Concorso per 1 medico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 29-08-2014
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 30 settembre 2014) Bando per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in medicina - anno accademico 2013/2014. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-08-2014
Data Scadenza bando 30-09-2014
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 30 settembre 2014)

Bando per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in medicina - anno accademico 2013/2014.

 
 
                             IL MINISTRO 
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»,
e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che  individua  le  scuole  di
specializzazione, e l'art. 35, comma 2, che prevede che  il  Ministro
dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,  acquisito  il
parere del Ministero della Salute, determina il numero dei  posti  da
assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica; 
    Visto il decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  Universita'  e
Ricerca, 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  5
novembre 2005 n. 285,  supplemento  ordinario  n.  176,  relativo  al
riassetto delle  scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  Universita'  e
Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del  29  marzo  2006
con il quale sono stati definiti gli standard e  i  requisiti  minimi
delle  scuole  di  specializzazione  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di  organizzazione  delle  Universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11; 
    Visti i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre  2008  e
successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto  con  il
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,  relativi
all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa
delle scuole di specializzazione; 
    Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre  2008  e  successive
integrazioni e modificazioni, con i quali  sono  state  istituite  le
scuole di specializzazione dell'area sanitaria; 
    Visto  il  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  istruzione  e  universita'»,
convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169,  e,  in  particolare,
l'art. 7; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica e  Tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  Regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 16 marzo 2007 con il  quale  sono  state  definite,  ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le  classi  dei  corsi  delle
lauree magistrali; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 757; 
    Vista la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936  con  la  quale  il
Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanita'  Militare,
ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai  sensi
del citato decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per  l'a.a.
2013/2014; 
    Visto il decreto del Ministero della Salute, di concerto  con  il
Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e con  il  Ministero
dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno  annuo  di  medici
specialisti da formare nelle scuole di  specializzazione  per  l'anno
accademico 2013/2014, pari a 8190  unita'  e  la  determinazione  del
numero complessivo  dei  contratti  di  formazione  specialistica  da
assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n.  5.000,
con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di  scuola  di
specializzazione; 
    Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», come sostituito dall'art. 26, comma  1,  della  legge  30
luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge  14
settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 2004, n. 271; 
    Ritenuto  che  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  per  specifiche  esigenze  del
Servizio sanitario nazionale, puo'  essere  ammesso  alle  scuole  di
specializzazione,  nel  limite  del  10%  in  piu'   del   fabbisogno
complessivo per ciascuna specialita', il personale medico titolare di
rapporto a tempo indeterminato  con  strutture  pubbliche  e  private
accreditate  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  diverse  da  quelle
inserite nella rete formativa della scuola; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
marzo 2007 «Costo contratto formazione specialistica dei medici»; 
    Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito  con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare,
l'art. 21, comma 1, lettera b), con  il  quale  e'  stato  modificato
l'art. 36, comma 1, lettera  d),  del  citato decreto  legislativo n.
368/1999 per quanto attiene alle modalita' di accesso alle scuole  di
specializzazione in medicina prevedendo in particolare che  all'esito
del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale
in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in
ordine di graduatoria; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  30  giugno  2014,  n.   105,   recante   «Regolamento
concernente modalita' per l'ammissione  dei  medici  alle  scuole  di
specializzazione in medicina, ai sensi  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368»; 
    Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione
di una Commissione nazionale composta da un direttore di  una  scuola
di  specializzazione,  con  funzioni  di  presidente,  e  da   cinque
professori universitari  per  ciascuna  area,  anche  in  quiescenza,
individuati fra professori dei  settori  scientifico-disciplinari  di
riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa  area
con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di
specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio,
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 23 luglio 2014, n.  584  di  nomina  della  Commissione
nazionale di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento; 
    Considerati i criteri specificati dalla Commissione nazionale con
riferimento alla valutazione dei titoli dei candidati; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazione; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», e, in particolare,  l'art.
154, commi 4 e 5; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca  1  agosto  2014  n.  595  «Contratti  statali  per  le
specializzazioni mediche a.a. 13/14»; 
    Visto l'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 30 giugno  2014,
n. 105 in cui si prevede che «Le universita' sedi di  scuole  possono
attivare,  in  aggiunta  ai  contratti  di  formazione  specialistica
finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e
durata con risorse derivanti da donazioni  o  finanziamenti  di  enti
pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti  per
i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti  a
livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i  finanziamenti
siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per
il relativo anno accademico.  I  contratti  sono  comunque  assegnati
sulla base della graduatoria  di  cui  al  comma  2.  Le  universita'
assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del
corso di specializzazione e  provvedono  al  relativo  onere  con  le
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato». 
    Viste le comunicazioni  fatte  pervenire  dalle  Universita'  con
riferimento ai contratti a carico di altri finanziamenti  pubblici  o
privati che si aggiungono ai contratti statali; 
    Viste le comunicazioni  fatte  pervenire  dalle  Regioni  Marche,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,  Provincia  Autonoma
di Bolzano, Provincia Autonoma  di  Trento,  Valle  d'Aosta,  Umbria,
Toscana, Lombardia,  Puglia,  Sardegna,  Veneto  con  riferimento  ai
contratti a carico delle stesse; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670 «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige» nonche'
le disposizioni concernenti le  conoscenze  linguistiche  nell'ambito
della  formazione  medica  specialistica  di  cui  alla  Legge  della
Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 e  al  relativo
regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Provincia
Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4; 
    Vista la Legge Provinciale della Provincia Autonoma di  Trento  6
febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad agevolare la  formazione  di
medici specialisti e di personale Infermieristico» e  in  particolare
gli articoli 3, 4 e 4-bis ; 
    Vista Legge regionale della Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  30
gennaio 1998, n. 6 «Interventi volti ad agevolare  la  formazione  di
medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico» e in
particolare l'art. 2; 
    Vista la Legge regionale n. 9 del 14 maggio  2013  della  Regione
Veneto «Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
    1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione dei medici  alle
scuole  di  specializzazione  in  medicina  avviene  a   seguito   di
superamento di un concorso  per  titoli  ed  esami  disciplinato  dal
presente decreto. 
    Ai fini del presente bando: 
      a) per «scuola» si  intende  lo  specifico  tipo  di  corso  di
specializzazione, compreso nelle classi  e  nelle  tre  aree  medica,
chirurgica e dei servizi clinici; 
      b) per «sede» si intende la specifica scuola di  una  specifica
universita'; 
      c) per «area», ciascuna delle aree, medica,  chirurgica  e  dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le  tipologie  di
scuola; 
      d) per «ssd» si intende settore scientifico disciplinare; 
      e)  per  «Commissione  nazionale»  si  intende  la  Commissione
nominata con DM 23 luglio 2014, n. 584. 
                               Art. 2 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per l'a.a. 2013/2014 i posti disponibili per  ciascuna  scuola
di  specializzazione  sono  quelli  indicati  nell'Allegato  1,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. I posti finanziati
con contratti aggiuntivi dalle Province autonome di Trento e Bolzano,
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta  e  dalla  Regione  Veneto  sono
destinati ai candidati in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.
4, comma 2 e sono assegnati sulla base della graduatoria nazionale. 
    2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 105/2014, e' precluso  lo
scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                  Posti riservati e in sovrannumero 
 
 
    1. Per l'a.a. 2013/2014, tenuto conto di quanto comunicato  dalle
amministrazioni interessate e nei limiti  della  capacita'  ricettiva
delle singole scuole, e' prevista l'assegnazione di posti riservati e
in sovrannumero ai sensi della normativa vigente esclusivamente  alle
seguenti categorie: 
      a) Medici Militari. Possono concorrere per la riserva dei posti
disponibili i candidati in possesso di formale atto  di  designazione
da parte della Direzione Generale  della  Sanita'  Militare,  per  un
contingente non  superiore  al  5%  per  le  esigenze  della  Sanita'
Militare,  individuato  nell'ambito  della  programmazione   di   cui
all'art. 35,  comma  3  del  d.lgs.  n.  368/1999,  d'intesa  con  il
Ministero della Difesa secondo quanto indicato nell'Allegato 1. 
      b)  Personale  medico   del   SSN.   La   specifica   categoria
destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del  decreto
legislativo n. 368/1999, e' espressamente individuata  nel  personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio  presso
strutture pubbliche e  private  accreditate  dal  Servizio  Sanitario
Nazionale diverse da  quelle  inserite  nella  rete  formativa  della
scuola. Alla categorie in questione  sono  stati  assegnati  i  posti
specifici di cui all'Allegato 1 nel rispetto delle maggiori  esigenze
espresse dalle  singole  Regioni  e  Province  autonome.  Per  essere
ammessi  ai  suddetti  posti,  i  candidati  devono  farne   espressa
richiesta  nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  secondo   le
modalita' di cui all'art. 5. 
    2. Il personale appartenente alla categoria di cui  al  comma  1,
lettera b) deve necessariamente svolgere l'attivita' formativa presso
la sede individuata, durante l'orario ordinario di servizio,  con  il
consenso  della  struttura  di  appartenenza.   A   tal   fine,   gli
interessati,  nell'ambito  della  procedura  di  iscrizione  di   cui
all'art.  5,  devono  presentare  un  atto  formale  della  Direzione
Sanitaria dell'Azienda di appartenenza nel quale vengono  esplicitate
le attivita' di servizio svolte dal dipendente e da  cui  risulti  il
consenso della struttura di appartenenza a far svolgere al candidato,
durante l'orario ordinario di servizio, l'attivita' formativa  presso
le strutture della scuola di specializzazione. Non e' consentito  che
i medici di  cui  trattasi  possano  svolgere  il  previsto  percorso
formativo pratico, a tempo pieno,  e  le  altre  attivita'  formative
previste  dal  Consiglio  della  Scuola   nell'ambito   del   reparto
dell'Azienda/Ente  di  provenienza,  pur   se   corrispondente   alla
specializzazione scelta, in quanto da  una  corretta  interpretazione
della normativa vigente in materia, la  maggior  parte  del  percorso
formativo deve  svolgersi  necessariamente  presso  l'Ateneo  le  cui
strutture   siano   state   valutate   prioritariamente    ai    fini
dell'accreditamento.  Per  una   completa   e   armonica   formazione
professionale il medico dipendente e' tenuto a frequentare le diverse
strutture, servizi, settori e  attivita'  in  cui  e'  articolata  la
singola Scuola con modalita' e tempi  di  frequenza  funzionali  agli
obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa. 
    3. In conformita' al parere n. 5311/2005 espresso  dal  Consiglio
di Stato, Sezione Seconda, non possono essere ammessi  a  partecipare
ai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione  mediche
sui posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo  del
S.S.N. le seguenti categorie di medici: 
      a)  medici   appartenenti   a   strutture   convenzionate   con
l'Universita'; 
      b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; 
      c) medici dell'Emergenza  territoriale,  ai  quali  si  applica
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti  con  i
medici di medicina generale del 9  marzo  2000,  reso  esecutivo  dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i
quali  l'art.  4,  comma  2,  lettera  f)  del  predetto decreto  del
Presidente della Repubblica n.  270/2008  prevede  l'incompatibilita'
con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione  di  cui
al decreto legislativo n. 368/1999; 
      d) medici per  i  quali  e'  applicabile  l'accordo  collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con  i  medici  di  medicina
generale del 9 marzo 2008. 
                               Art. 4 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1.  Al  concorso  per  l'accesso  alle  scuole  universitarie  di
specializzazione in Medicina e Chirurgia possono partecipare tutti  i
candidati che abbiano conseguito la laurea in  Medicina  e  Chirurgia
entro la data di  presentazione  della  domanda  il  cui  termine  e'
fissato al 30 settembre 2014. Ai fini dell'iscrizione alla Scuola,  a
pena di esclusione, e' richiesto il superamento dell'esame  di  Stato
per l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale entro
la data di inizio delle attivita' didattiche delle  Scuole  stabilita
al 10 dicembre 2014. 
    2. Per i  contratti  regionali  finanziati  dalla  Regione  Valle
d'Aosta, dalle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  dalla
Regione Veneto si specifica inoltre  che  in  aggiunta  ai  requisiti
generali di cui al comma 1 si richiede: 
      per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  a   favore   delle   Scuole
dell'Universita' di Torino e riportati nell'Allegato 1,  il  possesso
dell'iscrizione all'albo dei medici  chirurghi  della  Regione  Valle
d'Aosta e la residenza presso la stessa Regione da almeno 3 anni; 
      per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Provincia autonoma  di  Trento  a  favore  delle  Scuole  delle
Universita' di Verona, Padova e Udine e riportati nell'Allegato 1, il
rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e  4-bis  della  Legge
Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad  agevolare  la
formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico»; 
      per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Provincia autonoma di  Bolzano  a  favore  delle  Scuole  delle
Universita' di Verona  e  Padova  e  riportati  nell'Allegato  1,  il
possesso  dell'attestato  di   bilinguismo   (italiano   e   tedesco)
rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica del 26 luglio  1976,  n.  752  e  ss.mm.,  o  di  un
attestato equipollente; 
      per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati
dalla Regione Veneto a  favore  delle  Scuole  delle  Universita'  di
Verona e Padova e riportati nell'Allegato 1, il possesso della laurea
in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto. 
    3. I cittadini comunitari medici e i  rifugiati  politici  medici
accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con
gli stessi requisiti dei cittadini italiani  (laurea  e  abilitazione
all'esercizio  professionale,  ovvero   possesso   del   decreto   di
riconoscimento del titolo ai fini  dell'esercizio  della  professione
medica  rilasciato  dal  Ministero  della  Salute).  La  domanda   e'
presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione,  Universita'  e
Ricerca, entro il termine e con le modalita' previste per i cittadini
italiani dall'art. 5 del presente bando di concorso. 
    4. I cittadini  extracomunitari  medici,  titolari  di  carta  di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro  subordinato  o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per  asilo  politico,  per
asilo umanitario,  o  per  motivi  religiosi,  ovvero  i  medici  non
comunitari regolarmente  soggiornanti  in  possesso  del  diploma  di
laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea  equipollente
e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del  decreto  di
riconoscimento del titolo ai fini  dell'esercizio  della  professione
medica rilasciato dal Ministero della Salute, ai  sensi  della  legge
271/2004 sono ammessi al concorso, a parita' di  condizioni  con  gli
italiani. 
    5. Eventuali medici cittadini extracomunitari che non  possiedano
i requisiti previsti dal comma 4 potranno partecipare al concorso  ai
sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4,  previa
verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie, per
posti in  sovrannumero  che  siano  comunicati  dalle  Rappresentanze
diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri. 
    6. Tutti i candidati sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale. 
    7.  Ogni  universita'  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione per: 
      a. difetto dei requisiti prescritti; 
      b. dichiarazioni non veritiere in merito ai  titoli  di  studio
posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione
del punteggio. 
    8. Il  provvedimento  motivato  di  esclusione  sara'  comunicato
all'interessato   secondo   le   modalita'   previste   da   ciascuna
universita'. 
                               Art. 5 
 
 
             Domanda di ammissione al concorso nazionale 
 
 
    1. Ciascun candidato si iscrive al concorso per l'ammissione alle
scuole di specializzazione in Medicina  esclusivamente  in  modalita'
on - line attraverso il portale  Universitaly  (www.universitaly.it).
L'iscrizione on line e' attiva dal  giorno  1  settembre  2014  e  si
chiude inderogabilmente alle ore 15 (GMT+1) del giorno  30  settembre
2014. 
    2. L'iscrizione al concorso dovra' essere corredata dal pagamento
del contributo di 30,00 euro per ciascuna Scuola di specializzazione.
Il pagamento dovra' essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario  sul  conto  intestato  a:  Tesoreria  provinciale  di  Roma
succursale Via dei Mille 52, 00185 - Roma - IBAN: IT 48T 01000  03245
348 0 13 2411 00 - Causale: «codice di iscrizione -  nome  e  cognome
del candidato». 
    La Causale e' generata in automatico dal sistema di iscrizione on
line e va fedelmente riportata nel bonifico bancario. Si ricorda  che
nel caso di iscrizione a piu' scuole il sistema  genera  una  causale
per ogni Scuola. 
    In mancanza dell'indicazione della causale secondo  quanto  sopra
specificato, l'iscrizione non sara' considerata valida e  quindi  non
sara' consentita la partecipazione alla  prova  di  ammissione  della
Scuola. 
    3. Al momento dell'iscrizione on line  il  candidato,  attraverso
l'apposita  procedura  informatica  e  a  seguito  di  registrazione,
fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con  asterisco*  sono
obbligatori): 
      Cognome *, Nome *, Paese di nascita *, Provincia di nascita  *,
Citta' di nascita *, Data Nascita *, Sesso*, Cittadinanza  *,  Codice
Fiscale *, email *, Tipo Documento di identita*, Numero Documento  *,
Rilasciato da *, Valido dal  al*,  Residenza:  Paese  *  Provincia  *
Localita' * C.A.P. * Indirizzo *, Telefono cellulare. 
    4. I candidati, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992 e della legge n. 17/99, o dislessici ai sensi della
legge n. 170/2010 possono richiedere l'utilizzo di ausili  e/o  prove
individualizzate per sostenere le prove di accesso in relazione  alla
propria  disabilita'.  Tale  richiesta  deve  essere  indicata  nella
compilazione della  domanda  on  line.  In  relazione  alla  suddetta
richiesta e  dopo  la  chiusura  delle  domande  sara'  richiesto  al
candidato di presentare la  certificazione  relativa  allo  specifico
handicap  rilasciata  dalla   commissione   medica   competente   per
territorio (in originale o copia autenticata in  carta  semplice)  ai
fini dell'organizzazione della prova. 
    5. All'atto dell'iscrizione  on  line  il  candidato  che  si  e'
laureato in Italia deve contestualmente autocertificare per  ciascuna
Scuola per cui intende concorrere le seguenti informazioni: 
      a) l'Universita' presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e
Chirurgia, indicando altresi' il numero di  matricola  (facoltativo),
l'anno  accademico  di  conseguimento   del   titolo,   l'ordinamento
didattico di riferimento e il voto di  laurea,  il  possesso  o  meno
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,
l'eventuale iscrizione ad altra Scuola di specializzazione e anno  di
corso; 
      b) gli esami sostenuti  nel  corso  di  laurea  di  Medicina  e
Chirurgia indicando per ciascuno: la denominazione dell'esame, i CFU,
il voto conseguito e il settore o i settori scientifico  disciplinari
inclusi nell'insegnamento (o corso integrato). Considerata la diversa
denominazione degli esami tra gli atenei e tenuto conto della diversa
struttura degli stessi nei diversi  ordinamenti  didattici  (ante  DM
509/99, DM 509/99, DM 270/04), si prevede che: 
Studenti laureati (vecchio ordinamento ante DM 509/99). 
    Per ciascun esame  attraverso  l'apposita  procedura  informatica
deve essere autocertificato: 
      denominazione dell'insegnamento; 
      voto ottenuto nell'esame. 
Studenti laureati (DM 509/99 o DM 270/04) 
    Per ciascun esame  attraverso  l'apposita  procedura  informatica
deve essere autocertificato: 
      denominazione dell'esame  (tipicamente  riferito  ad  un  corso
integrato); 
      numero di CFU; 
      voto ottenuto nell'esame; 
      settore scientifico disciplinare cui si  riferisce  l'esame  e,
nel caso di  corsi  integrati,  l'indicazione  dei  diversi  ssd  che
compongono il corso integrato. 
      c) le Universita' per cui  intende  concorrere,  in  ordine  di
preferenza,  ai  fini  della  graduatoria.   Tali   preferenze   sono
irrevocabili e non integrabili successivamente  alla  chiusura  della
domanda; 
      d) il possesso dei requisiti di cui all'art.  4,  comma  2  per
coloro che intendono concorrere per i posti finanziati con  contratti
aggiuntivi dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalla Regione
autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Veneto; 
      e) ai fini dell'attribuzione del Punteggio di cui  all'art.  6,
comma 2, lettera b) punto 3 e'  altresi'  richiesto  di  caricare  in
formato pdf: 
        Il frontespizio e  l'indice  della  tesi  di  laurea  e/o  di
dottorato e dell'eventuale abstract; 
        la  dichiarazione  controfirmata  dal  Relatore  della  tesi,
ovvero da una delle seguenti figure: Presidente del Corso  di  studi,
Direttore del Dipartimento cui afferisce  il  corso  di  studi  o  di
dottorato, Direttore del Corso di Dottorato. 
    Tale dichiarazione deve attestare: 
      per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa  e
l'indicazione del settore  scientifico  disciplinare  di  riferimento
della tesi che deve essere relativo a  quello  di  riferimento  della
specifica  Scuola  secondo  quanto  indicato  nell'Allegato  3,   che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
      per la tesi di dottorato l'indicazione del settore  scientifico
disciplinare di riferimento della tesi che  deve  essere  relativo  a
quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto  indicato
nell'Allegato 3. 
    Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui  ai
commi 3, 4 e 5 lettere a) e b), la procedura on  line  di  iscrizione
richiede al candidato l'inserimento dei dati una sola volta anche nel
caso di partecipazione al concorso per piu' Scuole. 
    6. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti  presso
Universita' straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare
in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti  e  legalizzati,
nonche' corredati dalla  dichiarazione  di  valore  rilasciata  dalla
Rappresentanza   italiana    competente    per    territorio.    Tale
documentazione deve riportare: 
      Voto di laurea, indicando altresi' il voto minimo e massimo del
Paese in cui e' rilasciato il titolo. 
      Esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi  del  voto
ottenuto,   dell'ambito   disciplinare    di    riferimento,    della
denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti. 
      Tesi di laurea e di dottorato per  le  quali  e'  richiesto  il
caricamento integrale della tesi in formato pdf. 
    7.  La  valutazione  dei  titoli  conseguiti  presso  Universita'
straniere  sara'  effettuata  dalla  Commissione  nazionale   tenendo
altresi' conto della tabella di conversione di  cui  all'Allegato  5,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    8. Le informazioni richieste ai candidati ai  fini  del  presente
bando sono autocertificate e rese  ai  sensi  dell'art.  46  del  DPR
445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla  presente  procedura  si
riservano, in ogni fase della stessa, la  facolta'  di  accertare  la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di  certificazioni  o  di
atti di notorieta' resi  dai  candidati,  ai  sensi  della  normativa
vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovra' fornire tutti  gli
elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in
cui  dalla  documentazione   presentata   dal   candidato   risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando  le  sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76
DPR  445/2000)  e  l'esposizione  del   dichiarante   all'azione   di
risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procedera'
all'annullamento  dell'eventuale  immatricolazione  alla  scuola,  al
recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse  e  i
contributi universitari versati. 
    9. Il candidato deve salvare la domanda, stampare  la  scheda  di
sintesi della stessa, firmarla in calce  e  scansionarla  in  formato
elettronico (.pdf) unitamente  alla  fotocopia  di  un  documento  di
identita'  e  della  ricevuta  del  bonifico  bancario  relativo   al
contributo di iscrizione alla prova per  ogni  Scuola.  Il  candidato
deve  quindi  procedere  al  caricamento  del  file  (.pdf)   tramite
l'apposita  sezione  della  procedura  telematica.  L'iscrizione   si
perfeziona esclusivamente con il caricamento del file (.pdf)  la  cui
dimensione  massima  non  puo'  superare  50  MB.  In   assenza   del
caricamento della  domanda  secondo  le  modalita'  sopra  descritte,
l'iscrizione non risultera' valida. 
    10. Il Ministero non assume alcuna  responsabilita'  in  caso  di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta indicazione dei recapiti. 
                               Art. 6 
 
 
                 Punteggio dei titoli e delle prove 
 
 
    1. Il Punteggio complessivo attribuito  a  ciascun  candidato  in
graduatoria (massimo 135 punti) e' stabilito in relazione alla  somma
del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) e al  punteggio
conseguito nella prova (massimo 120 punti). 
    2. Il Punteggio relativo ai titoli si compone di: 
      a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti. 
 
                =====================================
                |   Voto di   |                     |
                |   laurea    |      Punteggio      |
                +=============+=====================+
                |  110 e lode |       2 punti       |
                +-------------+---------------------+
                |     110     |      1,5 punti      |
                +-------------+---------------------+
                |Da 108 a 109 |       1 punto       |
                +-------------+---------------------+
                | Da 105 a107 |      0,5 punti      |
                +-------------+---------------------+
 
      b) Curriculum - Punteggio massimo 13 punti: 
        1. Media aritmetica degli esami sostenuti - Punteggio massimo
5 punti:  
 
             ===========================================
             |Media aritmetica dei |                   |
             |  voti degli esami   |                   |
             |      sostenuti      |     Punteggio     |
             +=====================+===================+
             |Superiore o uguale a |                   |
             |     29,5 punti      |      5 punti      |
             +---------------------+-------------------+
             |Superiore o uguale a |                   |
             |      29 punti       |      4 punti      |
             +---------------------+-------------------+
             |Superiore o uguale a |                   |
             |     28,5 punti      |      3 punti      |
             +---------------------+-------------------+
             |Superiore o uguale a |                   |
             |      28 punti       |      2 punti      |
             +---------------------+-------------------+
             |Superiore o uguale a |                   |
             |     27,5 punti      |      1 punto      |
             +---------------------+-------------------+
 
      Ai fini dell'attribuzione del  punteggio  previsto  il  sistema
calcolera' automaticamente la media aritmetica dei voti ottenuti. Nel
calcolo della media aritmetica il voto 30 e  lode  viene  considerato
pari al voto 30/30. La media aritmetica semplice e' arrotondata  alla
prima cifra decimale (es. 28,44 = 28,4; 28,45 = 28,5). 
        2. Voto ottenuto negli esami fondamentali  e  caratterizzanti
la singola scuola - Punteggio massimo 5 punti. 
    Il punteggio e' attribuito sulla base  delle  modalita'  indicate
nell'Allegato 2 e secondo i seguenti criteri: 
 
              =========================================
              |                 |    Punteggio per    |
              |  Voto ottenuto  |    singolo esame    |
              +=================+=====================+
              |  30 o 30 e lode |       1 punto       |
              +-----------------+---------------------+
              |        29       |      0,7 punti      |
              +-----------------+---------------------+
              |        28       |      0,5 punti      |
              +-----------------+---------------------+
              |        27       |      0,2 punti      |
              +-----------------+---------------------+
 
        3. Altri titoli - massimo 3 punti. 
    Tale Punteggio non puo' essere attribuito a coloro che alla  data
di presentazione della domanda sono gia' in possesso di un diploma di
specializzazione, ovvero che siano gia' titolari di un  contratto  di
specializzazione da almeno un anno. Il punteggio e' attribuito  sulla
base dei seguenti criteri: 
      1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina afferente  a
uno  dei  settori  scientifico-disciplinari  di   riferimento   della
tipologia di scuola; 
      2 punti per il titolo di dottore di ricerca in  una  disciplina
afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari  di  riferimento
della tipologia di scuola. 
    3. Per la prova di cui all'art.  7  e'  attribuito  un  punteggio
massimo 120 punti cosi' suddivisi: 
      a) 70 punti per la prima parte della prova,  costituita  da  70
quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta; 
      b) 30 punti per la seconda parte della prova specifica di Area,
costituita da 30 quesiti con 4 opzioni di  risposta  di  cui  1  sola
corretta; 
      c) 20 punti per la  seconda  parte  della  prova  specifica  di
Scuola, costituita da 10 quesiti con 4 opzioni di risposta di  cui  1
sola corretta; 
    4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della  prova  si  tiene
conto dei seguenti criteri: 
 
=====================================================================
|                 |                 |                | Risposta non |
|      Prova      | Risposta esatta | Risposta errata|     data     |
+=================+=================+================+==============+
|   Prima parte   |                 |                |              |
|   comune (70    |                 |                |              |
|    quesiti)     |     1 punto     |   -0,30 punti  |   0 punti    |
+-----------------+-----------------+----------------+--------------+
|  Seconda parte  |                 |                |              |
|specifica di Area|                 |                |              |
|  (30 quesiti)   |     1 punto     |   -0,30 punti  |   0 punti    |
+-----------------+-----------------+----------------+--------------+
|  Seconda parte  |                 |                |              |
|  specifica di   |                 |                |              |
|   Scuola (10    |                 |                |              |
|    quesiti)     |     2 punti     |   -0,60 punti  |   0 punti    |
+-----------------+-----------------+----------------+--------------+
 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova di ammissione 
 
 
    1. La prova di ammissione  alle  Scuole  di  specializzazione  in
Medicina si svolge telematicamente ed e' identica a livello nazionale
con riferimento a ciascuna Scuola. 
    2. Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
             ===========================================
             |        Prova        |        Data       |
             +=====================+===================+
             | Prima parte (Comune |    28 ottobre -   |
             | a tutte le Scuole)  | inizio ore 11.00  |
             +---------------------+-------------------+
             |   Seconda parte -   |    29 ottobre -   |
             |Scuole di Area medica| inizio ore 11.00  |
             +---------------------+-------------------+
             |   Seconda parte -   |                   |
             |   Scuole di Area    |    30 ottobre -   |
             |     Chirurgica      | inizio ore 11.00  |
             +---------------------+-------------------+
             |   Seconda parte -   |                   |
             | Scuole di Area dei  |    31 ottobre -   |
             |   servizi clinici   | inizio ore 11.00  |
             +---------------------+-------------------+
 
    3.  Per  lo  svolgimento  della  prova  i   candidati   hanno   a
disposizione computer privi di tastiera, non connessi a internet, sui
quali e' possibile operare esclusivamente attraverso  un  mouse,  per
non permettere  il  passaggio  ad  altre  applicazioni  eventualmente
residenti   sullo   stesso   hardware.   Il    software    necessario
all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato
fino  al  giorno   della   prova,   quando   il   candidato   procede
all'attivazione della sua postazione.  Ogni  postazione  puo'  essere
utilizzata da qualsiasi candidato, che autentica la prova  attraverso
l'inserimento del proprio codice  fiscale;  con  l'autenticazione  la
prova puo' essere  attribuita  soltanto  al  candidato.  Concluse  le
operazioni di salvataggio dei dati sono resi noti i punteggi ottenuti
dai singoli candidati. 
    4. Per lo svolgimento delle prove di ammissione e'  assegnato  un
tempo di: 
      120 minuti per i 70 quesiti della prima parte della prova; 
      70 minuti per i 30 quesiti  della  seconda  parte  della  prova
comune per Area; 
      30 minuti per i 10 quesiti  della  seconda  parte  della  prova
specifica per singola Scuola. 
    5. L'elenco delle  sedi  individuate  dal  Ministero  in  cui  si
svolgeranno le prove di ammissione  verra'  pubblicato  il  giorno  6
ottobre  2014  sul  sito  www.universitaly.it.  Tali   sedi   saranno
individuate tra le Universita' e le Scuole  presenti  sul  territorio
nazionale in  possesso  di  adeguati  standard  e  dotazioni  per  lo
svolgimento della prova. Ciascun candidato dovra'  presentarsi  nella
sede  in  cui  e'   stato   assegnato.   Le   informazioni   relative
all'indirizzo della sede saranno  indicate  nell'area  riservata  del
sito www.universitaly.it 
    6. Il giorno  fissato  per  ciascuna  prova,  ogni  candidato  si
presentera' presso la sede che gli e' stata comunicata dal  Ministero
all'orario indicato per ciascuna sede per consentire le procedure  di
riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati  dovranno  esibire
idoneo documento di identita' tra quelli indicati  nell'art.  35  del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso  del  tesserino
con codice fiscale rilasciato  dall'Agenzia  delle  entrate  o  della
tessera sanitaria. 
    7. Non saranno ammessi a  sostenere  le  prove  di  ammissione  i
candidati che: 
      si presenteranno in una sede diversa da quella loro comunicata,
ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito; 
      non avranno  perfezionato  l'iscrizione  secondo  le  modalita'
previste dal presente decreto. 
    8. Le  procedure  relative  allo  svolgimento  della  prova  sono
indicate nell'Allegato n. 4, che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    9. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione  ai  temi
di studio si specifica quanto segue: 
      a) Prima parte della prova - parte generale (70 quesiti  con  4
opzioni di risposta). 
    I 70 quesiti saranno riferiti  ad  argomenti  caratterizzanti  il
corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
    A solo titolo esemplificativo per  i  contenuti  della  prova  si
rinvia                al                seguente                 link
http://scuole-specializzazione.miur.it/pdf/2013/Generale.pdf, dove e'
consultabile  l'archivio  di  5.400  quesiti  a  risposta   multipla,
utilizzato nell'a.a. 2012/13. 
      b) Seconda parte della prova 
    Parte di area (30 quesiti con 4 opzioni di risposta) 
    Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari  predefiniti  a
livello di area, in modo che ad ogni  scenario  corrispondano  da  un
minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con  particolare  riferimento
alla  valutazione  di  dati  clinici,  diagnostici  e  analitici.  La
valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici e' riferita, in
particolare, alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico
disciplinari   fondamentali   dell'area   di   riferimento   indicati
nell'allegato 2. 
    Parte specifica di Scuola (10 quesiti con 4 opzioni di risposta) 
    Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari  predefiniti  a
livello di singola scuola, in modo che ad ogni scenario corrispondano
da un minimo di 1  ad  un  massimo  di  5  quesiti,  con  particolare
riferimento  alla  valutazione  di  dati   clinici,   diagnostici   e
analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici  e  analitici
e' riferita, in particolare, alle materie  riconducibili  ai  settori
scientifico disciplinari caratterizzanti di ciascuna Scuola  indicati
nell'allegato 2 ed a quelli di riferimento indicati nell'allegato 3. 
                               Art. 8 
 
 
  Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove 
 
 
    1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle scuole
di  specializzazione  e'  definita  una  graduatoria  nazionale   per
ciascuna Scuola in cui sono ammessi anche i  candidati  comunitari  e
non comunitari di cui all'art. 4,  commi  3  e  4,  secondo  l'ordine
decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma  del  punteggio
dei titoli e della prova. 
    2. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato  che  ha
ottenuto il maggior  punteggio  complessivo  nella  prova  di  esame,
quindi il candidato  che  ha  ottenuto  il  maggior  punteggio  nella
seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti  specifici  di
ciascuna tipologia di scuola e, in  caso  di  ulteriore  parita',  il
candidato con minore eta' anagrafica. 
    3. Per i posti riservati e in sovrannumero ai Medici Militari, al
Personale del Servizio Sanitario Nazionale  e  ai  candidati  di  cui
all'art. 4,  comma  5,  si  procede  all'assegnazione  alle  sedi  in
relazione al numero dei posti disponibili. 
    4. In caso di rinuncia o mancata iscrizione secondo le  modalita'
indicate dal presente bando o mancato superamento dell'esame di Stato
di abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo
entro il termine fissato per  l'inizio  delle  attivita'  didattiche,
subentra il candidato che segue  nella  graduatoria,  fermo  restando
che, tra i candidati ammessi  alle  scuole  di  specializzazione,  e'
precluso lo scambio di sede. 
    5.  Il  funzionamento  e  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
ciascuna Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo  le  seguenti
fasi e regole: 
      a) Il giorno 5 novembre sono pubblicate sul sito  riservato  le
graduatorie provvisorie nominative di ogni Scuola  con  l'indicazione
per  ogni  candidato  del  punteggio  ottenuto,  della  posizione  in
graduatoria  e  della  sede  universitaria  in  cui  lo   stesso   si
collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i
candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede; 
      b) Entro le ore 17 del  7  novembre  (ovvero  entro  2  giorni,
festivi inclusi, dal termine di cui al punto a) per  gli  scorrimenti
successivi) ciascun candidato in posizione utile  su  graduatorie  di
piu' scuole, tenuto conto del numero di  posti  disponibili  e  delle
preferenze di sede, deve optare per una sola graduatoria  di  scuola,
accedendo  all'apposita  procedura  telematica.  Conseguentemente  il
candidato decade dalle graduatorie delle  altre  scuole  in  cui  era
collocato in posizione utile.  Qualora  il  candidato  non  opti  per
alcuna scuola tra quelle in cui  e'  collocato  in  posizione  utile,
viene automaticamente considerato  «rinunciatario»  e  cancellato  da
tutte le graduatorie delle scuole in cui e'  collocato  in  posizione
utile. Restano in attesa e non sono tenuti ad optare i candidati che,
nella graduatoria provvisoria, non si collocano in posizione utile in
alcuna sede tra quelle indicate al momento dell'iscrizione; 
      c) Il giorno 10 novembre, alla conclusione della  fase  di  cui
alla lettera b), vengono pubblicate le graduatorie aggiornate di ogni
scuola di specializzazione con l'indicazione per ogni candidato della
posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo  stesso
e' assegnato (prima preferenza utile) tenendo conto  della  posizione
in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative
preferenze. Il candidato e' tenuto ad iscriversi presso  la  sede  in
cui risulta assegnato, secondo le procedure amministrative proprie di
ciascuna sede universitaria entro il termine  massimo  di  4  giorni,
incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed  esclusi  il
sabato ed i festivi. In caso di  mancato  rispetto  dei  termini,  il
candidato decade dal diritto all'iscrizione nella specifica scuola  e
non  assume  rilevanza  alcuna  la  motivazione  giustificativa   del
ritardo.   A   seguito   dell'iscrizione    il    candidato    decade
automaticamente da tutte le  graduatorie  delle  scuole  per  cui  ha
concorso; 
      d) entro il giorno 14 novembre (ovvero  entro  le  ore  12  del
quinto  giorno  dall'assegnazione  di  cui  alla  lettera   c)   ogni
Universita', mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i
nominativi dei candidati iscritti alla scuola; 
      e) il 17 novembre il CINECA, ricevute le comunicazioni  di  cui
al punto d) procede, in relazione alla posizione  in  graduatoria  ed
alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove  graduatorie
provvisorie e si riavviano conseguentemente le procedure indicate dai
punti da b) a d) fino alla chiusura della graduatoria in tempo  utile
per l'inizio delle attivita' didattiche; 
      f)  le  date  dei  successivi   scorrimenti   sono   pubblicate
settimanalmente sul sito riservato. 
    6. Nell'ambito  della  graduatoria  di  ciascuna  Scuola  saranno
altresi' considerate le riserve di posti previste dal presente bando. 
    7.  L'iscrizione  dei   candidati   presso   ciascuna   sede   e'
disciplinato secondo modalita' definite  dalle  singole  Universita'.
Nell'ambito di tali modalita' sono altresi' indicati: 
      a) l'importo delle tasse e  dei  contributi  per  la  frequenza
delle Scuole; 
      b) per le  Universita'  beneficiarie  di  contratti  aggiuntivi
finanziati dalla Regione Valle d'Aosta, dalle  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  e  dalla  Regione  Veneto  eventuali  obblighi
previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti; 
                               Art. 9 
 
 
                        Trattamento economico 
 
 
    1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del
corso, e' corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo. 
    2. Il trattamento economico e' costituito  da  una  parte  fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso,
e  da  una  parte   variabile,   differenziata   per   tipologie   di
specializzazioni, per la loro durata e per  anno  di  corso,  il  cui
importo viene  definito  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. La parte fissa  annua  lorda  e'  attualmente
determinata  in  euro  22.700,00  per  ciascun  anno  di   formazione
specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo  che
non ecceda il 15% di quella fissa, e' determinata  in  euro  2.300,00
per ciascuno dei primi due anni di formazione  specialistica,  mentre
per ciascuno dei  successivi  anni  di  formazione  specialistica  la
stessa e' determinata in euro 3.300,00 annui lordi. 
    3. Il trattamento economico e' corrisposto dall'Universita'  sede
della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed e' comprensivo  di
tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia
della quota dei due terzi a carico dell'Universita' che  della  quota
di un terzo a carico del medico in formazione specialistica. 
    4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali e'
iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2,  comma  26,  della
legge 8 agosto 1995 n. 885. 
    5. Il trattamento economico spettante  al  medico  in  formazione
specialistica  e'  esente  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche. 
    6. Durante i periodi  di  sospensione  della  formazione  di  cui
all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al  medico
in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del
trattamento  economico  limitatamente  da   un   periodo   di   tempo
complessivo massimo di un anno oltre  quelli  previsti  dalla  durata
legale del corso. 
                               Art. 10 
 
 
                       Copertura Assicurativa 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 41, comma  3  del  decreto  legislativo  n.
368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in  formazione
specialistica svolge l'attivita'  formativa  provvede,  con  oneri  a
proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali,
per la responsabilita' civile contro terzi e gli  infortuni  connessi
all'attivita' assistenziale svolta dal  medico  in  formazione  nelle
proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. 
                               Art. 11 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
 
    1.  L'iscrizione   ad   una   scuola   di   specializzazione   e'
incompatibile con l'iscrizione al corso di  formazione  specifica  in
Medicina generale ed ad altro corso universitario di  qualsiasi  tipo
ad  eccezione  del  dottorato  di  ricerca  secondo  quanto  previsto
dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45. 
    2. Per i medici che rientrano nell'accordo  collettivo  nazionale
per la disciplina dei rapporti con i  medici  di  Medicina  generale,
compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria  Territoriale,  e'  prevista
l'incompatibilita' con  l'iscrizione  o  la  frequenza  ai  corsi  di
specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99. 
    3. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari  di  un
posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di  aspettativa
senza assegni, come  disposto  dall'art.  40,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 368/1999. 
    4. Al medico con contratto di  formazione  specialistica  per  la
durata della formazione a  tempo  pieno  e'  inibito  l'esercizio  di
attivita'   libero   professionali   all'esterno   delle    strutture
assistenziali in cui si  effettua  la  formazione  ed  ogni  rapporto
convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e
istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art.  19,
comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di
medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva,
notturna e  turistica),  fatte  salve  successive  modificazioni  e/o
integrazioni. 
    5. La violazione delle disposizioni qui elencate  in  materia  di
incompatibilita' e' causa di risoluzione anticipata del contratto  di
formazione specialistica. 
                               Art. 12 
 
 
                  Informativa ai sensi dell'art. 13 
       del Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
 
    1. Il trattamento dei dati personali  richiesti  all'art.  5  del
presente decreto e' finalizzato esclusivamente per tutte le attivita'
connesse alla procedura di ammissione alle Scuole. 
    2. Il trattamento dei dati personali, forniti  anche  nell'ambito
delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR),  e'  curato
dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del  Direttore
e da unita' designate dallo stesso Direttore  tra  il  personale  del
medesimo Consorzio. 
    3.       CINECA       pubblica       sul       proprio       sito
http://scuole-specializzazione.miur.it, nel  rispetto  dell'anonimato
dei candidati e in ossequio alla  vigente  normativa  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali,  la  determinazione  del  punteggio
riferito  ai  singoli  prove  d'esame,  dei  titoli   e   al   totale
complessivo, con l'indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da
ciascun candidato. 
    4. Le fasi successive  a  tale  pubblicazione,  ivi  compresa  la
pubblicazione della graduatoria nominativa,  possono  essere  seguite
dai  candidati  accedendo  all'area  riservata  dello   stesso   sito
attraverso l'utilizzo delle chiavi personali  (username  e  password)
loro assegnate in fase di iscrizione. 
    5.  Il  conferimento  dei  dati  personali  e'  obbligatorio  per
l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e
la conseguente assegnazione alla scuola presso una delle  Universita'
indicate dal candidato nella domanda di iscrizione. Tali informazioni
sono utilizzate esclusivamente per tutte le attivita'  connesse  alla
selezione per  l'accesso  alle  scuole  di  specializzazione  e  alla
successiva iscrizione. La  mancata  acquisizione  dei  dati  comporta
l'esclusione della graduatoria. 
    6. E' titolare  del  trattamento  dei  dati,  in  relazione  alla
determinazione del punteggio complessivo,  corrispondente  a  ciascun
codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Universita' e  la
Ricerca, cui ciascun  candidato  puo'  rivolgersi  per  esercitare  i
diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
    7. E' responsabile del trattamento dei dati il CINECA,  designato
dal titolare del trattamento dei dati. 
    8. Sono incaricate del trattamento dei dati unita'  di  personale
del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso. 
    Il presente decreto sara' inviato al  Ministero  della  Giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
      Roma, 8 agosto 2014 
 
                                                Il Ministro: Giannini