza:
p. 0,30 f) anzianità di iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri: per ogni anno di iscrizione:
p. 0,01 2. In caso di parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e, infine, l’anzianità di laurea.
3. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
4. Qualora un medico che ha diritto all’ammissione in soprannumero risulti vincitore del concorso per l’ammissione al corso, dovrà scegliere se frequentare il corso in soprannumero senza borsa di studio o come vincitore del concorso e quindi con borsa di studio, secondo le modalità ed i termini che verranno comunicate dalla Regione Liguria.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l’interessato:
a. esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
b. rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
6. La graduatoria regionale dei soprannumerari potrà essere utilizzata fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dopo l’inizio del corso di formazione per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
7. Entro tale limite la Regione Liguria provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 5 - Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati, a giudizio della Regione.
Art. 6 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Liguria.
Art. 7 - Disciplina del corso - rinvio
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2014-2017 inizia entro il mese di novembre 2014, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs.
17.8.1999 n. 368 e s. m. e i., al Decreto del Ministro della Salute 7/3/2006 e al Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 emanato dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta n. 276/2014.