Concorso per 1 albo speciale per il patrocinio davanti la corte di cassazione (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Concorso-Abilitazione
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso-Abilitazione |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 03-03-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 9 aprile 2015) Bando di esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori - sessione 2015 ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 03-03-2015 |
Data Scadenza bando | 09-04-2015 |
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Concorso (Scad. 9 aprile 2015)
Bando di esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori - sessione 2015
IL DIRETTORE GENERALE Visti il regio-decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, l'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e l'art. 1, co. 601, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; Decreta: Art. 1 1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2015.
Art. 2 1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27; B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. 2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione. 3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame. 4. Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. 5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone", sita in Via di Brava n. 99 - Roma, nei giorni indicati nel successivo art. 8, comma 1, del presente bando.
Art. 3 1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70, 00186 Roma, entro il termine del 9 aprile 2015. 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a la data dell'ufficio postale accettante. 3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti: A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed alle Corti d'Appello; B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di un avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale: a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione; b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso. Tale certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine forense. C) ricevuta della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l'iscrizione agli esami, da versarsi direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato; D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalita' alternative: bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT67Z0760114500001020171755 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2015 - capo XI cap. 2413 art. 15"; bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale "Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2015 - capo XI cap. 2413 art. 15"; versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato. 4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.
Art. 4 1. Le prove dell'esame sono scritte e orali. 2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. 3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma. 4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi e' fatta dal Presidente della commissione. 5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore. 6. E', inoltre, facolta' della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilita' di procurarsi.
Art. 5 1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale. 2. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come rinuncia all'esame.
Art. 6 1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema. 3. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.
Art. 7 1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 2. Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneita'.
Art. 8 1. Le prove scritte si terranno in Roma, presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone", sita in Via di Brava n. 99, alle ore 9.00 di ciascuno dei seguenti giorni: 8 giugno 2015 ricorso in materia civile; 10 giugno 2015 ricorso in materia penale; 12 giugno 2015 ricorso in materia amministrativa. 2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della Giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente art. 5. 3. Si osservano le norme stabilite dagli art. 19, 20, 21, 22, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.
Art. 9 1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104.
Art. 10 1. Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la Commissione esaminatrice. Roma, 23 febbraio 2015 Il direttore generale: Mancinetti