Concorso per 45 referendari t.a.r. (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 45 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 13-01-2015 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso (Scad. 14 marzo 2015) Concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-01-2015 |
Data Scadenza bando | 14-03-2015 |
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Concorso (Scad. 14 marzo 2015)
Concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme esecuzione del citato testo unico; Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 e la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125, recante integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli artt. 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27; Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; Visto la legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto l'art. 37, comma 11-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi spettanti alla giustizia amministrativa, di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto l'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, in particolare l'art. 7; Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, adottata nella seduta del 21 novembre 2014; Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita', ed i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata; 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 4) il personale docente di ruolo delle universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche cumulativamente. prendendo come requisito temporale minimo quello piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 2 Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A), potranno essere consegnate, in plico chiuso ed indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretario Generale, U.S.R.I. - Servizio Personale delle Magistrature, Concorso a 45 posti di referendario. di TAR -Via dell'Impresa, n. 89 - 00187 Roma, all'Ufficio Accettazione Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite al suddetto indirizzo, entro il termine di cui al precedente comma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 3 Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione, pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso e relativa decorrenza giuridica; 9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso, ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; 11) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; 12) il recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso. I candidati appartenenti alla categoria di cui al primo capoverso del numero 1) dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da ritenersi rilasciate. ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4 I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
Art. 5 Ai fini della valutazione di cui all'art. 8 del presente bando, alla domanda devono essere allegati: 1) un curriculum, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata; 2) il certificato rilasciato dalla competente universita' attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1) 2) 3) 4) e 5); 4) tutti i titoli utili che, per motivi organizzativi, dovranno essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione, anche se gia' prodotti in allegato a domande di partecipazione a precedenti concorsi per referendario di T.A.R. Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso. I titoli posseduti dal candidato possono essere prodotti in carta semplice, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso di altri titoli anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata nell'art. 1, n. 7) del presente bando. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.
Art. 7 La Commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche. Per le prove facoltative di lingua straniera la Commissione verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.
Art. 8 La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 5. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Non puo' partecipare alle successive prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 9 Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.
Art. 10 Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 12 giugno 2015. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni di esame muniti di valido documento d'identita' personale.
Art. 11 I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Via della Mercede, n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Via della Mercede, n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 2) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Art. 12 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1 del presente decreto, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Via della Mercede, n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati e la data dell'iscrizione stessa, nonche' l'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a suo carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto); 2) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 3) eventuali servizi di leva; 4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 5) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 6) la cittadinanza italiana; 7) il godimento dei diritti politici; 8) estratto dell'atto di nascita. Per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto devono altresi' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.
Art. 13 La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 14 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.
Art. 15 Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel segretario della Commissione esaminatrice.
Art. 16 Le notizie relative al concorso saranno pubblicate dal Servizio per il personale delle magistrature sul sito internet: www.governo.it/presidenza/usri/magistrature/
Art. 17 Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2014 p. il Presidente del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato Delrio