Concorso per 1 geometra (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 31-03-2015
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 30 aprile 2015) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-03-2015
Data Scadenza bando 30-04-2015
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 30 aprile 2015)

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione 
                 del sistema nazionale di istruzione 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957,  di  approvazione
del Regolamento sugli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni; 
    Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n.  75,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»; 
    Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione  del
regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione  di  geometra  (modificato  con  decreto  14
luglio 1987), per il quale gli  esami  hanno  luogo,  ogni  anno,  in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro  della  pubblica
istruzione (art. 2, comma 1); 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Vista la legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante  «disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
provincie di Trento e Bolzano; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
geometra. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria  superiore  di  geometra  conseguito
presso  un  istituto  tecnico  per  geometri  statale,  paritario   o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
    A) completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012 , art.
9, comma 6; 
    B) completato il periodo di attivita' tecnica subordinata  (anche
al di fuori di uno studio  tecnico  professionale),  conformemente  a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
    C)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore  (I.F.T.S.),  della  durata  di  quattro
semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei  mesi  coerenti
con le attivita' libero professionali previste  dall'albo  (art.  55,
comma 3, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001).  I
collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. Si precisa che la certificazione  finale
rilasciata in esito ai  percorsi  didattico-formativi  attuati  dagli
istituti tecnici superiori (I.T.S.) e' da considerarsi equipollente a
quella conseguita al termine dei corsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore di cui al  capoverso  precedente.  Pertanto,  detta
certificazione costituisce titolo valido ai  fini  dell'accesso  agli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione
di  geometra,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008  e   con
riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; 
    D) frequentato, con esito positivo, uno dei corsi  di  formazione
organizzati  dai  collegi  provinciali  o  territoriali,   ai   sensi
dell'art. 6, comma 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137 e come previsto  dal  regolamento  approvato  dal
Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati - pubblicato
nel «Bollettino del Ministero della giustizia» n. 15  del  15  agosto
2014. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
    A) diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  «C»
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella «A»); 
    B) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di  cui  alla
tabella «D» allegata (art. 55, commi 1 e 2,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 328/2001); 
    C)  lauree  specialistiche  -  di   cui   al   decreto   Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509 - nelle classi 4/S (architettura  e  ingegneria  edile),
54/S (pianificazione territoriale, urbanistica  e  ambientale),  28/S
(ingegneria  civile)  e  38/S  (ingegneria  per  l'ambiente   ed   il
territorio),  nonche'  lauree  magistrali  -  di   cui   al   decreto
ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270   -   nelle   classi   LM-4
(architettura    e    ingegneria    edile    -architettura),    LM-48
(pianificazione  territoriale,  urbanistica  e   ambientale),   LM-23
(ingegneria  civile)  e  LM-35  (ingegneria  per  l'ambiente  ed   il
territorio). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita',  gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore. 
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per  geometri,
elencati nella tabella «A» allegata, ubicati nelle  citta'  sedi  dei
collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di:  Verbania,
Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i collegi
ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che  non
sono sedi di istituti tecnici per geometri. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 10  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi  di  collegi  o
piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella «A». 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite dei collegi presso  i  quali,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande. 
                               Art. 4 
 
 
                       Domande di ammissione - 
          Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro  il  termine  perentorio  di  trenta
giorni dalla pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale -  4ª  serie  speciale  -,  presentare,  come  indicato  al
successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami,  unitamente  ai
documenti di rito  e  redatta  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
successivo art. 5, all'istituto indicato nella predetta  tabella  «A»
ubicato  nel  comune  sede  di  residenza  o   di   svolgimento   del
praticantato. 
    2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o  di  svolgimento
del praticantato non risulti sede d'esame,  la  domanda  deve  essere
presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di  residenza  o
di svolgimento del praticantato. 
    3. Nel caso in  cui  nella  provincia  sede  di  residenza  o  di
svolgimento  del  praticantato  vi  siano  piu'   circoscrizioni   di
collegio, la domanda  deve  essere  presentata  all'istituto  ubicato
nella  circoscrizione  sede  di  residenza  o  di   svolgimento   del
praticantato. 
    4. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico sede d'esame dovranno, pero', entro il termine sopraindicato,
essere  inviate  al  collegio  provinciale   di   appartenenza,   che
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
ordinanza ministeriale. 
    5.  Le  domande  devono  pervenire  secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
    a) a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento  (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante); 
    b) a mano direttamente al collegio competente, entro  il  termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo); 
    c) tramite PEC (posta elettronica  certificata)  direttamente  al
collegio  competente,  ove  lo  stesso  collegio  sia  abilitato   al
ricevimento (fa fede la  stampa  che  documenta  l'inoltro,  in  data
utile, della PEC). 
    6. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti  prescritti  dal  precedente
art. 2. 
    7. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
                               Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  16,00)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76, decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000) e sia del fatto che la  non  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici  eventualmente
conseguiti (art. 75, decreto del Presidente della Repubblica citato),
devono dichiarare (articoli 46 e  47  decreto  del  Presidente  della
Repubblica citato): 
    il cognome ed il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    la residenza anagrafica e l'indirizzo  al  quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
    di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria  superiore
di geometra, con precisa  indicazione:  dell'istituto  sede  d'esame;
dell'anno  scolastico   di   conseguimento;   del   voto   riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se  diverso  dall'istituto
sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno  di  stampa,
se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti  sul  retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,  comunque,  in   possesso   dell'interessato,   precisare   tali
circostanze ed indicare l'istituto  che  ha  rilasciato  il  relativo
certificato, se posseduto, con  gli  estremi  dello  stesso  (data  e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono  in  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui  al
precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C  (diplomi  universitari,
lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali); 
    di essere iscritti nel registro dei praticanti,  con  indicazione
del collegio provinciale o circoscrizionale; 
    il praticantato svolto. La  dichiarazione  in  argomento  non  e'
richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti  di  cui
al  precedente  art.  2,  comma  2,  lettere  A,  B  e   C   (diplomi
universitari, lauree e lauree specialistiche o magistrali); 
    di essere in possesso (come certificato convalidato, per i titoli
di cui al precedente art. 2, comma 1, dal presidente  del  competente
collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare
in modo specifico come indicato  al  precedente  art.  2,  ovvero  di
maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettera C e art. 2, comma 2, lettere A, B
e C (corsi IFTS - corsi ITS,  diplomi  universitari,  lauree,  lauree
specialistiche  o  magistrali),  occorre  dichiarare,  con  fedele  e
completa  trascrizione,  il   contenuto   del   diploma   e/o   della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS - ITS e le lauree occorre,
in  particolare,  dichiarare  l'avvenuto  compimento  del  prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi); 
    di non aver prodotto, per la sessione  in  corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare  il
requisito di ammissione  sono  tenuti,  successivamente  ad  avvenuta
maturazione  dello  stesso,   a   comunicarne,   sotto   la   propria
responsabilita', il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti della domanda gia'  presentata,  indirizzato  al  dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame,  ma  da  inviare  al  collegio
competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art.  20,
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo  svolgimento  delle  prove  (idonei  ausilii  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai  sensi  dell'art.  39,  legge  n.  448/1998,   l'esistenza   delle
condizioni personali richieste. 
                               Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
    curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto   dal   candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
    eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
    ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
    della tassa di ammissione  agli  esami  dovuta  all'erario  nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri  21  dicembre  1990).  Il  versamento,  in
favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle  entrate,  deve  essere
effettuato presso una banca  o  un  ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  entrate  «locale»  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
    del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di  esame  a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere all'Istituto gli estremi  del  conto  corrente  postale  da
utilizzare); 
    fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.  38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
    elenco  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,   dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
                               Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i collegi, verificata la regolarita' delle istanze  ricevute
ed utilmente prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza, comunicano entro la data del 25 maggio 2015 al  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  tramite  posta
elettronica    agli     indirizzi     paola.testi@istruzione.it     o
paola.lancia@istruzione.it, nonche' al Consiglio nazionale il  numero
dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione
del numero delle  commissioni  da  nominare.  La  comunicazione  deve
essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia  pervenuta  alcuna
domanda, e contestualmente ciascun collegio provvedera'  all'invio  a
mezzo postale al  MIUR  -  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione -
viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, di un unico elenco  nominativo
in stretto ordine alfabetico  e  numerico  dei  candidati  ammessi  a
sostenere gli esami, con espressa indicazione del  titolo  di  studio
posseduto, per  consentire  al  Ministero  di  provvedere  alla  loro
assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti
elenchi previo puntuale controllo (articoli  71  e  72,  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   445/2000)   delle   dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia  al
possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
    il cognome; 
    il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    il titolo di studio; 
    il requisito di ammissione posseduto, di cui al  precedente  art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto  al  nominativo
dei  candidati  con  requisiti  di  ammissione  ancora  in  corso  di
maturazione (da indicare  comunque)  deve  essere  apposta  anche  la
dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista  di
acquisizione che non puo' esser e posteriore al giorno  precedente  a
quello di inizio delle prove d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente  del   collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: «Il presidente del  collegio  provinciale  attesta,  ai
sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio della  libera  professione  di  geometra
(decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987),  relativamente
ai candidati, in numero di ............, di cui all'elenco nominativo
che precede: 
    l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti   e
l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa
vigente o,  comunque,  l'assolvimento  (salva  indicazione  contraria
relativa a candidati con requisito in corso  di  maturazione,  per  i
quali si riserva di rendere successiva, analoga  attestazione)  delle
condizioni stabilite (art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1,  2  e  3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; art. 9, comma 6,
legge n. 27/2012); 
    di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute
e la loro utile  produzione  e  di  aver  effettuato  ogni  opportuno
accertamento di competenza; 
    di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71  e  72,  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 20 ottobre 2015, i collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato  con
apposita nota, datata e sottoscritta, recante indicazione: 
    di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
    dell'avvenuta maturazione  del  requisito  di  ammissione  per  i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 3 (allegando  le
successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati  assegnati
a piu' commissioni, con sede nello  stesso  istituto  o  in  istituti
diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna commissione, oltre
al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione  dei
candidati assegnati dal Ministero alla singola commissione. 
    6. Successivamente, il collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  commissione  esaminatrice  la   comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2). 
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
    3  novembre  2015,  ore  8,30:  insediamento  delle   commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
commissioni medesime; 
    4  novembre  2015,  ore   8,30:   prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
    5  novembre  2015,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima   prova
scritto-grafica; 
    6 novembre  2015,  ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto  sede
degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al  quale
spetta,  in  ogni  caso,  di   effettuare   al   riguardo   eventuali
comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, regolamento). 
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati   devono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive  sedi  di  esame  nei
giorni  e  nell'ora  indicati  per   lo   svolgimento   delle   prove
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova  orale.  Gli
argomenti che possono formare  oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nella tabella «B» allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle  due  prove  scritto-grafiche  viene  indicato  in   calce   ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (allegato «A» regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
I candidati che,  per  comprovati  e  documentati  motivi  sottoposti
tempestivamente alla valutazione  discrezionale  e  definitiva  della
commissione esaminatrice, non siano in grado di  sostenere  la  prova
orale nel giorno stabilito possono dalla  commissione  stessa  essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si  determini  un
prolungamento del previsto calendario di esami  (art.  12,  comma  8,
regolamento). 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 26 marzo 2015 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
____ 
    Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati  per
le necessarie finalita' di  gestione  delle  procedure  inerenti  gli
esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.