Concorso per 141 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 141 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 10-03-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 9 aprile 2015) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Maresciall ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 10-03-2015 |
Data Scadenza bando | 09-04-2015 |
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Concorso (Scad. 9 aprile 2015)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 72 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare
IL DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 2, comma 9; Visti i Decreti Ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti "Modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare" e successive modifiche; Visto il Decreto del Ministro della Difesa 13 marzo 1998, concernente "Modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare" e successive modifiche; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; Visto il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il Personale Militare; Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il foglio n. MD SSMD 0096929 del 6 agosto 2014 e successivi aggiornamenti, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2015 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2015-2017; Visto il foglio n. MD E0012000 0857975 del 21 maggio 2014 e successive integrazioni del 10 febbraio 2015, dello Stato Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di programmazione per il reclutamento del personale militare dell'Esercito per l'anno 2015; Visto il foglio n. MD MSTAT 0080436 del 18 dicembre 2014 dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare per il 2015; Visto il foglio n. MD ARM001 0007133 28 gennaio 2015 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare per il 2015; Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015); Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 191, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli articoli 625, comma 1, del citato Decreto Legislativo 66/2010, rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico"; Considerato, inoltre, che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato Decreto Legislativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Tenuto conto che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli articoli 634, 682, 760 e 1047 del citato Decreto Legislativo 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 -registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze Armate: a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) per Allievi Marescialli dell'Esercito; b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto; c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 4. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2010, n. 66), nei termini di cui al successivo art. 18, comma 5. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito https://www.persomil.difesa.it/ che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione generale per il Personale Militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2014 - 2015 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; c) godere dei diritti civili e politici; d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate. Tale idoneita' sara' verificata nell'ambito degli accertamenti sanitario e attitudinale e delle prove di efficienza fisica; f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze Armate; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) non essere sottoposti a misure di prevenzione; l) aver tenuto condotta incensurabile; m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito dell'accertamento sanitario; o) avere la statura: 1) se candidati di sesso maschile, non inferiore a m. 1,65 e, per i soli candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95; 2) se candidati di sesso femminile, non inferiore a m. 1,61 e, per i soli candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95. 2. Gli appartenenti ai ruoli dei Sergenti e dei Volontari in Servizio Permanente e i Volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1 devono: a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di eta'; b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; c) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet https://www.persomil.sgd.difesa.it/. 2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- e' possibile presentare le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale-) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. 3. Durante la compilazione della domanda, i concorrenti possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda parzialmente compilata. I concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni devono compilare on-line, contestualmente alla domanda, l'atto di assenso, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il giorno della prima prova concorsuale unitamente alla copia di un documento d'identita' dei sottoscrittori in corso di validita'. L'Amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati. 4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa. 5. Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 8. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5. 10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 12. La Direzione generale per il Personale Militare si riserva la facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.sgd.difesa.it. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso possono essere formulate utilizzando esclusivamente il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, secondo le modalita' nello stesso indicate e trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 3. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Adempimenti degli Enti/Reparti militari 1. Il sistema provvedera' a informare i Comandi/Reparti/Enti d'appartenenza per i concorrenti militari in servizio nonche' i competenti Centri Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del Comando Scuole / 3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono: a) per il personale in servizio: 1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare agli indirizzi di posta elettronica r1d1s4@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande; 2) compilare, per i soli militari in servizio nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), a cura delle competenti autorita' gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della compilazione: "partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) per Allievi Marescialli dell'Esercito"; 3) compilare, per ogni militare partecipante al/ai concorso/i, la scheda di sintesi il cui modello e' rinvenibile tra gli Allegati al bando avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni). Per i candidati che prima di essere incorporati per l'attuale servizio hanno ultimato una ferma volontaria e, successivamente, sono stati posti in congedo, dovra' essere inserito il giudizio riportato sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma; 4) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 11, 12 e 13 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per il Personale Militare, la rispettiva scheda di sintesi all'indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it) utilizzando la lettera di trasmissione il cui modello e' rinvenibile tra gli Allegati al bando. Una stampa di entrambi i documenti contenente gli estremi della trasmissione (numero di protocollo, data di trasmissione e firma digitale), dovra' essere affidata, in plico chiuso sigillato, al militare convocato presso i Centri di Selezione per i concorsi di cui all'art. 1 comma 1, lettere a) e b) e presso la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per il concorso di cui alla lettera c) del predetto articolo, che avra' cura di consegnarla al personale preposto; 5) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 6) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.). b) per il personale in congedo: 1) predisporre un unico file in formato PDF contenente la documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni); 2) predisporre la documentazione matricolare riferita a tutti i periodi di servizio svolti aggiornata alla data di congedo; 3) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 11, 12 e 13 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per il Personale Militare, la suddetta documentazione agli indirizzi di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it) e r1d1s4@persomil.difesa.it, con lettera di trasmissione redatta secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, nei termini che saranno indicati.
Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali; b) prova di efficienza fisica; c) accertamento sanitario; d) verifica attitudinale; e) valutazione dei titoli di merito. 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e intellettive; b) accertamento sanitario; c) accertamento attitudinale; d) prove di efficienza fisica; e) valutazione dei titoli di merito. 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova di preselezione; b) accertamento sanitario; c) accertamento attitudinale; d) prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e intellettive; e) valutazione dei titoli di merito. 4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rinvenibili negli Allegati e quelle indicate nelle Appendici al bando. 5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, per contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e nelle Appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 2. Non si procedera' a riconvocazione per sostenere la prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e intellettive di cui al precedente comma 3, lettera d). 6. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche' eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso -che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sara' reso disponibile anche nel sito https://www.persomil.difesa.it/. Mediante avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste dalla specifica normativa di settore. 10. I candidati incorporati in qualita' di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati. 11. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo. 12. Il Ministero della Difesa provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.
Art. 8 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera a): 1. Commissione esaminatrice; 2. Sottocommissione tecnica per la prova di efficienza fisica; 3. Sottocommissione medica per l'accertamento sanitario; 4. Sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1. Commissione esaminatrice; 2. Commissione per l'accertamento sanitario; 3. Commissione per l'accertamento attitudinale; 4. Commissione per le prove di efficienza fisica; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1. Commissione esaminatrice; 2. Commissione per l'accertamento sanitario; 3. Commissione per l'accertamento attitudinale.
Art. 9 Prova scritta di preselezione 1. La prova scritta di preselezione e' prevista per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 7, comma 6, esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero copia della stessa. 2. La prova si svolgera', a cura della competente commissione, con le modalita' e sui programmi di cui all'Appendice al bando relativa all'Aeronautica Militare. 3. Al termine di tutte le sessioni di prova, sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti, la Commissione esaminatrice provvedera' a formare la graduatoria utile al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alla suddetta Appendice.
Art. 10 Prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e intellettive 1. La prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e' prevista solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). 2. La prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e intellettive e' prevista per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c). 3. Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, ovvero, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1 lettera c), tutti i candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario consultabile nell'area pubblica del portale, e nei siti www.difesa.it/concorsi https://www.esercito.difesa.it/, https://www.marina.difesa.it/, e www.aeronautica.difesa.it e https://www.persomil.sgd.difesa.it/, esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero copia della stessa. La prova si svolgera', a cura della competente commissione, con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 4. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta le commissioni competenti provvederanno: a) per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), a formare le graduatorie utili per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive Appendici al bando. b) per il concorso di cui al predetto art. 1, comma 1, lettera c), a formare l'elenco finale degli idonei ai fini della valutazione dei titoli di merito. 5. Il punteggio riportato nelle prove di cui ai precedenti commi 1 e 2 sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali del concorso.
Art. 11 Accertamento sanitario 1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quale Maresciallo in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza Armata prescelta. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l'accertamento sanitario avra' luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento sanitario, la documentazione da portare al seguito -in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge- all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche l'attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge- della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti al previsto l'accertamento sanitario, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Tale termine non potra' superare: a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1^ visita; b) Marina: 30 giorni dalla data della 1^ visita; c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1^ visita e comunque non oltre i dieci giorni antecedenti la prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e intellettive. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento sanitario saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' all'accertamento sanitario e/o prove di efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione generale per il Personale Militare procedera' a convocare gli stessi in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale, entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata Direzione generale che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei la Commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.
Art. 12 Accertamento attitudinale 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno sottoposti all'accertamento attitudinale, a cura delle competenti commissioni. Le modalita' di espletamento dell'accertamento, la documentazione da portare al seguito -in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge- all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono indicati nelle Appendici al bando. 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze Armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle Appendici al bando. 3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) l'espletamento dell'accertamento attitudinale e' previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica e all'atto della convocazione all'accertamento sanitario. 4. Al termine dell'accertamento attitudinale, la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
Art. 13 Prove di efficienza fisica 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, alle prove di efficienza fisica. 2. L'idoneita' fisica dei candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito dell'accertamento attitudinale. 3. Le prove di efficienza fisica potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle Appendici al bando. 5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive Appendici del bando. 6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario o il suo sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla Commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di efficienza fisica da parte di concorrenti che le abbiano portate comunque a compimento, anche se con esito negativo. 7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, otterranno dalla Commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 8. L'esito delle prove di efficienza fisica sara' comunicato seduta stante.
Art. 14 Titoli di merito 1. La Commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati giudicati idonei in tutte le precedenti fasi concorsuali, i titoli di merito secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando.
Art. 15 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive Commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o interdirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa e di cio' sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti saranno pubblicati nel portale della Difesa e nel sito https://www.persomil.sgd.difesa.it/.
Art. 16 Documentazione amministrativa 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da parte della Direzione generale per il Personale Militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5, consultabile anche nel sito https://www.persomil.difesa.it/, e dovranno presentare la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti: 1) il godimento dei diritti civili e politici; 2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica. I medesimi candidati saranno, inoltre, sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero e, pertanto, dovranno presentare: a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente Ente incaricato dalla Direzione generale per il Personale Militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2015-2016 presso le Universita'. I predetti Allievi non potranno far valere gli esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo. 4. Terminate le fasi concorsuali, i Comandi delle Scuole Militari dovranno inviare alla Direzione generale per il Personale Militare gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualita' di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione.
Art. 18 Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 1. La Direzione generale per il Personale Militare, subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e presso la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita lettera inserita tra le comunicazioni nell'area privata del portale della difesa. 2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione generale per il Personale Militare nella suddetta comunicazione. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli interessati alla predetta Direzione generale entro le 24 ore successive alla data di convocazione secondo le modalita' stabilite al precedente art. 5. La Direzione generale si riserva la facolta', a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 5. 3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati "inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu' requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente Commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi Marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara' sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del citato art. 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Al termine dell'impedimento l'interessata sara' convocata al primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso. 4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'art. 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 5. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche previste dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 6. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 7. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso e assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di Allievo sono computati nella ferma o rafferma. Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.
Art. 19 Esclusioni 1. La Direzione generale per il Personale Militare puo', con provvedimento del Direttore Generale o autorita' da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di formazione.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, agli Enti previdenziali. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile dei dati personali, ognuno per la parte di propria competenza: a) i Comandanti degli Istituti/Centri di Selezione delegati dalla Direzione generale per il Personale Militare; b) i Presidenti delle Commissioni di concorso; c) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione generale per il Personale Militare. Il presente Decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 marzo 2015 Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta