Concorso per 400 giudici ausiliari (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 400
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 09-09-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 9 ottobre 2014) Bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'Appello, adottato con D.M. 21 luglio 2014. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-09-2014
Data Scadenza bando 09-10-2014
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso (Scad. 9 ottobre 2014)

Bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'Appello, adottato con D.M. 21 luglio 2014.

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con  il  quale  sono
state introdotte  misure  straordinarie  al  fine  di  garantire  una
maggiore efficienza del sistema  giudiziario  e  la  definizione  del
contenzioso civile; 
    Visti, in particolare, gli articoli 62  e  seguenti  della  legge
citata, con i quali e' stata istituita la nuova  figura  del  giudice
ausiliario di Corte di appello; 
    Visto  il  parere  espresso   dal   Consiglio   superiore   della
magistratura (con delibera adottata  nella  seduta  del  18  dicembre
2013) ; 
    Sentiti, ai sensi dell'art. 65 della legge 9 agosto 2013, n.  98,
i Consigli degli ordini distrettuali; 
    Visto il decreto ministeriale 5  maggio  2014  (registrato  dalla
Corte dei conti il 16 giugno 2014) con il quale e' stata istituita la
pianta  organica  dei  giudici  ausiliari,  ad  esaurimento,   presso
ciascuna Corte di appello; 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Apertura dei termini 
 
 
    1. Sono aperti i termini per la presentazione delle  domande  per
la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice
ausiliario presso le Corti di appello. 
                               Art. 2 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
 
    1. I giudici ausiliari sono nominati  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, previa deliberazione del Consiglio  superiore  della
magistratura,  su  proposta  formulata  dal   Consiglio   giudiziario
territorialmente competente, nella composizione  integrata,  a  norma
dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
    2. Il numero dei  posti  disponibili  presso  ciascuna  Corte  di
appello e' indicato nell'allegato 1 del presente bando. 
    3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: 
    a) i magistrati  ordinari,  contabili  ed  amministrativi  e  gli
avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di  tre  anni  al  momento
della presentazione della domanda, nonche' i magistrati  onorari  che
non esercitino  piu',  ma  che  abbiano  esercitato  con  valutazione
positiva la loro funzione per almeno cinque anni; 
    b) i professori universitari in materie  giuridiche  di  prima  e
seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non piu' di  tre
anni al momento di presentazione della domanda; 
    c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; 
    d) gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda; 
    e) i notai, anche se a riposo da non piu' di tre anni al  momento
di presentazione della domanda. 
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
 
    1. Per conseguire la nomina a giudice ausiliario sono necessari i
seguenti requisiti: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
    d) non essere stato sottoposto  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    e) avere l'idoneita' fisica e psichica; 
    f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione  piu'
lieve  prevista  dagli  ordinamenti  delle  amministrazioni  e  delle
professioni di provenienza. 
    2. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3,  lettere  a)  e
b),  l'interessato,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione della domanda, non deve aver compiuto i  settantacinque
anni di eta'. 
    3. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere  d)  ed
e),  l'interessato,  alla  data   di   scadenza   del   termine   per
presentazione della domanda, deve essere stato iscritto all'albo  per
un periodo non inferiore a cinque anni e non aver  compiuto  sessanta
anni di eta'. 
    4. Per la nomina a  giudice  ausiliario  in  relazione  ai  posti
previsti per il distretto di Bolzano e' richiesta  anche  un'adeguata
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva, altresi',  il
principio di cui all'art. 8, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 
    5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: 
    a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati ed  i
consiglieri regionali, i  membri  del  Governo,  i  presidenti  delle
regioni  e  delle  province,  i  membri  delle  giunte  regionali   e
provinciali; 
    b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri  provinciali,
comunali e circoscrizionali; 
    c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto; 
    d) coloro che  ricoprano  incarichi  direttivi  o  esecutivi  nei
partiti politici. 
    6. Gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda,  non  possono  essere
nominati giudici  ausiliari  presso  la  Corte  di  appello  nel  cui
distretto ha sede il  Consiglio  dell'ordine  cui  sono  iscritti  al
momento della nomina ovvero  sono  stati  iscritti  nei  cinque  anni
precedenti. 
    7. Fatto salvo per quanto previsto nei commi 2 e 3,  i  requisiti
debbono essere posseduti alla data della deliberazione di  nomina  da
parte del Consiglio superiore della magistratura. 
                               Art. 4 
 
 
                Domanda di partecipazione, modalita' 
                   e termine per la presentazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura  di  selezione  va
presentata compilando e inviando  per  via  telematica  al  Consiglio
superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod.  N),  reperibile
sul  sito  Internet  del  Consiglio  superiore   della   magistratura
«www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria  →  Giudici  ausiliari
Corti di appello», e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire  a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero  per  posta
elettronica  certificata  detto  modulo   debitamente   compilato   e
sottoscritto per esteso, unitamente alla fotocopia del  documento  di
identita', e ai moduli «Mod. N.l», «Mod. N.2» e «Mod. N.3» reperibili
sul medesimo sito Internet «www.csm.it», al presidente della Corte di
appello alla quale il richiedente chiede di essere assegnato, entro e
non oltre il termine  di  giorni  trenta  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del  presente
bando. 
    Della pubblicazione del bando e' altresi' dato  avviso  sul  sito
Internet del Ministero della giustizia. 
    2. La procedura di compilazione ed invio telematico  deve  essere
completata entro  il  termine  di  scadenza  del  relativo  bando  di
concorso. 
    3. Il modulo per la presentazione della  domanda  e'  disponibile
dal giorno di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
bando e fino alla data di scadenza dello stesso. 
    4.  Dopo  aver  completato  la   procedura   di   inserimento   e
registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero  di
identificazione della domanda che va  conservato  al  fine  di  poter
accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla. 
    5. Il candidato deve stampare la domanda, firmarla per  esteso  e
consegnarla entro il termine di  scadenza  del  bando  al  presidente
della Corte di appello presso  la  quale  il  richiedente  chiede  di
essere assegnato ovvero spedirla, entro lo stesso  termine,  a  mezzo
raccomandata con  avviso  di  ricevimento  o  per  posta  elettronica
certificata unitamente alla fotocopia del documento di identita'. 
    6.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non  presentate.  Non  sono  ammessi  a
partecipare alla procedura concorsuale i  candidati  le  cui  domande
sono state consegnate o spedite oltre  il  termine  di  presentazione
sopra indicato. 
    7. Nella  domanda  l'aspirante  deve  dichiarare,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni, di essere in possesso dei requisiti di  cui
all'art. 63,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  come
modificato dalla legge di conversione n. 98  del  2013,  specificando
una fra le seguenti categorie per le quali si richiede di partecipare
alla presente procedura di selezione: 
    a) di magistrato ordinario, contabile o amministrativo ovvero  di
avvocato dello Stato a riposo da non piu' di tre anni  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della  domanda  nonche'  di
magistrato onorario che, all'atto della deliberazione  di  nomina  da
parte del Consiglio superiore della magistratura, non  esercita  piu'
le funzioni ma che  abbia  esercitato  con  valutazione  positiva  le
funzioni per almeno cinque anni; 
    b) di professore universitario in materie giuridiche di  prima  e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu'  di  tre
anni alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
domanda; 
    c) di ricercatore universitario in materie giuridiche; 
    d) di avvocato anche se cancellato dall'albo da non piu'  di  tre
anni alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
domanda; 
    e) di notaio anche se a riposo da non piu' di tre anni alla  data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
    8. Inoltre, l'aspirante deve dichiarare nella domanda,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni, il proprio cognome e nome, la data  e  il
luogo di nascita, il codice fiscale e luogo di  residenza,  i  numeri
telefonici  e  l'indirizzo  e-  mail  di  reperibilita',  nonche'  il
possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 64, commi 1, 2,  3  e
4, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla  legge  di
conversione n. 98 del 2013: 
    a) di essere cittadino italiano; 
    b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
    d) di non essere stato sottoposto a misura di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    e) di avere idoneita' fisica e psichica; 
    f) di non avere precedenti disciplinari  diversi  dalla  sanzione
piu' lieve prevista  dall'ordinamento  dell'amministrazione  o  della
professione di provenienza; 
    g1) in quanto appartenente ad  una  delle  categorie  di  cui  al
precedente comma 7, lettere a) e b), di non aver compiuto, alla  data
di scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  i
settantacinque anni di eta'; 
ovvero, 
    g2) in quanto appartenente ad  una  delle  categorie  di  cui  al
precedente comma 7, lettere d) ed  e),  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda di essere  stato  iscritto
all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni  e  di  non  aver
compiuto i sessanta anni di eta'; 
    h) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti
per il distretto di Bolzano, di aver conseguito l'attestato o  titolo
equipollente  della  conoscenza  delle  lingue  italiana  e   tedesca
previsti dagli articoli 3 e  4,  comma  3,  n.  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  come  modificato
dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86; 
    i) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti
per il distretto di Bolzano, l'indicazione del gruppo linguistico  di
appartenenza o di aggregazione (italiano - tedesco-ladino). 
    9. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i  titoli  di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli  elencati  al  successivo  art.  5,  che  dovranno  essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 
    10. Gli aspiranti non possono presentare la domanda per  piu'  di
tre distretti di Corte di appello. La presentazione della domanda per
piu' di un distretto di Corte di  appello  non  da'  luogo  ad  alcun
ordine di preferenza. 
    11.  Le  domande  presentate  in  eccedenza  rispetto  al  numero
consentito si intendono non effettuate. A tal fine si considerano  in
eccedenza le domande presentate oltre  il  numero  di  tre  distretti
avuto riguardo alla data e all'ora di  compilazione  e  registrazione
della domanda tramite il sistema informatico, fatta salva l'eventuale
revoca di precedenti domande. 
    12. Alla domanda consegnata  o  fatta  pervenire  alla  Corte  di
appello per la quale la stessa e' proposta devono essere allegati,  a
pena d'inammissibilita': 
    a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o  del  datore
di lavoro, nel caso in cui l'aspirante  alla  nomina  sia  dipendente
pubblico o privato; 
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa  alla
insussistenza delle cause di incompatibilita' previste  dall'art.  69
del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  in  legge  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   utilizzando
l'apposito  modulo  (Mod.  N.l)  reperibile  sul  sito  Internet  del
Consiglio superiore della magistratura; 
    c) dichiarazione con cui  l'aspirante  si  impegna  ad  astenersi
dall'esercizio della professione  forense  davanti  agli  uffici  del
distretto in cui svolge le funzioni onorarie e a  non  rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi  agli
uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi
di giudizio nonche' a non rappresentare, assistere o difendere  anche
presso  uffici  di  altri  distretti  le  parti  di  procedimenti  in
relazioni ai  quali  ha  svolto  le  funzioni  onorarie,  utilizzando
l'apposito  modulo  (Mod.  N.2)  reperibile  sul  sito  Internet  del
Consiglio superiore della magistratura; 
    d) dichiarazione con cui  l'aspirante  si  impegna  a  dimettersi
dall'incarico di magistrato onorario  o  componente  laico  di  altri
organi giudiziari entro la data  di  deliberazione  della  nomina  da
parte  del  Consiglio  superiore  della   magistratura,   utilizzando
l'apposito modulo (Mod. N.2); 
    e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a  non  svolgere,
nel corso del rapporto onorario, l'incarico  di  consulente,  perito,
interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno  e,  in
genere, gli incarichi assimilabili  alle  figure  di  ausiliario  del
giudice  nei  procedimenti  che  si  svolgono  dinanzi  agli   uffici
giudiziari compresi nel distretto di Corte di appello presso il quale
esercita  le  funzioni  giudiziarie,   nonche'   a   non   esercitare
l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto  legislativo
4 marzo 2010, n. 28,  e  successive  modificazioni,  nell'ambito  del
distretto di' Corte di appello presso il quale  intende  svolgere  le
funzioni onorarie o rispetto  a  vicende  che  possano  dar  luogo  a
contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a  non  assumere  tale
incarico nel corso  del  rapporto  onorario,  utilizzando  l'apposito
modulo  (Mod.  N.3)  reperibile  sul  sito  Internet  del   Consiglio
superiore della magistratura. 
    13. Alla domanda trasmessa per posta ordinaria  o  a  mezzo  mail
certificata deve essere allegata la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento, ai sensi dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o mail certificata fa fede la data di invio. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  mancata
ricezione della domanda cartacea  ne'  per  la  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a  caso  fortuito  o  di  forza
maggiore. 
    L'Amministrazione  non  provvede  a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico. 
    14.  L'omissione  anche  di  una  soltanto  delle  modalita'   di
presentazione   indicate   nel   precedente   comma    1    determina
l'inammissibilita' della domanda. 
                               Art. 5 
 
 
             Titoli di preferenza e criteri di priorita' 
 
 
    1. Costituiscono titoli di preferenza, ai fini  della  formazione
della graduatoria,  l'esercizio  effettivo,  anche  pregresso,  delle
attivita' e funzioni relative alle qualifiche  e  categorie  previste
dall'art. 63, comma 3, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, come riportate all'art. 2, comma 3, del presente bando. 
    2.  Al  riguardo,  si  precisa,  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio, che: 
      a) per l'esercizio delle attivita'  e  funzioni  di  magistrato
ordinario, contabile o amministrativo, di avvocato  dello  Stato,  di
magistrato  onorario,  di  avvocato,   di   notaio,   di   professore
universitario in materie giuridiche di prima e seconda  fascia  e  di
ricercatore universitario in materie giuridiche sono attribuiti: 
        punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a  sei
mesi di  effettivo  esercizio  delle  attivita'  e/o  funzioni  anche
cumulabili se riferiti a periodi differenti, fino ad  un  massimo  di
punti: 20.00; 
      b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: 
        punti: 2.00 per l'esercizio di  funzioni  giurisdizionali  di
appello o di cassazione per piu' di tre anni; 
        punti: 2.00 per  l'esercizio  esclusivo  o  prevalente  delle
funzioni di magistrato, anche onorario, in  materia  civile  e/o  del
lavoro per almeno cinque anni; 
        punti: 1.00 per l'esercizio  della  professione  di  avvocato
cassazionista per almeno un biennio; 
        punti: 1.00 per  l'esercizio  esclusivo  o  prevalente  della
professione forense in materia civile e/o  del  lavoro  negli  ultimi
cinque anni; 
        punti: 1.00  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  professore
universitario o di ricercatore universitario  in  materie  giuridiche
civilistiche e/o del lavoro; 
        punti: 0.25 per l'esercizio dell'attivita' di  professore  di
ruolo negli istituti superiori statali in materie giuridiche; 
      c) a parita' di punti e' riconosciuta preferenza ai fini  della
nomina  agli  avvocati  iscritti  all'albo  rispetto  agli   avvocati
cancellati dall'albo da non piu' di tre anni e, in caso di  ulteriore
parita', a coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno  cinque
anni di iscrizione all'albo. 
    3. Ove non risulti dirimente  l'applicazione  dei  criteri  sopra
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 
    4.  Sono  presi  in  considerazione  e  valutati  ai  fini  della
formazione  della  graduatoria  i  titoli  di  preferenza   posseduti
dall'aspirante non oltre la data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di nomina. 
                               Art. 6 
 
 
           Modalita' di presentazione della documentazione 
     attestante i criteri di priorita' e i titoli di preferenza 
 
 
    1.  La  documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza e dei criteri di priorita' ai fini della formazione  della
graduatoria, deve essere inviata entro quindici giorni dalla data  di
comunicazione all'aspirante della proposta  di  nomina  prevista  dal
successivo art. 7, comma 8, direttamente al Consiglio superiore della
magistratura esclusivamente via fax ai numeri 064453734  -  064452916
ovvero       per        posta        elettronica        all'indirizzo
«protocollo.csm@giustiziacert.it». 
    2. Ai  sensi  dell'art.  40  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere autocertificati i
titoli  di  preferenza  relativi  all'appartenenza   ad   una   delle
qualifiche o categorie riportate all'art. 2, comma  3,  del  presente
bando, alla perdurante permanenza delle  qualifiche  stesse  ed  alla
perdurante iscrizione negli albi professionali. 
    3. Non possono essere autocertificati gli altri  titoli  indicati
nell'art. 2, comma 3, e nell'art. 5. 
    4. I documenti comprovanti il possesso dei titoli  di  preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo  inizio
(presa di  possesso,  iscrizione  all'albo,  ecc.)  e  di  cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. Per le  attivita'
e funzioni in corso deve essere indicata come data finale  quella  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di  nomina
prevista dal bando di concorso. 
    5. La mancanza nei documenti indicati al comma 3 dell'indicazione
della data iniziale e di quella finale, per le attivita'  e  funzioni
non in corso, costituisce causa di esclusione dalla  valutazione  del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. 
    6. Entro sei mesi dalla data della prima delibera  consiliare  di
nomina  dei  giudici  ausiliari  di  ogni  Corte  di   appello,   gli
interessati  potranno  richiedere,  mediante  istanza   proposta   al
Consiglio  superiore  della  magistratura,  la   restituzione   della
documentazione prodotta. 
    Decorso il  termine  suddetto,  la  documentazione  non  ritirata
verra' stralciata e distrutta. 
    L'Amministrazione si riserva in qualunque momento  di  verificare
la corrispondenza e la veridicita' di quanto attestato. 
                               Art. 7 
 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
 
    1. Il presidente della Corte di appello procede alla convocazione
del Consiglio  giudiziario  nella  composizione  integrata,  a  norma
dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
    2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio: 
    a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato  dalla  Procura
della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
    b) il certificato penale; 
    c) il rapporto informativo del Prefetto; 
    d) il parere del  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  o  del
Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e'  stato  iscritto  negli
ultimi cinque anni, il candidato nei  casi  previsti  rispettivamente
dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed e). 
    3.  Il  Consiglio  giudiziario  nella   composizione   integrata,
acquisiti i documenti ed  i  pareri  di  cui  al  comma  2,  provvede
all'istruzione delle domande, valutando i titoli ed i requisiti degli
aspiranti, e formula una proposta motivata di nomina. 
    4. La motivazione  deve  in  particolare  riguardare  i  seguenti
punti: 
    a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
previsti dall'art. 3; 
    b) l'inesistenza di cause di incompatibilita'; 
    c)  l'inesistenza  di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
    d) l'idoneita' degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunte
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; a  tal  fine,  per  gli  aspiranti  che
esercitino la professione di avvocato o  di  notaio  dovranno  essere
considerati anche i pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine
degli avvocati o notarile di appartenenza; 
    e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali
a carico degli aspiranti. 
    5. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile,  una  rosa
di nomi pari al triplo dei posti previsti nella pianta  organica  per
ciascun ufficio giudiziario,  tenuto  conto  della  possibilita'  per
l'aspirante di presentare domanda di nomina fino a tre distretti. 
    6. Non possono essere proposti per la nomina: 
    a) gli aspiranti che, per qualunque causa,  siano  stati  rimossi
dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di  organi
giudicanti ovvero siano stati destituiti dall'impiego  di  magistrato
ordinario, contabile, amministrativo o di avvocato dello Stato ovvero
di professore  o  ricercatore  universitario  nonche'  gli  aspiranti
avvocati o notai che siano stati sospesi, destituiti  ovvero  radiati
dai rispettivi albi professionali per motivi disciplinari; 
    b) gli aspiranti che ricoprano l'incarico di magistrato  onorario
e di componente laico  di  organi  giudicanti  o  che  assumano  tale
incarico dopo la presentazione della  domanda  di  nomina  a  giudice
ausiliario, a meno che abbiano prodotto nella domanda  stessa,  o  in
successiva separata dichiarazione, l'impegno a cessare  dall'incarico
prima della deliberazione di nomina da parte del Consiglio  superiore
della magistratura. 
    7. Il Consiglio giudiziario invia le proposte con i relativi atti
al  Consiglio  superiore  della  magistratura,   che   procede   alla
designazione dei giudici ausiliari in relazione ai posti da coprire. 
    8.  La  proposta  di  designazione  formulata  dalla   competente
commissione  del  Consiglio  superiore   della   magistratura   viene
comunicata all'aspirante per posta elettronica, all'indirizzo  e-mail
indicato nella domanda stessa ovvero  a  mezzo  telefono,  ai  numeri
telefonici indicati nella domanda di nomina. 
    9. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto  all'art.
6, comma 1, dei  documenti  attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza per  la  nomina  costituisce  causa  di  esclusione  dalla
valutazione dei titoli per  la  formazione  della  graduatoria  e  di
eventuale revoca della proposta di nomina da parte  della  competente
commissione consiliare. 
    10. L'eventuale rinuncia alla proposta di  nomina  dovra'  essere
comunicata al Consiglio superiore della magistratura,  esclusivamente
via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta  elettronica
all'indirizzo  «protocollo.csm@giustiziacert.it»,  entro  tre  giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 8. 
    11. La delibera del Consiglio  superiore  della  magistratura  e'
trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l'emanazione
del decreto di nomina. 
    12. La delibera di nomina a giudice ausiliario presso  una  Corte
di appello comporta la decadenza delle domande eventualmente proposte
per altre Corti di appello. 
    13.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'  essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti. 
                               Art. 8 
 
 
                          Presa di possesso 
 
 
    1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio, a pena  di
decadenza, entro il  termine  indicato  nel  decreto  di  nomina  del
Ministro della giustizia. 
    2. Il presidente  della  Corte  di  appello  assegna  il  giudice
ausiliario alle diverse sezioni dell'ufficio. 
    3.  Il  presidente  della  Corte  d'appello  deve  comunicare  al
Ministero  della  giustizia   ed   al   Consiglio   superiore   della
magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione  del
relativo verbale. 
                               Art. 9 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. Al fine di consentire ai giudici ausiliari di Corte di appello
di nuova nomina la necessaria formazione professionale, le  strutture
territoriali della formazione decentrata, sentiti i presidenti  delle
Corti di appello cureranno che i giudici ausiliari,  subito  dopo  la
nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di  due  mesi
prima  dell'assunzione  delle  funzioni   giudiziarie.   I   Consigli
giudiziari, d'intesa  con  le  strutture  di  formazione  decentrata,
individueranno un magistrato di riferimento  in  servizio  presso  la
Corte di appello nel settore civile o del lavoro. 
    2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei  fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze tenute da magistrati professionali. 
    3.  Il  Consiglio  giudiziario,  d'intesa  con  la  struttura  di
formazione decentrata,  provvede  alla  periodica  organizzazione  di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei  giudici  ausiliari
di Corte  di  appello,  mediante  l'apporto  di  magistrati  all'uopo
designati e di rappresentanti dell'avvocatura. 
    4.  Al  termine  del  tirocinio,  i  magistrati  di   riferimento
esprimono  in  una   relazione   una   valutazione   sulla   qualita'
dell'impegno  e  sulla  professionalita'  del   magistrato   onorario
nell'esame e nello  studio  degli  atti  processuali,  nonche'  sulla
redazione  delle  minute  dei  provvedimenti   e   sulle   attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
    5.  Nell'ipotesi  in  cui  vi  sia   una   valutazione   negativa
dell'attivita'  svolta  dal   magistrato   onorario,   il   Consiglio
giudiziario, su proposta del  presidente  della.  Corte  di  appello,
valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. 
    Al termine del secondo periodo, ove  l'esito  del  tirocinio  sia
ancora negativo, il presidente della Corte di appello redige apposita
relazione per l'inizio della procedura  di  revoca  dall'incarico  ai
sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    6. Il Consiglio giudiziario nella composizione  integrata,  anche
su richiesta dell'interessato e previo parere  del  presidente  della
Corte di appello,  puo'  disporre  l'esonero  dallo  svolgimento  del
tirocinio per il giudice ausiliario appartenente  alle  categorie  di
cui alle lettere a) e d) dell'art. 2, comma 3. 
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso
il Consiglio superiore della magistratura e presso il Ministero della
giustizia  -  Dipartimento   dell'organizzazione   giudiziaria,   del
personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati -  Ufficio
II, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati  presso
una banca dati automatizzata  anche  successivamente  al  decreto  di
nomina 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
della selezione. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto  decreto.  Tali  diritti  possono  essere
fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi - Direzione generale dei magistrati  -  Ufficio  II,  reparto
magistratura onoraria, titolare del trattamento. Il responsabile  del
trattamento dei dati personali e' il Direttore dell'Ufficio II. 
                               Art. 11 
 
 
                            Comunicazioni 
 
 
    1. All'atto della presentazione della domanda  ciascun  aspirante
giudice ausiliario dovra' indicare un indirizzo di posta elettronica,
anche  certificata,  ove  potra'  ricevere  tutte  le   comunicazioni
relative al presente decreto. 
                               Art. 12 
 
 
          Informazioni relative alla procedura di selezione 
 
 
    1.  Le  informazioni  relative  alle  fasi  della  procedura   di
selezione saranno disponibili all'indirizzo Internet «www.csm.it». In
particolare  saranno   disponibili   il   punteggio   riportato,   le
informazioni  concernenti  l'elenco  dei  candidati,  la  graduatoria
provvisoria risultante  dal  caricamento  dei  dati  da  parte  degli
aspiranti e la graduatoria definitiva. 
 
      Roma, 21 luglio 2014 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
                                                             Allegato 
 
                               TABELLA 
 
      
 
       =======================================================
       |                           |   Pianta organica dei   |
       |          Ufficio          |    giudici ausiliari    |
       +===========================+=========================+
       |Corte di appello di Ancona |           10            |
       +---------------------------+-------------------------+
       | Corte di appello di Bari  |           20            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Bologna|           23            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Brescia|            13           |
       +---------------------------+-------------------------+
       |    Corte di appello di    |                         |
       |         Cagliari          |            10           |
       +---------------------------+-------------------------+
       |    Corte di appello di    |                         |
       |       Caltanissetta       |            6            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |    Corte di appello di    |                         |
       |        Campobasso         |            3            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Catania|            16           |
       +---------------------------+-------------------------+
       |    Corte di appello di    |                         |
       |         Catanzaro         |            15           |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Firenze|           19            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Genova |           11            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |    Corte di appello di    |                         |
       |         L'Aquila          |           10            |
       +---------------------------+-------------------------+
       | Corte di appello di Lecce |           16            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Messina|           10            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Milano |           34            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Napoli |           40            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Palermo|           17            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Perugia|            8            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Potenza|            6            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Reggio |                         |
       |         Calabria          |           10            |
       +---------------------------+-------------------------+
       | Corte di appello di Roma  |           40            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Salerno|           11            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Torino |           19            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Trento |            5            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Trieste|            6            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |Corte di appello di Venezia|           22            |
       +---------------------------+-------------------------+
       |          Totale           |           400           |
       +---------------------------+-------------------------+