Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 02-12-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Avviso Modifica del bando di reclutamento, per il 2015, di 7000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'esercito. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-12-2014
Data Scadenza bando 31-01-2015
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Modifica del bando di reclutamento, per il 2015, di 7000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'esercito.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 74 del  23  settembre
2014, con il quale e'  stato  indetto,  per  il  2015,  un  bando  di
reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP
1) nell'Esercito; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 0923833 del 13 ottobre 2014,  con
cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha  chiesto  di  modificare,  nei
termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato Maggiore dell'Esercito; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  5   del   citato   decreto
dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 prevede la  possibilita'  di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo  2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390
- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1  del  decreto  dirigenziale  del  31  maggio  2013
emanato dalla DGPM, con al dirigente dr. Concezio Berardinelli, quale
Vice Direttore Generale della DGPM,  e'  stata  conferita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  Armate  e  dell'Arma  dei
Carabinieri; 
    Visto l'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale  del  31  maggio
2013  emanato  dalla  DGPM,  ai  sensi  del   quale,   in   caso   di
assenza/impedimento del suddetto Vice Direttore Generale,  ovvero  in
caso di assenza  di  conferimento  di  tale  incarico,  gli  atti  di
gestione amministrativa di cui  al  medesimo  decreto  sono  adottati
dall'Ammiraglio di Divisione Pierluigi Rosati, quale  Vice  Direttore
Generale della DGPM, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 10,  comma  1  del  decreto  dirigenziale  n.  187  del  9
settembre 2014, a decorrere dalla valutazione dei  candidati  del  2°
blocco, e' cosi' sostituito: 
      «Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice   redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
        a) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
        b) diploma di  laurea  (triennale),  non  cumulabile  con  il
punteggio di cui alla precedente lettera a): punti 10; 
        c)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere a) e b): 
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
        d)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere a), b) e c): 
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
        e) diploma di  istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),
non cumulabile con il punteggio di cui alle  precedenti  lettere  a),
b), c) e d): 
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
        f) attestato di  formazione  professionale  rilasciato  -  ai
sensi della legge 21 dicembre  1978,  n.  845  - da  Enti  statali  o
regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
        g) maestro di sci: punti 4; 
        h) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui  alla
precedente lettera g): punti 4; 
        i) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di
cui alle precedenti lettere g) e h): punti 2,5; 
        j) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
        k) attestato  di  bilinguismo  italiano-tedesco  (riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; 
        l) patente di guida civile: 
          categoria B: punti 1; 
          categoria BE: punti 1,5; 
          categoria C1/C: punti 2; 
          categoria C1E/CE: punti 2,5; 
          categoria D1/D: punti 3; 
          categoria D1E/DE: punti 3,5; 
        m) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
        n) porto d'armi: punti 1; 
        o) autorizzazione a montare  per  sport  olimpici  rilasciata
dalla Federazione  italiana  sport  equestri  (si  evidenzia  che  la
patente A ludica non costituisce titolo di merito): 
          brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
          1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
          2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; 
        p) qualifica tecnica federale  rilasciata  dalla  Federazione
italiana sport equestri: 
          operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
          istruttore federale di 1° livello: punti 2; 
        q) corso di mascalcia per allievi  civili  presso  il  Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1; 
        r) conoscenza di lingue straniere: punteggio  attribuibile  a
una sola lingua,  secondo  il  livello  di  conoscenza  correlato  al
«Common European Framework of Reference for  languages  -  CEFR»  (si
evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di  merito),  non
cumulabile - in caso di conoscenza della lingua tedesca - con  quello
di cui alla precedente lettera k): 
          livello A 2: punti 0,5; 
          livello B 1: punti 1; 
          livello B 2: punti 1,5; 
          livello C 1 ovvero C 2: punti 2; 
        s) aver svolto  per  almeno  un  anno  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.». 
                               Art. 2 
 
 
    L'art. 11,  comma  3  del  decreto  dirigenziale  n.  187  del  9
settembre 2014 e' cosi' sostituito: 
    «Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia  femminile)  devono
presentarsi  agli  accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  pena
l'esclusione dal reclutamento, con: 
      a)  certificato  medico,  con  validita'  annuale,   attestante
l'idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica  per  le  discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto  del  Ministero  della
Sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato - in data non anteriore a  6
mesi precedenti la data di scadenza del termine per la  presentazione
delle domande per ciascun blocco - da  un  medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN  e  che  esercita  in  tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport; 
      b) documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
      c) se in possesso di titolo di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
      d) originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello  riguardante  il
gruppo sanguigno - dei seguenti esami: 
        analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        emocromo completo; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
      e) originale del referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata  con  il  SSN  -  con
campione biologico  prelevato  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita - dei seguenti esami: 
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
        test per l'accertamento della positivita' per  anticorpi  per
HIV; 
        test intradermico Mantoux -  ovvero  test  Quantiferon  - per
l'accertamento dell'eventuale  contatto  con  il  micobatterio  della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario  presentare  anche
il referto dell'esame radiografico del  torace  nelle  due  posizioni
standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il  certificato
di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); 
      f)  referto  analitico,  rilasciato  da   struttura   sanitaria
pubblica - con campione biologico prelevato in data non  anteriore  a
tre mesi precedenti la visita - attestante l'esito del  dosaggio  del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi; 
      g) originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
un mese precedente la  visita  -  dell'analisi  delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope:  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta
impregiudicata la facolta'  per  l'Amministrazione  della  Difesa  di
sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione
presso i Reggimenti addestrativi; 
      h) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi  precedenti  la  visita,  controfirmato  dai
candidati, redatto conformemente all'allegato A al presente  bando  e
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti,  nonche'  la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento; 
      i) se concorrenti di sesso femminile: 
        originale o copia conforme del referto di  ecografia  pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita; 
        originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo ?in quanto  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90)?  rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
con campione biologico prelevato  in  data  non  anteriore  a  cinque
giorni precedenti la visita. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e  attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria  elencata  nel  presente
comma, rinvieranno i candidati a data successiva ove  rilevino  cause
di incompletezza nella documentazione sanitaria  presentata  relativa
a: 
      esami ematochimici e/o delle urine di cui alla lettera d); 
      markers virali di cui alla lettera e); 
      drug test di cui alla lettera g).». 
                               Art. 3 
 
 
    L'art. 11,  comma  4  del  decreto  dirigenziale  n.  187  del  9
settembre 2014 e' cosi' sostituito: 
      «Le   commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
nel precedente comma, oltre a sottoporre i  candidati  a  una  visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione  dei  dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione  dei  seguenti  accertamenti
specialistici e strumentali: 
        a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
        b) visita oculistica; 
        c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        d) valutazione della personalita' previa somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale
visita psichiatrica; 
        e) accertamenti volti alla verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
        f)  ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e  attitudinali  giudicheranno  inidonei  i
candidati che presentino tatuaggi quando, per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel  sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito alle istituzioni. 
    Potranno risultare idonei agli accertamenti sanitari i  candidati
riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della Difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti sanitari saranno  volti
a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei
seguenti specifici requisiti: 
        1) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile; 
        2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
        3) perdita uditiva: 
          monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
          bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
          monolaterale o bilaterale isolata < =30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e < =35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  Difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto appresso specificato. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Saranno  comunque  giudicati  idonei   i   concorrenti   affetti   da
enzimopatia    da    deficit,    anche    parziale,    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi, con attribuzione del coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare  o  a
seguito  di  uno  degli  accertamenti  di  cui  al  presente   comma,
comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma
apposito foglio di notifica del provvedimento. 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.». 
                               Art. 4 
 
 
    L'art. 11, comma  11  del  decreto  dirigenziale  n.  187  del  9
settembre 2014 e' cosi' sostituito: 
    «I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365  giorni  a
una selezione psico-fisica prevista nel corso  di  una  procedura  di
reclutamento della Forza Armata, alla data di  convocazione  per  gli
accertamenti  sanitari  devono,  previa  esibizione  del  modulo   di
notifica  di  idoneita'  comprensivo  del   profilo   precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
      verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      visita medica generale conclusiva. 
    Per i candidati gia' giudicati idonei  nell'ambito  dello  stesso
concorso resta valida l'idoneita' attitudinale conseguita. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e  attitudinali  giudicheranno  inidonei  i
candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al
precedente comma 4. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo  completo
- e lettere f), g),  h)  e  i)  (solo  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile).». 
                               Art. 5 
 
 
    L'art. 15,  comma  3  del  decreto  dirigenziale  n.  187  del  9
settembre 2014 e' cosi' sostituito: 
      «I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado.». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 18 novembre 2014 
 
                                                    Amm. Div.: Rosati