Concorso per 1 dottore commercialista (lazio) 1 esperto amministrativo-contabile (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso-Abilitazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 24-04-2015
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. prima sess. 22 maggio - seconda sess. 16 ottobre 2015) Indizione della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-04-2015
Data Scadenza bando 16-10-2015
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. prima sess. 22 maggio - seconda sess. 16 ottobre 2015)

Indizione della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile nei mesi di giugno e novembre 2015.

 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n.
47, recante «Nomina dei Ministri», con  il  quale  la  sen.  prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; 
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori»; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327,  concernente
«Regolamento recante norme relative  al  tirocinio  per  l'ammissione
all'esame  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
dottore commercialista»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  24  ottobre   1996,   n.   654,
concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'esame  di  Stato   di
abilitazione   all'esercizio    della    professione    di    dottore
commercialista»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28   novembre   2000,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree magistrali»; 
    Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183,  recante  «Modifica  dei
requisiti per l'iscrizione all'albo  ed  elevazione  del  periodo  di
pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali»; 
    Visto il decreto ministeriale 8 ottobre  1996,  n.  622,  recante
«Regolamento per gli esami di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale»; 
    Vista la legge 24  febbraio  2005,  n.  34,  recante  «Delega  al
Governo per l'istituzione dell'Ordine dei  dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili»; 
    Visto il decreto legislativo 28  giugno  2005,  n.  139,  recante
«Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli  esperti
contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»; 
    Visto il decreto ministeriale 7  agosto  2009,  n.  143,  recante
«Regolamento del tirocinio professionale per  l'ammissione  all'esame
di  abilitazione   all'esercizio   della   professione   di   dottore
commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art.  42,  comma
2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  5  novembre  2010  adottato  in
attuazione dell'art.  15  del  predetto  regolamento  sul  tirocinio,
adottato con il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143; 
    Visto l'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137; 
    Vista la convenzione quadro,  adottata  con  il  Ministero  della
giustizia ed il Consiglio nazionale  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili, trasmessa da quest'ultimo in data 17 ottobre 2014,
in attuazione dell'art. 9 comma 6 del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, conv., con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,  n.  27  e
dell'art. 6 comma 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137; 
    Udito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 28 gennaio 2015; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. 
                               Art. 2 
 
 
    I candidati possono presentare l'istanza ai fini  dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle  sedi  elencate  nella  tabella
annessa alla presente ordinanza. 
                               Art. 3 
 
 
    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 22  maggio  2015  e  alla
seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 16 ottobre 2015  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
      a)  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione   di
dottore commercialista: 
        diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea
magistrale nella classe LM 56  (scienze  dell'economia);  diploma  di
laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale
nella classe LM 77 (scienze economico-aziendali)  ovvero  diploma  di
laurea rilasciato dalle facolta' di  economia  secondo  l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17,  comma  95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero  altro  titolo  di  studio
conseguito all'estero, riconosciuto  idoneo,  da  attestare  con  una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      per l'abilitazione all'esercizio della professione  di  esperto
contabile: 
        diploma di laurea  nella  classe  17  o  nella  classe  L  18
(scienze dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o
nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto  idoneo,  da  attestare  con  una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Per l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  dottore
commercialista e per l'abilitazione all'esercizio  della  professione
di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di  cui
all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; 
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
    Sono inoltre tenuti a versare all'economato  dell'Universita'  il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997,  n.  306.  La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra; 
      c) certificato di compimento del tirocinio,  da  attestare  con
una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'Universita'  o   dell'Istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
    I candidati che al momento della presentazione della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi. 
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi. 
                               Art. 4 
 
 
    I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto  Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  sotto   elencate
presso la sede di Trento. 
                               Art. 5 
 
 
    Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A  dell'albo  hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione  il  giorno  17  giugno
2015 e per la seconda sessione il giorno 18 novembre 2015. Gli  esami
per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le  sedi
per la prima sessione il giorno 24  giugno  2015  e  per  la  seconda
sessione il giorno 25 novembre 2015. 
    Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con  avviso  nell'albo  dell'Universita'  o  Istituto  di  istruzione
universitaria sede di esami. 
      Roma, 27 marzo 2015 
 
                                                Il Ministro: Giannini