Concorso per 600 allievi corsi (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 600
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 13-02-2015
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso (Scad. 16 marzo 2015) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-02-2015
Data Scadenza bando 16-03-2015
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso (Scad. 16 marzo 2015)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  Norme  a  favore
delle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
    Visto, in particolare, l'art. 4, della citata legge  n.  407  del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 3,  del  decreto-legge  4
febbraio 2003, n. 13, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2
aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio
a  favore  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e
dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998; 
    Visto, altresi', l'art. 5, della citata legge n.  407  del  1998,
secondo cui con uno o piu'  regolamenti  sono  dettate  le  norme  di
attuazione della medesima legge; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato
art. 5, della legge  n.  407  del  1998,  nell'ambito  del  quale  e'
individuato il numero e l'importo delle borse di studio da  assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58  del  2009,  secondo  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede   a   bandire   i   concorsi   per
l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare e in particolare l'art. 1837, comma 1,  che
dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano  applicazione  le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della  legge  23
novembre 1998, n. 407,  e  l'art.  1904,  secondo  cui  al  personale
militare  spettano  le  provvidenze  in  favore  delle  vittime   del
terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle  seguenti
disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20  ottobre
1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3  agosto
2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito  con  legge   7   agosto   2012,   n.   135,   concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2014,  n.  191,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2015  e  Bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017  ed  in  particolare  l'art.  7
recante  stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative; 
    Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  29
dicembre 2014 - inerente la Ripartizione in capitoli delle Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e in particolare
la tabella 7 in cui e' indicata la consistenza pari ad €  500.623,00,
per l'anno 2015, del capitolo 1498 «Borse di  studio  riservate  alle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  agli
orfani e ai figli»; 
    Preso atto della  insufficienza  delle  risorse  disponibili  sul
pertinente  capitolo  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'universita' per l'anno
2015, pari ad € 500.623,00, per la copertura delle  borse  di  studio
secondo il numero e gli  importi  previsti  dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 
    Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il
numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va interpretato
alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai  sensi
del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di  adeguata  copertura
finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello  stanziamento
sul pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione  della  ricerca  e  dell'universita'   determina   la
necessita' di ridurre  proporzionalmente  l'importo  delle  borse  di
studio,  lasciando  invariato  il  numero  di  quelle  da   assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
    Considerato  che  l'insufficiente   stanziamento   previsto   per
l'esercizio  finanziario  2015  sul  capitolo  1498  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca determina la necessita' di riduzione delle borse di studio in
rapporto alle risorse finanziarie disponibili; 
    Considerata  l'opportunita',  alla  luce  del  succitato   parere
espresso dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e  legislativi
della Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione  di  un
bando che tenga conto della riduzione  dell'importo  delle  borse  di
studio in proporzione  alla  riduzione  dello  stanziamento  previsto
dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di  studio  da
assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, in  quanto  in  tal  modo  non  si  determinano
disuguaglianze tra i beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge  23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere  e
dei loro superstiti di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, e successive modificazioni,  riservato  agli  studenti  della
scuola primaria e secondaria di primo grado e  scuola  secondaria  di
secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2013/2014 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 209 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 417 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al  comma  2,
lettere a) e  b)  possono  essere  proporzionalmente  aumentati,  nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o  di
idonei all'esito delle graduatorie di cui  all'art.  4  del  presente
bando,  risultino   disponibilita'   ulteriori,   nell'ambito   dello
stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. 
                               Art. 2 
 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) abbiano conseguito la promozione  alla  classe  superiore  o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado  o  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento. 
      b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
                               Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  Dipartimento
per  il  Coordinamento  Amministrativo  Ufficio  Accettazione/Palazzo
Chigi, via dell'Impresa n. 91 - 00187 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno scolastico  2013/2014,  devono  essere  presentate  ospedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale;  la  data  di  presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di
partenza. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore  o
incapace, dall'esercente la potesta' di genitori o dal  tutore -  con
allegata fotocopia di un  valido  documento  di  identita',  dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
per il quale viene inoltrata  domanda  ed  ogni  dato  utile  per  la
valutazione del merito scolastico nell'anno  di  riferimento  -  voti
riportati  ed  eventuale  titolo  di  studio   conseguito   nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede  indirizzo  ed  eventuale
recapito telefonico dell'Istituto scolastico; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183  e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
      dichiarazione sostitutiva  semplificata  del  richiedente  -  a
norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello  conforme
al modello allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto
del nucleo  familiare  risultante  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente
all'anno di presentazione della domanda,  o  dall'ultimo  certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti  previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie  del
nucleo familiare medesimo. In alternativa dichiarare il reddito  ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente). 
                               Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009,  n.
58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo
i punteggi secondo i seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di  parita'
risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia  le  graduatorie,  entro  90  giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  Generale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di  scadenza  del  termine  ultimo  di  presentazione  della  domanda
prevista dal presente bando. 
      Roma, 20 gennaio 2015 
 
                                    Il Segretario generale: Bonaretti