Concorso per 7000 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 7000 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 23-09-2014 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 5 agosto 2015) Bando di reclutamento, per il 2015, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-09-2014 |
Data Scadenza bando | 05-08-2015 |
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Concorso (Scad. 5 agosto 2015)
Bando di reclutamento, per il 2015, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il foglio n. M_D E0012000 0897464 del 13 agosto 2014 dello Stato maggiore dell'Esercito, contenente gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2015, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; Visto il foglio n. M_D SSMD 0096929 del 6 agosto 2014, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2015; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la propria nomina a Direttore generale della DGPM; Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2015 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 7.000 VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento: a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2015, 2.100 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 ottobre 2014 al 7 novembre 2014, per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre 1996, estremi compresi; b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2015, 1.700 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015, per i nati dal 7 gennaio 1990 al 7 gennaio 1997, estremi compresi; c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2015, 1.700 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10 marzo 2015 all'8 aprile 2015, per i nati dall'8 aprile 1990 all'8 aprile 1997, estremi compresi; d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2015, 1.500 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 luglio 2015 al 5 agosto 2015, per i nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997, estremi compresi. 2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle categorie previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e indicate nel modello di domanda di partecipazione pubblicato nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta'; d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) aver tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di VFP 1; k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; l) statura non inferiore a m 1,65, se candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m 1,61, se candidate di sesso femminile; m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Nell'ambito dell'iter di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attivita' concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE), dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale. 3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo. 4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalita': a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento, descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni, i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun blocco dall'art. 1, comma 1. 2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF), da allegare alla domanda di partecipazione, del certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato, in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco, da un medico appartenente alla federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. 4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonche' del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: a) il cognome, il nome e il sesso; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il godimento dei diritti civili e politici; g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il diploma stesso; h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 10; i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2; j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica; l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; m) di aver tenuto condotta incensurabile; n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da non piu' di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento dell'Esercito; p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate. Inoltre, dovranno indicare nella domanda: q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio presso i reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di preferenza; t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso reparti di paracadutisti dell'Esercito. In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unita' di paracadutisti sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco; u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero; v) l'eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine; w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito. 9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I candidati che, convocati per l'incorporazione, non si presenteranno presso i reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente successivo.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo uad1sezvfp1@ceselna.esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Fasi del reclutamento Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 10 e formazione della relativa graduatoria; h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; k) assegnazione ai vari reggimenti addestrativi della Forza armata da parte dello Stato maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j); l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito; m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 7 Esclusioni 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; c) prive della copia per immagine (file in formato PDF) del certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica in corso di validita'; d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera d) del presente articolo; b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento; c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, escludendo dalla procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non lo hanno presentato o che lo hanno presentato fuori corso di validita' o che ne hanno presentato uno irregolare. Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione. 3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'autorita' giudiziaria e non potra' presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi. 6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della normativa vigente- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri; c) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente ovvero funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri; d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero assistente amministrativo, appartenente all'Amministrazione della Difesa, segretario senza diritto di voto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro; c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro; d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro; e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 9 Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del giudizio o della votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco: 20.000; 3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.
Art. 10 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: a) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; b) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera a): punti 10; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a) e b): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b) e c): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; e) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; f) attestato di formazione professionale rilasciato ‒ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5; g) maestro di sci: punti 4; h) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera g): punti 4; i) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere g) e h): punti 2,5; j) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialita'): punti 2; k) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento, rilasciato da enti riconosciuti dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5; l) patente di guida civile: categoria B: punti 1; categoria BE: punti 1,5; categoria C1/C: punti 2; categoria C1E/CE: punti 2,5; categoria D1/D: punti 3; categoria D1E/DE: punti 3,5; m) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; n) porto d'armi: punti 1; o) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che la patente A ludica non costituisce titolo di merito): brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; p) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri: operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; istruttore federale di 1° livello: punti 2; q) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario di Grosseto: punti 1; r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR» (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): livello A 2: punti 0,5; livello B 1: punti 1; livello B 2: punti 1,5; livello C 1 ovvero C 2: punti 2; s) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.
Art. 11 Accertamenti psico-fisici e attitudinali 1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente art. 10 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 7.500; per il 2° blocco: 6.000; per il 3° blocco: 6.000; per il 4° blocco: 5.300. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari. 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 10, presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con: a) certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato, in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco, da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il S.S.N. e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport; b) documento di riconoscimento in corso di validita', come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero: copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami: analisi completa delle urine con esame del sedimento; emocromo completo; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; transaminasemia (GOT e GPT); attestazione del gruppo sanguigno; e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dei seguenti esami: markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; test intradermico Mantoux, ovvero test Quantiferon, per l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace nelle due posizioni standard; anteriore/posteriore e latero/laterale- o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita, dell'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione presso i reggimenti addestrativi; g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, controfirmato dai candidati, redatto conformemente all'allegato A al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche' la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento; h) se concorrenti di sesso femminile: originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita; originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinvieranno i candidati a data successiva ove rilevino cause di incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa a: esami ematochimici e/o delle urine di cui alla lettera d); markers virali di cui alla lettera e); drug test di cui alla lettera f). 4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma, oltre a sottoporre i candidati a una visita medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali: a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) valutazione della personalita' previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica; e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato. In sede di visita medica generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni. Potranno risultare idonei agli accertamenti sanitari i candidati riconosciuti esenti: a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti: 1) statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile, e a m 1,61, se di sesso femminile; 2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; 3) perdita uditiva: monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; monolaterale o bilaterale isolata < =30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e < =35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz; b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale VFP 1; c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati riscontrati affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare o a seguito di uno degli accertamenti di cui al presente comma, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento. Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 5. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, saranno riconosciuti affetti, dalle commissioni per gli accertamenti psico-fisici, da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica. 6. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1. Nella valutazione attitudinale saranno comprese tre prove ginnico-sportive per accertare l'efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente bando. Il mancato superamento anche di una sola di tali prove determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, senza procedere a ulteriori prove e/o accertamenti, l'esclusione dal concorso. Il giudizio derivante dalle suddette valutazioni e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato al candidato mediante apposito foglio di notifica. 8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto, ai sensi della normativa vigente, un contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il S.S.N., attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la commissione medica concorsuale unica di appello, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa commissione medica presso il centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero, qualora nel frattempo soppresso, presso il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica. 11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365 giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, alla data di convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti: verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; visita medica generale conclusiva. Per i candidati gia' giudicati idonei nell'ambito dello stesso concorso resta valida l'idoneita' attitudinale conseguita. In sede di visita medica generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 4. All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d), limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo, e lettere f), g) e h) - (solo per i concorrenti di sesso femminile).
Art. 12 Approvazione e validita' delle graduatorie 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria di merito, comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti, che verra' consegnata alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 2. Le graduatorie sono valide dodoci mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli articoli 13 e 14. 3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente articolo sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it
Art. 13 Procedure per il recupero dei posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 12, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente. 2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra' incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1.
Art. 14 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di ciascun blocco Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi precedenti.
Art. 15 Ammissione alla ferma prefissata di un anno 1. Per ogni blocco saranno convocati i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno presso i reggimenti addestrativi indicati dallo Stato maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'art. 12 fino alla copertura dei posti previsti. 2. La convocazione agli interessati e' effettuata con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione del reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora di presentazione, nonche' le modalita' di produzione della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni gia' effettuate in ambito civile e militare. 3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura dell'ente di incorporazione. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti. 5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto per ciascun blocco. 6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all'art. 12, che non si presenteranno nella data fissata nella comunicazione di convocazione, saranno considerati rinunciatari. In caso di piu' date di incorporazione riferite a ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla prima fra quelle previste. 7. Entro sedici giorni dall'avvenuta incorporazione, i reggimenti addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione, per il seguito di competenza. 8. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.
Art. 16 Disposizioni di stato giuridico 1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma. 2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 17 Possibilita' e sviluppo di carriera I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 18 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa 1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente art. 16, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 19 Benefici 1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa.
Art. 20 Disposizioni amministrative 1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati. 2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata i candidati potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa, se disponibili. 3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i reggimenti addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 4. Ai VFP1 che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di euro 50,00.
Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali: a) il responsabile del CSRNE; b) il responsabile della Sezione C3I del Comando regione militare nord; c) il presidente della commissione valutatrice; d) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; e) il Direttore in sede vacante della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 22 Norme di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 2014 Il Gen. C.A.: Francesco Tarricone Avvertenze generali: Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere acquisita: 1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it; 2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati: dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.