Concorso per 265 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 265
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 31-03-2015
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 30 aprile 2015) Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 265 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l'anno sco ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-03-2015
Data Scadenza bando 30-04-2015
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 30 aprile 2015)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 265 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l'anno scolastico 2015-2016

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 12  luglio  1995,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle
Scuole Militari dell'Esercito e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi della
Scuola   Navale   Militare   «Francesco   Morosini»   e    successive
modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione Digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della pubblica  istruzione,  concernente  le  norme  per  il
recupero  dei  debiti  formativi  entro  la   conclusione   dell'anno
scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, concernente  il  regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la lettera M_D SSMD 0160719 del 17 dicembre 2014,  con  cui
la  Stato  Maggiore  della  Difesa  ha  comunicato   il   piano   dei
reclutamenti autorizzato per l'anno 2015; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n.  190,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2015)»; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole Militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in  Milano,  alla
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla  Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2015-2016; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere  l'eventuale  effettuazione
di  una  prova  preliminare  sulla  base  del  numero  delle  domande
pervenute per ciascun concorso; 
    Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 710, comma 2, primo  periodo
del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  il  Ministro
della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti  da  mettere  a
concorso; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, foglio n. 2512
- il concernente la sua nomina a Direttore Generale per il  Personale
Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2015-2016  sono  indetti  i  seguenti
concorsi,  per   esami,   per   l'ammissione   di   complessivi   265
(duecentosessantacinque)  giovani  ai  licei  annessi   alle   Scuole
Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale  Militare  e  alla  Scuola
Militare Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per  Forza
Armata, sede e ordine di studi: 
      a)  posti  160  (centosessanta)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) «Nunziatella» di Napoli: 
    3° liceo classico: posti 32 (trentadue); 
    3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto); 
        2) «Teulie'» di Milano: 
    3° liceo classico: posti 23 (ventitre); 
    3° liceo scientifico: posti 57 (cinquantasette); 
      b)  posti  65  (sessantacinque)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alla  Scuola  Navale  Militare  «Francesco  Morosini»,
cosi' ripartiti: 
    1) 3° liceo classico: posti 15 (quindici); 
    2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); 
      c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo  all'ammissione
alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 
    1) 3° liceo classico: posti 18 (diciotto); 
    2) 3° liceo scientifico: posti 22 (ventidue). 
    2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il  50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni  o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.  Il  parere
del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461,
deve recare data anteriore a quella di scadenza per la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della  Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli  interessati,  nel  sito  www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero  della  difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui  sara'  dato  avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la  facolta'  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In  tal  caso,  sara'  dato  avviso  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa  di  cui  al
successivo     art.     3     nonche'     nel      sito      internet
www.persomil.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il  citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
    a) sono nati tra il 1°  gennaio  1999  e  il  31  dicembre  2000,
estremi compresi; 
    b) sono in possesso dell'idoneita'  all'ammissione  al  3°  liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire
la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico  2014-2015.  Se
hanno  conseguito  la  predetta  idoneita'  in  un  precedente   anno
scolastico, saranno comunque ammessi al 3° anno del liceo classico  o
scientifico; 
    c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa  classe
per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; 
    d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e  civile  e  non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
    e) sono riconosciuti in  possesso  dell'idoneita'  quali  Allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4. 
                               Art. 3 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure dei concorsi di cui al precedente art.  1,  comma
1, vengono gestite  tramite  il  portale  dei  concorsi  on-line  del
Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi  portale),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area  siti  di  interesse,
link concorsi on-line Difesa,  ovvero  attraverso  il  sito  intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento di personale militare, anche  di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare le domande di  partecipazione
ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare o da Enti  dalla  stessa  delegati
alla gestione dei concorsi. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
    a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta  elettronica,
una utenza  di  telefonia  mobile  (che,  data  la  minore  eta'  dei
concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un componente  del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi  di
un documento di riconoscimento in corso di  validita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato; 
    b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica  (CIE),
carta  nazionale  dei  servizi  (CNS),  tessera   di   riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'  attivabile  la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  ai  concorsi,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie
speciale. Se il predetto termine coincide con un giorno  festivo,  lo
stesso sara' prorogato al giorno successivo. Data la minore eta'  dei
candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione,  allegare  alla
stessa, entro il termine di scadenza previsto  per  la  presentazione
delle domande, copia per immagine, ovvero in formato  PDF,  dell'atto
di assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli allegati
al bando. 
    A pena di esclusione, tale documento dovra' essere: 
    a) sottoscritto da entrambi i genitori o dal  genitore  esercente
l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore; 
    b) correttamente compilato e conforme a  quello  rinvenibile  tra
gli allegati al bando; 
    c) corredato da copia per immagine, ovvero in formato PDF, di  un
documento di riconoscimento in corso di validita' (fronte e retro  in
un  unico  file)  leggibile   e   provvisto   di   fotografia   dei/l
sottoscrittori/e, rilasciati/o da un'Amministrazione dello Stato. 
    La sottoscrizione del predetto documento  comportera',  da  parte
dei soggetti  sopraindicati,  la  responsabilita'  della  veridicita'
delle dichiarazioni contenute  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre  il  giovane  agli
accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1. 
    2. Gli Enti delegati alla  ricezione  e  gestione  delle  domande
on-line sono, rispettivamente: 
    a) concorso, per esami, per  l'ammissione  di  giovani  ai  licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito:  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
    b) concorso, per esami, per  l'ammissione  di  giovani  ai  licei
annessi alla Scuola  Navale  Militare  «Francesco  Morosini»:  Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini»; 
    c) concorso, per esami, per  l'ammissione  di  giovani  ai  licei
annessi alla Scuola  Militare  Aeronautica  «Giulio  Douhet»:  Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet». 
    3. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la relativa domanda di partecipazione. E' consentito  l'invio
delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse  di
cui al precedente art. 1, comma 1. 
    4.  Terminata  la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere  consegnato
ed esibito,  ove  richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. Dopo l'inoltro di ogni domanda, e' possibile salvare  in
locale una copia della stessa. 
    5. Dichiarazioni integrative o  modificative  rispetto  a  quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine per  un  numero  di  giorni  pari  a
quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande  sara'
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it  e
nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso resta  comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui al precedente art. 2. 
    8. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    9. In ogni domanda di partecipazione  i  concorrenti  indicano  i
loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.  In  particolare,  essi  dovranno  dichiarare   nella
domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: 
    a) i propri dati anagrafici  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
    b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere
tutte le comunicazioni relative al concorso, completo  di  codice  di
avviamento  postale,  di  numero  telefonico  e  indirizzo  di  posta
elettronica; 
    c)  il  corso  di  studi  prescelto  (liceo  classico   o   liceo
scientifico); 
    d) per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le  Scuole.  Se  verra'  omessa
l'indicazione  della  seconda  Scuola,  questa   verra'   considerata
d'ufficio con priorita' 2; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f)  il  corso  di  studi  frequentato  (liceo  classico  o  liceo
scientifico), specificando la lingua straniera studiata e  l'Istituto
di provenienza.  I  concorrenti,  nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno dichiarare di aver svolto le seguenti materie: 
    1) per il liceo classico: lingua e letteratura italiana; lingua e
cultura latina; lingua e cultura greca;  lingua  e  cultura  inglese;
storia e geografia; matematica; scienze naturali; 
    2) per il  liceo  scientifico:  lingua  e  letteratura  italiana;
lingua  e  cultura  latina;  lingua  e  cultura  inglese;  storia   e
geografia; matematica; fisica; scienze  naturali;  disegno  e  storia
dell'arte. 
    I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto
(indipendentemente dall'Istituto di provenienza) non  preveda  taluna
delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al  concorso
con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione
(7 settembre 2015) o della data di  inizio  delle  lezioni  dell'anno
scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, di  aver  superato
presso  un  Istituto  scolastico  statale  o  parificato  gli   esami
integrativi  (nelle  materie  non  svolte   ovvero   finalizzati   al
conseguimento dell'idoneita' all'iscrizione alla classe per la  quale
intendono partecipare). Tutti i concorrenti ammessi al  concorso  con
riserva dovranno inoltre  consegnare,  all'atto  della  presentazione
alla prima prova  (all'atto  della  presentazione  agli  accertamenti
sanitari per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  a)),  anche  sotto  forma   di   dichiarazione   sostitutiva
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  la   certificazione
dell'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere  il
relativo  esame  integrativo.  La  mancata  presentazione  di   detta
certificazione   con   le   modalita'   sopraindicate    determinera'
l'esclusione dal concorso; 
    g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria  di  riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto; 
    h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parita' di merito, nella graduatoria  di  ammissione.  Detti  titoli,
indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle   domande.   Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni  utili  a  consentire
all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
su tali titoli di preferenza; 
    i)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    10. Con l'inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittori/e
dell'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore di  cui
al precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso
alla raccolta e al trattamento dei dati personali che  riguardano  il
minore e che sono necessari all'espletamento  dell'iter  concorsuale,
si  assumono/assume  la  responsabilita'   penale   circa   eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare  le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Per tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
tramite il proprio profilo nel  portale,  il  candidato  accede  alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa  in  un'aera  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, diario  di  svolgimento  delle  prove  scritte  o
eventuali variazioni  successive,  calendario  di  svolgimento  delle
selezioni  fisio-psico-attitudinali,  ecc.),  e  in  un'area  privata
relativa alle  comunicazioni  di  carattere  personale.  I  candidati
ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni   mediate
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di  carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio  di  posta  elettronica  o
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione). 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  saranno  anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it. 
    3. I candidati potranno inviare, entro  il  termine  di  scadenza
previsto  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,
dichiarazioni, controfirmate dai genitori/e esercenti/e  la  potesta'
sul minore  ovvero  dal  tutore,  integrative  o  modificative  delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione relative a: 
    a) corso di studi prescelto; 
    b) ordine di priorita' delle sedi (per il solo concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
    c) appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti; 
    d) possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parita'  di
merito, nella graduatoria di ammissione. 
    Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere  inviate  anche
successivamente al termine di scadenza previsto per la  presentazione
delle domande di partecipazione. 
    4. Le predette comunicazioni  dovranno  essere  inviate  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o  posta  elettronica  certificata
(PEC) ai seguenti indirizzi: 
    a) concorso, per esami, per  l'ammissione  di  giovani  ai  licei
annessi       alle       Scuole        Militari        dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it; 
    b) concorso, per esami, per  l'ammissione  di  giovani  ai  licei
annessi   alla   Scuola   Navale   Militare   «Francesco   Morosini»:
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it; 
    c) concorso, per esami, per  l'ammissione  di  giovani  ai  licei
annessi   alla   Scuola   Militare   Aeronautica   «Giulio   Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione massima di 3 Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello  Stato  del  candidato  e  dei
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero del tutore. 
    5.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso  e'  previsto  lo  svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti: 
    a) prova preliminare; 
    b) accertamenti sanitari; 
    c) accertamenti attitudinali; 
    d) prove di educazione fisica; 
    e) prova di cultura generale. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  presentare
muniti  della  carta  di  identita'   o   di   altro   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne  le
modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore.  Altresi',  con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che  hanno  presentato
domanda di partecipazione a piu'  di  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi  medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al  precedente  art.  5,
comma  3,  un'istanza  di  nuova  convocazione,  controfirmata  dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in mancanza dal
tutore, entro le  ore  12.00  del  giorno  feriale  (sabato  escluso)
antecedente  a  quello  di  prevista   presentazione,   inviando   la
documentazione probatoria e copie per  immagine,  ovvero  in  formato
PDF, di un documento d'identita' proprio,  nonche'  dei/l  genitori/e
ovvero  del   tutore,   in   corso   di   validita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. La riconvocazione, che potra'  essere
disposta solo se compatibile con  il  periodo  di  svolgimento  delle
prove stesse, avverra' mediante  avviso  inserito  nell'aera  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione). 
    3.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), i  concorrenti,  durante  gli
accertamenti  sanitari,  le  prove  di  educazione   fisica   e   gli
accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto
presso la mensa del Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui  al
precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di  vitto  e
alloggio, se disponibile, a carico dell'Amministrazione. 
    4. L'Amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Nell'ambito  di  ciascun  concorso  saranno   nominate,   con
successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte  da
personale in servizio: 
    a) commissione esaminatrice per  la  prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico; 
    b) commissione per gli accertamenti sanitari; 
    c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
    d) commissione per le prove di educazione fisica; 
    e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a)  le  commissioni   saranno   composte   dal   seguente   personale
dell'Esercito: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
    un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    due Ufficiali superiori, membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
    un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   Colonnello,
presidente; 
    due Ufficiali superiori medici, membri. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
    un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Colonnello  in  servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
    un Ufficiale perito selettore attitudinale  ovvero  un  Ufficiale
psicologo, membro; 
    un Ufficiale psicologo, membro; 
    un Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo Sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
    un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Colonnello  in  servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
    due Ufficiali,  qualificati  istruttori  militari  di  educazione
fisica, membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
    un Brigadier Generale medico, presidente; 
    due Ufficiali superiori medici, membri. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno  essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b). 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) le commissioni  saranno  composte  dal  seguente  personale  della
Marina: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
    il Comandante della Scuola Navale Militare, presidente; 
    due Ufficiali di grado  non  inferiore  a  Tenente  di  Vascello,
membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
    un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado  non
inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
    due Ufficiali superiori medici, membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
    un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Capitano  di  Vascello,
presidente; 
    due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  potra'  avvalere  del  supporto  di  ulteriori
Ufficiali specialisti in selezione attitudinale; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
    un Ufficiale superiore, presidente; 
    due Ufficiali, membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
    un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado  non
inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
    due Ufficiali superiori medici, membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno  essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b). 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c)  le  commissioni   saranno   composte   dal   seguente   personale
dell'Aeronautica: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
    il Comandante della Scuola Militare Aeronautica, presidente; 
    due Ufficiali, membri; 
    un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    In  caso  di  impossibilita'  o   incompatibilita'   a   svolgere
l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del  codice  di  procedura
civile, il presidente della commissione  sara'  sostituito  da  altro
Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
    un  Ufficiale  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
    due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico, membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
    un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente  Colonnello  perito
selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; 
    due Ufficiali dell'Arma Aeronautica qualificati perito selettore,
di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri.  In  alternativa,
uno dei  predetti  membri  potra'  essere  un  Funzionario  sanitario
psicologo dell'Amministrazione della Difesa; 
    un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del supporto di  ulteriori  Ufficiali,
qualificati perito selettore e di  Sottufficiali,  qualificati  aiuto
perito selettore; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
    un Ufficiale superiore, presidente; 
    due Ufficiali, membri; 
    un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
    un  Ufficiale  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
    due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,  membri,
il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti. I componenti della presente commissione dovranno  essere
diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla
precedente lettera b). 
                               Art. 8 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. La prova preliminare, consistente nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi  di  tipo  logico-deduttivo
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento,  avra'
luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), se il numero delle domande pervenute sara' superiore a: 
    a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari  dell'Esercito:
220 per il liceo classico e 420 per il liceo scientifico; 
    b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare: 65  per
il liceo classico e 200 per il liceo scientifico; 
    c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica: 90
per il liceo classico e 110 per il liceo scientifico. 
    2. La predetta prova si svolgera' nelle  date  e  nelle  sedi  di
seguito elencate per ciascun concorso: 
    a) il 12 maggio 2015 per gli aspiranti sia al liceo classico  sia
al liceo scientifico il cui cognome inizia con una  lettera  compresa
tra A e L e il 13 maggio 2015 per gli aspiranti sia al liceo classico
sia al liceo scientifico  il  cui  cognome  inizia  con  una  lettera
compresa tra M e Z, presso il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno,  con  inizio
non prima delle 09.30 e con presentazione  entro  le  08.00,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
    b) il 6 e 7 maggio 2015 per gli aspiranti al liceo scientifico  e
il 7 maggio 2015 per gli  aspiranti  al  liceo  classico,  presso  il
Centro di Selezione della Marina Militare - via della Marina n.  1  -
Ancona, con inizio non prima delle 09.00, per il concorso di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
    c) il 5 maggio 2015 per gli aspiranti sia al liceo  classico  sia
al liceo scientifico presso il Centro di  Selezione  dell'Aeronautica
Militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia'  via
Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle ore 09.00,  per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    3. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento  di
detta prova saranno rese note, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale  e  consultabile,  a
puro titolo informativo,  nel  sito  www.persomil.difesa.it.  Con  le
medesime modalita' verra' reso  noto  il  calendario  di  svolgimento
della prova per gli aspiranti al liceo scientifico  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    4. Se in relazione  al  numero  delle  domande  pervenute  verra'
ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei
corsi  di  studi  previsti  per  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, il relativo avviso verra'  inserito,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
nell'area pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale.  Per
informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, il
sito web www.persomil.difesa.it. 
    5.  I  concorrenti  saranno  tenuti  a  presentarsi  senza  alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio  della  stessa,  presso  la
sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  degli
eventuali documenti di cui al precedente art. 4, comma 9, lettera  f)
e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di posta  elettronica
di corretta acquisizione della domanda, di cui al precedente art.  4,
comma 4, ovvero copia della stessa. Saranno esclusi  dal  concorso  i
concorrenti che non saranno presenti  al  momento  dell'inizio  della
prova, quali che  siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni
a eccezione dei casi di cui al precedente art. 1, comma 6. 
    6. Per ogni corso di studio interessato dalla  prova  preliminare
verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i
concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali. 
    7. Saranno convocati a  sostenere  i  successivi  accertamenti  i
concorrenti  classificatisi  nelle  predette  graduatorie   entro   i
seguenti limiti numerici: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    Scuole    Militari
dell'Esercito: 
    i primi 220 per il liceo classico; 
    i primi 420 per il liceo scientifico; 
      b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare: 
    i primi 65 per il liceo classico; 
    i primi 200 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica: 
    i primi 90 per il liceo classico; 
    i primi 110 per il liceo scientifico. 
    A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti  che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato  lo  stesso  punteggio
del   concorrente   classificatosi   all'ultimo   posto   utile   per
l'ammissione alle successive prove. 
    8. I concorrenti potranno chiedere informazioni sull'esito  della
prova preliminare al Ministero della difesa - Direzione Generale  per
il Personale Militare - Sezione Relazioni con  il  Pubblico  -  viale
dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma  (tel.  06/517051012)   ovvero
consultare il sito www.persomil.difesa.it. 
    9. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima  di
due giorni lavorativi successivi alla data di  svolgimento  di  detta
prova, nell'area privata della sezione comunicazioni del portale. 
                               Art. 9 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni
e avranno luogo nei periodi e nelle sedi di seguito elencate: 
    a) dal 4 al 18 giugno  2015  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
    b) dal 3 al 20 giugno 2015 presso il Centro  di  Selezione  della
Marina Militare - via della Marina n. 1 - Ancona, per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
    c) dal 28 maggio al 4 giugno 2015 presso l'Istituto  di  Medicina
Aerospaziale - via Piero Gobetti n. 2 - Roma, per il concorso di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta  prova  saranno  resi  noti,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nel sito www.persomil.difesa.it. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella  comunicazione  di  convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio  di  posta
elettronica  o  posta  elettronica  certificata  (se  dichiarata  dai
concorrenti nella domanda di partecipazione) ed essere  muniti  della
seguente  documentazione  prodotta  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
      a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 
    1)  dichiarazione  di  consenso  informato  in  carta   semplice,
rinvenibile tra gli allegati al bando,  sottoscritta  da  entrambi  i
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; 
    2) referto attestante l'esito del test per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre  mesi
(60 giorni per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a)) precedenti la visita; 
    3)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  60  giorni
precedenti la  visita,  di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio  quantitativo  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),
eseguito sulle emazie  ed  espresso  in  termini  di  percentuale  di
attivita' enzimatica; 
      b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a): 
    1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore  a
sei mesi a quella di presentazione; 
    2) referto con data non anteriore a 60 giorni rispetto  a  quella
di presentazione relativo al  risultato  della  ricerca  dei  markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV; 
    3)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a   un   mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina,
metamfetamina, MDMA e metadone; 
    4)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  60  giorni
precedenti  la  data  di   presentazione,   relativo   al   risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o,  in  alternativa,  relativo  al
risultato  del  test  quantiferon.  I  candidati  risultati  positivi
all'esame prescelto dovranno, altresi', portare  al  seguito  l'esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato da non oltre 60 giorni; 
    5)  i  concorrenti  che  hanno  subito  interventi  chirurgici  o
ricoveri in strutture sanitarie  dovranno  produrre  le  copie  delle
relative cartelle cliniche che saranno  acquisite  agli  atti,  quale
parte  integrante  della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  e,
pertanto, non saranno restituite; 
      c) per i soli concorsi di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
    1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore  a
sei mesi a quella di presentazione; 
    2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg,  anti  HBs,  anti
HBc e anti HCV in data non  antecedente  a  tre  mesi  precedenti  la
visita; 
    3) referto degli esami di cui al sottostante  elenco,  effettuati
in data non anteriore ai tre mesi: 
    emocromo completo; 
    VES; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    bilirubinemia totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    4) se il concorrente ne e' gia' in possesso,  esame  radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non
oltre sei mesi; 
    5) analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)). 
    La mancata presentazione della  predetta  documentazione  (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche e l'esame  radiografico  del
torace) ovvero la difformita' della stessa determinera'  l'esclusione
del concorrente. 
    3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche  consegnare,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'  stabilite
dalla legge, a pena di esclusione: 
    a) referto di ecografia pelvica eseguita entro  i  tre  mesi  (60
giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari; 
    b) referto attestante l'esito del  test  di  gravidanza  mediante
analisi  su  sangue  o  urine  effettuato  entro  i   cinque   giorni
calendariali  antecedenti  alla  data   di   presentazione   per   lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali.  In  caso  di
positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' agli
accertamenti sanitari e si asterra' dalla pronuncia del  giudizio,  a
mente dell'art. 580,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle  premesse,  secondo  il
quale lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti delle concorrenti il  cui  stato  di  gravidanza  e'  stato
accertato  con  le  modalita'  previste  dal  presente  articolo,  la
Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a  una  nuova
convocazione ai predetti accertamenti  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione Generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
concorrente   dal   concorso   per   impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    A  pena  di  esclusione,  tutti  gli  esami  strumentali   e   di
laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al  presente
comma  dovranno  essere   effettuati   presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
Sanitario  Nazionale.  Sara'  cura  del  candidato   produrre   anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    4. La competente commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti  i  concorrenti  le  seguenti  visite  specialistiche  e  i
seguenti  accertamenti  di  laboratorio  per  il  riconoscimento  del
possesso  dell'idoneita'  sanitaria  quali   Allievi   delle   Scuole
Militari: 
    a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 
    1) visita cardiologica con ECG; 
    2) visita oculistica; 
    3)   visita   otorinolaringoiatrica,   comprensiva    di    esame
audiometrico; 
    4) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione
clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame  radiografico
del torace in due proiezioni,  in  caso  di  dubbio  diagnostico.  Il
concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari,
avra' cura  di  portare  al  seguito  la  dichiarazione  di  consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al  modello  rinvenibile  tra
gli allegati al bando, per  l'eventuale  effettuazione  del  predetto
esame radiografico. La mancata presentazione di  detta  dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici; 
      b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a): 
    1) visita psicologica ed eventualmente psichiatrica; 
    2) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    3) gli esami di cui al sottostante elenco: 
    emocromo completo; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    bilirubinemia totale e frazionata; 
    gamma GT; 
        4)  verifica  dell'abuso   abituale   di   alcool   in   base
all'anamnesi, alla visita medica diretta  e  alla  valutazione  degli
esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il
concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      c) per i soli concorsi di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
    1) visita psichiatrica; 
    2) analisi delle urine per la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
    3) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    4)  visita  odontoiatrica  (solo  per  il  concorso  di  cui   al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 
    5) valutazione dell'apparato locomotore (solo per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 
    6) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)). 
    5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di  uno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere  all'Ente
in cui ha effettuato  per  la  prima  volta  le  analisi  di  cui  al
precedente comma 4, con istanza il cui modello e' rinvenibile tra gli
allegati al bando, copia conforme dei relativi referti di analisi  da
utilizzare  nell'ambito  degli  accertamenti  sanitari  previsti  per
l'altro/gli altri concorso/i. 
    6.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti  sanitari,
formulera'  per  ogni  concorrente  un  giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante,  per  iscritto.  In
caso  di  giudizio  di  inidoneita',  la  commissione  provvedera'  a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio,  mentre  la
relativa motivazione sara' comunicata per iscritto  ai/al  genitori/e
esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore (o a persona  da
essi delegata). 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: 
    a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste  dalla  vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
    b) esenti da imperfezioni e infermita' per le  quali  le  vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei  al  servizio   militare   stabiliscono   l'attribuzione   del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali   (a
eccezione dei deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali  e'  prevista
l'attribuzione   di    coefficienti    3-4    nella    caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle
«note  di  introversione,  di  insicurezza,  di  iperemotivita'   del
carattere ecc. tali  da  non  pregiudicare  l'adattamento  a  normale
situazione di vita», purche' ritenute utilmente  migliorabili  tenuto
conto   dell'eta'    dei    soggetti).    Per    la    caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal  coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi  dell'art.  1  della  legge  n.
109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al  bando.  Altresi',  per  i
concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto  deficit  di  G6PD,
considerata la loro  minore  eta',  i  genitori  o  il  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
il  tutore,  dovranno  rilasciare  la   dichiarazione   di   ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli  allegati
al bando. La predetta dichiarazione dovra' essere rilasciata  durante
lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori  o  il
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza  di  essi,  il  tutore  non  fossero  presenti  durante   lo
svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati
per ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere  la  predetta
dichiarazione, non oltre la data prevista per  lo  svolgimento  della
prova di  cultura  generale,  presso  i  Centri/Istituto  di  cui  al
precedente comma 1, in relazione al  concorso  al  quale  i  predetti
concorrenti stanno partecipando; 
    c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal
presente comma; 
    d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da
rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; 
    e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia,  abuso  o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive  o  abuso
di alcool; 
    f) privi  di  tatuaggi  su  qualsiasi  parte  del  corpo  se  dai
contenuti   osceni,   con   riferimenti   sessuali,   razzisti,    di
discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito
alle Istituzioni della  Repubblica  Italiana  e  alle  Forze  Armate.
Inoltre, per i soli candidati dei concorsi di cui alle lettere  a)  e
c) del precedente art. 1, comma 1, non sono ammessi tatuaggi di alcun
genere  sulle  parti  del  corpo   visibili,   rispettivamente,   con
l'uniforme di sevizio estiva (con gonna  e  scarpe  decolte'  per  il
personale femminile) e con qualsiasi tipo di uniforme  (con  gonna  e
scarpe decolte' per il personale femminile) compresa quella ginnica; 
    g) esenti da imperfezioni o infermita' che, seppur  non  indicate
nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la  frequenza
del corso presso le Scuole Militari in qualita' di  Allievo  (per  il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a). 
    8.  Inoltre,  saranno  giudicati   idonei   i   concorrenti   che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
    1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo  occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo  e  motilita'  oculare
normali. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e  gli  esiti  di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare; 
    2)  senso  cromatico  normale  accertato   alle   tavole   pseudo
isocromatiche. In caso di dubbio  diagnostico,  sara'  effettuata  la
verifica alle matassine colorate; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
    1) apparato visivo: visus  corretto  non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie  per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica  e  astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale accertato secondo le  direttive  di  Forza  Armata.
L'accertamento dello stato  refrattivo,  se  occorre,  potra'  essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia  o  con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
    2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata  con
esame audiometrico tonale in camera silente; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c) quelli stabiliti per la II classe di  visita  dal  decreto
ministeriale  15  settembre  1995  per  conseguire  e  mantenere   in
esercizio licenze e attestati aeronautici (DGAC-MED) relativamente ai
singoli organi e apparati se piu' restrittivi di  quelli  individuati
dalla  direttiva  tecnica  per  delineare  il  profilo  dei  soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata  dalla  Direzione
Generale della Sanita' Militare  il  5  dicembre  2005  e  successive
integrazioni. 
    9.  Saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal   concorso   i
concorrenti  risultati  affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal precedente comma 7 o  privi  dei  requisiti  di  cui  al
precedente comma 8. 
    10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di
recente insorgenza e  di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale da lasciar prevedere il  possibile  recupero  dei  requisiti  in
tempi contenuti, la commissione non esprimera'  il  giudizio,  bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per  verificare  l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque  non  oltre  le  date  di
seguito specificate: 
    a) 29 giugno 2015, per il concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettera a); 
    b) 1° luglio 2015, per il concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettera b); 
    c) entro il giorno antecedente  alla  data  di  convocazione  per
l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per  il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  b)
la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una  nuova
data di presentazione (entro il 1° luglio 2015), anche  nei  casi  in
cui  siano  richieste  ai  candidati   ulteriori   indagini   clinico
specialistiche o di follow up clinico specialistiche, di  laboratorio
e/o  strumentali  ritenute  necessarie  per  un'adeguata  valutazione
medico-legale. 
    11. I concorrenti giudicati inidonei, per il concorso di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  a),  potranno  produrre,  seduta
stante, una specifica istanza di revisione (firmata da almeno uno dei
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore).  I  predetti  candidati
dovranno inviare, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo
alla data degli accertamenti sanitari,  tramite  messaggio  di  posta
elettronica all'indirizzo di cui  al  precedente  art.  5,  comma  3,
lettera a) con, in allegato, copie per immagine,  ovvero  in  formato
PDF, di appropriata documentazione rilasciata da struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata, relativamente alle  cause  che  hanno
determinato  il  giudizio  di  inidoneita',  nonche'  di  un  proprio
documento  d'identita'  e   dei/l   documenti/o   d'identita'   dei/l
genitori/e ovvero del tutore, in corso di validita' e  rilasciati  da
un'Amministrazione dello Stato. Per i concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere b) e c), i  concorrenti  giudicati  inidonei
agli accertamenti sanitari dovranno inviare,  mediante  messaggio  di
posta elettronica agli indirizzi di cui al precedente art.  5,  comma
3,  lettere   b)   e   c),   la   predetta   istanza   di   revisione
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti sanitari  con,  in  allegato,  la  documentazione  sopra
indicata. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione ovvero inviate oltre i termini perentori sopraindicati
o con modalita' diverse da quelle di cui al  precedente  periodo.  In
caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno apposita
comunicazione  mediante  avviso  inserito  nell'area  privata   della
sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni  organizzative,
con messaggio di posta elettronica o  posta  elettronica  certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di  partecipazione).  In
caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece,  essi  riceveranno
comunicazione che il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine
degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti  di  cui
al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera e) a seguito  di  valutazione  della  documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari  disposti.  Il  giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo  e  sara'  comunicato  ai
concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita'  sara'
comunicato con le modalita' gia' indicate nel  precedente  comma  6).
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato  ai  medesimi,  saranno
esclusi dal concorso. 
    13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non  dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
sanitari o degli ulteriori accertamenti sanitari saranno  sottoposti,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera c), agli accertamenti attitudinali,  intesi  a  valutarne  le
qualita' attitudinali e caratterologiche. Per il solo concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), verranno sottoposti a tali
accertamenti, con riserva, anche i concorrenti di cui  al  precedente
art. 9, comma 10 e quelli che, giudicati inidonei  agli  accertamenti
sanitari,  presenteranno,  seduta  stante,  l'istanza   di   cui   al
precedente art. 9, comma  11  (con  riserva  di  presentazione  della
documentazione  probatoria  entro  i  successivi  10   giorni).   Gli
accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in  una  serie
di prove attitudinali, volte a valutare  oggettivamente  il  possesso
delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un  efficace  e
proficuo inserimento  nella  vita  e  nelle  attivita'  delle  Scuole
Militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza Armata. 
    2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo,  presumibilmente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 
    a) dal 4 al 18 giugno  2015  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
    b) dal 3 al 20 giugno 2015 presso il Centro  di  Selezione  della
Marina Militare - via della Marina n. 1 - Ancona, per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
    c)  dal  15  al  18  giugno  2015  per  gli  aspiranti  al  liceo
scientifico e dal 22 al 25 giugno 2015 per  gli  aspiranti  al  liceo
classico presso la Scuola  Militare  Aeronautica  «Giulio  Douhet»  -
viale dell'Aeronautica n. 14 - Firenze, per il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta  prova  saranno  resi  noti,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nel sito www.persomil.difesa.it. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera' nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare  all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa  motivazione  sara'
comunicata per  iscritto  al/i  genitore/i  esercente/i  la  potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso. 
    4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre  quelli  idonei  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
educazione fisica. 
    5. L'idoneita' conseguita  negli  accertamenti  attitudinali  non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di  educazione
fisica. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti
di cui al precedente  art.  10,  comma  1,  qualora  ritenuti  idonei
all'effettuazione delle stesse a cura  delle  rispettive  commissioni
per gli accertamenti sanitari. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire, in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla  legge,  il  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per  il
nuoto per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b)), in corso di  validita'  e  non  antecedente  a  un  anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici  appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero  da  specialisti  che  operano  presso   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  Sanitario  Nazionale
in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.  La
mancata presentazione di tale  certificato  comportera'  l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, commi 10 e  11,  per
il concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  b),  i
concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,  esibire,   in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o urine, effettuato  entro  i  cinque  giorni  calendariali
antecedenti alla data di presentazione, per lo svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica,  a  mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale
Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette  prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione  ne  dara'
notizia  alla  predetta  Direzione   Generale   che   escludera'   il
concorrente   dal   concorso   per   impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
    a) piegamenti sulle braccia; 
    b) flessioni del busto dalla posizione supina. 
    6. Inoltre: 
    a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani; 
    b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani; 
    c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani. 
    I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei
relativi punteggi e con le modalita' di  svolgimento  degli  esercizi
indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma  sono  riportati
nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente  (che,  per
il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  si
identifica con il Dirigente del  Servizio  Sanitario  del  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata mediante avviso inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni  organizzative,
con messaggio di posta elettronica o  posta  elettronica  certificata
(se dichiarata  dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione)
ovvero,   ove    possibile,    direttamente    all'interessato.    La
riconvocazione non potra' essere  in  alcun  caso  successiva  al  15
luglio 2015 (per il concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera a))  ovvero  al  ventesimo  giorno  a  decorrere  dal  giorno
seguente la data originariamente prevista per  l'effettuazione  delle
prove di educazione fisica (per i concorsi di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettere b) e c)). In ogni  caso,  non  saranno  prese  in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione  della  prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a
compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece,  che
intendono  ritirarsi  nel  corso  della  prova,  dovranno  rilasciare
apposita dichiarazione scritta. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 6  sono  indicati  i
punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai  concorrenti  in
ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione  degli  stessi.  La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare  in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui  ai  precedenti
commi 5 e 6. 
    9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a)  la  prova  di  educazione  fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto
rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima  di  almeno
6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei  voti  riportati
nei singoli esercizi. Per i concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere b) e  c),  la  prova  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli  esercizi
di cui al  prospetto  rinvenibile  tra  gli  allegati  al  bando.  Il
punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione
fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui
al successivo art. 14. 
    10.  In  caso  di  giudizio  di  inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore. 
                               Art. 12 
 
 
                      Prova di cultura generale 
 
 
    1. I concorrenti che saranno giudicati idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle  prove
di educazione fisica sosterranno la prova  di  cultura  generale  che
avra' luogo nelle date e nelle sedi di seguito elencate  per  ciascun
concorso: 
    a) il 21 e il 22 luglio 2015, rispettivamente per  gli  aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  -  viale
Mezzetti n. 2 - Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  09.30,  con
presentazione entro le 08.00, per il concorso di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a); 
    b) il 24 luglio 2015 presso il Centro di Selezione  della  Marina
Militare - via della Marina n. 1 - Ancona, con inizio non prima delle
09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b); 
    c) il 19 giugno 2015 per gli aspiranti al liceo scientifico e  il
26 giugno 2015 per gli aspiranti al liceo classico presso  la  Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell'Aeronautica n. 14 -
Firenze, con inizio non prima delle 09.00, per il concorso di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Eventuali modifiche della sede o delle  date  di  svolgimento  di
detta prova saranno resi noti, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso  sara',
inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it. 
    Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova  di  cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno  nelle  condizioni  di
cui ai precedenti art. 9, comma 11 e art. 11, comma 7,  per  i  quali
non e' stato ancora espresso alcun giudizio. 
    Eventuali modifiche della sede o della  data  di  svolgimento  di
detta prova saranno rese note, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso  sara',
inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it. 
    2.  I  concorrenti  saranno  tenuti  a  presentarsi  senza  alcun
preavviso almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della  prova  medesima,
presso la sede indicata  al  precedente  comma  1,  muniti  di  carta
d'identita' o di  altro  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. Saranno esclusi  dal  concorso  i  concorrenti  che  non
saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che  siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    3.  I  concorrenti  risultati  idonei  in  tutte   le   prove   e
accertamenti e che, al  termine  dell'anno  scolastico,  non  avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la «sospensione
di giudizio» per il mancato conseguimento della sufficienza in una  o
piu' discipline, nonche' i  concorrenti  che  sono  stati  ammessi  a
partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente
art. 4, comma 9, lettera f), dovranno ritenersi ammessi con riserva a
sostenere la prova di cultura generale del concorso. 
    4.   La   prova   di   cultura   generale    consistera'    nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': 
    a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie  del  1°  e
del 2° anno di detto  liceo,  secondo  i  programmi  ministeriali  ed
essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese,
matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame
sono riportati nell'elenco rinvenibile tra gli allegati al bando; 
    b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo (con esclusione del  disegno),  secondo  i
programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle  materie  italiano,
latino,  lingua  inglese,  matematica,  scienze  naturali,  storia  e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
elenco rinvenibile tra gli allegati al bando. 
    5. La prova di  cultura  generale  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella  prova  di  cultura  generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
                               Art. 13 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 14, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
    a)  figli  dei  decorati  dell'Ordine  Militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
    b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra  per  lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
    c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali di
complemento richiamati in temporaneo servizio che,  per  il  servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato  e  di  titolari  di  pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato; 
    d) concorrenti che hanno conseguito il titolo  di  promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla terza classe  del  liceo  classico  o
scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di  Ufficiali  di
complemento; 
    e) piu' giovani d'eta'. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  a
eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo.
Il  possesso  di  uno  o  piu'  dei  predetti  titoli  dovra'  essere
dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il
termine di presentazione  delle  domande  stesse),  a  eccezione  del
possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo,
e lettera e), che non dovra' essere dichiarato. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I concorrenti  idonei  in  tutte  le  prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui  al  precedente  art.  6,  comma  1  che  avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al  termine  dell'anno
scolastico, entro cinque giorni  dalla  data  di  espletamento  della
prova di cultura generale dovranno inviare, con  messaggio  di  posta
elettronica  -  al  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla Scuola  Navale
Militare «Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it),
per il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b);
alla     Scuola     Militare     Aeronautica     «Giulio      Douhet»
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero
in formato PDF di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai
sensi delle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  unitamente  ai  genitori  o  al
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o  al  tutore  in
caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione
al termine dell'anno scolastico 2014-2015 alla classe  superiore  per
la quale  concorrono.  Tutti  i  concorrenti  idonei  nelle  prove  e
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, compresi quelli di
cui  al  precedente  art.  12,  comma  3  (che  dovranno  documentare
tempestivamente, se possibile entro il 7 settembre  2015  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'Istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame
integrativo  ovvero  il  recupero  delle  carenze  formative   e   la
conseguita ammissione alla classe superiore,  mediante  dichiarazione
sostitutiva da presentare con  le  modalita'  e  dai  soggetti  sopra
indicati) saranno iscritti,  a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma  1,  lettera  a),  in  distinte  graduatorie
secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato
da ciascuno nelle prove di educazione fisica e  di  quello  riportato
nella  prova  di  cultura  generale.  Tale  media  ponderale   verra'
calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove  di  educazione
fisica per il coefficiente 0,2  al  quale  verra'  aggiunto  il  voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine  di  esprimere  il
punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra'  divisa
per 1,2. I concorrenti (compresi  quelli  che  avranno  riportato  la
«sospensione del giudizio» o che devono superare l'esame integrativo)
che, sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria  di
merito, non avranno ancora comunicato o conseguito  l'idoneita'  alla
classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi  presso
le Scuole Militari soltanto dopo  aver  conseguito  e  immediatamente
comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza  della
classe  successiva.  In  caso,  invece,  di   esito   negativo   alla
valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi  saranno  esclusi   dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui  all'art.
2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   Militari
dell'Esercito per: 
    1) il liceo classico: i primi  55  (cinquantacinque)  concorrenti
idonei; 
    2) il liceo scientifico: i primi  105  (centocinque)  concorrenti
idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» per: 
    1) il liceo classico: i primi 15 (quindici) concorrenti idonei; 
    2) il liceo  scientifico:  i  primi  50  (cinquanta)  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» per: 
    1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti idonei; 
    2) il  liceo  scientifico:  i  primi  22  (ventidue)  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale  -,  e,  a  puro
titolo informativo, nell'area pubblica  della  sezione  comunicazioni
del portale, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it. 
                               Art. 15 
 
 
                       Ammissione alle Scuole 
 
 
    1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei  posti  messi  a
concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei  requisiti
di cui al precedente art.  2  del  presente  bando.  La  convocazione
avverra' mediante avviso inserito nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con
messaggio di posta elettronica o posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 
    2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda  con
priorita' 1 (Scuola Militare  «Nunziatella»  ovvero  Scuola  Militare
«Teulie'») secondo l'ordine  della  rispettiva  graduatoria,  fino  a
copertura dei posti disponibili. Una volta  ricoperti  interamente  i
posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in  posizione
utile in graduatoria saranno  provvisoriamente  assegnati  alla  sede
indicata nella domanda con priorita' 2. 
    3. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e  nel  giorno  loro  comunicato  con  le
modalita' di cui al precedente comma 1. I  concorrenti,  invece,  che
comunicheranno al Comando della Scuola Militare  di  assegnazione  di
non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo   la
relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque  non
superiore a dieci giorni. 
    4. In caso di rinuncia espressa o  di  mancata  presentazione  di
vincitori alla Scuola di  assegnazione  verificatasi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data di inizio  del  corso  (ovvero  entro  il  7
ottobre 2015), la Direzione Generale per il Personale  Militare,  per
il tramite degli  Enti  delegati  di  Forza  Armata,  si  riserva  di
disporre  l'ammissione  di  altrettanti  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine  della  rispettiva  graduatoria.  Se  i  concorrenti   cosi'
convocati  in  data  successiva  al  7  ottobre  2015  non  dovessero
presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei.  Rinunce
al  prosieguo  del  corso   intervenute   dopo   l'incorporamento   e
successivamente alla predetta data del 7  ottobre  2015  non  saranno
ripianate. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a),  tale  evenienza  puo'  determinare  la   modifica   della   sede
provvisoriamente assegnata. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
    b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4   ×   5),   con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
    c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione  alla  classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare; 
    d)  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo; 
    e) in caso di assenza della relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
    f) tessera sanitaria; 
    g) atto di impegno rinvenibile tra gli allegati al bando, firmato
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; 
    h)  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze   a
medicinali. 
    Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata  avverra'
a cura dell'Istituto di assegnazione. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alla
precedente lettera g) ovvero la difformita' della stessa determinera'
la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare, per  il  tramite  degli  Enti  delegati  di  Forza  Armata,
provvedera' a chiedere, per i vincitori dei concorsi, ai sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, alle Amministrazioni Pubbliche e agli  Enti  competenti
la conferma di quanto dichiarato nella domanda di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive  rilasciate.  I  vincitori
decadranno  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  virtu'  del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte  quelle
spese   di   cui   l'Allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'Amministrazione della predetta Scuola. 
                               Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione  potra'  escludere  in  ogni  momento   dai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1  qualsiasi  concorrente
per difetto dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  alle  Scuole
Militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso  di
studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il  corso
stesso. 
                               Art. 17 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi  alle  Scuole
Militari  sono  di  ordine  classico  e  scientifico,  con  programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e  per  le  ultime  tre   classi   del   liceo   scientifico,   oltre
all'insegnamento delle materie militari. 
    Durante l'intero periodo di permanenza presso la Scuola non sara'
consentito agli Allievi di ripetere piu' di un anno. 
    2. Gli  Allievi  non  saranno  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art.  1,  comma  5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
    3. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  Allievi  saranno
giudicati anche in attitudine  militare,  per  la  valutazione  della
quale si terra' conto: 
    a)  del  senso  del  dovere,  della   responsabilita'   e   della
disciplina; 
    b) delle doti intellettive; 
    c) dell'attitudine fisica; 
    d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 
    Per gli Allievi della Scuola Navale Militare  la  valutazione  di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini  alla  vita  navale.
Gli Allievi giudicati  inidonei  anche  per  uno  solo  dei  predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare. 
                               Art. 18 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale  di  tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto;  a  tal  fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi
dissenzienti saranno dimessi dalla Scuola Militare. 
    2.  Gli  Allievi   sono   tenuti   all'osservanza   delle   norme
disciplinari  previste  per  gli  Istituti  statali   di   istruzione
secondaria e al  rispetto  delle  regole  della  disciplina  militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  dal  decreto
del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e  dalle
disposizioni interne appositamente emanate. 
    3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di  idoneita'  fisica  per  essere
arruolati - sempreche' possano riacquisirla in breve tempo - potranno
permanere presso l'Istituto, previa  autorizzazione  della  Direzione
Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante  della
Scuola Militare. Gli stessi saranno arruolati riacquisita l'idoneita'
fisica. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  Allievi  sara'  disposto,  su
proposta del  Comandante  della  Scuola,  previo  parere  dell'organo
collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della  Direzione
Generale per il Personale Militare e potra' essere adottato per: 
    a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
    b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari   ovvero   manifesta
insofferenza alla vita militare; 
    c) perdita dei requisiti o dell'idoneita'  psico-fisica  previsti
dal bando di concorso; 
    d) mancato pagamento della retta o delle  spese  complementari  a
carico della famiglia entro le date stabilite  dalle  singole  Scuole
Militari; 
    e) condanna penale per delitto non colposo, anche in  seguito  ad
applicazione della pena su richiesta; 
    f)  se  gia'  ripetenti,  non  aver  conseguito   la   promozione
scolastica. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'Allievo  minorenne  o  l'Allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'Allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in  famiglia  o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara'  prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'Allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla Scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe  di  un  Istituto
statale dello stesso ordine. 
    8. Agli Allievi saranno corrisposte le  paghe  nette  giornaliere
previste dalla normativa vigente. 
                               Art. 19 
 
 
                    Spese a carico delle famiglie 
 
 
    1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi  ai  licei
annessi  alle  Scuole  Militari  dell'Esercito,  alla  Scuola  Navale
Militare e alla Scuola Militare Aeronautica  le  spese  indicate  nei
prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 
    2. Le famiglie degli Allievi saranno altresi' tenute al  rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione per le spese generali  di
carattere straordinario ovvero per  i  danni  causati  dagli  Allievi
individualmente o collettivamente. 
                               Art. 20 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: 
    a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
    b) agli orfani  di  dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
    a) ai figli dei decorati  dell'Ordine  Militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
    b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; 
    c) ai figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo  dello  Stato,  di  titolari  di  pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il  giovane
risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
    a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli Allievi
compresi nei  primi  due  decimi  delle  graduatorie  di  merito  dei
concorrenti ammessi al  termine  dei  ripianamenti,  purche'  abbiano
superato gli esami  di  ammissione  con  una  media  complessiva  non
inferiore a 8/10; 
    b) per ogni Scuola, in ciascun anno scolastico  successivo,  agli
Allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente
risultano classificati, nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito
(liceo classico e  liceo  scientifico),  nei  primi  due  decimi  dei
promossi al corso superiore,  purche'  abbiano  riportato  una  media
complessiva non inferiore a 8/10. 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due  dispense
di mezze rette, l'una per  benemerenze  di  famiglia  e  l'altra  per
merito personale. Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa  totale  o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il  tempo  in  cui  l'Allievo  ripete  l'anno  di  corso  per
insufficiente rendimento. Per ottenere il  beneficio  della  dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi',  che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 6  e  7,  secondo  lo  schema  rinvenibile  tra  gli
allegati al bando.  Ogni  variazione  delle  condizioni  legittimanti
dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione. 
    5. Se  le  condizioni  legittimanti  matureranno  successivamente
all'ammissione  dell'Allievo  alla  Scuola,   la   domanda   per   la
concessione del  predetto  beneficio  dovra'  essere  presentata  nei
successivi tre mesi. In tal caso il  beneficio  sara'  accordato  con
effetto retroattivo. 
    6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al  comma  1
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo e  dei
seguenti documenti: 
      a) per gli orfani di guerra o equiparati: 
    1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
    2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli  orfani
di guerra; 
      b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio: 
    1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
    2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 
    7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al  comma  2
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia  dell'Allievo,  dei
motivi per i quali viene chiesto  il  beneficio  di  dispensa  e  dei
seguenti documenti: 
    a) per i  figli  di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato:
estratto matricolare del genitore o stato di servizio; 
    b) per i figli di titolari di  pensioni  ordinarie  civili  dello
Stato: decreto di pensione del genitore. 
    8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6
e 7, i relativi  documenti  a  sostegno  dell'istanza  di  esenzione.
L'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo   al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del  presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione  Generale  per  il
Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari che
cureranno l'istruttoria dell'istanza. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai  sensi  degli  articoli  11  e  13,  comma  1  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai
concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione, per  le  finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente  all'eventuale  ammissione  alle
Scuole,  per  le  finalita'  concernenti  la  gestione  del  rapporto
instaurato con l'Amministrazione stessa. 
    2. Tali dati verranno trattati  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica del concorrente, nonche' agli Enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali  il  diritto
di accesso ai dati che lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per
il Personale Militare, titolare  del  trattamento.  Responsabili  del
trattamento sono, per ciascun concorso  e  ognuno  per  le  parti  di
competenza, i Comandanti degli Enti indicati nel precedente  art.  4,
comma 2 e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno trattati ai sensi dell'art.
1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.
90, citato nelle premesse. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 20 marzo 2015 
 
                                 Il Gen. D. c. (li.): Paolo Gerometta