Concorso per 141 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 141
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 10-03-2015
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 9 aprile 2015) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Maresciall ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-03-2015
Data Scadenza bando 09-04-2015
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 9 aprile 2015)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 18° corso biennale (2015 - 2017) di 141 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 72 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 2, comma 9; 
    Visti i Decreti Ministeriali del  5  novembre  1997,  concernenti
"Modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento  degli
Allievi Marescialli  dell'Esercito  e  dell'Aeronautica  Militare"  e
successive modifiche; 
    Visto il  Decreto  del  Ministro  della  Difesa  13  marzo  1998,
concernente  "Modalita'  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  per  il
reclutamento degli  Allievi  Marescialli  della  Marina  Militare"  e
successive modifiche; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti"; 
    Visto il Decreto Legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto  Legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art.  2186  che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto il Decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione generale per il Personale Militare; 
    Visto  il   Decreto   Ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il foglio n. MD SSMD 0096929 del 6 agosto 2014 e successivi
aggiornamenti, con  il  quale  lo  Stato  Maggiore  della  Difesa  ha
definito il piano delle assunzioni  per  l'anno  2015  dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per  il
triennio 2015-2017; 
    Visto il foglio n. MD E0012000  0857975  del  21  maggio  2014  e
successive integrazioni del 10 febbraio 2015,  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito concernenti  gli  elementi  di  programmazione  per  il
reclutamento del personale militare dell'Esercito per l'anno 2015; 
    Visto il foglio n. MD MSTAT 0080436 del 18  dicembre  2014  dello
Stato Maggiore della Marina  Militare  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento degli  Allievi  Marescialli  della
Marina Militare per il 2015; 
    Visto il foglio n. MD ARM001 0007133 28 gennaio 2015 dello  Stato
Maggiore  dell'Aeronautica  Militare  concernente  gli  elementi   di
programmazione  per  il  reclutamento   degli   Allievi   Marescialli
dell'Aeronautica Militare per il 2015; 
    Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2015); 
    Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 191, recante il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625,  comma  1,  del  citato  Decreto  Legislativo  66/2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco",  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3,  comma
1,  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato, inoltre,  che  la  specialita'  sopra  descritta  si
giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni
svolte dal personale militare, per  il  reclutamento  del  quale,  di
conseguenza,  il  citato  Decreto  Legislativo  66/2010  ha  cura  di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati
all'eta',  all'efficienza  fisica  e  al  profilo  psico-attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Tenuto conto che la pianificazione pluriennale  dei  reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in  carriera  di  cui
agli articoli 634, 682, 760 e 1047  del  citato  Decreto  Legislativo
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51); 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)  Felicio
Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
-registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio
n. 2512- concernente la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale da avviare ai corsi per  Allievi  Marescialli  delle  Forze
Armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
18°  corso  biennale  (2015   -   2017)   per   Allievi   Marescialli
dell'Esercito; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
18° corso biennale (2015 - 2017) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi  Militari  Marittimi  e  il
Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
18°  corso  biennale  (2015   -   2017)   per   Allievi   Marescialli
dell'Aeronautica Militare. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche'  dei  diplomati
delle Scuole militari  e  degli  assistiti  dall'Opera  Nazionale  di
Assistenza per gli Orfani dei  Militari  di  Carriera  dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza  dei  familiari  e  degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale  per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza  per  gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di  cui  agli  articoli
645 e 681 del citato Decreto Legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  in
possesso dei prescritti requisiti. I  posti  riservati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  Allievi  Marescialli  alla  frequenza  dei  corsi  con
riserva  di  accertamento,  anche  successiva   all'ammissione,   dei
requisiti  prescritti   e   subordinatamente   all'autorizzazione   a
effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 
    4. I posti  rimasti  scoperti  nell'ambito  di  ciascun  concorso
possono  essere  devoluti  in  aumento  al  numero  dei   posti   del
corrispondente concorso interno della  rispettiva  Forza  Armata  (ai
sensi dell'art. 2197, comma 2 del Decreto Legislativo 10 marzo  2010,
n. 66), nei termini di cui al successivo art. 18, comma 5. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito  https://www.persomil.difesa.it/  che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In
ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4^  serie
speciale e sul portale dei concorsi secondo  le  modalita'  riportate
nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a  concorso  venga
modificato secondo le previsioni del presente  comma  sara'  altresi'
modificato il numero dei posti  riservati  ai  sensi  del  precedente
comma 2. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della Difesa  di  cui  al  successivo  art.  3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2014 - 2015 un diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito  o  da  conseguire  a  quelli
sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 17° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 26° anno di  eta'.  Coloro  che  hanno  gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio   o   volontario   possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; 
      e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego  negli
incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita'  di
assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate.  Tale
idoneita' sara' verificata nell'ambito degli accertamenti sanitario e
attitudinale e delle prove di efficienza fisica; 
      f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nelle Forze Armate; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
      l) aver tenuto condotta incensurabile; 
      m)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      n) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento sanitario; 
      o) avere la statura: 
        1) se candidati di sesso maschile, non inferiore a m. 1,65 e,
per i soli candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
b), non superiore a m. 1,95; 
        2) se candidati di sesso femminile, non inferiore a  m.  1,61
e, per i soli candidati al concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), non superiore a m. 1,95. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei  Sergenti  e  dei  Volontari  in
Servizio  Permanente  e  i  Volontari  in  ferma  in   servizio   per
partecipare al concorso, oltre a possedere i  requisiti  indicati  al
precedente comma 1 devono: 
      a) non aver superato il giorno di compimento del  28°  anno  di
eta'; 
      b) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      c) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione  al
corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del Direttore Generale per  il  Personale
Militare o di autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet https://www.persomil.sgd.difesa.it/. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 -che consentira' la partecipazione  a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione- e' possibile presentare le domande  di  partecipazione
ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  Direzione
generale per il Personale Militare o da Enti  dalla  stessa  delegati
alla gestione dei concorsi. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata dal concorrente -se minorenne,  deve  essere  intestata  o
utilizzata  da  un  componente  del  nucleo  familiare  esercente  la
potesta'  genitoriale-)  e   gli   estremi   di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del Decreto Legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale,  4^  Serie
Speciale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. 
    3. Durante la compilazione della domanda, i  concorrenti  possono
salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza  della
stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Non sara' possibile effettuare lo scaricamento  (download)  della
domanda parzialmente  compilata.  I  concorrenti  che  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle  domande  sono  minorenni
devono compilare on-line, contestualmente  alla  domanda,  l'atto  di
assenso,  che  deve  essere  stampato,  sottoscritto  da  entrambi  i
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il  giorno
della prima prova concorsuale unitamente alla copia di  un  documento
d'identita'   dei   sottoscrittori    in    corso    di    validita'.
L'Amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati. 
    4.  Terminata  la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere  consegnato
ed esibito,  ove  richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e'  possibile  salvare  in
locale una copia della stessa. 
    5. Dichiarazioni integrative o  modificative  rispetto  a  quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it  e  nel
portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    8. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti per il tramite degli organi competenti  e/o  dipendenti  si
assume  la  responsabilita'  penale  circa  eventuali   dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art.  76  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. I concorrenti, se militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 
    12. La Direzione generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle  banche  dati
contenenti i  quesiti  oggetto  delle  prove  scritte,  calendari  di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale  e  variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle  comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia  della  presenza
di  tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,
inviato  all'indirizzo  fornito  in  fase  di  registrazione,  ovvero
mediante sms.  Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a  tutti  gli
effetti e nei confronti di  tutti  i  candidati.  Tali  comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.sgd.difesa.it. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    Variazioni e/o integrazioni della domanda  di  partecipazione  al
concorso  possono  essere  formulate  utilizzando  esclusivamente  il
modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, secondo  le  modalita'
nello stesso indicate e trasmesse a  mezzo  e-mail  all'indirizzo  di
posta elettronica  istituzionale  persomil@persomil.difesa.it  ovvero
all'indirizzo di posta  certificata  persomil@postacert.difesa.it,  e
per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. I concorrenti che, successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso  un  Reparto/Ente  militare  devono  informare  il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la  partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti  previsti  al
successivo art. 6. 
    3. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far  regolarizzare  le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile  da
parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
               Adempimenti degli Enti/Reparti militari 
 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  Comandi/Reparti/Enti
d'appartenenza per i  concorrenti  militari  in  servizio  nonche'  i
competenti Centri Documentali  (CEDOC),  o  i  Dipartimenti  Militari
Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del  Comando
Scuole / 3^ Regione Aerea ovvero il  Reparto  Personale  del  Comando
della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in
congedo,  tramite  messaggio  all'indirizzo  di   posta   elettronica
istituzionale  (non  PEC)  indicato  dal  concorrente  in   sede   di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della  stessa
da parte del personale alle rispettive dipendenze. 
    2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono: 
      a) per il personale in servizio: 
        1) verificare se il candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lettera b) e  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c).  Se  il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
Comandi  devono  inviare  agli   indirizzi   di   posta   elettronica
r1d1s4@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
rinvenibile tra  gli  Allegati  al  bando,  debitamente  compilato  e
corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di  cui
trattasi, alla Direzione generale per il Personale Militare, entro il
3°  giorno  successivo  a  quello  di   scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande; 
        2) compilare, per i soli militari in  servizio  nell'Esercito
che partecipano al concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  a),  a  cura  delle  competenti  autorita'  gerarchiche,  il
previsto documento  valutativo  chiuso  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicando quale  motivo  della
compilazione: "partecipazione al concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 18°  corso  biennale  (2015  -  2017)  per
Allievi Marescialli dell'Esercito"; 
        3)  compilare,   per   ogni   militare   partecipante   al/ai
concorso/i, la scheda di sintesi il cui modello  e'  rinvenibile  tra
gli Allegati al bando avendo cura  di  riportare,  tra  l'altro,  gli
estremi  della  documentazione  valutativa  in   ordine   cronologico
riferita a tutto  il  periodo  di  servizio  prestato  dal  candidato
antecedentemente alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica
Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato  se
inferiore  a  due  anni).  Per  i  candidati  che  prima  di   essere
incorporati  per  l'attuale  servizio  hanno   ultimato   una   ferma
volontaria e, successivamente, sono stati posti  in  congedo,  dovra'
essere   inserito   il   giudizio   riportato   sull'estratto   della
documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma; 
        4) trasmettere, esclusivamente per i candidati  ammessi  agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 11, 12 e  13  e  i
cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale  per
il Personale Militare, la rispettiva scheda di sintesi  all'indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a
quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it) utilizzando la lettera di
trasmissione il cui modello e' rinvenibile tra gli Allegati al bando.
Una stampa di entrambi  i  documenti  contenente  gli  estremi  della
trasmissione (numero di protocollo,  data  di  trasmissione  e  firma
digitale), dovra' essere affidata,  in  plico  chiuso  sigillato,  al
militare convocato presso i Centri di Selezione per i concorsi di cui
all'art. 1 comma 1, lettere a) e b) e presso  la  Scuola  Marescialli
dell'Aeronautica Militare per il concorso di cui alla lettera c)  del
predetto  articolo,  che  avra'  cura  di  consegnarla  al  personale
preposto; 
        5) informare, in caso  di  trasferimento  del  candidato,  il
nuovo Ente di  destinazione  della  partecipazione  del  militare  al
concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera'  la  competenza  per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
        6) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per  il
Personale Militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
      b) per il personale in congedo: 
        1) predisporre un unico file in  formato  PDF  contenente  la
documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico riferita
a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande (per  i  militari
candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli ultimi due
anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni); 
        2) predisporre la documentazione matricolare riferita a tutti
i periodi di servizio svolti aggiornata alla data di congedo; 
        3) trasmettere, esclusivamente per i candidati  ammessi  agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 11, 12 e  13  e  i
cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale  per
il Personale Militare, la suddetta documentazione agli  indirizzi  di
posta elettronica persomil@persomil.difesa.it (o,  in  alternativa  a
quest'ultimo,             persomil@postacert.difesa.it)             e
r1d1s4@persomil.difesa.it,  con  lettera  di   trasmissione   redatta
secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, nei termini
che saranno indicati. 
                               Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: 
      a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamento sanitario; 
      d) verifica attitudinale; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: 
      a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento sanitario; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: 
      a) prova di preselezione; 
      b) accertamento sanitario; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prova scritta di accertamento  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del Decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487  rinvenibili
negli Allegati e quelle indicate nelle Appendici al bando. 
    5. Saranno ammessi  a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i  soli  concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione  con  riserva,  disciplinati  nelle  Appendici  al  bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    I concorrenti che, regolarmente convocati, non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  l'espletamento  delle  suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e  quindi  esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7. 
    Saranno previste riconvocazioni per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando  ai
quali i concorrenti hanno chiesto  di  partecipare,  per  contestuale
convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per  i  militari,  per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati  -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza -  dovranno  far
pervenire un'istanza di nuova convocazione entro  le  ore  13.00  del
quarto giorno  feriale  (sabato  escluso)  antecedente  a  quello  di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero  in
formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  In
particolare,  in  caso  di  contestuale   svolgimento   delle   prove
dell'esame  di  Stato,  dovranno  allegare  apposita   documentazione
rilasciata dall'Amministrazione scolastica  dalla  quale  risulti  la
convocazione  per  una  prova  del  predetto  esame  di   Stato.   La
riconvocazione, che potra' essere disposta solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove stesse  e  nel  rispetto  delle
specifiche disposizioni di  cui  agli  articoli  successivi  e  nelle
Appendici al  bando,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o  telegramma.  Le  istanze
dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli  indirizzi  di
posta elettronica di cui al  precedente  art.  5,  comma  2.  Non  si
procedera'  a  riconvocazione  per  sostenere  la  prova  scritta  di
accertamento delle  qualita'  culturali  e  intellettive  di  cui  al
precedente comma 3, lettera d). 
    6. I calendari di svolgimento  delle  prove  concorsuali  nonche'
eventuali modifiche delle sedi  di  svolgimento  delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso -che avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti-  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  Tale  avviso
sara' reso disponibile anche nel sito https://www.persomil.difesa.it/.
Mediante avviso inserito  nella  sezione  comunicazioni  del  portale
ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno  altresi'  resi
noti  gli  esiti  delle  prove.  Sara'   anche   possibile   chiedere
informazioni al  riguardo  al  Ministero  della  Difesa  -  Direzione
generale per  il  Personale  Militare  -  Sezione  Relazioni  con  il
Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma -  tel.  06/517051012
(mail: urp@persomil.difesa.it). 
    7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    8. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    9. I  concorrenti  in  servizio  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste
dalla specifica normativa di settore. 
    10.  I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  Reparti/Enti  comunicheranno  alla  Direzione
generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati. 
    11. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    12.  Il  Ministero  della  Difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con  successivi  decreti  dirigenziali  e  interdirigenziali
saranno nominate le seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
        1. Commissione esaminatrice; 
        2.  Sottocommissione  tecnica  per  la  prova  di  efficienza
fisica; 
        3. Sottocommissione medica per l'accertamento sanitario; 
        4. Sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1. Commissione esaminatrice; 
        2. Commissione per l'accertamento sanitario; 
        3. Commissione per l'accertamento attitudinale; 
        4. Commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1. Commissione esaminatrice; 
        2. Commissione per l'accertamento sanitario; 
        3. Commissione per l'accertamento attitudinale. 
                               Art. 9 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
 
    1. La prova scritta di  preselezione  e'  prevista  per  il  solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Coloro  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione,  nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati   nel
calendario  di  cui  al  precedente  art.  7,  comma   6,   esibendo,
all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della  domanda,
rilasciato al  concorrente  medesimo  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 4 del presente bando, ovvero copia della stessa. 
    2. La prova si svolgera', a cura  della  competente  commissione,
con le modalita' e  sui  programmi  di  cui  all'Appendice  al  bando
relativa all'Aeronautica Militare. 
    3. Al termine di tutte le  sessioni  di  prova,  sulla  base  dei
punteggi conseguiti  dai  concorrenti,  la  Commissione  esaminatrice
provvedera'  a  formare  la  graduatoria  utile  al  solo   fine   di
individuare  i  concorrenti  da  ammettere  a  sostenere   le   prove
successive, entro i limiti numerici di cui alla suddetta Appendice. 
                               Art. 10 
 
 
       Prova scritta di accertamento delle qualita' culturali 
e  prova  scritta  di  accertamento  delle   qualita'   culturali   e
                            intellettive 
 
 
    1. La prova scritta di accertamento delle qualita'  culturali  e'
prevista solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). 
    2. La prova scritta di accertamento delle  qualita'  culturali  e
intellettive e' prevista per i concorsi di cui all'art. 1,  comma  1,
lettere b) e c). 
    3. Coloro ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso, ovvero, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1  lettera
c), tutti i candidati risultati idonei all'accertamento  attitudinale
di cui al successivo  art.  12,  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza
attendere alcuna convocazione, nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora
indicati nel calendario consultabile nell'area pubblica del  portale,
e  nei  siti  www.difesa.it/concorsi  https://www.esercito.difesa.it/,
https://www.marina.difesa.it/,    e    www.aeronautica.difesa.it     e
https://www.persomil.sgd.difesa.it/,  esibendo,   all'occorrenza,   il
messaggio di  avvenuta  acquisizione  della  domanda,  rilasciato  al
concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del
presente bando, ovvero copia della stessa. 
    La prova si svolgera', a cura della competente  commissione,  con
le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 
    4. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta le commissioni competenti provvederanno: 
      a) per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b),
a formare le graduatorie  utili  per  individuare  i  concorrenti  da
ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di
cui alle rispettive Appendici al bando. 
      b) per il concorso di cui al predetto art. 1, comma 1,  lettera
c), a formare l'elenco finale degli idonei ai fini della  valutazione
dei titoli di merito. 
    5. Il punteggio riportato nelle prove di cui ai precedenti  commi
1 e 2 sara' utile ai fini della formazione delle  graduatorie  finali
del concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 i concorrenti, previa sottoscrizione della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  Allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   Commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento  dell'idoneita'  psicofisica  al
servizio  militare  incondizionato  quale  Maresciallo  in   servizio
permanente in base alla normativa vigente per  l'accesso  alla  Forza
Armata  prescelta.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti  sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il Decreto Ministeriale  4
giugno 2014, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori
disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando. La facolta'
di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso
di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a)  in  quanto
l'accertamento sanitario avra' luogo contestualmente  alle  prove  di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita'  di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  5,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione  alle  prove  di
efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  sanitario,  la
documentazione da portare al seguito -in originale o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge-  all'atto  della
presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti  cui
saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente  indicati  nelle
Appendici al bando, nelle quali sono altresi' prescritti i  requisiti
fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche'  i
profili sanitari minimi.  A  pena  di  esclusione,  tutti  gli  esami
strumentali e di laboratorio chiesti  ai  candidati  dovranno  essere
effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.  Sara'  cura
del concorrente produrre anche  l'attestazione  -in  originale  o  in
copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge- della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
Commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al  previsto  l'accertamento  sanitario,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1^ visita; 
      b) Marina: 30 giorni dalla data della 1^ visita; 
      c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1^ visita e comunque
non oltre i dieci giorni antecedenti la prova scritta di accertamento
delle qualita' culturali e intellettive. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
sanitario saranno considerati rinunciatari e, pertanto,  esclusi  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente
art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza,  la  commissione  competente  non  procedera'
all'accertamento sanitario  e/o  prove  di  efficienza  fisica  e  si
asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2
del Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza  sia
stato accertato, la Direzione  generale  per  il  Personale  Militare
procedera' a convocare gli stessi in altra data  compatibile  con  il
completamento della procedura concorsuale, entro il  termine  fissato
per la definizione delle graduatorie finali di ammissione  ai  corsi.
Se in occasione della nuova convocazione  il  temporaneo  impedimento
perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale che  escludera'  il  candidato  dal  concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e'  definitivo
e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati  idonei
la Commissione provvedera' a definire il profilo sanitario. 
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1 saranno sottoposti  all'accertamento  attitudinale,  a  cura  delle
competenti    commissioni.    Le    modalita'     di     espletamento
dell'accertamento,  la  documentazione  da  portare  al  seguito  -in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge- all'atto  della  presentazione  ai  rispettivi  Enti  di
Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati  sono
indicati nelle Appendici al bando. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali  nonche'  rispetto  alle  distinte
caratteristiche  di  impiego,  il  possesso  delle  capacita'  e  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
Armate. Tali accertamenti saranno  svolti  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicati nelle Appendici al bando. 
    3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b)  l'espletamento   dell'accertamento   attitudinale   e'   previsto
contestualmente ad altre  prove  concorsuali,  eventuali  istanze  di
riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art.
7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte  all'atto  della
convocazione  alle  prove  di  efficienza  fisica  e  all'atto  della
convocazione all'accertamento sanitario. 
    4. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la  Commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,   un   giudizio
sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso
dalla suddetta Commissione e' definitivo e  sara'  comunicato  seduta
stante. 
                               Art. 13 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere  a),  b)  saranno  sottoposti,  a  cura  delle  competenti
Commissioni, alle prove di efficienza fisica. 
    2. L'idoneita'  fisica  dei  candidati  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito
dell'accertamento attitudinale. 
    3.   Le   prove   di   efficienza   fisica   potranno   prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4. Le modalita' di espletamento delle prove sono  indicate  nelle
Appendici al bando. 
    5. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
Appendici del bando. 
    6.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito il Dirigente del  Servizio  Sanitario  o  il  suo  sostituto,
adottera' le conseguenti determinazioni,  eventualmente  autorizzando
l'effettuazione delle prove  in  altra  data.  Allo  stesso  modo,  i
concorrenti  che  prima  dell'inizio   delle   prove   accusano   una
indisposizione, o che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla  Commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di  ripetizione  delle  prove  di  efficienza  fisica  da  parte   di
concorrenti che le abbiano portate comunque a  compimento,  anche  se
con esito negativo. 
    7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e  6,
otterranno  dalla  Commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione  delle  prove  di   efficienza   fisica,   saranno
convocati, mediante avviso inserito nell'area privata  della  sezione
comunicazioni del portale  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda  di  partecipazione)  o  con
lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica
diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data.  La
data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere  compatibile  con
il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica o,  nel
caso del concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),  con  il
calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1,  comma  7.  Non
saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    8. L'esito delle prove  di  efficienza  fisica  sara'  comunicato
seduta stante. 
                               Art. 14 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati giudicati  idonei
in tutte le precedenti fasi concorsuali, i titoli di  merito  secondo
le modalita' di cui alle Appendici al bando. 
                               Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  rispettive   Commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con  decreti  dirigenziali  o
interdirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste  per  ciascun  concorso  e,  a   parita'   di   merito,   si
applicheranno le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori,  salvo  quanto  disposto   al
precedente art. 1,  comma  5,  i  concorrenti  che  si  collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali  di  merito
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale  della  Difesa  e  di  cio'
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, tali decreti saranno pubblicati nel portale della  Difesa  e
nel sito https://www.persomil.sgd.difesa.it/. 
                               Art. 16 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
riceveranno da  parte  della  Direzione  generale  per  il  Personale
Militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica
del  portale  secondo  quanto  stabilito  al   precedente   art.   5,
consultabile  anche  nel   sito   https://www.persomil.difesa.it/,   e
dovranno presentare la seguente documentazione: 
      a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
Decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
        1) il godimento dei diritti civili e politici; 
        2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il  fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    I  medesimi   candidati   saranno,   inoltre,   sottoposti   alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero  e,  pertanto,
dovranno presentare: 
      a) il certificato vaccinale infantile e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
                               Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  Personale
Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti con  il  provvedimento  emanato  sulla  base
della dichiarazione non veritiera. 
    3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i  medesimi,  a  richiesta  del
competente Ente incaricato dalla Direzione generale per il  Personale
Militare ovvero dell'Istituto di formazione,  dovranno  sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del  Decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno  far  vistare
la  loro  firma  apposta  in  calce   alla   predetta   dichiarazione
sostitutiva da entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi,
dal tutore; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2015-2016 presso
le Universita'. 
    I predetti Allievi non potranno far valere gli esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai  fini  del  conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo. 
    4. Terminate le fasi concorsuali, i Comandi delle Scuole Militari
dovranno inviare alla Direzione generale per  il  Personale  Militare
gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi  in  qualita'  di
Allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno  superato  l'esame
di maturita', con il relativo voto e  i  verbali  di  valutazione  in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione. 
                               Art. 18 
 
 
        Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 
 
 
    1.   La   Direzione   generale   per   il   Personale   Militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni  in  base
alla normativa vigente, convochera'  i  vincitori  presso  le  Scuole
Sottufficiali dell'Esercito e  della  Marina  Militare  e  presso  la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare  per  la  frequenza  del
corso di formazione e specializzazione, con apposita lettera inserita
tra le comunicazioni nell'area privata del portale della difesa. 
    2. I vincitori del concorso  si  dovranno  presentare  presso  le
citate  Scuole  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dalla  Direzione
generale per il  Personale  Militare  nella  suddetta  comunicazione.
Coloro che non si  presenteranno  saranno  considerati  rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di  impedimento  comunicate  dagli
interessati  alla  predetta  Direzione  generale  entro  le  24   ore
successive alla data di convocazione secondo le  modalita'  stabilite
al precedente art. 5. 
    La Direzione generale  si  riserva  la  facolta',  a  seguito  di
valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento,  di  differire
la data di  convocazione  compatibilmente  con  quanto  stabilito  al
successivo comma 5. 
    3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del  concorso  saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte  del  Dirigente
del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I  candidati  riscontrati
"inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno  o  piu'
requisiti  previsti  dal   presente   bando   di   concorso   saranno
immediatamente inviati alla competente Commissione medico-legale  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi  Marescialli.  Sia
nel caso di giudizio  di  inidoneita'  sia  nel  caso  di  temporanea
inidoneita'  superiore  a   trenta   giorni   i   candidati   saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile  saranno
sottoposti preliminarmente al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle urine;  in  caso  di  positivita'  del  predetto  test  non  si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo  impedimento  all'accertamento  ai  sensi  del
citato art. 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 90. 
    Al termine  dell'impedimento  l'interessata  sara'  convocata  al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica  di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso. 
    4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo  la
suddetta visita medica saranno ammessi alla  frequenza  del  corso  e
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi  ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che  non  sottoscriveranno  tale
ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai  sensi
dell'art. 599 del Decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    5. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30  giorni  successivi
dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con  le
esigenze della  Forza  Armata  e  dopo  opportuna  valutazione  delle
esigenze  legate  alle  attivita'   didattiche   previste   dall'iter
formativo, si riserva  la  facolta'  di  ricoprire  i  posti  che  si
rendessero disponibili in seguito alla  mancata  presentazione,  alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i  candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 
    6. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    7. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio  o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
e assumere la qualifica di Allievo  Maresciallo  previa  rinuncia  al
grado e alla qualifica rivestiti all'atto  dell'ammissione  al  corso
stesso con la  conseguente  cancellazione  dai  rispettivi  ruoli  di
provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per Allievi  Marescialli,  possono  essere  reintegrati,  a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale  dei  ruoli  Sergenti  e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla  qualifica
di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado,  ferme  restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e  il  tempo  trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. 
    Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di  assenso,
nei  Reparti/Enti  di  provenienza,  nei  limiti  delle   consistenze
organiche, sempre che non siano  scaduti  i  limiti  temporali  della
ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso e'  reintegrato
nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita'
di Allievo sono computati nella ferma o rafferma. 
    Durante la frequenza del corso agli Allievi  competono,  se  piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto  dell'ammissione
ai corsi. 
                               Art. 19 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento del Direttore Generale o  autorita'  da  lui  delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non  in
possesso dei prescritti requisiti  di  cui  ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  Istituto  di
formazione. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  Decreto  Legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti presso la Direzione generale per il Personale Militare  -  I
Reparto - 1^ Divisione per le finalita' di gestione  del  concorso  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione  dei
titoli.  Le  medesime   informazioni   potranno   essere   comunicate
unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica  o
di impiego del candidato, agli Enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
Decreto Legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina responsabile dei dati personali,  ognuno  per
la parte di propria competenza: 
      a) i Comandanti degli  Istituti/Centri  di  Selezione  delegati
dalla Direzione generale per il Personale Militare; 
      b) i Presidenti delle Commissioni di concorso; 
      c) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione generale per
il Personale Militare. 
    Il presente  Decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
      Roma, 4 marzo 2015 
 
                                Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano 
Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta