Concorso per 1 consulente del lavoro (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso-Abilitazione
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso-Abilitazione |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 23-01-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI Concorso (Scad. 15 luglio 2015) Indizione per l'anno 2015 della sessione degli e ... |
Ente: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-01-2015 |
Data Scadenza bando | 15-07-2015 |
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Concorso (Scad. 15 luglio 2015)
Indizione per l'anno 2015 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a seguito della Conferenza dei servizi indetta per il giorno 18 dicembre 2014 - ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 - ai fini dell'approvazione del presente decreto direttoriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Visto il decreto del segretario generale del 13 gennaio 2015 con cui, a decorrere dalla sessione 2015, viene delegato ai direttori delle direzioni interregionali del lavoro di Milano, Roma, Venezia e Napoli e alle direzioni territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trieste, il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e le relative procedure necessarie per lo svolgimento degli esami; Decreta: Art. 1 E' indetta per l'anno 2015 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso le direzioni del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonche' presso la regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, e le province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro, e Trento - Servizio lavoro.
Art. 2 L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla commissione. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 1) diritto del lavoro; 2) legislazione sociale; 3) diritto tributario; 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.
Art. 3 Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni: diritto del lavoro e legislazione sociale: 2 settembre 2015; prova teorico-pratica di diritto tributario: 3 settembre 2015. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, sezione «avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli esami stessi. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 4 Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 luglio 2015 alle direzioni del lavoro territorialmente competenti, nonche' presso la regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative e le province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro, e Trento - Servizio lavoro. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata; d) di essere cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), decreto legislativo n. 251/2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2 della legge n. 12/1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal MIUR - Consiglio universitario nazionale (CUN): A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: classe L-14: scienze dei servizi giuridici; classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale; classe L-33: scienze economiche; classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. Laurea magistrale appartenente a: classe LM-56: scienze dell'economia; classe LM-62: scienze della politica; classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; classe LM-77: scienze economico-aziendali; classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; C) i titoli equipollenti ex D.I. 9 luglio 2009 ed equiparati ex D.I. 11 novembre 2011 (ai sensi del citato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012), nonche' le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540; D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di studio da parte dell'organo competente (CUN) cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540, otterranno il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013; E) i candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi dell'art. 12 legge n. 29/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009; 3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente n. 2), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato; b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 237/1997 (codice tributo 729 T). Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale a cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e art. 489 c.p). I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra' essere tempestivamente rappresentata alla commissione.
Art. 6 Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7 Ciascun dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero dei componenti l'intera commissione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Art. 8 Con successivi decreti dei direttori delle direzioni del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici.
Art. 9 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2015 Il direttore generale: Onelli