Concorso per 18 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (lazio) CORTE DEI CONTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 18
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 101 del 30-12-2014
Sintesi: CORTE DEI CONTI Concorso (Scad. 29 gennaio 2014) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-12-2014
Data Scadenza bando 29-01-2014
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CORTE DEI CONTI

Concorso (Scad. 29 gennaio 2014)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare  l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare  l'art.
1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati  contabili
e di autorizzazione della relativa spesa; 
    Visto il decreto-legge n. 112  del  25  giugno  2008,  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    Vista la nota del Segretario  generale  della  Corte  dei  conti,
prot. n. 179 del 30 gennaio 2014, di richiesta al Dipartimento  della
Funzione  pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e   finanze   di
autorizzazione a bandire un concorso per il  reclutamento  di  n.  18
unita' di referendari, 5 dei quali a valere sulle disposizioni di cui
alla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 20 giugno 2014, con  il  quale  la  Corte  dei  conti  e'  stata
autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unita'
di referendario; 
    Considerato che, nelle more della definizione  del  sopra  citato
DPCM, e' intervenuto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  che
modifica la disciplina relativa  al  trattenimento  in  servizio  del
personale di  magistratura,  con  riflessi  sulla  definizione  delle
unita' reclutabili secondo le regole del turn over; 
    Ritenuto,  quindi,  di  dover   riformulare   la   richiesta   di
autorizzazione a  bandire  ed  assumere  personale  di  magistratura,
aumentando  fino  a  35  le  unita'  reclutabili,  sulla  base  delle
cessazioni avvenute nell'anno 2014; 
    Ritenuto di  adeguare  le  prove  concorsuali  per  accertare  il
possesso di specifiche professionalita' da parte  dei  candidati,  in
coerenza con i nuovi compiti  e  funzioni  affidati  dall'ordinamento
alla Corte dei conti; 
    Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione
dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire  l'espletamento  del
concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti; 
    Sentito il Consiglio di Presidenza e visto  il  parere  formulato
con deliberazione del 4 e 5 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami,  a  18  posti  di
referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti  alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma  di
laurea in giurisprudenza, anche del  diploma  di  laurea  in  scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro  titolo  di
studio   equipollente   ed   equiparato   ai   sensi   del    decreto
interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63,  LM  77,
LM 82). 
    2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare  sino  a
35 il numero dei  posti  messi  a  concorso  ove,  nelle  more  della
conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo  decreto
autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le  condizioni  di
cui  al  precedente  periodo,  i   posti   riservati   ai   candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in  possesso,  oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza,  anche  del  diploma  di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di  studio  equipollente  ed  equiparato  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM  63,
LM 77, LM 82) sono pari a dieci unita'. 
    3. I posti  riservati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  qualora  non
utilizzati, sono conferiti agli idonei. 
    4.  L'assunzione  in  servizio  dei  vincitori  del  concorso  e'
effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma  523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    5. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
Sezioni  e  alle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in  Roma  e  devono  permanere,  per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione. 
                               Art. 2 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
    a) i magistrati ordinari  nominati  a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato diciotto mesi  di  tirocinio  conseguendo
una valutazione positiva di idoneita'; 
    b) gli avvocati dello Stato e  i  procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
    c)  i  magistrati  militari   di   tribunale   e   i   magistrati
amministrativi; 
    d) gli avvocati  iscritti  nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
    e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
il personale docente di  ruolo  delle  Universita'  e  i  ricercatori
confermati di materie giuridiche,  i  dipendenti  dei  due  rami  del
Parlamento  e  del  Segretariato  generale  della  Presidenza   della
Repubblica, i funzionari degli organismi  comunitari.  In  ogni  caso
deve trattarsi di  soggetti  assunti  attraverso  concorsi  pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al  termine  di  un
corso universitario di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni  funzionali  per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma  di  laurea
con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  anche  complessiva   nella
qualifica o posizione funzionale. 
    2.  Le  anzianita'  di  cui  al  comma  1  sono  valutate   anche
cumulativamente, prendendo come  requisito  temporale  minimo  quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato. 
                               Art. 3 
 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del  Presidente  della  Corte  dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 4 
 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami; nel caso  in  cui  la
scadenza coincida con  un  giorno  festivo,  il  termine  si  intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
i candidati devono essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato  e
devono    registrarsi    al    Portale    concorsi     all'indirizzo:
https://concorsionline.corteconti.it  e  seguire  la  procedura   ivi
indicata. 
    3. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    4. La documentazione di cui all'art.  6,  comma  4,  deve  essere
allegata, in formato digitale, secondo le  modalita'  illustrate  sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non  disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali  cartacei,  entro  l'ulteriore  termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,
all'indirizzo: Corte dei  conti -  Segretariato  generale -  Servizio
accessi, mobilita' e dotazioni  organiche -  Via  Antonio  Baiamonti,
25 -  00195  Roma.  Si  considera  prodotta   in   tempo   utile   la
documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro lo stesso termine.  La  medesima  documentazione  puo'  essere,
altresi', presentata a mano al Segretariato generale della Corte  dei
conti, nello stesso termine, dal lunedi' al venerdi' dalle ore  10.00
alle ore 12.00;  dell'avvenuta  consegna  a  mano  verra'  rilasciata
ricevuta. 
    5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 
    6. L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. 
                               Art. 5 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 
    a) cognome e nome; 
    b) data e luogo di nascita; 
    c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
    e) le eventuali condanne penali riportate  (anche  se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
    f) indicazione specifica della categoria di appartenenza  per  la
quale si chiede l'ammissione al concorso. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare  la  data  in  cui  e'  stato
superato  il  periodo  di  tirocinio  con  valutazione  positiva   di
idoneita'. L'ammissione al concorso non  e'  preclusa  dalla  mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data  di  presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio  del  requisito  per  i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 
    3. I candidati in possesso, oltre che del diploma  di  laurea  in
giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art.  1
del presente  bando,  devono  dichiarare  di  voler  usufruire  della
riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2. 
    4. I candidati  devono  specificare  in  quale  lingua  intendono
sostenere  la  prova   orale   obbligatoria   e   l'eventuale   prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma. 
    5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in  caso  di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. 
                               Art. 6 
 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono,  altresi',
dichiarare il titolo di studio  posseduto,  l'Universita'  presso  la
quale e' stato conseguito, l'anno  del  conseguimento,  la  votazione
riportata nell'esame finale di laurea,  nonche'  la  media  dei  voti
degli esami. 
    2. I candidati appartenenti alle categorie di  cui  alle  lettere
a), b), c) ed e) dell'art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta
e  l'anzianita'  nella  qualifica,  con  riferimento   ai   requisiti
richiesti dal medesimo art. 2. 
    3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art.  2  devono  dichiarare  la  data  di  iscrizione   all'albo
professionale degli avvocati. 
    4. Nella fase di compilazione della  domanda  il  candidato  deve
fornire l'elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano  in  regola
con le  norme  contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.  633  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  indicazione  degli
estremi identificativi e  del  numero  di  pagine  di  ciascuna.  Gli
originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in  un
numero non superiore a cinque, con le modalita' di  cui  all'art.  4,
comma 4, del presente bando. 
    5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9,  e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale  di
cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione si riserva la facolta'  di
procedere ad idonei controlli sulla veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato. 
    6. Alla domanda devono essere allegati: a pena di esclusione  dal
concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di  cui  all'art.
4, comma 2: 
    1. Copia della  ricevuta  di  versamento  di  euro  15,00,  quale
contributo   per   le   spese    relative    all'organizzazione    ed
all'espletamento del concorso, da  effettuarsi  sul  C/C  postale  n.
48575005, intestato alla Tesoreria  Centrale  dello  Stato -  Entrate
eventuali della Corte dei conti. 
    2. Copia di un documento di identita' del candidato in  corso  di
validita'. 
                               Art. 7 
 
 
    1.  Nei  confronti  dei  concorrenti  utilmente  collocati  nella
graduatoria,  l'Amministrazione  acquisisce   d'ufficio,   ai   sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni  oggetto  delle  dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati  e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e  6  del  bando  in  possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati  sono  tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per  il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
                               Art. 8 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera  a),
del regolamento per la carriera e la disciplina del  personale  della
Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12  ottobre  1933,  n.
1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961,  n.
1345.  Con  il  medesimo  decreto  possono  essere  nominati   membri
supplenti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
Commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle Universita'. 
                               Art. 9 
 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il  prospetto  relativo  alle  categorie   di   titoli   ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il  candidato
che non abbia ottenuto almeno  venticinque  punti  nella  valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti,  per
la valutazione del complesso dei titoli, per  un  massimo  totale  di
cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi  tra
le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente: 
    1 ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: punti 20; 
    2 ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4; 
    3 ª ctg - Titoli di cultura: punti 21; 
    4 ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5. 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'art. 6 del bando e  inseriti  in  domanda.  I  titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art.  4,
comma 2. 
    4.  La  Commissione,  previa   determinazione   degli   ulteriori
necessari criteri di massima, procede  preliminarmente,  per  ciascun
candidato,  all'esame  dei  titoli,  esclusivamente   ai   fini   del
conseguimento del punteggio  minimo  di  venticinque  punti  e  della
conseguente ammissione alle prove scritte. 
    5. La valutazione completa dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
inerenti  alle  prove  scritte,  prima  della  apertura  delle  buste
contenenti gli elaborati stessi. 
                               Art. 10 
 
 
    1. L'esame consta,  secondo  il  programma  annesso  al  presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie
speciale - del 10 marzo 2015 e sul portale di cui all'art.  4,  comma
2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e  della  sede  in  cui
avranno luogo le prove scritte. 
    3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno  venticinque  punti  nella  valutazione  dei  titoli
operata dalla Commissione esaminatrice, sono  tenuti  a  presentarsi,
nei giorni e nell'ora indicati con le modalita'  di  cui  al  secondo
comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le
prove scritte. 
    4. Durante le prove scritte e' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione  di  codici,  leggi  ed  altri  atti  normativi,  in
edizione senza note o richiami dottrinali  e  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che  desiderino  consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00
del  giorno  precedente  l'inizio  delle  prove,  curando  che  sulla
copertina di ciascun testo  sia  presente,  in  maniera  da  lasciare
visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi
- collocati in contenitori o  borse  al  fine  di  evitare  possibili
smarrimenti - devono essere accompagnati  da  un  elenco,  contenente
anche le generalita' del candidato. 
    6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
    7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti  gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la   relativa   comunicazione,   all'indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  di  cui  all'art.   4,   collima   2,   con
l'indicazione del voto riportato in  ciascuna  delle  prove  scritte,
almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la  prova
orale. 
                               Art. 11 
 
 
    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.  I
candidati  devono  conseguire   un   punteggio   non   inferiore   ai
trentacinque punti. 
    4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a  due  punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 
    5. Il risultato definitivo in base al quale  viene  formulata  la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella  valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte,  dei
punti ottenuti nella prova orale  e  del  punteggio  attribuito  alla
prova orale facoltativa di lingua. 
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti. 
    7. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2. 
                               Art. 12 
 
 
    1. La  graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  e  quella  dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva  dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte. 
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie
speciale «Concorsi  ed  esami».  La  graduatoria  e'  pubblicata  sul
portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    3. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e' ammesso,  per  questioni  di  preferenza,  cosi'  come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al  Presidente  della  Corte  dei  conti,  il  quale  decide,  previa
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza,   con   provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
                               Art. 13 
 
 
    1. I vincitori sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  della  Corte  dei
conti. 
    2. I vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede,  hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso,  fra
i  posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio   di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5. 
    3. Coloro che al momento  della  nomina  risultino  residenti  da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o  piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della regione Lazio,
possono  esercitare  la  precedenza   nell'assegnazione   in   deroga
all'ordine di graduatoria, purche'  dichiarino  la  disponibilita'  a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
5  anni.  La  precedenza  si  esercita  quando  nella  Regione   sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede. 
                               Art. 14 
 
 
    1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art.  4,  comma  2,
nonche' internet: 
    www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi. 
    2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei  conti  il  provvedimento   di   indizione   del   concorso,   il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le informazioni oggetto di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    3.  Per  qualsiasi   chiarimento   in   ordine   alla   procedura
concorsuale,  i  candidati   possono   prendere   contatto   con   il
Segretariato Generale  -  Servizio  accessi,  mobilita'  e  dotazioni
organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle  ore  12,00
(tel. 06/38762104; 06/38763049). 
                               Art. 15 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso
la  Corte  dei  conti -  Segretariato  generale -  Servizio  accessi,
mobilita' e dotazioni organiche, per le  finalita'  di  gestione  del
concorso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra  i  quali  figura  quello  di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonche'  di  alcuni  diritti
complementari, tra cui il diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' del diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi illegittimi. 
                               Art. 16 
 
 
    1. Il presente decreto  e'  comunicato  alla  Direzione  generale
programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 16 dicembre 2014 
 
                                             Il Presidente: Squitieri 
 
                                                             Allegato 
 
                         Programma di esame 
 
    Prove scritte: 
    1) diritto civile  e  diritto  commerciale,  con  riferimenti  al
diritto processuale civile; 
    2) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
    3)  contabilita'  pubblica,  scienza  delle  finanze  e   diritto
finanziario; 
    4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. 
    Prova orale: 
    l'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle
seguenti: 
    a. diritto internazionale e diritto dell'Unione europea; 
    b. diritto regionale e degli enti locali; 
    c. diritto tributario e diritto pubblico dell'economia; 
    d. diritto penale e diritto processuale penale; 
    e. politica economica; 
    f. controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; 
    g. statistica economica; 
    h. lingua straniera scelta tra le  seguenti:  inglese,  francese,
tedesco, spagnolo. 
    Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui  al  punto  h)
diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico