Concorso per 20 sottotenenti di vascello (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 20 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 10-03-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 9 aprile 2015) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 (venti) Sottotenenti di Vascello in servizio permanente ne ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 10-03-2015 |
Data Scadenza bando | 09-04-2015 |
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Concorso (Scad. 9 aprile 2015)
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 (venti) Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2015
IL DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali nei ruoli normali della Marina Militare e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla loro sostituzione; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la lettera n. M_D MSTAT 0069815 del 10 novembre 2014 con la quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha chiesto di indire per l'anno 2015 sei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi venti Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare, di cui otto del Corpo del Genio Navale, due del Corpo delle Armi Navali, due del Corpo Sanitario Militare Marittimo, due del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, quattro del Corpo delle Capitanerie di Porto e due Guardiamarina del Corpo delle Capitanerie di Porto; Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015); Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt. 625, comma 1, del citato Decreto Legislativo 66/2010, rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", 51, comma 8, ultimo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico"; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato Decreto Legislativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare: a) concorso per la nomina di 8 (otto) Sottotenenti di Vascello del Corpo del Genio Navale, cosi' ripartiti: 1) 6 posti per l'impiego nel settore infrastrutturale; 2) 2 posti per l'impiego nel settore tecnologico (per laureati in ingegneria aerospaziale e astronautica). I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente numero 2) e viceversa. b) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Armi Navali, cosi' ripartiti: 1) 1 posto per laureati in informatica, ingegneria informatica e sicurezza informatica; 2) 1 posto per laureati in ingegneria chimica, scienze chimiche e scienza e ingegneria dei materiali. Il posto messo a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non ricoperto per assenza di concorrenti idonei, potra' essere devoluto, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, ad altro concorrente idoneo per il posto di cui al precedente numero 2) e viceversa. c) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici; d) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello del Corpo di Commissariato Militare Marittimo; e) concorso per la nomina di 4 (quattro) Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto; f) concorso per la nomina di 2 (due) Guardiamarina del Corpo delle Capitanerie di Porto. 2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' degli altri concorsi di cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) sei posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b); c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c); d) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera d); e) tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera e); f) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera f). 4. Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera c), ai sensi all'art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 1 (uno) posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi online del Ministero della Difesa e nel sito internet www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1: a) non hanno superato il giorno di compimento del: 1) 40° anno di eta', se Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 2) 34° anno di eta', se Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 3) 32° anno di eta' se non appartenenti alle predette categorie; b) sono cittadini italiani; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso; f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; h) hanno tenuto condotta incensurabile; i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1): "LM-4" (classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura), "LM-23" (classe delle lauree magistrali in ingegneria civile), "LM-24" (classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), "LM-26" (classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), "LM-35" (classe delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e "LM-48" (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2): "LM-20" (classe della laurea magistrale in ingegneria aerospaziale e astronautica). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1): "LM-18" (classe delle lauree magistrali in informatica), "LM-32" (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica) e "LM-66" (classe delle lauree magistrale in sicurezza informatica). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): "LM-22" (classe delle lauree magistrali in ingegneria chimica), "LM-53" (classe delle lauree magistrali in scienza ed ingegneria dei materiali) e "LM-54" (classe delle lauree magistrali in scienze chimiche). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): "LM-41" (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): "LM-16" (classe delle lauree magistrali in finanza), "LM-56" (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e "LM-77" (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali); 7) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e): "LMG/01" (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza); 8) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f): titolo di Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw (gia' Capitano di Macchina). Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali, come previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. Al di fuori dei casi previsti dal suddetto decreto, saranno ritenute valide la lauree magistrali (LM) che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono state dichiarate equipollenti a quelle richieste dal bando con apposito Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sempre che siano rispettate le condizioni ivi previste. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa documentazione probante. La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca dell'equipollenza del titolo stesso a quello precedentemente indicato. In tal caso, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi artt. 10 e 11; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso. 3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE) ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero firma digitale. 4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione. E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa. Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. 6. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 9. La Direzione Generale per il Personale Militare potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 10. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, dovranno provvedere: a) se in servizio a: redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: "partecipazione al concorso ruolo normale della Marina Militare - anno 2015"; predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la seguente documentazione in copia conforme: 1) stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra; 2) attestazione e dichiarazione di completezza; 3) libretto personale o cartella personale. La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante al presente bando) dovra' pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata "persomil@postacert.difesa.it" della Direzione Generale per il Personale Militare che provvedera' a consegnarla alla commissione esaminatrice; b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo di posta certificata "persomil@postacert.difesa.it" della Direzione Generale per il Personale Militare che provvedera' a consegnarla alla commissione esaminatrice. 11. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina Militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare, le pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. I candidati possono inviare dichiarazioni integrative o modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC- all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal Codice "RN_MM_2015_3S".
Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede: a) due prove scritte; b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera (massimo due lingue). I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'art. 580, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli di merito, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito, distinta per ciascun concorso; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i sei concorsi; c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i sei concorsi; d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i sei concorsi. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale del Corpo per cui e' indetto il concorso di grado non inferiore a Contrammiraglio, in servizio permanente, presidente; b) uno o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata, in servizio permanente, membro o membri; c) un Docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto; d) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti avranno diritto di voto solo per le materie di pertinenza. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due Ufficiali superiori medici, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale. 5. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un Ufficiale superiore in servizio, presidente; b) due Ufficiali in servizio, membri, dei quali il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della Difesa ovvero di esperti di settore esterni. 6. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b), c) e d) devono far pervenire alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.
Art. 8 Prove scritte 1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale, con inizio non prima delle 08.30, presso l'Accademia Navale di Livorno, viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario: a) per il concorso relativo al Corpo delle Capitanerie di Porto: 14 aprile 2015 prima prova scritta; 15 aprile 2015 seconda prova scritta; b) per il concorso relativo al Corpo del Genio Navale: 14 aprile 2015 prima prova scritta; 15 aprile 2015 seconda prova scritta; c) per il concorso relativo al Corpo delle Armi Navali: 16 aprile 2015 prima prova scritta; 17 aprile 2015 seconda prova scritta; d) per il concorso relativo al Corpo Sanitario Militare Marittimo: 21 aprile 2015 prima prova scritta; 22 aprile 2015 seconda prova scritta; e) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato Militare Marittimo: 23 aprile 2015 prima prova scritta; 24 aprile 2015 seconda prova scritta. Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun preavviso, entro le 07.30, nella sede e nei giorni suindicati, muniti del documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, nonche' di copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati B, C, D, E, F, G, H e I, che costituiscono parte integrante del presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30. 5. La Direzione Generale per il Personale Militare, indicativamente a partire dall'ultima decade di aprile 2015, pubblichera' nell'area comunicazioni del portale concorsi, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it, l'esito delle prove scritte, ivi compreso, per coloro che hanno superato le citate prove, il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui agli artt. 10, 11 e 12. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato L, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalita' suindicate. 3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato L.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nonche' l'accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica di cui ai successivi artt. 11 e 12 avranno luogo indicativamente nel mese di giugno 2015, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art. 8, comma 5, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, via della Marina n. 1. I concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta: giorni quattro), non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione); b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio Sanitario Nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-HBc e anti-HCV; 4) glicemia; 5) creatininemia; 6) colesterolemia; 7) trigliceridemia; 8) transaminasemia (GOT e GPT); 9) bilirubinemia totale e frazionata; 10) gamma GT; 11) G6PD (metodo quantitativo); 12) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 13) attestazione del gruppo sanguigno; c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera' l'esclusione dal concorso; d) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta la non ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale; f) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare: 1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalita' sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; 2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al momento della presentazione al corso, dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a) e g) del presente comma, comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti: a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile (art. 587, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche; d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati. 4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); b) visita cardiologica con ECG a riposo; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita oculistica; e) visita odontoiatrica; f) visita ortopedica; g) visita psichiatrica; h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; j) analisi completa delle urine con esame del sedimento; k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente bando. 5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali nei ruoli normali della Marina Militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti: a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014; b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 109/2010 richiamata in premessa). Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato P. 8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati: a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare. 9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio Navale o Sanitario Militare Marittimo o Corpo delle Armi Navali o Corpo di Commissariato Militare Marittimo o delle Capitanerie di Porto ", con l'indicazione del profilo sanitario; b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio Navale o Sanitario Militare Marittimo o Corpo delle Armi Navali o Corpo di Commissariato Militare Marittimo o delle Capitanerie di Porto", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine, che non potra' superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel concorso per la nomina di Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali della Marina Militare", e nella direttiva tecnica "profili attitudinali del personale della Marina Militare", entrambe emanate dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: a) area dello stile di pensiero; b) area delle emozioni e relazioni; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali; d) area motivazionale. 2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina"; b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina" con l'indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 10. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.
Art. 12 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato Q, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta), nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Per conseguire l'idoneita' nelle prove di efficienza fisica, i concorrenti dovranno essere risultati idonei nelle prove obbligatorie e in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso un giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commissione redigera' il relativo verbale.
Art. 13 Prove orali 1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso l'Accademia Navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel mese di luglio 2015). Il calendario di convocazione a tali prove sara' reso noto, a partire dal 5 giugno 2015, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Le modalita' di svolgimento e i programmi delle prove orali sono riportati nei citati allegati B, C, D, E, F, G, H e I. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue scelte tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) indicata nella domanda stessa, con le modalita' riportate nel paragrafo 3 dei citati allegati B, C, D, E, F, G, H e I. 6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) fino a 20/30: punti 0; b) 21/30: punti 0,05; c) 22/30: punti 0,10; d) 23/30: punti 0,15; e) 24/30: punti 0,20; f) 25/30: punti 0,25; g) 26/30: punti 0,30; h) 27/30: punti 0,35; i) 28/30: punti 0,40; j) 29/30: punti 0,45; k) 30/30: punti 0,50.
Art. 14 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari di cui all'art. 678, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della Legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web "www.persomil.difesa.it".
Art. 15 Nomina 1. I vincitori dei concorsi, subordinatamente alle autorizzazioni eventualmente previste, saranno nominati, in relazione al concorso a cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello o Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del Genio Navale, del Corpo delle Armi Navali, del Corpo Sanitario Militare Marittimo, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo Decreto Presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando- saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare. All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del gia' citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 17 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.
Art. 18 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, agli Enti previdenziali. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: a) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare; b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4, comma 11; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2015 Gen.D.c(li): Paolo Gerometta Isp.Ca.(CP): Felicio Angrisano