Concorso per 10 magistrati ordinari (trentino alto adige) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 12-09-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Concorso (Scad. 13 ottobre 2014) Concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-09-2014
Data Scadenza bando 13-10-2014
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso (Scad. 13 ottobre 2014)

Concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua ladina, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014.

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il regolamento per il concorso in  magistratura,  approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche; 
    Visto il regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  ordinamento
giudiziario, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante le norme  per  la  presentazione  dei  documenti  nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686,  concernente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge 24 marzo 1958, n.  195,  e  successive  modifiche,
concernente  norme  sulla  costituzione  e  sul   funzionamento   del
Consiglio Superiore della Magistratura; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
1958, n. 916, e successive  modifiche,  concernente  disposizioni  di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670,  concernente  l'approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modifiche, concernente le  norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile  1982,
n. 327, e successive modifiche, concernente le  norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
proporzionale  del  personale  degli  uffici  siti  in  provincia  di
Bolzano; 
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958,  concernente  norme  sul
servizio militare di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata,  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  novembre
1987, n. 521  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470,  concernente  anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive   modifiche,   concernente   il   regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  settembre   1997,   n.   354,
concernente le norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto  Adige  recanti  integrazioni  e  modifiche  al
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
concernente proporzionale negli uffici statali siti in  provincia  di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di coscienza; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331; 
    Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272,  concernente
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
personale dipendente delle agenzie e ruolo  unico  dei  dirigenti  in
provincia di Bolzano; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di  leva  e  la  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  recante  delega  al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'Amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
la  nuova  disciplina  dell'accesso  in  magistratura  e   successive
modifiche; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle
norme sull'ordinamento giudiziario; 
    Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti  per
il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e  impresa  e   per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell'ordinamento militare; 
    Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante norme
di attuazione dello  Statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di  conoscenza  della  lingua
italiana e della lingua tedesca; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 
    Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti  per
la crescita del Paese; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la delibera del Consiglio Superiore della  Magistratura  in
data 17 luglio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso, per  esami,  a  10  posti  di  magistrato
ordinario per gli uffici giudiziari della provincia  di  Bolzano,  di
cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di
lingua italiana ed 1 riservato al gruppo di lingua ladina. 
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: 
      a. sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad  uno
dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino; 
      b. sia in possesso dell'attestato  di  conoscenza  -  o  titolo
equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli  articoli
3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  come  modificati  dal  decreto  legislativo  14
maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea"; 
      c. abbia l'esercizio dei diritti civili; 
      d. sia di condotta incensurabile; 
      e. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 
      f. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato; 
      g. non sia stato  dichiarato  per  tre  volte  non  idoneo  nel
concorso  per  esami  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda; 
      h. rientri, senza possibilita' di  cumulare  le  anzianita'  di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie: 
        1) magistrati amministrativi e contabili; 
        2) procuratori dello Stato che non sono incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
        3) dipendenti  dello  Stato,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area  C,  gia'
prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica,  che
hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso  per  il
quale  era  richiesto  il  possesso  del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        4) appartenenti al personale universitario di  ruolo  docente
di  materie  giuridiche  in  possesso  del  diploma  di   laurea   in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex  area  direttiva,  della  pubblica  amministrazione,  degli   enti
pubblici a  carattere  nazionale  e  degli  enti  locali,  che  hanno
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a  quattro  anni,  con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o,  comunque,  nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        6) abilitati all'esercizio della professione  forense  e,  se
iscritti  all'albo  degli   avvocati,   non   incorsi   in   sanzioni
disciplinari; 
        7) coloro i quali hanno  svolto  le  funzioni  di  magistrato
onorario (giudice  di  pace,  giudice  onorario  di  tribunale,  vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari; 
        8)  laureati  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro  anni  e  del  diploma  conseguito  presso   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; 
        9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni, salvo che non si tratti di  seconda  laurea,  ed  hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
        10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito
il diploma  di  specializzazione  in  una  disciplina  giuridica,  al
termine di un corso di studi della durata non inferiore  a  due  anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
        11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno  quadriennale  e
che  hanno  concluso  positivamente  lo  stage  presso   gli   uffici
giudiziari o hanno svolto il  tirocinio  professionale  per  diciotto
mesi presso l'Avvocatura dello  Stato,  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  nel  testo  vigente  a  seguito
dell'entrata in vigore del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      i. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria;  a
tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto  versamento
in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro  15,00,
a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la  copertura
delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 4,  comma
15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.  Il  versamento  potra'
essere effettuato mediante bonifico  bancario  o  postale  sul  conto
corrente bancario IBAN IT 31V 01000 03245 348 0 11 2413 13, intestato
alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la  causale
"concorso magistratura ordinaria - capo XI, capitolo 2413, art.  13",
oppure mediante bollettino postale  sul  conto  corrente  postale  n.
871012 intestato alla Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di  Roma,
indicando la causale "concorso  magistratura  ordinaria  -  capo  XI,
capitolo 2413, art. 13".  Il  candidato  deve  inoltre  indicare  gli
estremi identificativi del versamento; 
      j. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle  leggi
vigenti. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di  30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale,
concorsi ed esami. 
                               Art. 3 
 
 
                Domanda telematica di partecipazione 
                       e modalita' per l'invio 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di 30  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami. 
    Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it,  alla  voce  Strumenti/Concorsi,  esami,
assunzioni, per registrarsi. 
    Per effettuare la registrazione, occorre inserire: 
      Codice fiscale; 
      Posta elettronica nominativa; 
      Codice di sicurezza (Password). 
    La domanda  di  partecipazione  deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di  scadenza
dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e  la  registrazione
dei dati, il sistema informatico notifichera'  l'avvenuta  ricezione,
fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al  file
in formato pdf "domanda di partecipazione". 
    Il candidato deve salvare  la  domanda,  stamparla,  firmarla  in
calce  e  unitamente  a  fotocopia  di  un  documento  di   identita'
scansionarla in formato pdf. 
    Per completare la procedura, occorre inviare la  domanda  con  la
seguente modalita': 
      il candidato deve effettuare l'upload, sul sito, della  domanda
scansionata; il sistema notifichera' la ricevuta di presa  in  carico
della domanda, con invio di una  e.mail  all'indirizzo  indicato  dal
candidato. Nella ricevuta e' presente anche il file  in  formato  pdf
"codice identificativo". Il codice  identificativo,  comprensivo  del
codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del
candidato, nonche' esibito per la partecipazione alle prove scritte. 
    La procedura di invio della domanda  nella  modalita'  suindicata
deve essere completata entro il termine di  scadenza  del  bando.  In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile. 
    In caso di piu' invii, l'Ufficio prendera' in  considerazione  la
domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. 
    Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico  della
domanda sono allegate al presente decreto e  ne  costituiscono  parte
integrante. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse
da quella suindicata. 
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      1. il proprio cognome e nome; 
      2. la data e il luogo di nascita; 
      3. il codice fiscale; 
      4. di essere cittadini italiani; 
      5. di essere in possesso  del  certificato  di  appartenenza  o
aggregazione al  gruppo  linguistico,  rilasciato  dal  Tribunale  di
Bolzano  ai  sensi  dell'art.  20-ter,  comma  3,  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752.  L'Ufficio
Concorsi si riserva di verificare presso il Tribunale di  Bolzano  il
possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi; 
      6. di essere in  possesso  dell'attestato  di  conoscenza  -  o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, comma 3, n.  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  come  modificati  dal  decreto
legislativo 14 maggio 2010, n.  86,  riferito  al  titolo  di  studio
"diploma di laurea"; 
      7. di avere l'esercizio dei diritti civili; 
      8. di essere di condotta incensurabile; 
      9. di non avere riportato condanne penali e  di  non  avere  in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      10. di non avere precedenti giudiziari tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      11. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari; 
      12.  di  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero di non essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego  stesso  e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o  viziati
da invalidita' non sanabile; 
      13. di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      14. di essere fisicamente idonei ad  esercitare  l'impiego  cui
aspirano; 
      15. se, nel caso in cui siano portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  struttura  pubblica  in
relazione all'handicap. 
      16.  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,  provincia,
C.A.P.);  ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere   comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 
      17. i numeri telefonici di reperibilita', ogni cambiamento deve
essere comunicato all'Ufficio con  una  delle  modalita'  di  cui  al
successivo art. 15; 
      18. il luogo ove desiderano  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative al concorso qualora  sia  diverso  da  quello  di  residenza
(indicando, altresi', fax ed e.mail, se disponibili). In  assenza  di
tale dichiarazione le  comunicazioni  saranno  inviate  al  luogo  di
residenza; ogni cambiamento deve essere  comunicato  all'Ufficio  con
una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 
      19. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento; 
      20. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove  e'
stata conseguita e la data del conseguimento; 
      21. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera  h,
numeri 1 - 11; 
      22. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra  le  seguenti:  inglese,  francese  e
spagnolo; 
      23. di essere  in  regola  con  il  pagamento  del  diritto  di
segreteria,  indicando  gli  estremi  dell'avvenuto  pagamento,  come
specificato nel precedente art. 2. 
    Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresi', dichiarare  la
lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le  prove
di esame. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
                               Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente decreto; 
      b) coloro le cui  domande  di  partecipazione  non  sono  state
inviate nei termini e/o con le modalita' suindicate; 
      c) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in  tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le  prove  scritte,  equivale  ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli  stessi  effetti  dell'inidoneita'
l'annullamento di una prova da parte della  commissione  quando  essa
abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in  parte  copiata
da quella  di  altro  candidato  o  da  qualsiasi  testo  ovvero  che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile; 
      d) coloro che, per le  informazioni  raccolte,  non  risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore  della  Magistratura,  di
condotta incensurabile. 
    Le  domande  di   partecipazione   prive   della   sottoscrizione
dell'aspirante si considerano inesistenti. L'esclusione del candidato
per mancata sottoscrizione della  domanda  potra'  avvenire  in  ogni
momento della procedura concorsuale. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad  utilizzare
informazioni  non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti   che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. 
    L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata  dal
Consiglio   Superiore   della    Magistratura,    sotto    condizione
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione   in
magistratura  e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando   di
concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                          Prove concorsuali 
 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati
teorici vertenti su: 
      a. diritto civile; 
      b. diritto penale; 
      c. diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. 
    La prova orale verte su: 
      a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
      b. procedura civile; 
      c. diritto penale; 
      d. procedura penale; 
      e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
      f. diritto commerciale e fallimentare; 
      g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      h. diritto comunitario; 
      i. diritto internazionale pubblico e privato; 
      l.  elementi  di  informatica  giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
      m. colloquio su una lingua straniera scelta  fra  le  seguenti:
inglese, francese e spagnolo. 
    Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener  conto  del
particolare ordinamento giuridico-amministrativo della  provincia  di
Bolzano. 
    Le prove si svolgono secondo le procedure  previste  dall'art.  8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione di esame e'  nominata  con  decreto  del  Ministro
della  Giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti  l'inizio  della  prova
scritta, ed e'  composta  da  sei  membri  che  conoscano  la  lingua
italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al  gruppo  di  lingua
italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un
elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura
d'intesa con la provincia di Bolzano. 
    Per  ciascun  gruppo  linguistico  sono  nominati  membri   della
commissione  due  magistrati,  che  non  hanno  fatto   parte   della
commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed  un
docente universitario. 
    Presiede la commissione, senza voto determinante,  il  magistrato
nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
    Con decreto del Ministro della  Giustizia,  previa  delibera  del
Consiglio Superiore  della  Magistratura,  terminata  la  valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della  commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale. 
    Le attivita' di segreteria della commissione sono  esercitate  da
personale  amministrativo  di  area  terza,  in  servizio  presso  il
Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell'Ufficio
competente per il concorso. 
                               Art. 7 
 
 
                     Diario delle prove scritte 
 
 
    Le prove di esame si svolgeranno nella  sede  di  cui  al  diario
contenente la disciplina delle prove  scritte  che  sara'  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale,
concorsi ed esami  -  del  31  ottobre  2014  nonche'  sul  sito  del
Ministero della Giustizia, www.giustizia.it. 
    Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito  del  Ministero  della
Giustizia  verra'  data  notizia  di   eventuali   differimenti   e/o
prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    I concorrenti ammessi alle prove  scritte  dovranno  presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei  giorni  e  nelle  ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari  e  per  lo
svolgimento delle prove  medesime,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento e del codice identificativo. 
                               Art. 8 
 
 
                 Candidati ammessi alle prove orali 
                    e candidati dichiarati idonei 
 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non  meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. 
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
e' data  comunicazione,  con  l'indicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello  in
cui devono sostenere detta prova. 
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle  materie  della  prova  orale,  e  un  giudizio  di
sufficienza  nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,   e
comunque una votazione complessiva nelle due prove  non  inferiore  a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 
                               Art. 9 
 
 
                      Termini per la produzione 
                      dei titoli di preferenza 
 
 
    I titoli di preferenza, elencati al successivo  art.  10,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. 
    I documenti comprovanti il possesso o le  relative  dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnate  dalla
fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a  pena  di
decadenza, all'Ufficio III  Concorsi,  entro  il  giorno  in  cui  il
candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato puo'  scegliere,  per
la trasmissione o il deposito  dei  documenti,  una  delle  modalita'
indicate nel successivo art.  15,  fermo  restando  il  rispetto  del
termine di decadenza suindicato. 
                               Art. 10 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche,  a  parita'
di merito, sono preferiti: 
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5. gli orfani di guerra; 
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. i feriti in combattimento; 
      9. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12. i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16. coloro che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia; 
      18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19. gli invalidi e i mutilati civili; 
      20. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b. dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
      c. dalla minore eta'. 
    L'esito positivo dello stage di cui all'art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69,  nel  testo  vigente,  costituisce  titolo  di
preferenza a parita' di merito. 
                               Art. 11 
 
 
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 
 
 
    I concorrenti dichiarati  idonei  sono  classificati  secondo  il
numero totale dei punti  riportati,  con  l'osservanza,  in  caso  di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. 
    La  commissione  esaminatrice   del   concorso   per   magistrato
ordinario,  terminati  i  lavori,  forma  la   graduatoria   che   e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione  al  Consiglio  Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro  della
Giustizia. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la  graduatoria
e  delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni   dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e  di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia  entro
dieci giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria  e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della
Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di  trenta  giorni
entro  il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.   Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono  adottati
entro il termine di trenta  giorni,  previa  delibera  del  Consiglio
Superiore della Magistratura. 
                               Art. 12 
 
 
                    Nomina a magistrato ordinario 
 
 
    I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per  esami
sono classificati secondo il numero totale  dei  punti  riportati  e,
nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto   ministeriale,
magistrati ordinari  in  tirocinio  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi  5
e 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' dagli articoli 16 e 37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
con legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo. 
    I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo  dopo
la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art.  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
                               Art. 13 
 
 
         Termini per la presentazione dei documenti di rito 
 
 
    I    vincitori,    nominati    sotto    condizione     risolutiva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  legge,   devono
comprovare  tale  possesso   con   le   modalita'   e   nei   termini
successivamente   indicati   nell'invito   ad    assumere    servizio
dall'ufficio competente. 
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti  presso  il
Ministero  della   Giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  generale  dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi - per le finalita' di gestione  del
concorso e sono trattati presso una banca  dati  automatizzata  anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    I  predetti  dati  possono  essere  comunicati  unicamente   alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto. 
    Tali diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero  della   Giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  generale  dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento. 
    Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  e'   il
Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi. 
    I  risultati  delle  prove  scritte   ed   i   riferimenti   alla
pubblicazione della graduatoria finale vengono resi  disponibili  sul
sito del Ministero della  Giustizia,  alla  voce  Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni. 
                               Art. 15 
 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
 
    Scaduti i termini di vigenza  del  bando,  i  candidati,  possono
comunicare  con  l'amministrazione,   nel   corso   della   procedura
concorsuale, con una delle seguenti modalita': 
      dal  proprio   indirizzo   di   posta   elettronica   ordinaria
all'indirizzo: ufficio3.dgmagistrati.dog@giustizia.it; 
      dal  proprio  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo: ufficio3.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it; 
      per posta  raccomandata  A/R,  all'indirizzo:  Ministero  della
Giustizia  -  Dipartimento   dell'Organizzazione   Giudiziaria,   del
personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio
III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma; 
      via fax (06/68897783). 
    I candidati gia' in possesso di  documenti  comprovanti  stati  o
qualita' personali rilevanti  per  la  procedura  possono,  altresi',
procedere al deposito diretto, o tramite delegato,  presso  l'Ufficio
III concorsi. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
      Roma, 4 settembre 2014. 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
                                                             Allegato 
 
                 MODALITA' OPERATIVE DI COMPILAZIONE 
              ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
 
    Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form. 
    Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed  i
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superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome. 
    Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati. 
    I  campi  contrassegnati  con   *(obbligatorio)   devono   essere
valorizzati affinche' la domanda possa essere registrata. 
    Per la selezione multipla  dei  requisiti  di  ammissione  tenere
premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac. 
    I dati relativi al recapito vanno inseriti  solo  se  diversi  da
quelli di residenza. 
    Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il  campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta. 
    Controllare attentamente i dati inseriti prima  di  cliccare  sul
pulsante "Registra". 
    Dopo aver completato l'inserimento e la registrazione  dei  dati,
il sistema  notifichera'  una  pagina  di  risposta  nella  quale  e'
presente il collegamento al  file  "pdf"  contenente  la  domanda  di
partecipazione registrata. Si raccomanda di  aprire  il  collegamento
pdf utilizzando le funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la
stampa. 
    La domanda dovra' essere salvata, stampata, firmata,  scansionata
in  formato  pdf  unitamente  a  fotocopia   di   un   documento   di
riconoscimento ed inviata. 
    Avvertenze Tecniche: il file deve essere unico: domanda firmata e
fotocopia del documento di riconoscimento; la  scansione  in  formato
pdf deve essere in modalita' bianco e nero; la dimensione massima del
file non puo' superare 25 MB. 
    Il candidato dovra' inviare  la  domanda  scansionata  attraverso
l'upload sul sito, nell'apposita sezione  dell'applicativo,  seguendo
le istruzioni indicate dal sistema. 
    N.B.: La  procedura  si  intende  completata  con  l'invio  della
domanda; in caso di mancato invio, la domanda e' irricevibile. 
    Completato l'invio, il sistema notifichera' la ricevuta di  presa
in carico  nella  quale  sara'  presente  il  codice  identificativo,
comprensivo del codice a barre, che dovra' essere salvato, stampato e
conservato  a  cura   del   candidato,   nonche'   esibito   per   la
partecipazione alle prove scritte.