Concorso per 20 sottotenenti di vascello (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 10-03-2015
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 9 aprile 2015) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 (venti) Sottotenenti di Vascello in servizio permanente ne ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-03-2015
Data Scadenza bando 09-04-2015
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 9 aprile 2015)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 (venti) Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2015

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO 
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto Interministeriale 30  marzo  1999,  concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per  il
reclutamento degli Ufficiali nei ruoli normali della Marina  Militare
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il Codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il Decreto  Legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
Codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 0069815 del 10 novembre 2014 con la
quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha  chiesto  di  indire
per l'anno 2015 sei concorsi, per titoli ed esami, per la  nomina  di
complessivi venti Ufficiali in servizio permanente nei ruoli  normali
della Marina Militare, di cui otto del Corpo del  Genio  Navale,  due
del Corpo  delle  Armi  Navali,  due  del  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo, due del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, quattro
del Corpo delle Capitanerie di Porto e due  Guardiamarina  del  Corpo
delle Capitanerie di Porto; 
    Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli  artt.
625, comma 1,  del  citato  Decreto  Legislativo  66/2010,  rubricato
"Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1,
della Legge 4 novembre 2010, n. 183,  rubricato  "Specificita'  delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco", 51, comma 8, ultimo  periodo,  della  Legge  23  dicembre
2000, n. 388, rubricato  "Programmazione  delle  assunzioni  e  norme
interpretative", e 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato Decreto Legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al  profilo  psico-attitudinale  (artt.  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del  citato  Decreto  Legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51); 
    Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore  Generale  per
il Personale Militare; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)  Felicio
Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali  della
Marina Militare: 
      a) concorso per la nomina di 8 (otto) Sottotenenti di  Vascello
del Corpo del Genio Navale, cosi' ripartiti: 
        1) 6 posti per l'impiego nel settore infrastrutturale; 
        2)  2  posti  per  l'impiego  nel  settore  tecnologico  (per
laureati in ingegneria aerospaziale e astronautica). 
    I posti messi a concorso di cui al predetto  numero  1),  qualora
non ricoperti per assenza  di  concorrenti  idonei,  potranno  essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli
altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente numero 2) e
viceversa. 
      b) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti  di  Vascello
del Corpo delle Armi Navali, cosi' ripartiti: 
        1)  1  posto  per   laureati   in   informatica,   ingegneria
informatica e sicurezza informatica; 
        2) 1  posto  per  laureati  in  ingegneria  chimica,  scienze
chimiche e scienza e ingegneria dei materiali. 
    Il posto messo a concorso di cui al predetto numero  1),  qualora
non ricoperto  per  assenza  di  concorrenti  idonei,  potra'  essere
devoluto, secondo l'ordine della graduatoria generale di  merito,  ad
altro concorrente idoneo per il posto di cui al precedente numero  2)
e viceversa. 
      c) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti  di  Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici; 
      d) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti  di  Vascello
del Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 
      e) concorso per  la  nomina  di  4  (quattro)  Sottotenenti  di
Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      f) concorso per la nomina di 2 (due)  Guardiamarina  del  Corpo
delle Capitanerie di Porto. 
    2. In caso di mancata copertura dei  posti  in  uno  o  piu'  dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per  mancanza  di  concorrenti
idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta', in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' degli altri concorsi di
cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 
    3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza  demerito  nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) sei posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); 
      b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b); 
      c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c); 
      d) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera d); 
      e) tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera e); 
      f) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera f). 
    4. Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera c),
ai sensi all'art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 1
(uno) posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
Difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche'  nel
sito www.difesa.it/concorsi. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7.  La  predetta  Direzione  Generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara'  dato  avviso  nel  portale  dei  concorsi
online   del   Ministero   della   Difesa   e   nel   sito   internet
www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del  termine
di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4,  comma
1: 
      a) non hanno superato il giorno di compimento del: 
        1) 40°  anno  di  eta',  se  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare  che
hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali  inferiori  delle
Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1  del  Decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) 34°  anno  di  eta',  se  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
dell'Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio  o
se Ufficiali inferiori delle Forze  di  completamento  dell'Arma  dei
Carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del Decreto  Legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        3) 32°  anno  di  eta'  se  non  appartenenti  alle  predette
categorie; 
      b) sono cittadini italiani; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del Decreto Legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a), numero 1): "LM-4"  (classe  delle  lauree  magistrali  in
architettura e ingegneria edile-architettura), "LM-23" (classe  delle
lauree magistrali in ingegneria civile), "LM-24" (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), "LM-26" (classe  delle
lauree magistrali in ingegneria  della  sicurezza),  "LM-35"  (classe
delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
e  "LM-48"  (classe  delle  lauree   magistrali   in   pianificazione
territoriale  urbanistica  e  ambientale).  I   concorrenti   devono,
inoltre, essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
relativa professione; 
        2) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a), numero 2): "LM-20" (classe  della  laurea  magistrale  in
ingegneria  aerospaziale  e  astronautica).  I  concorrenti   devono,
inoltre, essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
relativa professione; 
        3) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 1): "LM-18" (classe  delle  lauree  magistrali  in
informatica), "LM-32" (classe delle lauree magistrali  in  ingegneria
informatica) e "LM-66" (classe delle lauree magistrale  in  sicurezza
informatica). I  concorrenti  devono,  inoltre,  essere  in  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 
        4) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 2): "LM-22" (classe  delle  lauree  magistrali  in
ingegneria chimica),  "LM-53"  (classe  delle  lauree  magistrali  in
scienza ed ingegneria dei materiali) e "LM-54" (classe  delle  lauree
magistrali in  scienze  chimiche).  I  concorrenti  devono,  inoltre,
essere in possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della  relativa
professione; 
        5) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): "LM-41" (classe delle lauree  magistrali  in  medicina  e
chirurgia).  I  concorrenti  devono,  inoltre,  essere  in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 
        6) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): "LM-16" (classe  delle  lauree  magistrali  in  finanza),
"LM-56" (classe delle lauree magistrali in scienze  dell'economia)  e
"LM-77"    (classe    delle    lauree    magistrali    in     scienze
economico-aziendali); 
        7) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera   e):   "LMG/01"   (classe   delle   lauree   magistrali   in
giurisprudenza); 
        8) per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera f): titolo  di  Primo  Ufficiale  di  macchina  su  navi  con
apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw (gia'  Capitano
di Macchina). 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali, come previsto  dal  Decreto  Interministeriale  9  luglio
2009. 
    Al di fuori dei  casi  previsti  dal  suddetto  decreto,  saranno
ritenute  valide  la  lauree  magistrali  (LM)  che,  ai  fini  della
partecipazione ai concorsi per l'accesso al  pubblico  impiego,  sono
state dichiarate  equipollenti  a  quelle  richieste  dal  bando  con
apposito Decreto del Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della  Ricerca,  sempre  che  siano  rispettate  le  condizioni   ivi
previste. Allo scopo, gli interessati avranno cura di  allegare  alla
domanda di partecipazione la relativa documentazione probante. 
    La partecipazione ai concorsi  di  coloro  che  hanno  conseguito
all'estero  il  titolo  di  studio  prescritto  e'   subordinata   al
riconoscimento    da    parte    del    Ministero    dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca dell'equipollenza del titolo  stesso
a quello precedentemente  indicato.  In  tal  caso,  gli  interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione  al  concorso
l'attestazione di  equipollenza  al  titolo  di  studio  previsto  in
Italia. 
      2. Il conferimento  della  nomina  ai  vincitori  dei  concorsi
indetti  con  il  presente  bando  e  l'ammissione  dei  medesimi  al
prescritto corso applicativo sono subordinati: 
        a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale  al
servizio incondizionato quali Ufficiali in  servizio  permanente  nei
ruoli normali della Marina Militare, da accertarsi con  le  modalita'
di cui ai successivi artt. 10 e 11; 
        b) all'accertamento, anche successivo alla nomina,  ai  sensi
dell'art. 2 del Decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, del possesso dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta
stabiliti  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,   da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
      3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente  comma  1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a)  del
presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di  nomina
a Ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  la  frequenza  del
previsto corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. La procedura relativa al concorso  di  cui  all'art.  1  viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della
Difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il  sito
internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa,      ovvero      attraverso      il       sito       intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di  partecipazione
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare o da Ente  dalla  stessa  delegato
alla gestione del concorso. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)   ovvero   tessera   di
riconoscimento elettronica  rilasciata  da  un'Amministrazione  dello
Stato (Decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo  7  marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    I candidati, prima dell'inoltro della domanda di  partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione   massima   di   3   Mb    per    ogni    allegato)    dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al  fine
della valutazione dei titoli di cui  al  successivo  art.  9,  ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di  studio  posseduto  a
quello  richiesto  per  la  partecipazione.  E'  cura  del  candidato
assegnare    a    tali    files    il    nome    corrispondente    al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:  master.pdf,
equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    Dichiarazioni  integrative  o  modificative  rispetto  a   quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    4. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.persomil.difesa.it e nel portale,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 5. 
    In tal caso, resta comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    6. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    7. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo,  il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  Decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    10. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite  messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale  (non  PEC)  indicato  dal  concorrente  in   sede   di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della  stessa
da parte del personale alle loro dipendenze.  Tali  Comandi,  per  il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare  e  dell'Arma  dei
Carabinieri, dovranno provvedere: 
      a) se in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun   concorrente,   apposito   documento
caratteristico, redatto fino alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso,  con  la
seguente motivazione: "partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina Militare - anno 2015"; 
        predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia conforme: 
          1) stato di servizio o foglio matricolare  aggiornati  come
sopra; 
          2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
          3) libretto personale o cartella personale. 
    La suddetta documentazione, unitamente  ad  apposita  lettera  di
trasmissione sulla quale dovra' essere  rilasciata  dichiarazione  di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del  Decreto
Legislativo 7 marzo  2005  n.  82  (fac-simile  in  allegato  A,  che
costituisce parte integrante al  presente  bando)  dovra'  pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande,  all'indirizzo  di  posta  certificata
"persomil@postacert.difesa.it"  della  Direzione  Generale   per   il
Personale Militare che provvedera'  a  consegnarla  alla  commissione
esaminatrice; 
      b) se in  congedo  predisporre  la  documentazione  di  cui  al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad  apposita  lettera  di  trasmissione  sulla  quale  dovra'  essere
rilasciata dichiarazione  di  conformita'  di  cui  sopra,  entro  il
ventesimo  giorno  successivo  al  termine   di   scadenza   per   la
presentazione  delle   domande   di   partecipazione   al   concorso,
all'indirizzo  di  posta  certificata  "persomil@postacert.difesa.it"
della Direzione Generale per il Personale Militare che provvedera'  a
consegnarla alla commissione esaminatrice. 
    11. Per i concorrenti in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
Militare, fatto salvo l'obbligo per  i  Comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere e trasmettere,  nei  termini  sopraindicati,  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza prescritti per  la  partecipazione  ai  concorsi  all'11^
Divisione della Direzione Generale  per  il  Personale  Militare,  le
pratiche  personali  riservate   verranno   rese   disponibili   alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione Generale per il
Personale Militare. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove  di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.), e in  un'area  privata  relativa  alle  eventuali
comunicazioni di carattere personale. I  candidati  ricevono  notizia
della presenza di tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3.  I  candidati  possono  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione,
nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica  (PE)  -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PE-
all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   o   posta   elettronica
certificata (PEC) -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PEC-
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso  al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF  o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per  il
Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal Codice "RN_MM_2015_3S". 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, prevede: 
      a) due prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di  lingua  straniera  (massimo  due
lingue). 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 580, comma  3  del  Decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che  si  sono  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto  dell'approvazione  della
graduatoria di merito del  concorso  al  quale  partecipano  dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso  contrario  saranno  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove  scritte,  la
valutazione dei titoli di merito, le  prove  orali  e  la  formazione
della graduatoria di merito, distinta per ciascun concorso; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
i sei concorsi; 
      c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per  i
sei concorsi; 
      d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
i sei concorsi. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo per cui e'  indetto  il  concorso  di
grado  non  inferiore  a  Contrammiraglio,  in  servizio  permanente,
presidente; 
      b) uno o piu' Ufficiali di grado non inferiore  a  Capitano  di
Fregata, in servizio permanente, membro o membri; 
      c) un Docente o esperto  nelle  materie  oggetto  d'esame,  che
potra' essere diverso in  funzione  delle  materie  medesime,  membro
aggiunto; 
      d) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    I membri aggiunti avranno diritto di voto solo per le materie  di
pertinenza. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di grado non  inferiore  a  Capitano  di
Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali superiori medici, membri; 
      c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti
esterni. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  Vascello,
presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore in servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio, membri, dei quali il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali esperti di settore  dell'Amministrazione  della  Difesa
ovvero di esperti di settore esterni. 
    6. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettere
b), c) e d) devono far  pervenire  alla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare  -  I  Reparto  Reclutamento  e  Disciplina  -  1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,  i  rispettivi  verbali  entro  il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I candidati ai concorsi che non riceveranno  comunicazione  di
esclusione  dovranno  sostenere   le   prove   scritte   di   cultura
tecnico-professionale, con  inizio  non  prima  delle  08.30,  presso
l'Accademia Navale  di  Livorno,  viale  Italia  n.  72,  secondo  il
seguente calendario: 
      a) per il concorso  relativo  al  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto: 
        14 aprile 2015 prima prova scritta; 
        15 aprile 2015 seconda prova scritta; 
      b) per il concorso relativo al Corpo del Genio Navale: 
        14 aprile 2015 prima prova scritta; 
        15 aprile 2015 seconda prova scritta; 
      c) per il concorso relativo al Corpo delle Armi Navali: 
        16 aprile 2015 prima prova scritta; 
        17 aprile 2015 seconda prova scritta; 
      d)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo: 
        21 aprile 2015 prima prova scritta; 
        22 aprile 2015 seconda prova scritta; 
      e) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato  Militare
Marittimo: 
        23 aprile 2015 prima prova scritta; 
        24 aprile 2015 seconda prova scritta. 
    Eventuali modifiche delle date o della  sede  di  svolgimento  di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul  portale  dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti saranno tenuti a  presentarsi,  senza  attendere
alcun preavviso, entro le 07.30, nella sede e nei giorni  suindicati,
muniti del documento di riconoscimento di cui all'art.  6,  comma  1,
nonche' di copia del messaggio di posta  elettronica  della  corretta
acquisizione e protocollazione della  domanda  di  partecipazione  al
concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito
una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara'
loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno  assenti  al  momento
dell'inizio di ciascuna prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,
quindi,  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    3. Le materie  sulle  quali  verteranno  le  prove  scritte  e  i
relativi programmi sono riportati, in relazione a  ciascun  concorso,
negli allegati B, C, D, E, F, G,  H  e  I,  che  costituiscono  parte
integrante del presente bando. Per quanto concerne  le  modalita'  di
svolgimento delle prove,  saranno  osservate  le  disposizioni  degli
artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    4. Le prove scritte si intenderanno superate  se  il  concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un  punteggio  non  inferiore  a
21/30. 
    5.   La   Direzione   Generale   per   il   Personale   Militare,
indicativamente  a  partire  dall'ultima  decade  di   aprile   2015,
pubblichera' nell'area comunicazioni del  portale  concorsi,  nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it, l'esito  delle  prove  scritte,  ivi
compreso, per coloro che hanno superato le citate prove, il diario di
convocazione per i successivi accertamenti di cui agli artt. 10, 11 e
12. La predetta comunicazione avra' valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
                               Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo  la  valutazione  dei  titoli  di  merito.  Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.  4,  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati  nell'allegato  L,
ai fini della loro corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente
per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e  completa,  i
concorrenti  potranno  allegare  alla  domanda  delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le  modalita'  indicate  nel
comma  3  dell'art.  4  del  presente  decreto.  Per  quanto  attiene
all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la  stessa
sia reperibile sui siti internet  delle  societa'  editrici  o  delle
riviste on-line  nelle  quali  sono  stati  inseriti,  i  concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL  -  Uniform  Resource
Locator) necessari per raggiungere nella  rete  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta. 
    2. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno  fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete  informazioni  con  una
delle modalita' suindicate. 
    3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto  riportato  nel  citato
allegato L. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Gli accertamenti psico-fisici di  cui  al  presente  articolo,
nonche' l'accertamento attitudinale e le prove di  efficienza  fisica
di cui ai successivi artt. 11 e 12 avranno luogo indicativamente  nel
mese di giugno 2015, secondo il calendario di convocazione di cui  al
precedente art. 8, comma 5,  presso  il  Centro  di  Selezione  della
Marina Militare di Ancona, via della Marina n. 1. I  concorrenti  per
essere  sottoposti  agli  accertamenti  dovranno  essere  muniti  dei
documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante  il  periodo  di
permanenza  presso  il  predetto  Centro  (durata  presunta:   giorni
quattro),   non   fruiranno   di   vitto   e   alloggio   a    carico
dell'Amministrazione. 
    Coloro che non si  presenteranno  nel  giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  il  Centro
di Selezione della Marina Militare di Ancona, dovranno  consegnare  i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi  da  quella  di
presentazione   agli   accertamenti   psico-fisici,   salvo   diverse
indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione  medica  l'esame  radiografico
verra' effettuato presso il Centro di Selezione); 
      b) originale o copia conforme dei seguenti  esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotto   anche
certificato  in  originale  attestante  che  trattasi  di   struttura
sanitaria accreditata col Servizio Sanitario Nazionale) in  data  non
anteriore a tre mesi precedenti la visita,  ad  eccezione  di  quello
riguardante il gruppo sanguigno: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) markers virali delle epatiti: anti-HAV,  HbsAg,  anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV; 
        4) glicemia; 
        5) creatininemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) trigliceridemia; 
        8) transaminasemia (GOT e GPT); 
        9) bilirubinemia totale e frazionata; 
        10) gamma GT; 
        11) G6PD (metodo quantitativo); 
        12) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        13) attestazione del gruppo sanguigno; 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  M,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato   dagli   interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso; 
      d) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la  data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto  in  corso  di  validita'  (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli  accertamenti
psico-fisici), rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzato  in  medicina
dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta la non
ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio
militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato,
la dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Sanitario  del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui  risulti  l'assenza
di controindicazioni  allo  svolgimento  delle  prove  di  efficienza
operativa previste per detto personale; 
      f) solo se concorrenti di sesso  femminile  dovranno,  inoltre,
presentare: 
        1) ecografia pelvica  con  relativo  referto,  eseguita,  con
modalita' sovrapubica, entro i tre  mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        2)  referto  attestante  l'esito  del  test   di   gravidanza
(mediante analisi su sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque
giorni  lavorativi  precedenti  la   data   di   presentazione   agli
accertamenti psico-fisici; 
      g) i soli concorrenti  risultati  vincitori  dei  concorsi,  al
momento  della  presentazione  al   corso,   dovranno   produrre   il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale. La mancata presentazione anche di uno  solo  dei  suddetti
documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a) e g)
del  presente  comma,  comportera'  l'esclusione  dagli  accertamenti
psico-fisici e, quindi, dal concorso. 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m.  1,95,  per  i  concorrenti  di  sesso  maschile;  non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i  concorrenti  di
sesso femminile (art. 587,  comma  1,  lettera  a)  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3  diottrie  per  la  miopia  e
l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie  per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico  normale.  L'accertamento  dello  stato   refrattivo,   ove
occorra,  potra'  essere  eseguito  con  l'autorefrattometro   o   in
cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino  alla
frequenza di 4000 Hz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con  P.P.T.
compresa entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta  dallo
specialista,  secondo  quanto  previsto   dalle   vigenti   direttive
tecniche; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    4. La suddetta commissione disporra'  per  tutti  i  concorrenti,
tranne quelli in  accertato  stato  di  gravidanza,  che  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: 
      a)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
      b) visita cardiologica con ECG a riposo; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita oculistica; 
      e) visita odontoiatrica; 
      f) visita ortopedica; 
      g) visita psichiatrica; 
      h) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      j) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      k)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato N, che costituisce  parte  integrante  del  presente
bando. 
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare     un'apposita     dichiarazione     di      informazione
all'effettuazione  del  predetto  protocollo   diagnostico,   nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui  protocolli  vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    5. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e  4  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la commissione procedera'  alla  convocazione  al  predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla Direzione Generale per il Personale  Militare  che,  con
provvedimento motivato, escludera'  il  candidato  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato  quali  Ufficiali  nei  ruoli  normali  della
Marina Militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  della
vigente direttiva applicativa  emanata  con  Decreto  Ministeriale  4
giugno 2014; 
      b)   ritenuti   altresi'   in   possesso    di    un    profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base  alla
direttiva tecnica per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata   dalla   vigente
direttiva  applicativa  con  Decreto  Ministeriale  4   giugno   2014
(indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza  accertata,
totale o  parziale,  dell'enzima  G6PD  non  puo'  essere  motivo  di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 109/2010  richiamata  in
premessa). Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal  predetto
deficit di G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato P. 
    8. Saranno giudicati inidonei i  concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a)  stato  di  tossicodipendenza,  tossicofilia  o   assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso applicativo; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  Ufficiale  in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare. 
    9.  La  commissione  medica,  seduta  stante,   comunichera'   al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale del Corpo del Genio Navale o Sanitario Militare  Marittimo  o
Corpo delle Armi Navali o Corpo di Commissariato Militare Marittimo o
delle  Capitanerie  di  Porto  ",  con  l'indicazione   del   profilo
sanitario; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale del Corpo del Genio Navale o Sanitario Militare  Marittimo  o
Corpo delle Armi Navali o Corpo di Commissariato Militare Marittimo o
delle  Capitanerie  di  Porto",  con  l'indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    10. Nei confronti dei candidati che all'atto  degli  accertamenti
psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni  cutanee
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,  tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma  fissera'
il  termine,  che  non  potra'  superare  la  data  prevista  per  il
completamento della prova orale da  parte  di  tutti  i  concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori  accertamenti  psico-fisici
per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'.  Costoro,  per
esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con  riserva   a
sostenere  gli  accertamenti  attitudinali  e  le  successive   prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della  nuova  visita,  non
avranno  recuperato  la  prevista  idoneita'   psico-fisica   saranno
giudicati inidonei ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato seduta stante agli interessati. 
    11. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a  cura
della  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma   1,   lettera   c),
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento  di  una
serie di prove (test, questionari, prove di  performance,  intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita'  che
sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di Ufficiali in servizio permanente dei  ruoli
normali della Marina Militare", e nella  direttiva  tecnica  "profili
attitudinali del personale della Marina Militare",  entrambe  emanate
dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti- si  articolera'  in  specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
      a) area dello stile di pensiero; 
      b) area delle emozioni e relazioni; 
      c) area della produttivita' e delle competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio  di  livello  finale  a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni  degli  Ufficiali  psicologi  e  di
quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale  punteggio  sara'  diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'
espresso nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale della Marina"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale della Marina" con l'indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche  i
concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 10. Tali concorrenti,
se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale,  non
saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici. 
                               Art. 12 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei  al  termine  dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a  cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
Selezione della  Marina  Militare  di  Ancona  e/o  idonee  strutture
sportive nella sede di Ancona. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato Q, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono precisate le  modalita'  di  svolgimento  degli
esercizi (obbligatori e a  scelta),  nonche'  quelle  di  valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    4. Per conseguire l'idoneita' nelle prove di efficienza fisica, i
concorrenti dovranno essere risultati idonei nelle prove obbligatorie
e in una di quelle a  scelta.  In  caso  contrario  sara'  emesso  un
giudizio di inidoneita'. Tale  giudizio,  che  sara'  comunicato  per
iscritto agli interessati a cura della commissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica,  la  predetta
commissione redigera' il relativo verbale. 
                               Art. 13 
 
 
                             Prove orali 
 
 
    1. I concorrenti  risultati  idonei  nelle  prove  di  efficienza
fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno  luogo
presso l'Accademia Navale, viale Italia n.  72  (indicativamente  nel
mese di luglio 2015). Il calendario  di  convocazione  a  tali  prove
sara' reso noto, a partire dal 5 giugno  2015,  con  avviso  inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale  concorsi,
nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.  La  predetta  comunicazione
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti. 
    2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. Le modalita' di svolgimento e i programmi  delle  prove  orali
sono riportati nei citati allegati B, C, D, E, F, G, H e I. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 21/30, utile per la formazione delle  graduatorie  di
merito di cui  al  successivo  art.  14.  Il  punteggio  della  prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 
    5. I concorrenti idonei nella prova orale, se  lo  hanno  chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di  due  lingue
scelte tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) indicata
nella domanda stessa, con le modalita' riportate nel paragrafo 3  dei
citati allegati B, C, D, E, F, G, H e I. 
    6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al  voto  conseguito  in  ciascuna  delle  lingue  prescelte,   cosi'
determinato: 
      a) fino a 20/30: punti 0; 
      b) 21/30: punti 0,05; 
      c) 22/30: punti 0,10; 
      d) 23/30: punti 0,15; 
      e) 24/30: punti 0,20; 
      f) 25/30: punti 0,25; 
      g) 26/30: punti 0,30; 
      h) 27/30: punti 0,35; 
      i) 28/30: punti 0,40; 
      j) 29/30: punti 0,45; 
      k) 30/30: punti 0,50. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte  per  ciascuno
dei concorsi di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno  formate  dalle
commissioni esaminatrici di ciascun  concorso  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  conseguito  in  ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari  di  cui  all'art.
678, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  I  posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di  riservatari  idonei,
saranno  devoluti  a  favore  di  altri  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  che  i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. In assenza di titoli  di  preferenza,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  Legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della Legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Saranno dichiarati vincitori -se  non  sono  sopravvenuti  gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando-  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 
    5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel  Giornale  Ufficiale  del  Ministero  della   Difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  essi  saranno
pubblicati,   a   puro   titolo    informativo,    nel    sito    web
"www.persomil.difesa.it". 
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I vincitori dei concorsi, subordinatamente alle autorizzazioni
eventualmente previste, saranno nominati, in relazione al concorso  a
cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello  o  Guardiamarina  in
servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del
Genio Navale, del  Corpo  delle  Armi  Navali,  del  Corpo  Sanitario
Militare Marittimo, del Corpo di Commissariato Militare  Marittimo  e
del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l'anzianita'  assoluta  nel
grado stabilita nel relativo Decreto  Presidenziale  di  nomina,  che
sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    3. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi  impeditivi
di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando-  saranno  invitati  ad
assumere servizio in via provvisoria, con  riserva  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando Scuole della Marina Militare. 
    All'atto della presentazione al  corso,  gli  Ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di  inizio
del corso medesimo,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere  la
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria  di
merito. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Ufficiale  in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del Decreto Legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Nei  confronti  degli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    7. Coloro che non supereranno o non porteranno  a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in  congedo,  se  provenienti  dal  personale  in  servizio   saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso  il  periodo
di  durata  del  corso   sara'   computato   per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio. 
    8. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
Informazione e Sicurezza di cui alla Legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la Direzione Generale  per  il  Personale  Militare
provvedera' a chiedere alle Amministrazioni  Pubbliche  e  agli  Enti
competenti la conferma  di  quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle
domande  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.  Il  certificato  del  casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia'  citato  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma 1 emergesse la  mancata  veridicita'  del  contenuto
delle   dichiarazioni,   il   dichiarante   decadra'   dai   benefici
eventualmente conseguiti con  il  provvedimento  emanato  sulla  base
delle dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'  a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non  saranno
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente,
qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina. 
                               Art. 18 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente  decreto  (compresi
quelli  eventualmente  necessari  per  completare   le   varie   fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le  relative  sedi  di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere
computati i giorni di svolgimento delle prove  e  degli  accertamenti
suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede.  In  particolare,  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di  cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente manchera'  di  sostenere  gli  accertamenti  e  le  prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare  -  I  Reparto  Reclutamento  e  Disciplina  -  1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo, agli Enti previdenziali. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
Decreto Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento,  che  nomina,  ognuno  per  le  parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione Generale per
il Personale Militare; 
      b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4,
comma 11; 
      c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del Decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 27 febbraio 2015 
 
                                         Gen.D.c(li): Paolo Gerometta 
Isp.Ca.(CP): Felicio Angrisano